Una presentazione relativa agli strumenti legali di protezione dei soci di minoranza delle società chiuse, con approfondimenti sintetici di giurisprudenza. Può essere utile agli studenti e ai professionisti. E' stata presentata il 27 febbraio 2015 all'Associazione Forense della Gera d'Adda.
1. LA PROTEZONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA
NELLE SOCIETÀ CHIUSE
Conversazione per l’Associazione Forense della Gera d’Adda
Treviglio, 27 febbraio 2015
2. Argomenti della presentazione:
• chi è il socio di minoranza?;
• i principali abusi a danno dei soci di minoranza;
• il socio di minoranza nei diversi tipi di società;
• la tutela statutaria preventiva;
• la tutela informativa;
• la tutela contro le decisioni degli Organi Sociali;
• la reazione ai comportamenti abusivi degli amministratori;
• l’uscita del socio di minoranza dalla società (recesso e cessione
partecipazione);
• arbitrato o azione in giudizio?
3. Chi è il socio di minoranza?
Il socio di minoranza è quello che ha
minore possibilità di influenzare le
decisioni relative all’attività sociale:
nomina degli amministratori, scelta dei
sindaci e del revisore, approvazione del
bilancio, aumento del capitale,
“liquidazione” dei soci receduti,
scioglimento anticipato della società, ecc.
4. Correlazione tra collocazione minoritaria ed entità della partecipazione sociale
(I)
In tutte le società l’investimento può essere considerato “maggiore” sia per la sua importanza
economica sia per il suo rilievo qualitativo, dato che in ogni tipo di società è possibile
effettuare una valutazione del conferimento più che proporzionale rispetto al suo valore
economico in considerazione delle particolari qualità di quanto conferito o del soggetto che
effettua il conferimento.
5. Correlazione tra collocazione minoritaria ed
entità della partecipazione sociale (II)
• Società di persone: articolo 2263 in correlazione con artt. 2257 e 2258.
• Società a responsabilità limitata: art. 2468 (diritti sociali spettano ai soci
in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci
sono determinate in misura proporzionale al conferimento).
• Società per azioni: art. 23464 (a ciascun socio è assegnato un numero di
azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può
prevedere una diversa assegnazione delle azioni) e articolo 2351 (voto
plurimo).
6. le categorie di soci di minoranza
Il socio minoritario consapevole e quello inconsapevole;
Il socio minoritario «per scelta» e il socio minoritario «per
forza»;
Il socio minoritario «prigioniero» e il socio minoritario
«libero»;
Il socio di minoranza unico e il socio parte di una più ampia
minoranza.
7. Socio di minoranza e alleanze.
Il socio di minoranza, talvolta, non è il solo a trovarsi in condizione di
svantaggio e può avere convenienza nello stringere accordi con altri soci di
minoranza per fare fronte comune di fronte alla maggioranza, in modo da
coordinare le scelte dei soci minori e da formare una coalizione, temporanea
o permanente.
Questa coalizione può aspirare, se i numeri lo consentono, anche a diventare
maggioranza, magari con il coinvolgimento di “dissidenti” fuoriusciti dal
gruppo maggioritario.
8. Gli svantaggi connessi alla posizione di socio
di minoranza.
Esclusione dalla distribuzione degli utili (per es.: la maggioranza
preferisce reinvestirli o li «traduce» in erogazioni agli amministratori);
Svantaggi derivanti dal regime di trasparenza fiscale (116 TUIR) e dalle
presunzioni in tema di accertamento nelle società a base ristretta (da
ultimo Cass. 2457//2014);
Esclusione dalla partecipazione alle cariche sociali;
Esclusione dai rapporti d’affari con la società;
Carenza di informazione/assenza di rapporto diretto con gli
amministratori;
Uscita forzosa dalla società in caso di riduzione del capitale sociale.
9. «Casi clinici» di svantaggio per i soci di
minoranza: la società costituita tra coniugi.
La vita familiare e
quella societaria si
intrecciano per anni.
Un coniuge ha una
posizione
maggioritaria che per
anni appare
irrilevante.
Alla rottura del
matrimonio il coniuge
egemone nella
società fa valere i
diritti connessi.
Il coniuge minoritario
è emarginato e
finisce con
l’accettare una
piccola liquidazione
per la propria quota.
10. «Casi clinici» di svantaggio per i soci di
minoranza: il passaggio generazionale
Una s.r.l. è partecipata da tre fratelli, tutti amministratori.
