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  Diritto
Commerciale




Autori: ProfMan, Maywafer
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Diritto Commerciale




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                                  ORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE
•   È originario dello ius mercatorum (diritto dei mercanti), indica il complesso delle regole che disciplinano l’attività
    dei mercatores
• È un diritto universale che presiede dai confini politici e geografici delle singole nazioni.
Dobbiamo distinguere tra :
        Diritto commerciale                                         Diritto civile
        nella sua preparazione vi parteciparono anche prevale lo spirito di una logica di deduzione,
        uomini d’affari e di banca, prende spunto da disciplina sistemica
        fenomeni tecnici, spirito di induzione e
        d’osservazione.
        nel contenuto: ripartito da Pardessus in 5 parti            comprende tutte le norme che riguardano
             a) Imprenditore ed impresa                             l’esistenza dei soggetti, viene insomma trattata la
             b) Società                                             disciplina delle relazioni inter soggetti
             c) Contratti commerciali
             d) Titoli di credito
             e) Procedure concorsuali
        In Italia è escluso il diritto della Navigazione
Tappe evolutive
 Scoperta dell’America                 a) cambio della dimensione del sistema
                                        b) connessioni all’attività economica
                                        c) nascita dei primi istituti atti allo scambio
 Rivoluzione industriale               a. cambio da produzione industriale a quella di massa
                                        b. meccanizzazione della produzione
                                        c. aumento delle produzioni grazie alle nuove tecnologie
                                        d. sviluppo dei mezzi di trasporto
 Rivoluzione Francese                  - formazione del codice del Commercio del 1882 basato sul contratto come mezzo
                                        per acquisire profitti e non per l’acquisizione della proprietà.
Le fonti
• fonte legale: tutte le fonti scritte: la Costituzione, il codice civile, la legislazione speciale e la legislazione
    comunitaria
• fonte consuetudinaria: tutte le fonti non scritte; comportamenti umani caratterizzati dall’essere costanti in una
    determinata collettività senza riferimento ad un soggetto specifico; uso di un dato comportamento in modo
    costante;
• fonte collettiva ed individuale:
         a. codice collettivo:          sono espressioni di categorie di operatori interessati (es. Regolamenti di Borsa),
         b. codice individuale: contratti tipo o standard, caratterizzati dalla predisposizione di tutto o parte del
                                        contenuto del contratto ad opera di uno solo dei contraenti.

                                                     L’IMPRENDITORE
L’attribuzione della qualifica di imprenditore prescinde dal carattere dell’attività. A tutte le entità che rispondono all’art
2082 si applica lo statuto dell’imprenditore in generale: chi esercita un’attività agricola dipende dallo statuto generale
dell’imprenditore, chi un’attività commerciale dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Non si possono
applicare le norme per il piccolo imprenditore alle società commerciali (artt 2093-2201).
Possono sussistere delle imprese senza imprenditore se rientrano in una di queste tre categorie:
1. gli enti pubblici che esercitano attività d’impresa non come oggetto esclusivo;
2. l’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale senza avere l’autorizzazione;
3. le entità prive di soggettività giuridica piena.
Il codice innanzitutto detta una serie di norme applicabili a tutti con lo statuto generale dell’imprenditore e poi identifica
uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale.
Inoltre obbliga alla registrazione nel registro delle imprese le sole imprese commerciali (regola modificata nel 29/12/93,
con la nuova disciplina tutte le imprese devono registrarsi, anche se con valenza diversa: legale per le commerciali,
notizia per le agricole e le piccole imprese).
Caratteri essenziali
L’imprenditore, definito nell’art 2082, “è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni e servizi”. È un concetto economico e giuridico che individua il soggetto che
svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori e chi domanda i prodotti e che concorre all’organizzazione della
produzione e alla distribuzione della ricchezza dirigendo e coordinando il processo produttivo (funzione produttiva)
assumendo su di se il rischio d’impresa.
L’art 2082 definisce l’imprenditore in funzione dell’impresa, per cui la definizione di imprenditore è anche definizione
di impresa generatrice di atti economici e giuridici.


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Diritto Commerciale


La realtà globale, definita dagli aspetti soggettivi (imprenditore), funzionali (impresa come attività economica) e
oggettivi (azienda come il complesso di beni) è supportata dalla disciplina normativa che segue il ciclo di vita
dell’impresa, dalla nascita fino alla morte.
L’impresa è caratterizzata da quattro elementi fondamentali:
A. Attività produttiva: l’attività indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo: produzione e scambio di beni e
     servizi; si parla di imprenditore anche se l’attività è illecita (cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico) e
     questi sarà soggetto a sanzioni penali, in modo da tutelare il terzo; non è impresa l’attività di mero godimento.
B. Organizzazione: l’attività svolta deve essere organizzata, l’imprenditore coordina i fattori della produzione
     (capitale e lavoro); l’organizzazione serve ad individuare il confine tra le attività produttive rientranti nella sfera
     dell’impresa e quelle che non assumono carattere d’impresa come il lavoro autonomo, è quindi necessario, secondo
     Campobasso, un coefficiente minimo di eteroorganizzazione (o di organizzazione di capitale o entrambe).
C. Economicità: l’impresa è attività economica e deve essere condotta con metodo economico, ovvero con modalità
     che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi e dei ricavi, altrimenti si avrebbe consumo e non
     produzione di ricchezza (non è quindi essenziale lo scopo di lucro).
D. Professionalità: l’attività deve essere svolta con continuità, deve cioè essere esercizio abituale e non occasionale!
     (differenza tra attività stagionale e attività occasionale: la prima è impresa la seconda no).
          Va detto che non rientra nelle caratteristiche dell’impresa lo scopo di lucro, che è solo un carattere di
          distinzione.
L’impresa è anche una comunità di lavoro. L’art 2086 stabilisce che l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Questi però sono tutelati dalla legge con l’art 2087 che obbliga
l’imprenditore ad adottare le misure necessarie per la tutela dei prestatori di lavoro. L’art 2112 tutela la continuità di
lavoro in caso di trasferimento d’azienda, o cambio di proprietà.
Possiamo classificare le imprese in base:
• all’oggetto (attività esercitata): impresa agricola, commerciale e, secondo alcuni, civile;
• alla dimensione: piccolo e medio-grande imprenditore;
• alla natura (soggetto esercente): impresa individuale, società (collettivo) ed impresa pubblica.

                                                           Impresa agricola
L’imprenditore agricolo, disciplinato dall’art 2135, “è chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicolutrua, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla
trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli”. L’art 2136 disponeva l’esonero per le imprese di iscrizione nel
registro non più attuale con la legge del ‘93. L’art 2137 fissa il principio per il quale non è necessario avere la proprietà
dei mezzi di produzione per avere la qualità di imprenditore agricolo.
Distinguiamo tra:
1) attività principale:
           i.      coltivazione del fondo: è il complesso unico del ciclo del lavoro svolto dall’agricoltore per conseguire
                   prodotti immediati e diretti dalla terra, fondamentale diventa quindi il legame con il fattore terra per
                   dirimere eventuali dubbi;
          ii.      silvicoltura: sono i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco (non genera impresa agricola la
                   semplice estrazione del legno se non unita ad una cura del bosco);
         iii.      allevamento: è l’attività di allevamento sul fondo di animali produttivi di beni tipicamente agricoli (carne,
                   lana...). La pastorizia anche se svolta in transumanza è da considerarsi agricola per lo sfruttamento della
                   terra. Sono esclusi gli animali da pelliccia, mero allevamento (cavalli di razza) e l’apicoltura e
                   l’allevamento in batteria (ambiente chiuso);
2) attività connesse: sono quelle attività legate all’attività principale o dipendenti da questi, necessarie la connessione
       soggettiva (il soggetto che esercita l’attività commerciale è già imprenditore agricolo, ad es. non acquista la qualità
       di imprenditore agricolo chi produce olio con olive prodotte da altri) e connessione oggettiva, importante diventa al
       riguardo la distinzione tra attività connesse:
           i.      tipiche: dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti del suolo (criterio della normalità),
          ii.      atipiche: ulteriori attività accessorie alle tipiche (ad es. la vendita).
All’impresa agricola non si applica in linea generale lo statuto dell’impresa commerciale, infatti:
1) nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali;
2) le imprese agricole non costituite in forma societaria non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
3) dopo la l. del ‘93 le imprese agricole hanno l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro d’impresa, con
       valenza di pubblicità notizia;
4) le imprese con forma societaria sono soggette:
    i.        all’iscriversi nel registro imprese (distinzione solo prima del 1993),
   ii.        alle norme sulla pubblicità, sul divieto di concorrenza e sulla differenziazione tra ditte,
  iii.        alla tenuta delle scritture contabili.
L’art 2135 ha principalmente valenza negativa: serve cioè a individuare per esclusione l’imprenditore commerciale.


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                                                  Impresa commerciale
L’imprenditore commerciale (art 2195), a differenza dell’imprenditore agricolo, non ha articoli fatti ad hoc. Possiamo
definire l’imprenditore commerciale partendo dall’art 2082 (imprenditore), escludendo l’art 2135 (imprenditore
agricolo) e aggiungendo l’art 2195, che definisce le categorie di imprenditori soggette a registrazione:
1) attività industriale: diretta alla produzione di beni o servizi attraverso l’organizzazione di capitale e lavoro;
2) attività intermediarie: incentrate sulla circolazione di beni;
3) attività di trasporto: realizzazione del trasferimento di persone o cose da una parte ad un’altra;
4) attività bancaria o assicurativa: ad es. raccolta del risparmio tra il pubblico o esercizio del credito
5) attività ausiliarie alle precedenti: agevolano lo svolgimento delle attività indicate (ad es. di agenzia, di spedizione,
     di marketing e di deposito).
Da notare che gli elementi principali sono racchiusi nel carattere industriale e in quello intermediario (prime due
categorie).
                                                      Impresa civile
Categoria sottratta all’imprenditore commerciale e vi appartengono, secondo i sostenitori:
1. le attività di produzione non industriale, in cui cioè manca il processo industriale di trasformazione fisica degli
     input produttivi, manca cioè l’industrialità intesa in senso stretto (impiego di materie prime e trasformazione di
     beni), ad es. le imprese minerarie o di caccia e pesca;
2. le attività di scambio non intermediatrici, società che non implicano l’acquisto dei beni da rivendere, o quelle
     ausiliarie di attività non commerciale, ovvero quelle che producono servizi e che non sono espressamente già
     previste dall’art 2195, ad es. le imprese di pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali;
3. è imprenditore civile chi aliena dietro corrispettivo beni propri (per mancanza di attività di intermediazione).
Secondo Campobasso appare inammissibile l’esistenza di una terza categoria d’impresa poiché:
1) la dicotomia agricola-commerciale esaurisce ogni tipo di impresa esistente nella realtà, considerando attività
     industriale ogni attività non agricola;
2) il concetto di intermediazione deve essere inteso in senso elastico, quale equivalente di scambio;
3) alcune delle presunte imprese civili erano sicuramente commerciali nell’abrogato codice civile;
4) ammettendo l’esistenza di questa categoria si amplierebbe l’area delle attività sottratte alla rigorosa disciplina delle
     imprese commerciali.

                                                  Piccolo imprenditore
L’art 2083 definisce i piccoli imprenditori:
1. i coltivatori diretti del fondo (art 1647): chi coltiva un fondo di dimensioni ridotte con lavoro proprio o familiare;
2. gli artigiani;
3. i piccoli commercianti (secondo i criteri dell’art 2083): coloro che svolgono attività di intermediazione nella
     circolazione dei beni, non sono tenuti alle scritture contabili, non sono soggetti alle procedure concorsuali e sono
     obbligati all’iscrizione dopo il ’93;
4. coloro che svolgono un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.
La legge fallimentare individua il piccolo imprenditore attraverso un criterio quantitativo della ricchezza, che risulta
inadeguato con le modifiche della riforma fiscale e perciò abrogato. Non sono mai piccoli imprenditori le società.
Per analizzare l’impresa si adotta un criterio qualitativo funzionale piuttosto che un criterio quantitativo. Risulta così
che secondo un piano organizzativo la piccola impresa si incentra sul lavoro del titolare e dei componenti della famiglia,
componenti che devono prevalere, per aversi piccola impresa, sia sul lavoro altrui che sul capitale.
Impresa artigiana (legge 860/1985)
Tutelata e disciplinata da leggi speciali che ne hanno reso difficoltosa l’interpretazione tanto che la stessa legge quadro
non opera su tutto il territorio nazionale in quanto fissa dei principi che dovranno essere emanati dalle varie regioni.
La nuova legge basa tutto su:
1) oggetto: qualunque un’attività di produzione di beni o di servizi (escluse attività agricole e di servizi commerciali);
2) ruolo: artigiano è colui che esercita prevalentemente l’attività con il proprio lavoro anche manuale (criterio della
     prevalenza), limiti sono poi imposti al numero di dipendenti utilizzabili.
Nel caso di una società artigiana, questa fallirà come ogni altra società.
Impresa familiare
Quell’impresa nella quale collabora la famiglia nucleare e che non va confusa con la piccola impresa, anche se spesso
coincidono. Il lavoro familiare nell’impresa viene tutelato se questo è svolto in modo continuato con particolari diritti
patrimoniali (ad es. diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili) e amministrativi (alcune decisioni di
particolare importanza o la gestione straordinaria sono adottate a maggioranza dai familiari). Gli atti di ordinaria
gestione, come del resto le responsabilità verso terzi e quindi anche il fallimento, riguardano solo l’imprenditore.


                                        Imprenditore commerciale non piccolo
    obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese, agli atti pubblici che si esercitano per le attività commerciali;
    tenuto a redigere e tenere le scritture contabili;

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    soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali salvo quanto stabilito negli atti pubblici, può servirsi di ausiliari.

                                                  Imprese pubbliche
Impresa pubblica è quella esercitata dallo Stato senza poter fallire e nelle seguenti modalità:
• imprese-organo (direttamente): l’attività d’impresa ha funzione secondaria ed accessoria;
• enti pubblici economici: l’attività d’impresa è compito esclusivo o principale (ENI ENEL);
• società a partecipazione statale: l’attività viene svolta servendosi di strutture di diritto privato (s.p.a.).

