3. VITTORIO CAMPIONE
LAUREATO IN CHIMICA
MI OCCUPO DA OLTRE 25 ANNI DI QUALITÀ, SALUTE
SICUREZZA E AMBIENTE.
FORMATORE SU QUESTI TEMI
AUDITOR DI TERZA PARTE
COMPONENTE DI ORGANISMI DI VIGILANZA D.LGS.
231/2001.
Il relatore
8. Le modifiche al Testo Unico
Decreto Legge 15 ottobre 2021 n. 146,“misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
(pubblicato in Gazzetta il 21 ottobre 2021)
Convertito con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, in vigore dal 21
dicembre 2021
Prevede una vera e propria riforma del Titolo I del D.Lgs. 81/2008,
introducendo numerose nuove disposizioni e misure che interessano
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
9. • incentivano l’attività di vigilanza,
• riformulano il potere di sospensione delle attività
imprenditoriali,
• aumentano le sanzioni,
• implementano in modo più ampio le attività di
formazione e di addestramento,
• introducono nuovi obblighi per datori di lavoro e
preposti, che devono essere obbligatoriamente
individuati
Le modifiche al Testo Unico
10. 1. L’Ispettorato del lavoro
Con la nuova norma, l’attività ispettiva viene svolta con
parità di poteri e attribuzioni dall’Azienda sanitaria
locale competente per territorio (ATS) e dall’Ispettorato
nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali
11. 2. Gli organismi paritetici
Gli organismi paritetici devono comunicare
annualmente, all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i
dati relativi a:
• imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività
di formazione organizzata dagli stessi;
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali;
• rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs.
n. 81/2008).
12. 3. La formazione del DDL
Diventa obbligatoria la formazione adeguata e specifica
dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i
preposti).
E’ previsto, entro il 30 giugno 2022, l’accordo Stato
Regioni che individuerà durata, contenuti minimi e
modalità della formazione obbligatoria a carico del
datore di lavoro.
13. 4. L’addestramento
All’articolo 37 del TU, in tema di addestramento, è stata aggiunta
questa parte:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto
e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento
consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati
in apposito registro, anche informatizzato”.
14. 5. La formazione (1)
L’accordo Stato Regioni previsto entro il 30/06/2022
dovrà includere:
la specificazione delle modalità della verifica finale di
apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi
e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della
formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
15. 5. La formazione (2)
la formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti:
• devono essere svolti interamente con modalità in
presenza
• devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso
necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
16. 6. La sospensione
Sono stati ampliati i casi di sospensione per lavoro
irregolare
Nel caso di lavoratori autonomi occasionali, l’avvio
dell’attività è oggetto di preventiva comunicazione
all’Ispettorato territoriale del lavoro
Non più prevista la reiterazione del reato
Inserita la mancata notifica di inizio lavori in caso di
esposizione all’amianto
17. 7. I preposti (1)
Il datore di lavoro è obbligato a individuare
formalmente i preposti per lo svolgimento delle attività
di vigilanza.
Si affida ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di
stabilire la misura dell’emolumento spettante al
preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
E’ previsto che il preposto non possa subire alcun
pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
In caso di lavori in appalto, i datori di lavoro appaltatori
e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare
formalmente al committente il personale individuato
per svolgere le funzioni di preposto.
18. 7. I preposti (2)
«a.sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione
in caso di rilevazione di comportamenti non conformi
alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di
lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e
individuale, intervenire per modificare il
comportamento non conforme fornendo le necessarie
indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni
impartite o di persistenza dell’inosservanza,
interrompere l’attività del lavoratore e informare i
superiori diretti»
19. 7. I preposti (3)
«f-bis)in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di
pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,
interrompere temporaneamente l'attività e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformità rilevate»
Al preposto viene dato un potere impeditivo, in caso di
infortunio di un lavoratore soggetto al potere di
vigilanza del preposto, costituisce un’aggravante.
20. 8. Le scuole
I Dirigenti Scolastici sono esentati da qualsiasi
responsabilità civile, amministrativa e penale se hanno
tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di
manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati.
Gli interventi sono a carico dell’Amministrazione
competente, i Dirigenti possono comunque interdire
parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli
edifici assegnati, in caso di pericolo grave e
immediato.
E’ previsto un DVR congiunto tra Dirigente e
Amministrazione, con modalità da definire.