Il fratello maggiore dona la quota al figlio e si dimette da amministratore.
Il passaggio generazionale non è gradito dagli altri soci, i quali emarginano il nuovo socio,
non lo inseriscono in Consiglio e lo licenziano dall’impiego come dipendente della società
11. Il socio di minoranza nelle società di persone
I
La posizione del singolo socio “conta”
molto, dato che, salvo patto contrario: i
soci sono amministratori per regola di
default (2257ss. c.c.), i soci non
amministratori hanno ampi poteri di
controllo e verifica sull’operato degli
amministratori (2261), in misura più
limitata nelle s.a.s. (23203).
12. Il socio di minoranza nelle società di persone
II
Salvo patto contrario, i singoli soci hanno diritti
e poteri sconosciuti nelle società “di capitali”:
diritto a percepire comunque l’utile di esercizio
(2262 c.c.); potere di veto sulle modificazioni
del contratto di società e sulla cessione delle
partecipazioni degli altri soci (2252 c.c.).
13. Il socio di minoranza nelle società di capitali
Nelle società di capitali è accentuato il ruolo
della maggioranza.
I singoli soci hanno minori poteri e non hanno
mai - in quanto tali - poteri di veto né diritto ad
amministrare la società.
14. Il favore per i soci di minoranza nelle s.r.l.
tutti i soci che non partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizia sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e
i documenti relativi all’amministrazione
ogni socio può proporre azione di responsabilità contro gli
amministratori
lo statuto può consentire l’attribuzione di poteri
amministrativi ai soci (2479 c.c.)
15. Le forme di tutela del socio di minoranza.
• La tutela del socio di minoranza può essere realizzata sia con
iniziative di carattere “preventivo”, da attuare al momento della
conclusione del contratto di società e delle sue modificazioni, sia
con iniziative di carattere “successivo”, da attuarsi durante
l’attività della società.
• La tutela successiva può consistere per esempio: nella presenza
attiva del socio in ogni sede consentita; nel continuo monitoraggio
dell’attività degli amministratori; in azioni di impugnazione delle
decisioni degli organi sociali; in azioni di responsabilità contro gli
amministratori; nella richiesta di intervento ispettivo dell’Autorità
Giudiziaria o del Collegio Sindacale quando possibile.
16. La tutela preventiva del socio di minoranza in sede
statutaria nelle società semplici e nelle snc
Nelle società di
persone è minore il
bisogno di tutela
preventiva statutaria
per i soci, trattandosi
di società nelle quali
esiste tendenziale
uguaglianza di poteri
tra i soci.
Nelle società di
persone, peraltro, è
massima la possibilità
di sperimentare forme
innovative di tutela dei
soci di minoranza.
È comunque opportuno
verificare almeno che
nel contratto sociale: il
modello di
amministrazione e
controllo non sia
peggiorativo rispetto a
quello previsto dal
codice civile; sia
limitata la possibilità
di esclusione a
maggioranza dei soci
ex articolo 2286 c.c.
17. La tutela preventiva del socio di minoranza
nella s.a.s.
In queste società la
posizione degli
accomandatari va tutelata
come quella dei soci di
s.n.c.
Per gli accomandatari può
essere opportuno un
rafforzamento dei poteri
informativi rispetto a
quelli previsti dall’articolo
23203, più limitati di quelli
riservati ai soci non
amministratori di società
semplici ed snc
dall’articolo 2261
Ponendo attenzione al
rispetto del divieto di
immistione è possibile
attribuire agli
accomandanti il potere di
dare autorizzazioni e
pareri per gli atti degli
amministratori e di
compiere ispezioni
dell’amministrazione.
18. Avvertenza importante per la tutela del socio
di società di persone I.
• Nelle società di persone, semplicemente … la quota non si può mai
cedere se non c’è l’accordo di tutti i soci o se il contratto sociale
non lo prevede.
• Fanno eccezione solo le partecipazioni dei soci accomandanti, che
sono sempre liberamente trasferibili con il consenso dei soci che
rappresentino la maggioranza del capitale (2322 c.c.).
• Si tratta di un limite che è accompagnato da un beneficio : le
quote delle società di persone regolari diverse dalla società
semplice non possono mai essere espropriate dai creditori dei soci
fino a che dura la società (2305 c.c.).