                                                    Imprenditore collettivo
È l’impresa esercitata da più soggetti o nell’interesse di più soggetti. Il problema sta nel fatto di capire se, accanto alle
società, altri soggetti, distinti dalle persone fisiche, possano o no esercitare un’impresa.
     1) esiste o no la comunione d’impresa;
     2) è possibile che altri soggetti di diritto, diversi da persone fisiche possano esercitare un’attività;
     3) esistenza di altre figure oltre le precedenti che possano ottenere la qualità di imprenditore collettivo.
Comunione d’impresa: è una figura non prevista dal codice ma realizzata dai soggetti che vogliono esercitare in comune
una attività. Si verificano due casi:
     1. quello di più persone che si aggregano in un’azienda commerciale per lo svolgimento di attività economica;
     2. quello di figli che ereditano un’azienda del padre, si instaura così una comunione incidentale.
La dottrina in questi due casi dice che può essere visto come società il solo esercizio in comune dell’attività economica.
Associazioni: unione di soggetti che vogliono raggiungere un medesimo scopo, non percepiscono gli utili che sono
utilizzati dall’impresa per generare lo scopo prefissato.
Associazioni in partecipazioni: con tale contratto, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili
della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto (artt 2550-2553); l’associante non può dare
partecipazione senza l’autorizzazione degli associati, verso lui i terzi assumono diritti ed obblighi, ha la gestione, la
partecipazione dell’associato è in uguale misura sia negli utili che nelle perdite nel limite della partecipazione.
Fondazioni: è una manifestazione collettiva d’impresa diversa dalla società.

                                            LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE
Nozione: è la persona fisica. Differisce dall’imprenditore collettivo
L’imputazione dell’attività d’impresa
L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica è regolata dal principio generale della spendita del nome.
È imprenditore colui che assume il rischio dell’attività esercitandola personalmente e compiendo in proprio nome i
relativi atti. Il fenomeno dell’esercizio dell’impresa tramite interposta persona, che spesso si verifica, porta alla
distinzione tra imprenditore palese o prestanome, colui che compie in proprio nome gli atti, e reale dominus o
imprenditore occulto, colui che ha il reale potere d’impresa. Tra i due sussiste un accordo di mandato senza
rappresentanza (art 1705). La dottrina per l’imputazione del rischio d’impresa si divide in tre correnti di pensiero:
• teoria del potere d’impresa: parte dall’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, ovvero chi esercita il potere
     di direzione di un’impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, responsabili sono quindi sia
     il prestanome sia il dominus;
• teoria dell’imprenditore occulto: il dominus non solo risponderà insieme al prestanome delle obbligazioni sociali
     ma in più fallirà sempre e comunque insieme al prestanome; il ragionamento parte dall’art 147 della l. fall.
     affermando che il fallimento della società si estende anche ai soci scoperti solo in un secondo momento (fallimento
     del socio occulto di società palese). Per analogia la norma sarebbe poi applicabile anche all’ipotesi in cui i soci
     abbiano occultato l’esistenza stessa della società (fallimento del socio occulto di società occulta) e quindi fallisce
     chiunque domini un’impresa (fallimento imprenditore occulto);
• teoria della validità del solo criterio formale: dall’art. 147 si può desumere la responsabilità illimitata di chi ha
     occultato il suo essere socio, ma mai di chi socio non è. Infatti tra dominus e prestanome nessuna società esiste,
     quest’ultimo è solo mandatario senza rappresentanza del primo e non socio; l’imputazione quindi è sempre retta da
     indici esclusivamente formali ed oggettivi, perciò il dominio di fatto non è sufficiente per l’acquisto della qualità di
     imprenditore e quindi per esporre a fallimento; possibile soluzione è il ritenere esistente tra i soggetti un’autonoma
     attività d’impresa (impresa fiancheggiatrice).
Inizio dell’impresa
La condizione necessaria è l’esercizio di un attività imprenditoriale e la relativa iscrizione nel registro. La nascita
effettiva dell’impresa è espressa secondo due tesi una oggettiva - nasce quando sono realizzate organizzazione (atti
preparatori) ed attività produttiva (l’attività vera e propria) mentre il fallimento è effettivo solo se è esercitata l’attività -
ed una soggettiva (realizzazione concreta degli elementi oggettivi, il fallimento è legittimato). In conclusione si diventa
imprenditori con l’effettivo esercizio (tesi espressa anche per le società).
Fine dell’impresa
Secondo la regola dell’effettività. Avviene con la chiusura della liquidazione dell’attivo, con la cessazione (anche per la
morte del de cuius). L’impresa potrà continuare in successione se accettata dagli eredi. Per le società l’art 10 l. fall. è


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Diritto Commerciale


formalmente abrogato dalla giurisprudenza, infatti secondo questa la società deve considerarsi viva, anche se cancellata
dal registro, fino al pagamento dell’ultimo debito.
Capacità di esercizio d’impresa
Chi ha la capacità di agire è capace di esercitare un’impresa.
• deroghe alla disciplina comune riguardano esclusivamente le imprese commerciali, ma non le agricole che
     necessitano delle regole generali;
• sia l’incapace (minore e interdetto), sia l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad
     intraprendere, l’esercizio di attività commerciale;
• in caso di continuazione l’incapace e l’inabilitato o minore emancipato devono essere autorizzati dal tribunale;
• per il minore e l’interdetto si può autorizzare l’esercizio provvisorio;
• tutti i provvedimenti di autorizzazione devono iscriversi nel registro delle imprese.

                                  LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Pubblicità legale
Le regole della pubblicità riguardano l’iscrizione nel registro delle imprese. Con la legge 580/1993 tutte le forme
imprenditoriali sono obbligate all’iscrizione. Il registro (disposto dall’art 2188) è pubblico, i caratteri sono:
• il procedimento inizia con una presentazione di domanda dell’interessato presso l’ufficio apposito;
• oggetto dell’iscrizione: atti e fatti della vita d’impresa, successivamente tutte le modificazioni degli stessi;
• nella sezione ordinaria si iscrivono il grande imprenditore commerciale, le società (esclusa la s.s.) i consorzi con
     attività esterna, gli enti pubblici con attività commerciale; nelle speciali gli altri con funzione di pubblicità notizia;
• l’efficacia dell’iscrizione è immediata, dichiarativa ed esaurisce i suoi effetti nel campo dell’opponibilità; in alcuni
     casi previsti l’efficacia è costitutiva con effetti tra le parti e i terzi (totale) o solo nei confronti di terzi (parziale).
Scritture contabili e bilancio
La tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale hanno una triplice funzione:
consentire all’imprenditore di seguire l’andamento della gestione, informare i terzi che entrano in contatto con la società
e permettere nel dissesto e nelle procedure concorsuali la ricostruzione della situazione debitoria dell’imprenditore.
L’art 2214 impone all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale (operazioni relative all’esercizio), del libro
degli inventari (attività e passività) e delle scritture necessarie alla natura e dimensioni dell’impresa.
In base alla dimensione deve redigere il libro mastro (annotazioni sulle operazioni in modo sistemico) il libro
magazzino (per registrare le uscite e le entrate di merci). La tenuta delle scritture contabili deve essere regolare sia per
essere invocate come prova a favore e non dell’imprenditore. È tenuto a conservare la contabilità per 10 anni. Il libro
giornale e degli inventari, devono essere numerati in ogni pagina e bollati su ogni foglio dall’ufficio del registro o da un
notaio. Le scritture devono essere tenute in modo ordinato senza spazi di bianco e abrasioni, in caso di cancellazione
questa deve essere leggibile.
La rappresentanza commerciale
Nell’esercizio della sua attività l’imprenditore si può avvalere di ausiliari esterni (necessitano della procura) e di
ausiliari interni (automaticamente investiti del potere di rappresentanza), questi ultimi sono:
• institore: è titolare all’esercizio dell’impresa o di un sede secondaria (ad es. direttore generale), ampio potere di
     rappresentanza (anche processuale) su tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa;
• procuratore: sono legati all’impresa da un rapporto continuativo, il loro potere decisionale è circoscritto ad un
     determinato settore operativo o ad una serie specifica di atti, deve spendere il nome dell’imprenditore;
• commesso: sono ausiliari subordinati e possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di
     operazioni di cui sono incaricati (ad es. in un negozio, viaggiatore, impiegato di banca, cameriere).

                                                       L’AZIENDA
“L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art 2555), ovvero una
semplice pluralità di beni dotata di forte unitarietà. Sul piano statico essa si risolve nei beni che la compongono, su
quello dinamico è un maggior valore attribuitogli dall’organizzazione, maggior valore detto avviamento: oggettivo, se
ricollegabile a fattori che non mutano col mutare dell’imprenditore e soggettivo, se legato all’abilità dell’imprenditore.
I beni possono essere qualsiasi cosa mobile o immobile, materiale ed immateriale, elementi costitutivi invece sono solo
le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio d’impresa; infatti il trasferimento dell’azienda è
vero che comporta ex lege anche il passaggio dei contratti, ma è anche vero che si tratta di effetti solo naturali dato che
le parti possono escluderli dalla successione (stesso discorso per i crediti): è cioè un complesso di soli beni (cose). È
quindi da preferire la teoria atomistica che concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni piuttosto della
unitaria che la vede come un bene immateriale, cioè un’universalità di beni.
Circolazione: si può trasferire anche una parte, importante è che i beni esclusi non alterino l’unità economica e
funzionale. I contratti passano automaticamente, se non è stabilito diversamente, all’acquirente (il terzo può solo
recedere) mentre per i crediti ed i debiti è diffusa l’opinione che sia necessaria un’espressa pattuizione (come per i
contratti a carattere personale). La vendita infine comporta il divieto dell’alienante, per un massimo di cinque anni,
dall’iniziare una nuova impresa o comunque qualunque azione che possa sviare la clientela (divieto di concorrenza). In
caso di usufrutto (o affitto) l’usufruttuario ha particolari doveri (ad es. non modificare la ditta o la destinazione,

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conservare il grado di efficienza, redigere un inventario all’inizio e alla fine) e poteri (può disporne nei limiti delle
esigenze della gestione).

                                                      I SEGNI DISTINTIVI
Principi comuni sono: la liberta dell’imprenditore nel formarli (uniche regole: verità, novità, capacità distintiva), il
diritto dello stesso all’uso esclusivo, la possibilità di trasferirli ad altri.
La ditta (artt 2563-2567)
È il nome commerciale dell’imprenditore, è il segno distintivo necessario. Deve seguire il principio della verità – se la
ditta è originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, se è derivata può rimanere quella
dell’alienante, comunque sempre con l’indicazione della ragione sociale – e quello della novità, non deve cioè creare
confusione con una già esistente e concorrente secondo il diritto all’uso esclusivo che compete al primo che l’ha usata.
È trasferibile ma solo insieme all’azienda e senza obbligo di modificarla.
Il marchio (artt 2569-2574 e l. marchi)
È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Costituisce il principale simbolo di collegamento tra
produttori e consumatori, di regola è anche indicatore della provenienza. Può circolare distintamente dall’azienda sia a
titolo definitivo che temporaneo con la licenza di marchio (ammessa anche se non esclusiva nei contratti di franchising).
Ne esistono diversi tipi:
• di fabbrica: è apposto dal produttore, ma anche il grossista può mettere il suo;
• di servizio: per le imprese di servizi;
• generale o speciale: a differenza se è uguale per tutti i prodotti o varia a seconda delle relative qualità;
• denominativo, figurativo, misto: libertà nella composizione con parole, grafica o suoni;
• di forma: anche la forma può essere registrata, a meno che non sia imposta dalla natura;
• collettivo: titolare è un ente che controlla l’attinenza dei prodotti dei consociati, gli unici che realmente lo usano;
• deboli o forti: i primi possono essere modificati facilmente, i secondi hanno un’accentuata capacità distintiva; uno
      debole può diventare forte (secondary meaning);
• registrato: la registrazione attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale
      ed in generale una maggior tutela (anche per prodotti affini), può essere anche registrato a livello comunitario o
      internazionale;
• di fatto (non registrato): si distingue a seconda che la notorietà è stata raggiunta a livello nazionale o locale, tutelato
      solo per i prodotti simili;
• celebri: sono quelli dotati di particolare rinomanza, sono tutelati anche per prodotti non affini.
Deve rispettare – pena la nullità - i requisiti di:
 liceità: non contrario alle regole di buon costume, di ordine pubblico o in genere lesivo;
 verità: non deve ingannare il pubblico;
 originalità: non hanno capacità distintiva le denominazioni generiche o descrittive e se di uso comune, in
      quest’ottica ha acquisito importanza la distinzione tra marchi deboli e marchi forti (secondary meaning);
 novità.
L’insegna (art 2562)
Serve a contraddistinguere i locali dell’impresa o anche l’intero complesso aziendale. Il relativo diritto può essere
liberamente trasferito, anche se non è stabilito niente al riguardo.