19. Avvertenza importante per la tutela del socio
di società di persone II
Per Cass. 15605/2002 le quote di partecipazione di una società
di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano
trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario,
salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono
essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate
a beneficio dei creditori particolari del socio.
Se quindi il contratto sociale consente la cessione delle
partecipazioni le medesime non sono protette dalle azioni dei
creditori dei soci.
20. Strumenti di tutela preventiva del socio di
minoranza nelle società di capitali in generale.
Rafforzamento dei quorum;
Voto di lista o simili clausole di garanzia per la scelta degli
amministratori;
Ampi poteri di ispezione e controllo;
Diritto di recesso connesso all’andamento della società e al trend
di distribuzione degli utili.
21. Esempio di clausola di tutela preventiva II
«Al socio signor … spetta, in sede di distribuzione degli utili, il
diritto alla percezione di una quota pari al … degli utili distribuibili,
oltre all’ammontare di utili proporzionale alla propria quota di
partecipazione sul residuo importo degli utili distribuibili. Il diritto
attribuito al socio … nella distribuzione degli utili è trasferibile (non
trasferibile) a terzi, unitamente alla cessione della quota sociale.
Tale diritto può essere modificato con deliberazione assunta dai soci
all’unanimità / a maggioranza)».
Clausola valida con il limite del divieto di patto leonino (art. 2265
c.c.)
22. Esempi di clausole di tutela preventiva (III)
Le deliberazioni assembleari relative alle seguenti
materie ___________ devono essere approvate, anche in
seconda e nelle successive convocazioni dell’assemblea,
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il _________ % del capitale sociale
Nella s.p.a. occorre considerare lo sfavore
dell’ordinamento per le clausole unanimistiche e quelle
che prevedano maggioranze troppo elevate (v. articolo
23694).
23. Esempio di clausola di tutela preventiva II
• Il capitale sociale della società _________ è di Euro ______ ed
è diviso in:
• numero _________azioni di categoria ordinaria;
• numero ______ azioni di categoria speciale.
• Ai soci titolari di azioni di categoria speciale compete una
maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari
al _______ % del dividendo assegnato alle azioni ordinarie e la
facoltà di designare collettivamente a maggioranza un membro
del Consiglio di Amministrazione e un membro del Collegio
Sindacale.
24. Quando ottenere la tutela preventiva del
socio.
• Gli amministratori chiedono a tutti i soci un finanziamento in
conto capitale? È l’occasione ideale per chiedere il diritto di veto
sulla scelta di almeno un amministratore. Occorre approvare una
modificazione dell’atto costitutivo? Potrebbe essere il momento
per imporre, in cambio del voto favorevole, il riconoscimento del
diritto a dividendi maggiorati o, in una s.p.a., del voto plurimo su
determinate materie.
25. La tutela informativa dei soci in generale
• Il problema della tutela informativa dei soci non amministratori è
massimo nelle s.p.a. e minore nelle s.n.c. e nelle società
semplici.
• Di fatto nelle società di persone i soci possono avere le stesse
informazioni che avrebbe un imprenditore individuale sulla
propria impresa, mentre nelle spa le informazioni sono «mediate»
dagli amministratori.
26. Diritti informativi dei soci non amministratori in
società semplici ed snc (art. 2261)
• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di
ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la
società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali
dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto
dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il
contratto stabilisca un termine diverso
27. I diritti informativi dei soci di s.r.l. (2476
c.c.)
Collegato all’azione di
responsabilità proponibile da
parte di ogni socio è il potere
di controllo: «i soci che non
partecipano
all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i
documenti relativi
all’amministrazione».
28. Il problema della copia dei documenti nelle
s.r.l.
«Complementare al diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale (art. 2476 comma 2
c.c.), è il diritto ad estrarre copia della stessa, anche tenuto conto che l'ausilio del professionista è facoltà
aggiuntiva e non alternativa alla estrazione della copia. Circa invece l'estrazione di copia dei documenti
relativi all'amministrazione della società, l'esigenza di riservatezza della stessa, contrapposta all'esigenza
del socio di consultare i documenti a fini di controllo sull'operato degli amministratori, comporta che possa
ammettersi l'estrazione di copia della sola documentazione che sia stata consultata» (Trib. Verona, 29
agosto 2011).
«Il comma 2 dell'art. 2476 c.c. circoscrive il diritto di informazione alle notizie da attingere dagli
amministratori "sullo svolgimento degli affari sociali" ed alla consultazione, anche tramite professionisti di
fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, senza estenderlo anche
all'ottenimento delle copie (ed ancor meno alla consegna degli originali)» (Trib. Parma 25 ottobre 2004)
29. • I soci possono esaminare solo il libro dei soci e quello delle
assemblee.
• Il rappresentante comune degli obbligazionisti può esaminare il
libro delle obbligazioni e quello delle assemblee.
• I singoli obbligazionisti possono esaminare il libro dell’assemblea
degli obbligazionisti.
• Amministratori e sindaci possono esaminare tutti i libri e i
documenti sociali.
• I soci non hanno accesso ai libri contabili.
I diritti informativi dei soci di s.p.a. (2422 c.c.)
30. Soluzioni per il rafforzamento della tutela
informativa dei soci
• In ogni società il socio di minoranza deve cercare di ottenere
modifiche statutarie nel senso dell’ampliamento delle sue
prerogative informative.
31. I COMPORTAMENTI ABUSIVI DEGLI
AMMINISTRATORI.
Infedeltà, incapacità, imprudenza, violazione di legge e di
statuto
Talune violazioni di legge possono non essere
immediatamente dannose per la società, ma essere solo
potenzialmente dannose (es.: violazione normativa
tributaria, previdenziale o ambientale).
In ogni caso con il limite della business judgement rule.
32. Trib. Milano 3 giugno 2008 e business
judgement rule.
• Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'andamento del proprio
mandato non può mai investire le scelte di gestione ma solo l'omissione di
quelle cautele, verifiche, informazioni preventive normalmente richieste per
una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr
Cass. 28/4/97 n. 3652). Ciò in quanto si ritiene che la legge non imponga agli
amministratori di gestire la società senza commettere errori, anche nel caso in
cui si tratti di errori gravi ed eventualmente evitabili da altri amministratori più
competenti e capaci, ma preveda solo il rispetto dei numerosi obblighi di
comportamento di amministrare con diligenza e di non agire in conflitto di
interessi. È questo il contenuto della cosiddetta "business judgement rule",
secondo la quale la responsabilità degli amministratori è una responsabilità per
violazione di obblighi connessi alla funzione e non per l'insuccesso economico
della società ascrivibile ad errori di gestione. In base a tale regola, infatti,
occorre tenere conto del fatto che nello svolgimento di un'attività
imprenditoriale, e quindi nell'operato degli amministratori, è connaturata una
rilevante discrezionalità.
33. Possibili reazioni dei soci di minoranza ai
comportamenti abusivi degli amministratori
La revoca degli amministratori: un’opzione possibile?
L’azione di responsabilità da parte del socio di
minoranza.
Il controllo giudiziario.
34. La revoca degli amministratori.
Nelle società semplici e nelle snc ciascun socio può
chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa degli
amministratori ex articolo 22593: di fatto la revoca degli
amministratori non è un’opzione possibile per i soci di
minoranza nelle società di capitali, a meno che:
• i) non sia promossa un’azione di responsabilità e sussistano le condizioni
di legge;
• ii) non si riesca a ottenere dal Tribunale un provvedimento di revoca ex
articolo 2409 c.c.
35. Quadro riassuntivo delle azioni di
responsabilità
Società di persone: legittimata la
società e secondo alcune decisioni
ciascun socio.
S.r.l.: legittimati la società e ciascun
socio.
Società per azioni: legittimata la
società e i soci che rappresentino
almeno 1/5 del capitale o almeno 1/40
nelle spa di maggiori dimensioni
Accomandite: legittimata la società o
ciascun socio, secondo le regole
stabilite per le società di persone o per
le società per azioni.
Le azioni di
responsabilità
36. L’azione di responsabilità nelle società di
persone (2260 c.c.)
• Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal
contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli
che dimostrino di essere esenti da colpa.
• Diverse decisioni riconoscono la legittimazione a esperire l’azione
di responsabilità solo alla società e non anche ai singoli soci (es.
Cass.3719/1981 o Trib. Torino 17 giugno 2013).
• Altro orientamento riconosce tale legittimazione anche ai singoli
soci (Trib. Milano 9 giugno 2005 o Trib. Milano 11 settembre 2003).
37. L’azione di responsabilità nelle s.r.l. (I)
«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla
legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476, 1° c.).
38. L’azione di responsabilità nelle s.r.l. (II)
«L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da
ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla
prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).
39. L’azione di responsabilità nelle s.r.l. (III)
2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi».