                                                 CREAZIONI INTELLETTUALI
Obiettivi:
1) riconoscere all’autore o all’inventario il diritto esclusivo di sfruttamento economico
2) escludere che la posizione di esclusiva sia riconosciuta su creazioni significative per la collettività.
Diritto d’Autore (artt 2575-2582)
Sono oggetto le opere dell’ingegno scientifico, letterale, musicale, teatrale, ecc. (quindi le idee creative nel campo della
cultura) e il relativo diritto di esclusiva dura fino a settanta anni dopo la morte dell’autore.
Per la tutela si distingue tra:
 diritto morale: irrinunciabile e inalienabile che compete all’autore anche se ha ceduto i diritti patrimoniali;
 diritto patrimoniale: l’autore ha il diritto di sfruttamento economico esclusivo dell’opera, se quest’ultima è
     costituita da più contributi il diritto spetterà alla coordinatore, stessa cosa per alcune categorie (produttore di dischi
     ed editore); può essere trasferita anche parzialmente e si realizza con forma diverse (contratto di edizione e
     contratto di rappresentazione e di esecuzione); è tutelato anche a carattere internazionale.
Invenzioni industriali (artt 2584-2591 e l. invenzioni)
Sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Possono essere di prodotto, di procedimento o derivate (di
combinazione, di perfezionamento, di traslazione) a seconda dell’applicazione: non forma oggetto di brevetto ciò che
già esiste in natura o una nuova teoria, in modo da non bloccare il progresso. Devono essere lecite e nuove e implicare
un’attività inventiva e un’applicazione industriale.
Danno due diritti, non sempre confluenti in un unico soggetto:
• diritto morale: acquistato per il solo fatto di aver inventato;

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•   diritto di brevetto:
         o è concesso solo dopo una domanda di registrazione, corredata da una dettagliata descrizione,
         o dura vent’anni,
         o conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto,
         o può essere trasferito (spesso l’inventore concede una licenza di brevetto),
         o è tutelata a livello nazionale, per essere tutelata anche fuori dai confini nazionali deve avere la
              brevettazione internazionale, europea e/o comunitaria,
         o se non brevettata l’autore ha il solo diritto di sfruttamento, deve però averla usata nei dodici mesi anteriori
              all’altrui domanda.
Modelli industriali (artt 2592-2594)
Sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni, si distinguono tra:
- modelli e disegni ornamentali: sono nuove idee destinate a migliorare l’estetica; il relativo diritto dura quindici anni;
- modelli di utilità: sono nuovi trovati atti a conferire particolari funzionalità a macchine, utensili, ecc; dura dieci anni.
Da ricordare che l’opera d’arte è tutelata dal diritto d’autore.

                                                      LA CONCORRENZA
L’art 41 della Costituzione dice che l’iniziativa economica privata è LIBERA, purché non sia in contrasto con l’utilizzo
sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. L’art 2595 c.c. afferma che la concorrenza deve svolgersi
in modo tale da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.
Con la legge 287/1990 si è cercato di preservare il mercato nazionale istituendo un apposito organo pubblico
indipendente per reprimere - tutelando direttamente gli imprenditori concorrenti ed indirettamente i consumatori - i
comportamenti anticoncorrenziali, che sono:
• le intese: comportamenti concordati tra imprese, spesso con la creazione di organismi comuni, volti a limitare la
      propria libertà; vietate non sono le intese minori, ma solo quelle che restringono o falsano in maniera consistente il
      mercato (ad es. quelle fra produttori), da considerarsi nulle, a volte il Garante può concedere esenzioni temporanee;
• l’abuso di posizione dominante: vietato non è l’acquisizione di tale posizione ma lo sfruttamento abusivo della
      stessa, ad un’impresa in tale situazione è ad es. vietato imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose,
      impedire o limitare la produzione, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori: il divieto non ammette eccezioni;
• le concentrazioni: si hanno quando più imprese si fondono e ne creano una sola (concentrazione giuridica) o
      diventano un’unica entità giuridica (concentrazione economica) o costituiscono una società e diventano vietate se
      possono in qualche modo ledere la libera concorrenza; se superano determinate soglie di fatturato devono essere
      approvate dall’Autorità italiana (o dalla Commissione europea).
Le limitazioni
Le più evidenti sono:
 i controlli del Garante sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori (necessaria un’autorizzazione amministrativa);
 gli ampi poteri di controllo e direzione che lo Stato si riserva per le imprese che operano in particolari settori;
 il controllo pubblico dei prezzi di vendita di alcuni prodotti fino alla fissazione di prezzi di imperio.
Sono poi ammessi i monopoli legali e fiscali in particolari situazioni o settori, in questo caso il monopolista ha l’obbligo
di contrarre e della parità di trattamento: pratiche non applicabili a chi è monopolista di fatto, che invece sarà
disciplinato dalla normale normativa sulla concorrenza.
Rientrano fra i divieti legali:
 l’obbligo di fedeltà: i prestatori di lavoro non possono trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro;
 il divieto di esercitare attività concorrente con quella della società: per i soci o gli amministratori;
 il diritto di esclusiva reciproca nel contratto di agenzia;
 il divieto di concorrenza: per chi aliena un’azienda commerciale: dura massimo cinque anni.
Limitazioni convenzionali riguardano invece:
• i patti autonomi: restringono la libertà di concorrenza e possono essere unilaterali o reciproci, questi ultimi sono
      anche detti cartelli e hanno una durata massima di cinque anni;
• i patti accessori: nel caso in cui emergano da clausole accessorie di altro contratto, possono essere unilaterali o
      plurilaterali e portare a restrizioni orizzontali (fra imprenditori in diretta concorrenza) o verticali (fra imprenditori
      operanti a livello diversi), il codice poi regola distintamente:
           o la clausola di esclusiva: deve durare quanto il contratto base,
           o il patto di preferenza: della durata massima di cinque anni con il quale il somministrato si obbliga a
                preferire il solito somministrante a parità di condizioni,
           o il patto di non concorrenza: l’attività del prestatore di lavoro è limitata per il tempo successivo (tre anni)
                alla cessazione del contratto,
           o il patto con cui si limita la concorrenza dell’agente dopo la fine del rapporto: massimo per due anni.
Concorrenza sleale
Il sistema attuale risponde ai principi della correttezza professionale (art 2598) e sono puniti anche se compiuti senza
dolo o colpa, basta infatti il danno potenziale.

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Per potersi far rientrare in questa disciplina “speciale” i soggetti passivi devono essere imprenditori – tutelando questi
direttamente si tutela in modo mediato e riflesso anche i consumatori – e deve esistere un reale rapporto di concorrenza
(anche potenziale e verticale).
L’art 2598 individua due fattispecie tipiche:
• atti di confusione: possono riguardare sia i segni distintivi tipici (ad es. marchio) che quelli non protetti (ad es.
     slogan pubblicitario), l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente (libere invece sono le forme diventate
     comuni) e ogni altro mezzo che possa creare confusione;
• atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui: con la denigrazione (pubblicità comparativa, iperbolica o
     parassitaria) si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti, con la vanteria ad incrementare senza basi il proprio
     prestigio; questi atti sono per lo più illeciti quando i fatti affermati sono falsi.
Sono comunque considerati atti di concorrenza sleale anche:
• la concorrenza parassitaria: sistematica imitazione di prodotti concorrenti;
• il boicottaggio economico: rifiuto sistematico di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori;
• il dumping: sistematica vendita sottocosto;
• la sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati: effettuata con mezzi scorretti;
• l’acquisizione di informazioni aziendali segrete: attuata con metodi contrari alla correttezza professionale.
Le sanzioni sono l’inibitoria (bloccando la continuazione del comportamento) e il risarcimento danni, entrambe
promosse o dall’imprenditore leso o dalla Camera di commercio.
Prima del ’92 vigeva il solo codice di autodisciplina pubblicitaria, dopo si è aggiunta la disciplina legislativa: la
pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, se non si rispetta uno di questi punti la pubblicità può essere
ingannevole e quindi illecita.

                                               I CONSORZI (artt 2602-2620)
Con questo contratto più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese (art 2602). Possono avere funzione anticoncorrenziale (limitano la
concorrenza) o di coordinamento (per lo svolgimento di particolari fasi della produzione). Sul piano civilistico si
distingue tra quelli con sola attività interna e quelli destinati anche ad attività esterna (deve essere stabilito chi ha la
rappresentanza ed essere istituito un fondo per le obbligazioni consortili).
Il contratto può:
• essere stipulato solo da imprenditori
• è formale
• nel silenzio è valido per dieci anni
• si scioglie per le cause elencate dall’art 2611; un consorziato può sciogliersi per volontà propria (recesso) o degli
     altri (esclusione)
Carattere strutturale: creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto
assumendo ed eseguendo le decisioni necessarie.
Scopo consortile (caratteri essenziali):
• è fatto da imprenditori
• stretto nesso tra l’attività del consorzio e quella dei singoli imprenditori
• mira a conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, specifico e tipico (minor costi o maggiori ricavi)
• il vantaggio viene “speso” all’interno dell’impresa stessa (mentre nelle cooperative rimane nella sfera del socio).
Il Geie (per l’Italia d.lgs 240/1991)
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è un nuovo istituto giuridico predisposto dalla Comunità europea per
favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri sviluppandone l’attività economica, è cioè uno
strumento di cooperazione economica transnazionale la cui struttura e funzione coincidono con quelle dei consorzi di
cooperazione con attività esterna con la differenza che non è necessario che si tratti di imprenditori.
Il contratto deve essere redatto per iscritto ed è soggetto a pubblicità legale: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha
efficacia dichiarativa, l’iscrizione nel registro delle imprese efficacia costitutiva (acquista capacità giuridica). La
dichiarazione di nullità, come per le società di capitali: non ha effetto retroattivo, non pregiudica la validità degli atti
prima compiuti; quella del Geie è sanabile.
L’organizzazione è abbastanza libera anche se sono previsti un organo collegiale (composto dai membri) e un organo
amministrativo (le decisioni devono essere prese all’unanimità). L’amministratore può essere anche una persona
giuridica e l’istituto ha l’obbligo delle scritture contabili. I profitti sono considerati direttamente dei membri. La
responsabilità è di tutti i membri in maniera solidale e illimitata. Le cause di scioglimento sono le solite.
Associazioni temporanee di imprese (o joint ventures)
Sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale fra più imprese per realizzare congiuntamente un’opera o un
affare complesso in modo da superare le capacità operative delle singole imprese. Se partecipano alla gara d’appalto
attraverso una società o n consorzio solo questi saranno giuridicamente aggiudicatari, per questo si nomina una
capogruppo, unica interlocutrice del committente. La nostra legislazione si limita a regolare solo alcuni aspeti e settori
tra cui quelle per gli appalti di opere pubbliche: la capogruppo avrà le caratteristiche del mandato collettivo con


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rappresentanza e riguardo alla responsabilità va distinto se gli appalti siano non scorporabili (si avrà un raggruppamento
orizzontale e tutte le imprese risponderanno solidalmente per l’intera opera) o con parti scorporabili (raggruppamenti
verticali dove responsabile è solo la capogruppo, che potrà anche sostituire una delle imprese).

                                                           LE SOCIETÀ
La società è una delle forme con cui l’impresa si presenta all’esterno, è un’organizzazione di persone e di mezzi creata
per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. L’art 2247 disciplina il contratto di società nel quale “due o più
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
La dottrina postula in maniera chiara l’esistenza di un’equazione impresa-società, infatti basta (per alcuni) la sola
previsione nel contratto di un’attività economica per acquisire la qualifica di imprenditore. Se l’attività è commerciale
tutte le norme viste fin’ora sono necessarie anche qui. Per l’identificazione impresa-società è necessario che vi sia:
attività economica, comunanza dei mezzi patrimoniali (creazione fondo sociale per il raggiungimento dello scopo) e dei
poteri (tutti i partecipanti), conseguimento di un risultato o di uno scopo comune (lucrativo, mutualistico, consortile).
Altro modo – secondo altri - di acquisire la qualifica di imprenditore è (solo) attraverso l’esercizio effettivo di
un’attività economica.
Elementi comuni
Α. Pluralità di soggetti: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in
     comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247). La società può nascere da patto
     unilaterale solo per le società a responsabilità limitata. Possono dar luogo a società: persone fisiche, giuridiche e gli
     enti non riconosciuti.
     Problema si pone in caso di partecipazione tra società:
           a. di società di capitali in società di persone (si dottrina, no giurisprudenza per incompatibilità del regime di
                responsabilità);
           b. di società di persone in società di persone (nessun problema);
           c. di società di persone in società di capitali (si, i soci sono responsabili limitatamente solo dopo l’effettiva
                acquisizione della capacità giuridica della società);
           d. di società cooperative in società di capitali e in società di persone (no);
           e. di società di capitali a società cooperative (no, rischio elevato contro lo scopo mutualistico);
           f. di società alla comunione dei legale fra coniugi (si).
Β. Conferimenti: non esiste società senza conferimenti ed è l’unico obbligo per ottenere la qualità di socio, in altre
     parole i soci destinano stabilmente (per la durata della società) parte delle proprie ricchezze all’attività comune;
     possiamo distinguere diverse tipologie di conferimento:
           a. oggetto della prestazione: di dare (in danaro, beni in natura) di fare (lavoro)
           b. riguardo la fonte: previsti dalla legge (in danaro e beni) o necessari per la tipologia del contratto societario
           c. di capitale: entità iscrivibili in bilancio, rimborsati al socio all’atto dello scioglimento
           d. di non capitale: i servizi che conferiscono la sola partecipazione all’utile
      Il conferimento oltre a permettere l’acquisto della qualità di socio serve alla creazione del fondo sociale (capitale di
      rischio) che viene usato dalla società per lo svolgimento dell’attività comune.
      Capitale sociale: entità numerica che indica il valore in danaro dei conferimenti generati dai soci in sede di
      costituzione, è un valore storico in quanto non varia con lo svolgimento dell’attività (se non modificando l’atto
      costitutivo), ha funzione vincolistica (lega i soci alla società) ed organizzativa (accentuata nelle società di capitali).
      Patrimonio sociale: è il complesso di rapporti giuridici (attivi e passivi) che fanno capo alla società, cioè le attività
      e le passività della società (la sottrazione dà il patrimonio netto), costituisce garanzia principale o esclusiva.
Α. Scopo mezzo: esercizio in comune di un’attività economica e l’oggetto sociale (art 1346, requisiti: liceità,
     possibilità, determinatezza e determinabilità) rappresenta la specifica attività economica che i soci si propongono di
     svolgere, l’individuazione di questo (e dello scopo-fine) è necessario:
     a. per distinguere le società dalla comunione: la comunione (art.2248 la comunione è costituita a scopo di
           godimento) deriva dall’attività dei contitolari e si esaurisce nel semplice godimento del bene; non si parla di
           esercizio e il bene non è necessario ai fini dell’attività; il pignoramento dei beni indivisi è fatto se non tutti i
           comproprietari sono obbligati verso i creditori, se è impossibile scinderlo si vende la quota indivisa;
     b. per la qualifica di società: deriva dal conferimenti di beni necessari alla creazione di un fondo; è fatto divieto
           per il socio di usare il patrimonio dell’impresa per fini estranei all’oggetto; sono fissate le cause tassative dello
           scioglimento: al socio non spetta la restituzione del bene ma una somma di danaro proporzionata alla quota del
           valore del patrimonio dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali;
     c. permette di individuare i limiti dei poteri dell’amministrazione: chi agisce nei rapporti esterni per conto e in
           nome di un gruppo deve essere abilitato a farlo;
     di solito le società sono titolari di un’impresa collettiva, si discute se sia ammissibile una società senza impresa
     (data la mancanza della professionalità):
      società occasionali: è ammissibile solo in caso di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura,
           cioè di un’attività che si esaurisce in pochi atti, il caso ha quindi marginale rilievo pratico;