2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica
liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione».
40. L’azione di responsabilità nelle s.r.l. IV
«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di
responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia
o transazione da parte della società, purché vi consenta la
maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale
sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).
41. L’azione di responsabilità nelle s.p.a. I
2392 c.c. gli amministratori devono adempiere i
doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto
con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Essi sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto
attribuite ad uno o più amministratori.
42. SOCIETÀ (2393)
• Assemblea ordinaria
• Collegio sindacale a
maggioranza 2/3
• Curatore fallimentare
Soci (2393 bis)
• Società chiuse: 1/5 (lo statuto
può innalzare fino ad 1/3)
• Società aperte: 1/40 (lo
statuto può ridurre)
I promotori dell’azione sociale di
responsabilità nelle s.p.a.
43. RINUNCIA E TRANSAZIONE DELL’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ NELLE
S.P.A.(2393 C.C.)
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilità e può transigere, purché la
rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea, e purché
non vi sial voto contrario di una minoranza di
soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno
un ventesimo decapitale sociale, ovvero la
misura prevista nello statuto per l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei
commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.
44. L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI SOCI
NELLE S.P.A.
La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è
ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio
sindacale.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli
attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento
dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o
che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla;
ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a
vantaggio della società.
45. L’azione di responsabilità nelle s.p.a.
Strategia di tutela del socio.
• Da valorizzare al massimo la previsione dell’articolo 23935 : La
deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché' sia
presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale
sociale.
• La maggioranza non è impossibile da raggiungere perché gli
amministratori che siano soci devono astenersi dalla votazione ex
articolo 2373 c.c.
46. Il controllo giudiziario ex articolo 2409
• Ammesso solo nelle s.p.a. e nelle s.r.l. società sportiva ex l. 91/81
• Alcune decisioni di merito lo ammettono anche nelle s.r.l. Per
esempio per Tribunale Bologna 4 febbraio 2015 (il caso.it) è
ammissibile il controllo giudiziario nella s.r.l. con collegio
sindacale di nomina obbligatoria ex art. 2477 c.c.
47. Disciplina del controllo giudiziario ex articolo
2409 c.c.
• Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella
gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
• Il tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se
del caso, alla prestazione di una cauzione.
• Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce
gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le
violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le
attività compiute.
• Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
• I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
società.
48. Controllo giudiziario e tutela del socio di
minoranza.
• Il controllo giudiziario è uno strumento «forte» che può veramente
portare alla tutela degli interessi del socio di minoranza.
• D’altra parte l’uso di questo strumento può portare grave danno
all’avviamento della società.
• Occorre quindi saper dosare con attenzione tempo e modi di
ricorso alla denuncia ex articolo 2409 c.c.
49. Le impugnazioni degli atti degli Organi Sociali
nelle società di capitali
S.P.A.
• Impugnazione delibera assemblea
annullabile: minoranza
qualificata soci (2377: 1/1000 o
5/100)
• Impugnazione delibera assemblea
nulla: tutti i soci (2379)
• Impugnazione delibera CdA lesive
diritti singoli soci (2388): discusso
se tutti i soci o solo la minoranza
qualificata ex art. 2377.
S.R.L.
• Impugnazione decisione soci
invalida: tutti i soci (2489ter)
• Impugnazione delibera CdA:
non prevista
50. Quali impugnazioni per la tutela dei soci di
minoranza?
• Impugnazioni necessarie per la salvezza della posizione del socio
di minoranza (modificazioni statutarie e in particolare operazioni
sul capitale).
• Impugnazioni utili (delibera approvazione del bilancio, delibera
assembleare viziata da conflitto di interesse)
• Impugnazioni «aggressive» sul merito delle scelte gestionali
(deliberazioni Organo Amministrativo)
51. L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO.
• occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera
giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato
economico della gestione sociale, sia pure in termini anche
soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua
partecipazione societaria
52. CASO CLINICO: LA RIDUZIONE DEL CAPITALE
L’approvazione di una deliberazione di riduzione del capitale
per perdite (2447/8 o 2482 bis/ ter cc) sulla base di una
situazione patrimoniale inveritiera, che esagera le perdite in
modo tale da imporre ai soci di minoranza la scelta tra l’uscita
dalla società e l’investimento di ingenti risorse
In questo caso l’impugnazione è obbligata e impone al socio di
minoranza una seria attività di preparazione e
documentazione.
53. L’uscita del socio di minoranza dalla società
• Due strade per l’uscita volontaria:
• recesso (2285, 2437, 2473, 2497 quater);
• cessione partecipazione (2252, 2355bis, 2469).
• Due strade per l’uscita forzosa:
• esclusione (salvo patto contrario) nelle società di persone (2286) e (se lo statuto lo
prevede) nelle s.r.l. (2473bis) ovvero (se lo statuto lo prevede);
• riscatto nella s.p.a. (2437 sexies).
54. Il recesso nelle società di persone (2285
c.c.).
[I]. Ogni socio può recedere dalla società
quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci
[II]. Può inoltre recedere nei casi previsti nel
contratto sociale ovvero quando sussiste una
giusta causa.
[III]. Nei casi previsti nel primo comma il
recesso deve essere comunicato agli altri soci
con un preavviso di almeno tre mesi.
55. Il recesso nelle s.p.a. e nelle s.r.l.
2437 c.c.: s.p.a.
• Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno
concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero
dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
• Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che
non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
• Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un
mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
• Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
può prevedere ulteriori cause di recesso.
2473 c.c. : s.r.l.
• Lo statuto determina i casi di recesso. In ogni caso il
diritto di recesso compete ai soci che non hanno
consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di
società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello
stato di liquidazione al trasferimento della sede
all'estero alla eliminazione di una o più cause di
recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento
di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto della società determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468,
quarto comma.
• Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il
diritto di recesso compete al socio in ogni momento e
può essere esercitato con un preavviso di almeno
centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno.
56. Problemi del recesso.
Contestazioni sulla legittimità del recesso.
Determinazione del valore delle partecipazioni (2289, 2437 ter, 2473 c.c.)
Svalutazione implicita della partecipazione conseguente a irregolarità amministrative e politiche
di bilancio
Svalutazione della partecipazione derivante da clausole del contratto sociale.
Tempi di liquidazione della partecipazione e contenzioso relativo.
57. Massima esemplificativa delle controversie in
tema di recesso
• Cass. 16168/2014: «È valida la clausola statutaria che preveda che la
consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l'art.
2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della
partecipazione in caso di recesso del socio venga valutata secondo un
criterio che tenga conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della
continuità aziendale (cosiddetto "going concern") atteso che, da un lato,
la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata
secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del
criterio del "going concern" non può ritenersi adottata in violazione di
legge, mentre, dall'altro, tale criterio si mostra coerente con la
condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non
si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è
inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione
dell'attività».
58. La cessione della partecipazione del socio di
minoranza
• La cessione è ovviamente una soluzione da considerare per
consentire l’uscita del socio di minoranza della società.
• La cessione è però spesso ostacolata giuridicamente da limiti
statutari alla circolazione (nelle società di capitali) e
dall’impossibilità di cessione delle partecipazioni (nelle società di
persone)
• La cessione è poi ostacolata in linea di fatto dall’ovvia difficoltà di
cessione delle partecipazioni sociali in società chiuse.
59. divieto di trasferimento: massimo 5 anni nelle s.p.a.(art. 2355-bis)
e senza limiti di tempo nelle s.r.l., ma con correttivo del diritto di
recesso (2469 c.c.).
clausola di gradimento: se di gradimento mero valida solo se
prevede, in caso di diniego del placet, l’obbligo di acquisto in capo
alla società od agli altri soci oppure la possibilità di recesso (2355-
bis, co.2)
Clausola di prelazione, propria o impropria
I LIMITI STATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIALI
60. con delibera
dell’assemblea
straordinaria, con,
nelle s.p.a., il diritto
di recesso dei soci
assenti e dissenzienti
salvo che lo statuto
lo escluda(2437, co.
2, lett. b)
INTRODUZIONE E SOPPRESSIONE DEI LIMITI
ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
61. Trattamento tributario del corrispettivo del
recesso e della cessione della partecipazione.
• Va ricordato che la disciplina della «rivalutazione» delle
partecipazioni societarie (l. 282/2002 e ss.mm.iii) prevede che la
rivalutazione possa essere rilevante fiscalmente solo quando si
produca un reddito diverso e quindi non anche quando si produca
un altro tipo di reddito. Non è pertanto possibile ricorrere alla
rivalutazione nel caso di liquidazione della quota al socio receduto
quando avvenga in forme diverse dalla cessione di quote (cfr.
circolare 16/E/2005)
62. Trattamento tributario del corrispettivo della
cessione delle partecipazioni.