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           società fra professionisti: disciplinate dalle norme sulla società e non da quelle dell’impresa deve essere tenuta
            distinta dall’incarico congiunto (ad es. due avvocati di uno stesso cliente), dalla società di mezzi (limitata
            all’acquisto o all’utilizzo di beni in comune), dalle società di servizi, da quelle di ingegneria e di revisione
            contabile; allo stato attuale (le società di consulting engineering sono ammesse dal 1994) non sono accettate
            solo quelle tra appartenenti a professioni protette, dove è richiesta un’iscrizione in particolari albi, dato che
            verrebbe meno l’inderogabile carattere personale delle prestazioni professionali.
Α. Scopo fine: scopo economico perseguito dalle parti: conseguimento degli utili (scopo lucrativo), scopo mutualistico
      e scopo consortile. La distinzione tra società e associazioni risiede nell’autodestinazione ai membri del gruppo
      (scopo lucrativo o economico) o nell’eterodestinazione (scopo ideale) dei risultati economici dell’attività:
      incompatibile con le associazioni è solo il lucro soggettivo.
Tipi di società
Le società che hanno per oggetto un’attività commerciale devono costituirsi secondo le classificazione del capo III e
seguenti (art 2249), le società che hanno ad oggetto l’esercizio di attività diversa sono regolate dalla disciplina delle
Società Semplici (s.s.).
Distinguiamo quindi:
• società di persone: caratterizzate da responsabilità illimitata (salvo casi particolari), godono di soggettività
      patrimoniale, non hanno personalità giuridica e sono: Società semplice (S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.) e
      Società in accomandita semplice (S.a.s.);
• società di capitali: hanno responsabilità limitata, godono di autonomia patrimoniale, hanno responsabilità giuridica
      e sono: Società per azioni (S.p.A.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata
      (S.r.l.);
• società cooperative: i soci possono essere a responsabilità limitata o non, hanno personalità giuridica, unico scopo
      perseguibile è quello mutualistico e sono: Società cooperativa e Mutue assicurazioni.
Secondo lo scopo istituzionale:
 scopo lucrativo: conseguire un utile (lucro oggettivo) e distribuirlo ai soci (lucro soggettivo), inammissibile il patto
      leonino;
 scopo mutualistico: offrire ai soci, eliminando intermediari, beni e servizi a condizioni migliori di quelle offerte dal
      mercato stesso;
 scopo consortile: creare un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di alcuni fasi.
La forma del contratto:
Caratteri: oneroso, consensuale, sinallagmatico (legame reciproco esistente tra prestazione e controprestazione),
plurilaterale (le prestazioni di una parte sono dirette allo scopo comune), con comunione di scopo (prestazioni diverse
nel contenuto e nel valore purché affini con lo scopo).
Nelle società di persone la costituzione della società è caratterizzata dalla massima semplicità formale (necessario solo
l’impegno reciproco fra i soci), per le società di capitali e mutualistiche la legge prescrive che l’atto costitutivo debba
essere effettuato per atto pubblico pena la nullità. L’art 2551 sancisce la liberalità della forma per le società semplici,
che è riproposta anche per quelle a base personale. È necessaria la forma scritta solo per i soggetti che devono
adempiere oneri pubblicitari (iscrizione nel registro delle imprese).
Società irregolare: è quella società, commerciale o non, per la quale non sono state osservate le prescrizioni relative
agli adempimenti pubblicitari contenute nell’artt 2296 (s.n.c.) e 2135 (s.a.s.).
Società di fatto: è la società in cui due o più persone esercitano in comune un’attività economica senza aver stipulato
alcun accordo espresso, scritto od orale che sia, e si comportano come soci spendendo il nome della società, in altre
parole il contratto di società si perfeziona per fatti concludenti ed è regolato secondo il principio dei regimi residuali.
Società occulta: più soggetti decidono di dar vita ad una società non rilevandone volontariamente l’esistenza all’esterno
- può quindi essere una società di fatto o scaturire da un atto scritto tenuto nascosto dai soci – fermo restando che
l’attività d’impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome; apparendo come un’impresa
individuale uno solo dei soci si accolla la responsabilità per le obbligazioni assunte.
Società apparente: manca del tutto la volontà (la società non esiste tra i presunti soci) anche se il comportamento
induce i terzi a ritenere esistente un rapporto di società, tanto che spesso è presunta dalla giurisprudenza per superare il
problema della società occulta.
Società fiancheggiatrice: autonoma attività d’impresa esistente fra prestanome e dominus, caratterizzata dall’animus di
fare impresa.
Società di fonte non contrattuali sono le società che non nascono per contratto di società ma attraverso atto
unilaterale, o per effetto di provvedimenti legislativi.
Invalidità e simulazione del contratto di società
L’art 2332 stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Valido per le società di capitali e mutualistiche, mentre le società di persone
ci si rifà alle generiche cause di invalidità dei contratti: si avrà nullità quando il contratto è contrario a norme imperative
o quando sia illecito l’oggetto o il motivo comune (se interviene dopo l’inizio dell’attività è semplice causa di
scioglimento, altrimenti ha effetto ex tunc), si avrà invece annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso
viziato per errore, violenza o dolo.

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La simulazione riguarda fondamentalmente le società di persone, perché nelle società di capitali l’art 2332 non ammette
la simulazione tra i casi tassativi di nullità dell’atto costitutivo dopo l’iscrizione nel registro; ancora:
• differenza con la società apparente: nella società simulata vi è consapevolezza dei contraenti di apparire all’esterno
     come società anche se la realtà dei fatti non dà riscontro; l’apparente prescinde da ogni intento di volontà delle parti
• distinzione tra simulazione assoluta (quando appare all’esterno come sociale un’impresa individuale, quando il
     socio non vuole nessun contratto di società) e simulazione relativa (l’apparente rapporto sociale sottintenda un
     rapporto diverso che le parti hanno interesse a far valere come sociale), ad es. un lavoratore subordinato appare
     come socio d’opera per sfuggire ad oneri assicurativi o previdenziali
• gli effetti della simulazione verso terzi (artt 1415-16): i soci non possono opporre ai creditori la simulazione, mentre
     i creditori particolari sì e sono inoltre avvantaggiati rispetto ai creditori sociali se il loro credito è anteriore alla
     costituzione della società.
Partecipazione degli incapaci
 nelle società di persone: è richiesta la capacità d’agire; il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono partecipare
     ex novo ad una società, ma solo conservare la partecipazione o continuarne l’esercizio, previa espressa
     autorizzazione del tribunale
 nelle società di capitali: rientra nel normale “controllo” del patrimonio del minore ad opera ad es. di un tutore,
     discorso simile per l’esercizio dei diritti amministrativi non ammesso direttamente per un interdetto.
Modificazioni del contratto di società
• Società di persone: l’art 2252 stabilisce che il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i
     soci se non è convenuto diversamente, in tal caso è necessaria la maggioranza e non l’unanimità dei soci; il
     contenuto delle modificazioni può riguardare l’immissione di nuovi soci, l’oggetto sociale, la sede, ecc…
• Società di capitali e cooperative: le modificazioni dell’atto vengono adottate dall’assemblea straordinaria (art
     2365), secondo la maggioranza stabilita dagli artt 2368-69.
Rapporti con i terzi, responsabilità dei creditori sociali e particolari
In generale, come ogni soggetto giuridico, la società risponde col proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi:
 per le società di capitali: il rischio massimo del socio è costituito dal valore della partecipazione sociale di cui è
     titolare, godendo così di una responsabilità limitata; i creditori del singolo socio non potranno mai chiedere la
     liquidazione della quota sociale ma aggrediranno solo i frutti della partecipazione;
 per le società di persone: i creditori sociali agiscono prima sul patrimonio della società, se questo è insufficiente
     possono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci; i creditori particolari potranno agire sul patrimonio della società a
     seconda del grado di autonomia della medesima;
 per le società mutualistiche e cooperative: vige un triplice regime di responsabilità (limitata, illimitata e limitata ad
     un multiplo della quota).
La pubblicità dell’impresa sociale
L’art 2200 regolamenta la pubblicità:
1. tutte le società hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
2. l’obbligo dell’iscrizione non è legato all’attività commerciale;
3. l’efficacia dell’iscrizione è diversa per ogni tipo di società:
     - società semplici: l’iscrizione nelle parti speciali ha valenza anagrafica, quindi come pubblicità notizia;
     - s.n.c. e s.a.s.: l’iscrizione ha efficacia dichiarativa, la mancata registrazione determina una situazione irregolare
          con parziale modifica della disciplina rispetto alle società regolari;
     - società di capitali (s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.): l’iscrizione ha efficacia costitutiva, infatti con questa la società acquista
          la personalità giuridica che dà l’autonomia patrimoniale e la responsabilità limitata dei soci.
Gli amministratori sono tenuti alle procedure di iscrizione, se entro trenta giorni essi non vi provvedono i singoli soci
potranno procedere all’iscrizione a spese della società: l’iscrizione avviene presso l’ufficio del registro nella
circoscrizione in cui ha sede la società.

                                               Elementi caratterizzanti
Società di persone
1. prive di personalità giuridica
2. autonomia patrimoniale imperfetta (soggettività patrimoniale)
3. organizzate in funzione dell’uomo-socio
4. il socio rischia illimitatamente il proprio patrimonio
5. il socio è amministratore
6. le modificazioni del contratto avvengono con il consenso di tutti i soci
7. il trasferimento di una partecipazione si trasmette inter vivos con il consenso di tutti i soci, per successione mortis
    causa spetta agli eredi la liquidazione della somma pari alla quota.
Società di capitali
1. hanno personalità giuridica
2. l’autonomia patrimoniale è perfetta

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3. sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio
4. il socio rischia limitatamente alla quota sottoscritta
5. il socio esercita il suo diritto di voto per la scelta degli amministratori
6. esistono organi societari
7. il contratto contiene una deroga alla regola di immodificabilità senza il consenso di tutti i soci
8. le partecipazioni sono liberamente trasferibili
Società finanziarie
Quelle società aventi ad oggetto una qualsiasi attività finanziaria o comunque caratterizzanti il mercato finanziario.
Storia: la legge del 1958 qualificava come finanziarie le società aventi ad oggetto l’assunzione in partecipazioni in altre
società; la legge del 1974 sottoponeva al controllo di tali società alla Consob; le leggi che vanno dal 1986 al 1990
ampliano la nozione di società finanziaria ratificando anche la II direttiva Cee; nel 1991 vengono considerate società
finanziarie le società che hanno come oggetto sociale prevalente:
     1. concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
     2. assunzioni in partecipazioni
     3. intermediazione tra i cambi
con l’art 106 della legge bancaria vengono incorporate queste attività e riservate solo agli intermediari finanziari iscritti
in albo tenuto dal Ministro del Tesoro.
Società fiduciarie (legge del 1939)
Sono società che si propongono di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione di aziende e
la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni. Fatte eccezioni per le attività di revisione e certificazione
contabile attribuite alle società di revisione.
Convenzioni (o atti) parasociali
Sono quei contratti, assolutamente non vincolanti per la società, dove alcuni o tutti i soci per tutelare i loro interessi o
per sopperire a lacune e deficienze della legislazione pongono in essere un regolamento integrativo dei poteri contenuti
nell’atto costitutivo (spesso vietati):
• pattuizioni che perseguono i fini del patto leonino: esclusione integrale dagli utili, o esonero della titolarità delle
     perdite di uno o più soci
• sindacati finanziari: viene suddiviso il rischio e agevolano lo smercio di azioni
• sindacati di blocco: sono garanzia per un certo corpo sociale, si attuano attraverso limitazioni alla libera
     trasferibilità delle azioni
• sindacati di voto: alcuni soci si impegno a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea
     (sicuramente validi sono quelli all’unanimità, a tempo o con oggetto determinato, dubbi su quelli a maggioranza).

                                           SOCIETÀ SEMPLICE (art.2251-2290)
NON può avere ad oggetto un’attività commerciale, ma possono costituire oggetto sociale per una s.s.:
1. attività agricola
2. società di revisione (controllo contabile e certificazione del bilancio)
3. attività professionale in forma associata (legge Bersani)
4. attività civili
5. società di mero godimento
Costituzione
Il contratto costitutivo delle s.s. non è soggetto all’osservazione di requisiti formali. La forma scritta è richiesta solo se
vi è un conferimento che la richiede. Affinché sia corretto l’atto costitutivo deve avere:
1. pluralità di soggetti (necessità di almeno due soggetti, l’art 2294 sottrae l’incapace alla responsabilità illimitata);
2. oggetto che deve rispettare i requisisti previsti dall’art 1346;
3. la causa definita nell’art 2247;
4. la costituzione di un fondo sociale con i conferimenti.
La legge 580 del 1993 prevede l’iscrizione in una sezione speciale del registro d’impresa, tale iscrizione ha carattere
puramente anagrafico e di pubblica notizia, non condiziona la regolarità della medesima come nelle s.n.c. e s.a.s.
Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere portate a conoscenza di terzi con mezzi idonei ed essere eseguite di
regola all’unanimità (se predisposto anche a maggioranza).
Conferimenti
I conferimenti formano l’attivo patrimoniale iniziale della società e i soci non ne hanno alcun diritto per fini propri.
Si può conferire ogni cosa che sia valutabile economicamente:
• beni di proprietà: è come se si trattasse di una vendita (sul socio grava anche il rischio del perimento), anche se il
     bene è in godimento
• crediti: il socio risponde però dell’eventuale insolvenza del debitore
• proprio lavoro: non è mai un lavoratore subordinato (ma un socio d’opera) e partecipa solo alla ripartizione
     dell’eventuale attivo che rimarrà dopo il rimborso del valore nominale dei conferimenti.
Amministrazione


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L’amministrazione consiste nell’esecuzione di tutti gli atti rivolti allo svolgimento dell’oggetto sociale (potere gestorio
di ogni socio illimitatamente responsabile). Esistono due modalità di gestione:
A. amministrazione disgiuntiva (art 2257): ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni
     che rientrano nell’oggetto sociale, ogni socio può poi opporsi prima che l’atto sia compiuto (diritto di opposizione,
     su cui giudica la maggioranza dei soci) ed essere libero di eseguirlo o meno
B. amministrazione congiuntiva (art 2258): tutti i soci gestiscono dando il loro consenso che diventa necessario,
     esprimendo il voto o all’unanimità o con il maggioritario, ove sia previsto.
Le fonti sono la legge, l’atto costitutivo, il contratto sociale o un atto separato. Di solito si nomina con l’unanimità dei
soci. L’amministratore può essere revocato (art 2259) o per giusta causa (per richiesta anche di un singolo socio) o se
nominato con atto separato secondo le norme del mandato. I diritti sono: di amministrare e al compenso (art 1709).
L’amministratore è colui che rappresenta la società nel rapporto con i terzi. L’art 2260 stabilisce che i diritti e gli
obblighi dell’amministratore siano regolati dalle norme del mandato.
Obblighi degli amministratori:
1. sono solidalmente ed illimitatamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi imposti dalla
     legge e dal contratto sociale;
2. non possono servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei
     alla società;
3. devono fornire il rendiconto ai soci non amministratori (eccetto se tutti i soci sono amministratori);
4. ottemperano agli obblighi di iscrizione della società nell’albo speciale e devono tenere le scritture contabili;
5. devono rispettare le direttive dei soci non amministratori, in tal caso non avranno responsabilità verso la società.
Poteri (art 2266 rappresentanza della società): la società acquista diritti ed assume obblighi per mezzo dei soci che ne
hanno la rappresentanza. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti dell’oggetto
sociale. Possiamo distinguere:
• con riguardo ai soggetti investiti del potere rappresentativo: non si richiede alcun espresso conferimento di poteri se
     il contratto nulla dispone in merito oppure se si incarica un esterno è richiesto l’acconsentimento dei soci;
• con riguardo ai contenuti della rappresentanza: per vincolare la società l’amministratore deve spendere
     necessariamente il nome della società e deve avere compiuto un atto, lecito o illecito, purché rientrante nell’oggetto
     sociale.
Responsabilità (vige il principio che il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio e questi invocare la
preventiva escussione del patrimonio sociale):
1) si atteggia nei confronti della società e non dei soci (i soci sono responsabili in solido fra loro e in via sussidiaria
     con la società);
2) solidarietà fra gli amministratori (opera sia in caso di amministrazione congiunta sia disgiunta);
3) ciascun amministratore può esimersi da responsabilità dimostrando di essere immune da colpa;
4) si estende anche agli amministratori di fatto (quelli che non sono investiti formalmente, ma ne svolgono le relative
     funzioni).
Cessazione del rapporto di amministrazione:
1. per esclusione: è la soluzione obbligata e coerente solo per chi ritiene la qualità di socio presupposto naturale per
     l’esercizio delle funzioni amministrative; i poteri di controllo attribuiti ai soci esclusi dall’amministrazione:
         i.    diritto di informazione che si concreta nella richiesta di notizie e consultazione documenti,
        ii.    diritto al rendiconto qualora l’attività imprenditoriale duri da oltre un 1 anno,
     tali poteri sono necessari nelle società di persone in quanto manca un organo istituzionale per il controllo;
2. per revoca: l’art 2259 regola il fenomeno introducendo una diversa normativa a seconda che l’amministratore sia
     stato nominato nel contratto sociale o con atto separato:
         i.    se nominato con atto separato è sempre revocabile (secondo le norme sul mandato) purché ciò sia disposto
               con il voto unanime dei soci,
        ii.    se nominato nell’atto costitutivo è revocabile solo in presenza di una giusta causa e sempre in modo
               unanime salvo possibilità di una richiesta giudiziale da parte di ogni singolo socio;
3. per giusta causa: è tale ogni comportamento che costituisce violazione di obblighi di lealtà diligenza ogni atto che
     rende impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione.
Gli utili
L’utile è ciò che deriva dall’attività economica esercitata dalla società. Analizziamo:
• l’art 2262: salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del
     rendiconto
• l’art 2263: la ripartizione dei guadagni e delle perdite deve essere proporzionale ai conferimenti
• l’art 2264: la partecipazione agli utili e alle perdite può essere rimessa ad un terzo
• l’art 2265: divieto del patto leonino è cioè nullo il patto con cui un socio è escluso dalla partecipazione agli utili
L’interesse individuale del socio prevale genericamente sull’interesse del gruppo all’autofinanziamento.
La rappresentanza sociale (art 2266)



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La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio
nella persona dei medesimi. La rappresentanza spetta a ciascun socio e si estende a tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto regolato dall’art 1396:
• se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza spetterà a qualunque socio amministratore
• quando il contratto contiene disposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza bisogna valutarne solo
      l’ammissibilità
Rappresentante è colui che ha il potere di manifestare ai terzi la volontà della società e questa acquista diritti e assume
obbligazioni per mezzo dei soci.
L’amministratore è colui che nei limiti delle competenze legali e statutarie gestisce gli affari della società.
Responsabilità per le obbligazioni sociali (artt 2267-69)
Art 2267: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali
rispondono inoltre personalmente e illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società.
Art 2268 (escussione preventiva del patrimonio sociale): il socio, a cui è richiesto il pagamento di debiti sociali, può
domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale , indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi.
Art 2269 (responsabilità del nuovo socio): chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per
le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Per i creditori particolari dei soci vige l’art 2270, finché dura la società può far valere i suoi diritti solo sugli utili
spettanti al debitore, se i beni del debitore non sono sufficienti il creditore può avvalersi sulla quota della partecipazione
chiedendo la sua liquidazione in ogni momento, in un termine di tre mesi dalla domanda.
Qualità di socio
È la posizione di membro nella società produttiva di una serie di interessi tutelati dall’ordinamento. Le modalità di
acquisto della qualità di socio:
1) con l’adesione al contratto di società;
2) con l’acquisto, inter vivos, di una quota di partecipazione;
3) per effetto della successione mortis causa, sempre che esista una clausola di continuazione della società con gli
      eredi del socio defunto.
È possibile entrare in possesso della qualità di socio anche attraverso l’acquisto di partecipazioni con usufrutto o pegno,
i diritti nel caso di usufrutto:
1) diritto di recesso spettante al socio;
2) diritti dell’usufruttuario: agli utili, di voto, di amministrare;
3) spettanti ad entrambi diritto di controllo e liquidazione della quota.
Per gli obblighi relativi al conferimento, se trattasi di pegno, grava sul socio, se usufrutto sull’usufruttuario.
Gli obblighi connessi alla partecipazione sociale
1. obbligo ad eseguire il conferimento, se non determinati sono divisi in parti uguali per il raggiungimento
      dell’oggetto sociale;
2. i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale;
3. obbligo di collaborare al prosieguo dello scopo comune.
I diritti relativi alla partecipazione sociale:
• diritti amministrativi: diritto di esprimere il proprio parere (diritto di intervento), diritto di opporsi, diritto di
      controllo
• diritti patrimoniali: diritto agli utili, diritto alla liquidazione della quota, diritto alla quota di liquidazione.
Il socio d’opera: è colui che si obbliga a prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale che sia) a favore
della società con lo scopo di diventarne socio. La dottrina vuole che il socio d’opera abbia diritto solo a quella parte di
saldo attivo che residua dopo la restituzione ai soci che hanno apportato capitali come loro conferimento. La
partecipazione è disciplinata dall’art 2263.
Scioglimento del singolo rapporto societario (art 2284)
Esistono tre possibilità, ispirate sempre e comunque alla conservazione dell’ente societario:
A. per morte: ex lege produce lo scioglimento del rapporto, possono però presentarsi due possibilità per i superstiti:
      a. scioglimento anticipato della società: i soci superstiti possono liberarsi dell’obbligo di liquidare la quota
           sociale del defunto deliberando all’unanimità, con lo scioglimento anticipato della società, diffuse poi le
           clausole di consolidazione e di continuazione, quest’ultima può poi essere:
           - facoltativa: i soci sono obbligati a continuare la società con gli eredi, mentre questi hanno il diritto e non
                l’obbligo di aderire al contratto,
           - obbligatoria: dove c’è l’obbligo a carico di entrambi di continuare il contratto sociale,
           - automatica: comporta l’automatico sub ingresso degli eredi del defunto,
      b. continuazione della società con gli eredi stessi: se c’è l’accordo di tutti gli interessati (soci ed eredi), ci sarà la
           continuazione, con il consenso gli eredi si assumono tutti gli obblighi;
B. per recesso: è un negozio giuridico unilaterale, non formale con il quale un socio dichiara di voler sciogliere il
      rapporto contrattuale che lo lega alla società. Si può recedere per (art 2285):
      a. recesso legale:

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          -    se la società è a tempo determinato è possibile in ogni momento ma con un intervallo di tempo tra la
               comunicazione (tre mesi prima) e la fine,
          - se è a tempo indeterminato la risoluzione è immediata, sempre che sussista una giusta causa (reazione ad
               un illegittimo comportamento degli altri soci, deve comunque essere comunicata agli altri soci),
     b. recesso convenzionale: nei casi previsti del contratto sociale,
     il recesso si ha mediante una dichiarazione (tacita o espressa) comunicata agli altri soci, se sussiste giusta causa ha
     effetto immediato, negli altri casi si verifica decorsi tre mesi dalla comunicazione;
C. per esclusione: l’esclusione è vista come una sorta di risoluzione parziale del contratto sociale e produce i suoi
     effetti immediatamente nei confronti delle persone dei soci. Può essere:
     a. facoltativa: avviene per deliberazione a maggioranza art 2286, le principali motivazioni sono: per gravi
          inadempienze delle obbligazioni, che derivano al socio dalla legge o contratto sociale; se il socio è colpito da
          provvedimento di interdizione, legale giudiziale o di inabilitazione; per impossibilità sopravvenuta della
          prestazione. Il procedimento vede (art 2287) una delibera della maggioranza e una successiva comunicazione
          al socio della decisione: questi può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione
     b. di diritto: (art 2288) il socio fallito, dal giorno stesso, o chi abbia subito la liquidazione della propria quota, dal
          momento in cui la quota viene realmente liquidata.
La liquidazione del socio cessato (art 2289)
1. se solo per un socio, questi o gli eredi percepiscono una somma di danaro pari al valore della quota;
2. se fatta in base alla situazione patrimoniale, vale dalla data dello scioglimento, soddisfatti i creditori sociali;
3. deve avvenire entro i sei mesi dallo scioglimento;
4. il socio receduto o escluso restano responsabili personalmente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui
     si verifica lo scioglimento e deve essere portato a conoscenza dei terzi.
Cause di scioglimento
 per decorso del termine: i soci possono tuttavia prima della scadenza prorogarlo anche solo operando in modo
     tacito, continuando cioè a svolgere gli atti societari anche se è decorso il tempo;
 per conseguimento (o impossibilità) dell’oggetto sociale;
 per volontà di tutti i soci;
 per il venir meno della pluralità dei soci: se in sei mesi non è stata ricostituita;
 per altre cause: o previste dal contratto o sopravvenute (come il fallimento).
Liquidazione
Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione, che può essere revocata;
i principali effetti sono:
• gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni
• i creditori personali dei soci dovranno aspettare la fine della liquidazione per soddisfarsi
Il procedimento (artt 2275-83 e 2309-12)
1. vengono nominati i liquidatori, che prendono il posto degli amministratori, capaci solo di atti necessari
2. viene redatto inventario “d’apertura”
3. vengono pagati i creditori utilizzando l’attivo, che in nessun modo può essere prima ripartito tra i soci
4. vengono definiti i rapporti tra i soci: prima il rimborso del valore nominale dei conferimenti e poi l’eventuale
     eccedenza
5. con la chiusura del processo la società semplice (come la collettiva irregolare) si estingue.