In caso di cessione della partecipazione è possibile, invece,
sfruttare i vantaggi fiscali della «rivalutazione» (’art. 1,
comma 626, della L. 23.12.2014, n. 190, ha riaperto il termine
entro il quale è possibile operare la rivalutazione dei terreni e
delle partecipazioni in società al giorno 30.6.2015,
raddoppiando le aliquote che sono elevate dal 2% al 4% per le
partecipazioni societarie non qualificate e dal 4% all’8% per
quelle qualificate, superiori al 20% del capitale di S.p.A.,
S.a.p.A. o S.r.l. e al 25% di società di persone)
63. Le azioni in giudizio del soci di minoranza
Tribunale
• Vantaggio in termini di costi e
(forse) di strategia processuale;
• Svantaggio in termini di tempo;
• Competenza sezione specializzata
in materia di imprese per liti
relative a società di capitali e
cooperative (art. 3 d. lgs.
168/2003)
Arbitrato
• Costo maggiore;
• Tempi ridotti (salvo proroghe
della durata del
procedimento).
• Soggetto a disposizioni artt.
34-36 d. lgs. 17 gennaio 2003,
n 5
64. società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.)
•escluse le s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante (artt. 2325
bis c.c., 111 bis disp. att. c.c.)
cooperative (art. 2519 c.c.)
•escluse le cooperative-s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante
consorzi, se società di capitali (art. 2615 ter c.c.)
società di persone commerciali regolari (s.n.c. e s.a.s.)
dubbia applicabilità a società di fatto e irregolari per le quali manca un atto
costitutivo e non è possibile depositare la domanda al Registro Imprese
AMBITO SOGGETTIVO DELL’ARBITRATO
SOCIETARIO
65. Ambito soggettivo arbitrato societario
Molto esteso per Trib. Trento 8 aprile 2004 (in Riv. arbitrato
2004, 738): l'intera disciplina del nuovo processo societario
introdotta dal decreto, a differenza della riforma del
diritto sostanziale (di cui al d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6), si
estende a tutti i rapporti societari, com'è reso evidente dal
disposto dell'art. 1 del decreto - vedi in particolare il
comma 1 lett. a) e b) -, senza alcuna distinzione tra società
di capitali e società di persone (comprese quelle di fatto).
66. • Art. 34, co. 1: controversie che abbiano ad oggetto
« diritti disponibili relativi al rapporto sociale »
– Liti fra soci;
– Liti fra soci e società;
– Liti fra soci e/o società e organi sociali.
• Art. 35, co. 5: impugnative di deliberazioni
L’OGGETTO DELL’ARBITRATO SOCIETARIO
67. diritti non disponibili (es.: nullità
insanabile di delibera)
materie sulle quali è richiesto
intervento PM (es. art. 2487, ult. co.)
materie espressamente escluse dalla
clausola compromissoria
Le materie escluse dell’arbitrato societario
68. ARBITRATO SOCIETARIO E ARBITRATO DI
DIRITTO COMUNE. PRINCIPALI DIFFERENZE
Societario
• Nomina Arbitri solo da soggetto
estraneo alla società
• Decisione secondo diritto quando
per decidere si conoscano questioni
non compromettibili ovvero quando
si tratti della validità di delibere
assembleari
• Domanda di arbitrato depositata
presso il Registro delle Imprese e
conoscibile da tutti i soci;
Comune
• Nomina Arbitri libera
• Decisione secondo diritto o
secondo equità
• Nessuna formalità di deposito
69. SENTENZA IMPORTANTE SULL’ARBITRATO
SOCIETARIO
• Cass. 3665/2014: la clausola compromissoria contenuta nello
statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione
dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la
nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto
estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti
di arbitrato irrituale. La clausola compromissoria contenuta nello
statuto che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei
soci … è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio …
con la conseguenza che la clausola non produce effetti.
70. PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ARBITRATO
SOCIETARIO
La devoluzione in arbitrato, anche non
rituale, di una controversia non
preclude il ricorso alla tutela cautelare
ma se la clausola compromissoria
consente la devoluzione in arbitrato di
controversie aventi ad oggetto la
validità di delibere assembleari agli
arbitri compete sempre il potere di
disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione
dell'efficacia della delibera (art. 35 d.
lgs. 5/2003)