                                     SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art.2291-2312)
Secondo l’art 2291 nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tale
elemento è necessario, ma non sufficiente in quanto l’oggetto sociale deve avere un’attività lecita. Se si acquista la
qualità di socio in una società già esistente si risponde alle obbligazioni anteriori all’acquisto (art 2269) mentre gli eredi
o il socio uscente rispondono fino alla cessione (art 2290).
Atto costitutivo (art 2295)
La stipulazione del contratto per una s.n.c. deve avvenire per iscritto, redatto con atto pubblico, o per scrittura privata
con l’autentica della firma di un notaio. L’inadempimento comporta il divieto di iscrizione nel registro delle imprese,
diventando così irregolare. I requisiti e gli elementi essenziali di tale atto sono disciplinati dall’art 2295:
 1. i dati anagrafici dei soci: domicilio e cittadinanza. (il minore, l’interdetto e l’inabilitato devono richiedere
      l’autorizzazione del tribunale, il minore emancipato può esercitare senza curatore purché autorizzato dal
      tribunale);
 2. la ragione sociale (pena irregolarità): disciplinata a parte dall’art 2292, deve essere costituita dal nome di uno o più
      soci con l’indicazione del rapporto sociale;
 3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili art 2214
 4. la sede ed eventuali sedi secondarie: la sede indica il luogo principale dove si trovano gli organi di rappresentanza
      ed è importante per determinare:
         i.    il giudice territoriale di competenza
        ii.    il registro d’impresa d’appartenenza

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      per la sede secondaria l’art 2299 disciplina:
          i.   il rapporto di dipendenza economico e organizzativo tra sedi
         ii.   i mezzi destinati allo svolgimento dell’attività ed un rappresentante stabile
       iii.    l’autonomia nell’ambito degli affari
        iv.    è necessario depositare una copia dell’atto originario per la sede secondaria.
 5. l’oggetto sociale (art 1346)
 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione: il capitale sociale rappresenta
      il valore in danaro dei conferimenti derivante dalla loro valutazione, con queste funzioni:
          i.   di rilevazione della situazione patrimoniale (vincolistica)
         ii.   di misura delle partecipazioni sociali (organizzativa)
       iii.    di attivazione dell’oggetto sociale
        iv.    di garanzia per i creditori sociali
      in caso di perdite del capitale sociale non si possono ripartire gli utili fino al reintegro dello stesso (art 2303)
 7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera: è il contraente che si impegna a conferire la propria attività ed il
      risultato di questa; il conferimento sarà stabilito dal giudice se non è previsto nel contratto, l’esclusione è dovuta
      ad un idoneità a svolgere l’attività da prestare
 8. la distribuzione degli utili: la ripartizione avviene sia per gli utili che per le perdite per ciascun socio (artt 2262-63)
 9. la durata della società: viene stabilita la fine della società che può comunque essere prorogata:
          i.   espressamente: quando i soci fissano di comune accordo un nuovo termine prima della scadenza
         ii.   tacitamente: decorso il termine continuano a svolgere gli atti della società (art 2307).
Pubblicità (art 2296)
Si richiede la forma scritta dell’atto costitutivo, con l’obbligo di depositarlo presso l’ufficio del registro di pertinenza.
Se entro trenta giorni dalla stipula non è stato provveduto all’iscrizione i soci possono adempiere a tale obbligo agendo
a spese della società. La mancata registrazione non determina l’invalidità del contratto bensì la sua semplice
irregolarità. È richiesta la pubblicità legale anche per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Società irregolare
È irregolare la società che non adempie agli obblighi pubblicitari previsti dall’art 2296: è società irregolare di fatto se
esistono accordi verbali o taciti. Secondo l’art 2297 fino al momento della registrazione dell’atto, per tutte le operazioni
svolte dai soci in nome della società, questi ne rispondono illimitatamente ed i rapporti fra società e terzi sono
disciplinati dalle norme (meno favorevoli per i soci) sulle società semplici. La regolarizzazione ha effetto ex-nunc.
Conferimenti
Simile alle società semplici, possono essere in danaro o meno, in questo secondo caso devono essere in parti uguali e
possono essere di ogni tipo basta che siano suscettibili di valutazione economica (è quindi ammesso il socio d’opera).
Utili (vedi società semplice)
Responsabilità della società (art 2298)
• il socio amministratore può compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale
• i poteri dell’amministratore sono limitati da specifiche disposizioni nell’atto costitutivo
• le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nell’atto
• obbligo entro 15 giorni dalla nomina dell’amministratore di depositare le firme presso l’ufficio del registro.
Responsabilità per obbligazioni sociali (art 2304)
I creditori sociali non possono agire in via diretta nei confronti dei soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale,
il beneficio di escussione opera cioè automaticamente: la società è il debitore formale, i soci solo garanti.
Nella collettiva irregolare, mancando un regime di pubblicità legale, si applicano le norme della società semplice.
Creditori personali dei soci (art 2305)
L’art 2305 sancisce che il creditore particolare, finché dura la società, non può aggredire direttamente il patrimonio
sociale (valido anche per le s.s.) e non può chiederne la liquidazione della quota (possibile se la società è irregolare).
Nel caso in cui venga effettuato il prosieguo della società si verificano due possibilità:
1) se la proroga è determinata ed espressa è opponibile dal creditore entro 3 mesi dall’iscrizione
2) se avviene in modo tacito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota dimostrandone l’inesistenza di beni
     personali per la soddisfare il credito.
I soci e Scioglimento (vedi società semplice)
Liquidazione
Del tutto simile a quella delle società semplici se non fosse per l’obbligo dei liquidatori di redigere un bilancio finale
(ovvero un rendiconto del loro lavoro) e il piano di riparto (cioè una proposta di divisione tra i soci dell’attivo).
Estinzione
La società (regolare) rimane in vita fino a quando non si sia proceduto alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
La giurisprudenza però considera fondamentale il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, disapplicando l’art 10 l.fall.
Questa tesi non sembra convincere i più e quindi anche se la si voglia tenere ancora in vita, la società non potrà più
essere dichiarata fallita dopo un anno dalla sua disgregazione.




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                                   SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art.2318)
La S.a.s. è una società di persone caratterizzata da due categorie di soci:
A. accomandatari: responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, solo
     loro detengono il potere amministrativo, hanno (art 2318) sostanzialmente gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei
     soci delle s.n.c.
B. accomandanti: responsabili nei limiti della quota conferita, sono esclusi dall’amministrazione pur controllando la
     gestione.
Per la costituzione di una s.a.s. non è imposta nessuna forma determinata da rispettare, essendo la forma scritta
funzionale unicamente all’iscrizione nel registro (la mancata registrazione comporta solo l’irregolarità). Deve però
contenere oltre gli elementi indicati nell’art 2295: quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti e la distinta
dei conferimenti effettuati dai soci. La ragione sociale (art 2314) deve contenere il nome di almeno uno dei soci
accomandatari, nel caso sia usato il nome di un accomandante questi diverrà illimitatamente e solidalmente responsabile
per le obbligazioni sociali, senza però acquisire un potere di amministrazione.
Nomina e revoca amministratori (art 2318)
Il potere di gestione può essere conferito esclusivamente ai soci accomandatari e gli accomandanti sono esclusi
rigorosamente dalla gestione (art 2320). Se l’atto non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la
loro revoca, sono necessari il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di quelli accomandanti che
rappresentino la maggioranza dl capitale sottoscritto (art 2319).
Poteri socio accomandante
• votare per la nomina degli amministratori
• concludere affari per conto della società solo se investiti di una speciale procura per singoli affari
• prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori
• dare pareri per determinate operazioni
• avere comunicazione annuale del bilancio e conto profitti e perdite e di controllarne l’esattezza
• trattenere gli utili fittizi eventualmente riscossi.
Problemi accomandante
 l’esclusione del diritto di socio al fallito (art 2288)
 la partecipazione degli incapaci legali, inabilitati ed emancipati segue la normali regole dell’imprenditore (art 2294)
 divieto per il socio di esercitare attività concorrente e parteciparvi come socio accomandatario o a responsabilità
     illimitata (art 2301)
Divieto di immistione
Valido per gli accomandanti, che se non lo rispettano diventano responsabili illimitatamente e rischiano di essere esclusi
dalla società. Riguarda sia l’amministrazione interna che l’attività esterna e la società resta obbligata per gli atti
dell’accomandante solo se questi ha avuto regolare procura, viceversa responsabile sarà solo l’accomandante.
Trasferimento della quota
 degli accomandatari: può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, se mortis causa anche degli eredi
 degli accomandanti: è liberamente trasferibile per causa di morte, se inter vivos è sottoposto al consenso della
     maggioranza del capitale sociale
Scioglimento della società
È causato, oltre che i normali motivi già visti, dalla presenza di soli soci accomandanti o accomandatari, è concesso un
periodo di sei mesi per ripristinare le due tipologie di soci
La società in accomandita irregolare
Viene considerata tale se l’atto costitutivo non è registrato. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della
società, ma solo l’irregolarità. I soci accomandanti rimangono tali salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali
(art 2317). Il divieto di immistione ha carattere assoluto e se viene rispettato il socio accomandante resta responsabile
limitatamente alla quota sottoscritta.

                                  L’IMPRESA SOCIETARIA A BASE CAPITALISTICA
Il contratto art 2247 disciplina le società di capitali: per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. A
questi tipi di società è riconosciuta la personalità giuridica che viene acquisita con l’iscrizione dell’atto costitutivo,
hanno quindi autonomia patrimoniale rispetto ai soci, rispondono cioè con il loro patrimonio sociale, escludendo il
coinvolgimento dei soci, il cui rischio è limitato alla perdita del conferimento. L’organizzazione è basata sulla
necessaria presenza di tre distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale (questi ultimi possono anche
rispondere personalmente dei danni arrecati). Il funzionamento dell’assemblea è dominato dal principio maggioritario e
il peso di ciascun socio è proporzionale a quanto ha investito.

                                                SOCIETA’ PER AZIONI
Le caratteristiche principali sono: limitazione del rischio individuale dei soci con conseguente possibilità di pronta
mobilitazione dell’investimento (assicurata dai titoli azionari) e autonomia patrimoniale della società data dalla
personalità giuridica di cui essa è capace. Si formano così due categorie di azionisti: imprenditori e risparmiatori. Il
funzionamento segue poi la logica di “chi ha più conferito e più rischia ha più potere”.

                                                            19/19
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Appunti di Diritto Commerciale

  • 1. Appunti di Diritto Commerciale Autori: ProfMan, Maywafer
  • 2. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale Si ricorda che: • l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio; • la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata! • gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito; • il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo: - devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo; • il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons Ti ricordo che se vuoi contribuire mandando degli appunti o quant'altro possa essere utile ad altri puoi farlo inviando il materiale tramite: http://profland.altervista.org/mail.htm Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile. Profman Il file è stato scaricato/visualizzato in forma gratuita da Profland: http://profland.altervista.org sezione Profstudio http://profland.altervista.org/profstudio/profstudio.htm oppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.135.it o dalla pagina dedicata su slideshare.net: www.slideshare.net/profman 2/2
  • 3. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale ORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE • È originario dello ius mercatorum (diritto dei mercanti), indica il complesso delle regole che disciplinano l’attività dei mercatores • È un diritto universale che presiede dai confini politici e geografici delle singole nazioni. Dobbiamo distinguere tra : Diritto commerciale Diritto civile nella sua preparazione vi parteciparono anche prevale lo spirito di una logica di deduzione, uomini d’affari e di banca, prende spunto da disciplina sistemica fenomeni tecnici, spirito di induzione e d’osservazione. nel contenuto: ripartito da Pardessus in 5 parti comprende tutte le norme che riguardano a) Imprenditore ed impresa l’esistenza dei soggetti, viene insomma trattata la b) Società disciplina delle relazioni inter soggetti c) Contratti commerciali d) Titoli di credito e) Procedure concorsuali In Italia è escluso il diritto della Navigazione Tappe evolutive  Scoperta dell’America a) cambio della dimensione del sistema b) connessioni all’attività economica c) nascita dei primi istituti atti allo scambio  Rivoluzione industriale a. cambio da produzione industriale a quella di massa b. meccanizzazione della produzione c. aumento delle produzioni grazie alle nuove tecnologie d. sviluppo dei mezzi di trasporto  Rivoluzione Francese - formazione del codice del Commercio del 1882 basato sul contratto come mezzo per acquisire profitti e non per l’acquisizione della proprietà. Le fonti • fonte legale: tutte le fonti scritte: la Costituzione, il codice civile, la legislazione speciale e la legislazione comunitaria • fonte consuetudinaria: tutte le fonti non scritte; comportamenti umani caratterizzati dall’essere costanti in una determinata collettività senza riferimento ad un soggetto specifico; uso di un dato comportamento in modo costante; • fonte collettiva ed individuale: a. codice collettivo: sono espressioni di categorie di operatori interessati (es. Regolamenti di Borsa), b. codice individuale: contratti tipo o standard, caratterizzati dalla predisposizione di tutto o parte del contenuto del contratto ad opera di uno solo dei contraenti. L’IMPRENDITORE L’attribuzione della qualifica di imprenditore prescinde dal carattere dell’attività. A tutte le entità che rispondono all’art 2082 si applica lo statuto dell’imprenditore in generale: chi esercita un’attività agricola dipende dallo statuto generale dell’imprenditore, chi un’attività commerciale dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Non si possono applicare le norme per il piccolo imprenditore alle società commerciali (artt 2093-2201). Possono sussistere delle imprese senza imprenditore se rientrano in una di queste tre categorie: 1. gli enti pubblici che esercitano attività d’impresa non come oggetto esclusivo; 2. l’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale senza avere l’autorizzazione; 3. le entità prive di soggettività giuridica piena. Il codice innanzitutto detta una serie di norme applicabili a tutti con lo statuto generale dell’imprenditore e poi identifica uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale. Inoltre obbliga alla registrazione nel registro delle imprese le sole imprese commerciali (regola modificata nel 29/12/93, con la nuova disciplina tutte le imprese devono registrarsi, anche se con valenza diversa: legale per le commerciali, notizia per le agricole e le piccole imprese). Caratteri essenziali L’imprenditore, definito nell’art 2082, “è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. È un concetto economico e giuridico che individua il soggetto che svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori e chi domanda i prodotti e che concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione della ricchezza dirigendo e coordinando il processo produttivo (funzione produttiva) assumendo su di se il rischio d’impresa. L’art 2082 definisce l’imprenditore in funzione dell’impresa, per cui la definizione di imprenditore è anche definizione di impresa generatrice di atti economici e giuridici. 3/3
  • 4. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale La realtà globale, definita dagli aspetti soggettivi (imprenditore), funzionali (impresa come attività economica) e oggettivi (azienda come il complesso di beni) è supportata dalla disciplina normativa che segue il ciclo di vita dell’impresa, dalla nascita fino alla morte. L’impresa è caratterizzata da quattro elementi fondamentali: A. Attività produttiva: l’attività indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo: produzione e scambio di beni e servizi; si parla di imprenditore anche se l’attività è illecita (cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico) e questi sarà soggetto a sanzioni penali, in modo da tutelare il terzo; non è impresa l’attività di mero godimento. B. Organizzazione: l’attività svolta deve essere organizzata, l’imprenditore coordina i fattori della produzione (capitale e lavoro); l’organizzazione serve ad individuare il confine tra le attività produttive rientranti nella sfera dell’impresa e quelle che non assumono carattere d’impresa come il lavoro autonomo, è quindi necessario, secondo Campobasso, un coefficiente minimo di eteroorganizzazione (o di organizzazione di capitale o entrambe). C. Economicità: l’impresa è attività economica e deve essere condotta con metodo economico, ovvero con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi e dei ricavi, altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza (non è quindi essenziale lo scopo di lucro). D. Professionalità: l’attività deve essere svolta con continuità, deve cioè essere esercizio abituale e non occasionale! (differenza tra attività stagionale e attività occasionale: la prima è impresa la seconda no). Va detto che non rientra nelle caratteristiche dell’impresa lo scopo di lucro, che è solo un carattere di distinzione. L’impresa è anche una comunità di lavoro. L’art 2086 stabilisce che l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Questi però sono tutelati dalla legge con l’art 2087 che obbliga l’imprenditore ad adottare le misure necessarie per la tutela dei prestatori di lavoro. L’art 2112 tutela la continuità di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, o cambio di proprietà. Possiamo classificare le imprese in base: • all’oggetto (attività esercitata): impresa agricola, commerciale e, secondo alcuni, civile; • alla dimensione: piccolo e medio-grande imprenditore; • alla natura (soggetto esercente): impresa individuale, società (collettivo) ed impresa pubblica. Impresa agricola L’imprenditore agricolo, disciplinato dall’art 2135, “è chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicolutrua, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli”. L’art 2136 disponeva l’esonero per le imprese di iscrizione nel registro non più attuale con la legge del ‘93. L’art 2137 fissa il principio per il quale non è necessario avere la proprietà dei mezzi di produzione per avere la qualità di imprenditore agricolo. Distinguiamo tra: 1) attività principale: i. coltivazione del fondo: è il complesso unico del ciclo del lavoro svolto dall’agricoltore per conseguire prodotti immediati e diretti dalla terra, fondamentale diventa quindi il legame con il fattore terra per dirimere eventuali dubbi; ii. silvicoltura: sono i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco (non genera impresa agricola la semplice estrazione del legno se non unita ad una cura del bosco); iii. allevamento: è l’attività di allevamento sul fondo di animali produttivi di beni tipicamente agricoli (carne, lana...). La pastorizia anche se svolta in transumanza è da considerarsi agricola per lo sfruttamento della terra. Sono esclusi gli animali da pelliccia, mero allevamento (cavalli di razza) e l’apicoltura e l’allevamento in batteria (ambiente chiuso); 2) attività connesse: sono quelle attività legate all’attività principale o dipendenti da questi, necessarie la connessione soggettiva (il soggetto che esercita l’attività commerciale è già imprenditore agricolo, ad es. non acquista la qualità di imprenditore agricolo chi produce olio con olive prodotte da altri) e connessione oggettiva, importante diventa al riguardo la distinzione tra attività connesse: i. tipiche: dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti del suolo (criterio della normalità), ii. atipiche: ulteriori attività accessorie alle tipiche (ad es. la vendita). All’impresa agricola non si applica in linea generale lo statuto dell’impresa commerciale, infatti: 1) nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali; 2) le imprese agricole non costituite in forma societaria non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili; 3) dopo la l. del ‘93 le imprese agricole hanno l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro d’impresa, con valenza di pubblicità notizia; 4) le imprese con forma societaria sono soggette: i. all’iscriversi nel registro imprese (distinzione solo prima del 1993), ii. alle norme sulla pubblicità, sul divieto di concorrenza e sulla differenziazione tra ditte, iii. alla tenuta delle scritture contabili. L’art 2135 ha principalmente valenza negativa: serve cioè a individuare per esclusione l’imprenditore commerciale. 4/4
  • 5. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale Impresa commerciale L’imprenditore commerciale (art 2195), a differenza dell’imprenditore agricolo, non ha articoli fatti ad hoc. Possiamo definire l’imprenditore commerciale partendo dall’art 2082 (imprenditore), escludendo l’art 2135 (imprenditore agricolo) e aggiungendo l’art 2195, che definisce le categorie di imprenditori soggette a registrazione: 1) attività industriale: diretta alla produzione di beni o servizi attraverso l’organizzazione di capitale e lavoro; 2) attività intermediarie: incentrate sulla circolazione di beni; 3) attività di trasporto: realizzazione del trasferimento di persone o cose da una parte ad un’altra; 4) attività bancaria o assicurativa: ad es. raccolta del risparmio tra il pubblico o esercizio del credito 5) attività ausiliarie alle precedenti: agevolano lo svolgimento delle attività indicate (ad es. di agenzia, di spedizione, di marketing e di deposito). Da notare che gli elementi principali sono racchiusi nel carattere industriale e in quello intermediario (prime due categorie). Impresa civile Categoria sottratta all’imprenditore commerciale e vi appartengono, secondo i sostenitori: 1. le attività di produzione non industriale, in cui cioè manca il processo industriale di trasformazione fisica degli input produttivi, manca cioè l’industrialità intesa in senso stretto (impiego di materie prime e trasformazione di beni), ad es. le imprese minerarie o di caccia e pesca; 2. le attività di scambio non intermediatrici, società che non implicano l’acquisto dei beni da rivendere, o quelle ausiliarie di attività non commerciale, ovvero quelle che producono servizi e che non sono espressamente già previste dall’art 2195, ad es. le imprese di pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali; 3. è imprenditore civile chi aliena dietro corrispettivo beni propri (per mancanza di attività di intermediazione). Secondo Campobasso appare inammissibile l’esistenza di una terza categoria d’impresa poiché: 1) la dicotomia agricola-commerciale esaurisce ogni tipo di impresa esistente nella realtà, considerando attività industriale ogni attività non agricola; 2) il concetto di intermediazione deve essere inteso in senso elastico, quale equivalente di scambio; 3) alcune delle presunte imprese civili erano sicuramente commerciali nell’abrogato codice civile; 4) ammettendo l’esistenza di questa categoria si amplierebbe l’area delle attività sottratte alla rigorosa disciplina delle imprese commerciali. Piccolo imprenditore L’art 2083 definisce i piccoli imprenditori: 1. i coltivatori diretti del fondo (art 1647): chi coltiva un fondo di dimensioni ridotte con lavoro proprio o familiare; 2. gli artigiani; 3. i piccoli commercianti (secondo i criteri dell’art 2083): coloro che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni, non sono tenuti alle scritture contabili, non sono soggetti alle procedure concorsuali e sono obbligati all’iscrizione dopo il ’93; 4. coloro che svolgono un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. La legge fallimentare individua il piccolo imprenditore attraverso un criterio quantitativo della ricchezza, che risulta inadeguato con le modifiche della riforma fiscale e perciò abrogato. Non sono mai piccoli imprenditori le società. Per analizzare l’impresa si adotta un criterio qualitativo funzionale piuttosto che un criterio quantitativo. Risulta così che secondo un piano organizzativo la piccola impresa si incentra sul lavoro del titolare e dei componenti della famiglia, componenti che devono prevalere, per aversi piccola impresa, sia sul lavoro altrui che sul capitale. Impresa artigiana (legge 860/1985) Tutelata e disciplinata da leggi speciali che ne hanno reso difficoltosa l’interpretazione tanto che la stessa legge quadro non opera su tutto il territorio nazionale in quanto fissa dei principi che dovranno essere emanati dalle varie regioni. La nuova legge basa tutto su: 1) oggetto: qualunque un’attività di produzione di beni o di servizi (escluse attività agricole e di servizi commerciali); 2) ruolo: artigiano è colui che esercita prevalentemente l’attività con il proprio lavoro anche manuale (criterio della prevalenza), limiti sono poi imposti al numero di dipendenti utilizzabili. Nel caso di una società artigiana, questa fallirà come ogni altra società. Impresa familiare Quell’impresa nella quale collabora la famiglia nucleare e che non va confusa con la piccola impresa, anche se spesso coincidono. Il lavoro familiare nell’impresa viene tutelato se questo è svolto in modo continuato con particolari diritti patrimoniali (ad es. diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili) e amministrativi (alcune decisioni di particolare importanza o la gestione straordinaria sono adottate a maggioranza dai familiari). Gli atti di ordinaria gestione, come del resto le responsabilità verso terzi e quindi anche il fallimento, riguardano solo l’imprenditore. Imprenditore commerciale non piccolo  obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese, agli atti pubblici che si esercitano per le attività commerciali;  tenuto a redigere e tenere le scritture contabili; 5/5
  • 6. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale  soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali salvo quanto stabilito negli atti pubblici, può servirsi di ausiliari. Imprese pubbliche Impresa pubblica è quella esercitata dallo Stato senza poter fallire e nelle seguenti modalità: • imprese-organo (direttamente): l’attività d’impresa ha funzione secondaria ed accessoria; • enti pubblici economici: l’attività d’impresa è compito esclusivo o principale (ENI ENEL); • società a partecipazione statale: l’attività viene svolta servendosi di strutture di diritto privato (s.p.a.). Imprenditore collettivo È l’impresa esercitata da più soggetti o nell’interesse di più soggetti. Il problema sta nel fatto di capire se, accanto alle società, altri soggetti, distinti dalle persone fisiche, possano o no esercitare un’impresa. 1) esiste o no la comunione d’impresa; 2) è possibile che altri soggetti di diritto, diversi da persone fisiche possano esercitare un’attività; 3) esistenza di altre figure oltre le precedenti che possano ottenere la qualità di imprenditore collettivo. Comunione d’impresa: è una figura non prevista dal codice ma realizzata dai soggetti che vogliono esercitare in comune una attività. Si verificano due casi: 1. quello di più persone che si aggregano in un’azienda commerciale per lo svolgimento di attività economica; 2. quello di figli che ereditano un’azienda del padre, si instaura così una comunione incidentale. La dottrina in questi due casi dice che può essere visto come società il solo esercizio in comune dell’attività economica. Associazioni: unione di soggetti che vogliono raggiungere un medesimo scopo, non percepiscono gli utili che sono utilizzati dall’impresa per generare lo scopo prefissato. Associazioni in partecipazioni: con tale contratto, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto (artt 2550-2553); l’associante non può dare partecipazione senza l’autorizzazione degli associati, verso lui i terzi assumono diritti ed obblighi, ha la gestione, la partecipazione dell’associato è in uguale misura sia negli utili che nelle perdite nel limite della partecipazione. Fondazioni: è una manifestazione collettiva d’impresa diversa dalla società. LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE Nozione: è la persona fisica. Differisce dall’imprenditore collettivo L’imputazione dell’attività d’impresa L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica è regolata dal principio generale della spendita del nome. È imprenditore colui che assume il rischio dell’attività esercitandola personalmente e compiendo in proprio nome i relativi atti. Il fenomeno dell’esercizio dell’impresa tramite interposta persona, che spesso si verifica, porta alla distinzione tra imprenditore palese o prestanome, colui che compie in proprio nome gli atti, e reale dominus o imprenditore occulto, colui che ha il reale potere d’impresa. Tra i due sussiste un accordo di mandato senza rappresentanza (art 1705). La dottrina per l’imputazione del rischio d’impresa si divide in tre correnti di pensiero: • teoria del potere d’impresa: parte dall’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, ovvero chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, responsabili sono quindi sia il prestanome sia il dominus; • teoria dell’imprenditore occulto: il dominus non solo risponderà insieme al prestanome delle obbligazioni sociali ma in più fallirà sempre e comunque insieme al prestanome; il ragionamento parte dall’art 147 della l. fall. affermando che il fallimento della società si estende anche ai soci scoperti solo in un secondo momento (fallimento del socio occulto di società palese). Per analogia la norma sarebbe poi applicabile anche all’ipotesi in cui i soci abbiano occultato l’esistenza stessa della società (fallimento del socio occulto di società occulta) e quindi fallisce chiunque domini un’impresa (fallimento imprenditore occulto); • teoria della validità del solo criterio formale: dall’art. 147 si può desumere la responsabilità illimitata di chi ha occultato il suo essere socio, ma mai di chi socio non è. Infatti tra dominus e prestanome nessuna società esiste, quest’ultimo è solo mandatario senza rappresentanza del primo e non socio; l’imputazione quindi è sempre retta da indici esclusivamente formali ed oggettivi, perciò il dominio di fatto non è sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore e quindi per esporre a fallimento; possibile soluzione è il ritenere esistente tra i soggetti un’autonoma attività d’impresa (impresa fiancheggiatrice). Inizio dell’impresa La condizione necessaria è l’esercizio di un attività imprenditoriale e la relativa iscrizione nel registro. La nascita effettiva dell’impresa è espressa secondo due tesi una oggettiva - nasce quando sono realizzate organizzazione (atti preparatori) ed attività produttiva (l’attività vera e propria) mentre il fallimento è effettivo solo se è esercitata l’attività - ed una soggettiva (realizzazione concreta degli elementi oggettivi, il fallimento è legittimato). In conclusione si diventa imprenditori con l’effettivo esercizio (tesi espressa anche per le società). Fine dell’impresa Secondo la regola dell’effettività. Avviene con la chiusura della liquidazione dell’attivo, con la cessazione (anche per la morte del de cuius). L’impresa potrà continuare in successione se accettata dagli eredi. Per le società l’art 10 l. fall. è 6/6
  • 7. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale formalmente abrogato dalla giurisprudenza, infatti secondo questa la società deve considerarsi viva, anche se cancellata dal registro, fino al pagamento dell’ultimo debito. Capacità di esercizio d’impresa Chi ha la capacità di agire è capace di esercitare un’impresa. • deroghe alla disciplina comune riguardano esclusivamente le imprese commerciali, ma non le agricole che necessitano delle regole generali; • sia l’incapace (minore e interdetto), sia l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad intraprendere, l’esercizio di attività commerciale; • in caso di continuazione l’incapace e l’inabilitato o minore emancipato devono essere autorizzati dal tribunale; • per il minore e l’interdetto si può autorizzare l’esercizio provvisorio; • tutti i provvedimenti di autorizzazione devono iscriversi nel registro delle imprese. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Pubblicità legale Le regole della pubblicità riguardano l’iscrizione nel registro delle imprese. Con la legge 580/1993 tutte le forme imprenditoriali sono obbligate all’iscrizione. Il registro (disposto dall’art 2188) è pubblico, i caratteri sono: • il procedimento inizia con una presentazione di domanda dell’interessato presso l’ufficio apposito; • oggetto dell’iscrizione: atti e fatti della vita d’impresa, successivamente tutte le modificazioni degli stessi; • nella sezione ordinaria si iscrivono il grande imprenditore commerciale, le società (esclusa la s.s.) i consorzi con attività esterna, gli enti pubblici con attività commerciale; nelle speciali gli altri con funzione di pubblicità notizia; • l’efficacia dell’iscrizione è immediata, dichiarativa ed esaurisce i suoi effetti nel campo dell’opponibilità; in alcuni casi previsti l’efficacia è costitutiva con effetti tra le parti e i terzi (totale) o solo nei confronti di terzi (parziale). Scritture contabili e bilancio La tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale hanno una triplice funzione: consentire all’imprenditore di seguire l’andamento della gestione, informare i terzi che entrano in contatto con la società e permettere nel dissesto e nelle procedure concorsuali la ricostruzione della situazione debitoria dell’imprenditore. L’art 2214 impone all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale (operazioni relative all’esercizio), del libro degli inventari (attività e passività) e delle scritture necessarie alla natura e dimensioni dell’impresa. In base alla dimensione deve redigere il libro mastro (annotazioni sulle operazioni in modo sistemico) il libro magazzino (per registrare le uscite e le entrate di merci). La tenuta delle scritture contabili deve essere regolare sia per essere invocate come prova a favore e non dell’imprenditore. È tenuto a conservare la contabilità per 10 anni. Il libro giornale e degli inventari, devono essere numerati in ogni pagina e bollati su ogni foglio dall’ufficio del registro o da un notaio. Le scritture devono essere tenute in modo ordinato senza spazi di bianco e abrasioni, in caso di cancellazione questa deve essere leggibile. La rappresentanza commerciale Nell’esercizio della sua attività l’imprenditore si può avvalere di ausiliari esterni (necessitano della procura) e di ausiliari interni (automaticamente investiti del potere di rappresentanza), questi ultimi sono: • institore: è titolare all’esercizio dell’impresa o di un sede secondaria (ad es. direttore generale), ampio potere di rappresentanza (anche processuale) su tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa; • procuratore: sono legati all’impresa da un rapporto continuativo, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo o ad una serie specifica di atti, deve spendere il nome dell’imprenditore; • commesso: sono ausiliari subordinati e possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (ad es. in un negozio, viaggiatore, impiegato di banca, cameriere). L’AZIENDA “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art 2555), ovvero una semplice pluralità di beni dotata di forte unitarietà. Sul piano statico essa si risolve nei beni che la compongono, su quello dinamico è un maggior valore attribuitogli dall’organizzazione, maggior valore detto avviamento: oggettivo, se ricollegabile a fattori che non mutano col mutare dell’imprenditore e soggettivo, se legato all’abilità dell’imprenditore. I beni possono essere qualsiasi cosa mobile o immobile, materiale ed immateriale, elementi costitutivi invece sono solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio d’impresa; infatti il trasferimento dell’azienda è vero che comporta ex lege anche il passaggio dei contratti, ma è anche vero che si tratta di effetti solo naturali dato che le parti possono escluderli dalla successione (stesso discorso per i crediti): è cioè un complesso di soli beni (cose). È quindi da preferire la teoria atomistica che concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni piuttosto della unitaria che la vede come un bene immateriale, cioè un’universalità di beni. Circolazione: si può trasferire anche una parte, importante è che i beni esclusi non alterino l’unità economica e funzionale. I contratti passano automaticamente, se non è stabilito diversamente, all’acquirente (il terzo può solo recedere) mentre per i crediti ed i debiti è diffusa l’opinione che sia necessaria un’espressa pattuizione (come per i contratti a carattere personale). La vendita infine comporta il divieto dell’alienante, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa o comunque qualunque azione che possa sviare la clientela (divieto di concorrenza). In caso di usufrutto (o affitto) l’usufruttuario ha particolari doveri (ad es. non modificare la ditta o la destinazione, 7/7
  • 8. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale conservare il grado di efficienza, redigere un inventario all’inizio e alla fine) e poteri (può disporne nei limiti delle esigenze della gestione). I SEGNI DISTINTIVI Principi comuni sono: la liberta dell’imprenditore nel formarli (uniche regole: verità, novità, capacità distintiva), il diritto dello stesso all’uso esclusivo, la possibilità di trasferirli ad altri. La ditta (artt 2563-2567) È il nome commerciale dell’imprenditore, è il segno distintivo necessario. Deve seguire il principio della verità – se la ditta è originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, se è derivata può rimanere quella dell’alienante, comunque sempre con l’indicazione della ragione sociale – e quello della novità, non deve cioè creare confusione con una già esistente e concorrente secondo il diritto all’uso esclusivo che compete al primo che l’ha usata. È trasferibile ma solo insieme all’azienda e senza obbligo di modificarla. Il marchio (artt 2569-2574 e l. marchi) È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Costituisce il principale simbolo di collegamento tra produttori e consumatori, di regola è anche indicatore della provenienza. Può circolare distintamente dall’azienda sia a titolo definitivo che temporaneo con la licenza di marchio (ammessa anche se non esclusiva nei contratti di franchising). Ne esistono diversi tipi: • di fabbrica: è apposto dal produttore, ma anche il grossista può mettere il suo; • di servizio: per le imprese di servizi; • generale o speciale: a differenza se è uguale per tutti i prodotti o varia a seconda delle relative qualità; • denominativo, figurativo, misto: libertà nella composizione con parole, grafica o suoni; • di forma: anche la forma può essere registrata, a meno che non sia imposta dalla natura; • collettivo: titolare è un ente che controlla l’attinenza dei prodotti dei consociati, gli unici che realmente lo usano; • deboli o forti: i primi possono essere modificati facilmente, i secondi hanno un’accentuata capacità distintiva; uno debole può diventare forte (secondary meaning); • registrato: la registrazione attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale ed in generale una maggior tutela (anche per prodotti affini), può essere anche registrato a livello comunitario o internazionale; • di fatto (non registrato): si distingue a seconda che la notorietà è stata raggiunta a livello nazionale o locale, tutelato solo per i prodotti simili; • celebri: sono quelli dotati di particolare rinomanza, sono tutelati anche per prodotti non affini. Deve rispettare – pena la nullità - i requisiti di:  liceità: non contrario alle regole di buon costume, di ordine pubblico o in genere lesivo;  verità: non deve ingannare il pubblico;  originalità: non hanno capacità distintiva le denominazioni generiche o descrittive e se di uso comune, in quest’ottica ha acquisito importanza la distinzione tra marchi deboli e marchi forti (secondary meaning);  novità. L’insegna (art 2562) Serve a contraddistinguere i locali dell’impresa o anche l’intero complesso aziendale. Il relativo diritto può essere liberamente trasferito, anche se non è stabilito niente al riguardo. CREAZIONI INTELLETTUALI Obiettivi: 1) riconoscere all’autore o all’inventario il diritto esclusivo di sfruttamento economico 2) escludere che la posizione di esclusiva sia riconosciuta su creazioni significative per la collettività. Diritto d’Autore (artt 2575-2582) Sono oggetto le opere dell’ingegno scientifico, letterale, musicale, teatrale, ecc. (quindi le idee creative nel campo della cultura) e il relativo diritto di esclusiva dura fino a settanta anni dopo la morte dell’autore. Per la tutela si distingue tra:  diritto morale: irrinunciabile e inalienabile che compete all’autore anche se ha ceduto i diritti patrimoniali;  diritto patrimoniale: l’autore ha il diritto di sfruttamento economico esclusivo dell’opera, se quest’ultima è costituita da più contributi il diritto spetterà alla coordinatore, stessa cosa per alcune categorie (produttore di dischi ed editore); può essere trasferita anche parzialmente e si realizza con forma diverse (contratto di edizione e contratto di rappresentazione e di esecuzione); è tutelato anche a carattere internazionale. Invenzioni industriali (artt 2584-2591 e l. invenzioni) Sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Possono essere di prodotto, di procedimento o derivate (di combinazione, di perfezionamento, di traslazione) a seconda dell’applicazione: non forma oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura o una nuova teoria, in modo da non bloccare il progresso. Devono essere lecite e nuove e implicare un’attività inventiva e un’applicazione industriale. Danno due diritti, non sempre confluenti in un unico soggetto: • diritto morale: acquistato per il solo fatto di aver inventato; 8/8
  • 9. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale • diritto di brevetto: o è concesso solo dopo una domanda di registrazione, corredata da una dettagliata descrizione, o dura vent’anni, o conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto, o può essere trasferito (spesso l’inventore concede una licenza di brevetto), o è tutelata a livello nazionale, per essere tutelata anche fuori dai confini nazionali deve avere la brevettazione internazionale, europea e/o comunitaria, o se non brevettata l’autore ha il solo diritto di sfruttamento, deve però averla usata nei dodici mesi anteriori all’altrui domanda. Modelli industriali (artt 2592-2594) Sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni, si distinguono tra: - modelli e disegni ornamentali: sono nuove idee destinate a migliorare l’estetica; il relativo diritto dura quindici anni; - modelli di utilità: sono nuovi trovati atti a conferire particolari funzionalità a macchine, utensili, ecc; dura dieci anni. Da ricordare che l’opera d’arte è tutelata dal diritto d’autore. LA CONCORRENZA L’art 41 della Costituzione dice che l’iniziativa economica privata è LIBERA, purché non sia in contrasto con l’utilizzo sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. L’art 2595 c.c. afferma che la concorrenza deve svolgersi in modo tale da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. Con la legge 287/1990 si è cercato di preservare il mercato nazionale istituendo un apposito organo pubblico indipendente per reprimere - tutelando direttamente gli imprenditori concorrenti ed indirettamente i consumatori - i comportamenti anticoncorrenziali, che sono: • le intese: comportamenti concordati tra imprese, spesso con la creazione di organismi comuni, volti a limitare la propria libertà; vietate non sono le intese minori, ma solo quelle che restringono o falsano in maniera consistente il mercato (ad es. quelle fra produttori), da considerarsi nulle, a volte il Garante può concedere esenzioni temporanee; • l’abuso di posizione dominante: vietato non è l’acquisizione di tale posizione ma lo sfruttamento abusivo della stessa, ad un’impresa in tale situazione è ad es. vietato imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, impedire o limitare la produzione, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori: il divieto non ammette eccezioni; • le concentrazioni: si hanno quando più imprese si fondono e ne creano una sola (concentrazione giuridica) o diventano un’unica entità giuridica (concentrazione economica) o costituiscono una società e diventano vietate se possono in qualche modo ledere la libera concorrenza; se superano determinate soglie di fatturato devono essere approvate dall’Autorità italiana (o dalla Commissione europea). Le limitazioni Le più evidenti sono:  i controlli del Garante sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori (necessaria un’autorizzazione amministrativa);  gli ampi poteri di controllo e direzione che lo Stato si riserva per le imprese che operano in particolari settori;  il controllo pubblico dei prezzi di vendita di alcuni prodotti fino alla fissazione di prezzi di imperio. Sono poi ammessi i monopoli legali e fiscali in particolari situazioni o settori, in questo caso il monopolista ha l’obbligo di contrarre e della parità di trattamento: pratiche non applicabili a chi è monopolista di fatto, che invece sarà disciplinato dalla normale normativa sulla concorrenza. Rientrano fra i divieti legali:  l’obbligo di fedeltà: i prestatori di lavoro non possono trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro;  il divieto di esercitare attività concorrente con quella della società: per i soci o gli amministratori;  il diritto di esclusiva reciproca nel contratto di agenzia;  il divieto di concorrenza: per chi aliena un’azienda commerciale: dura massimo cinque anni. Limitazioni convenzionali riguardano invece: • i patti autonomi: restringono la libertà di concorrenza e possono essere unilaterali o reciproci, questi ultimi sono anche detti cartelli e hanno una durata massima di cinque anni; • i patti accessori: nel caso in cui emergano da clausole accessorie di altro contratto, possono essere unilaterali o plurilaterali e portare a restrizioni orizzontali (fra imprenditori in diretta concorrenza) o verticali (fra imprenditori operanti a livello diversi), il codice poi regola distintamente: o la clausola di esclusiva: deve durare quanto il contratto base, o il patto di preferenza: della durata massima di cinque anni con il quale il somministrato si obbliga a preferire il solito somministrante a parità di condizioni, o il patto di non concorrenza: l’attività del prestatore di lavoro è limitata per il tempo successivo (tre anni) alla cessazione del contratto, o il patto con cui si limita la concorrenza dell’agente dopo la fine del rapporto: massimo per due anni. Concorrenza sleale Il sistema attuale risponde ai principi della correttezza professionale (art 2598) e sono puniti anche se compiuti senza dolo o colpa, basta infatti il danno potenziale. 9/9
  • 10. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale Per potersi far rientrare in questa disciplina “speciale” i soggetti passivi devono essere imprenditori – tutelando questi direttamente si tutela in modo mediato e riflesso anche i consumatori – e deve esistere un reale rapporto di concorrenza (anche potenziale e verticale). L’art 2598 individua due fattispecie tipiche: • atti di confusione: possono riguardare sia i segni distintivi tipici (ad es. marchio) che quelli non protetti (ad es. slogan pubblicitario), l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente (libere invece sono le forme diventate comuni) e ogni altro mezzo che possa creare confusione; • atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui: con la denigrazione (pubblicità comparativa, iperbolica o parassitaria) si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti, con la vanteria ad incrementare senza basi il proprio prestigio; questi atti sono per lo più illeciti quando i fatti affermati sono falsi. Sono comunque considerati atti di concorrenza sleale anche: • la concorrenza parassitaria: sistematica imitazione di prodotti concorrenti; • il boicottaggio economico: rifiuto sistematico di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori; • il dumping: sistematica vendita sottocosto; • la sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati: effettuata con mezzi scorretti; • l’acquisizione di informazioni aziendali segrete: attuata con metodi contrari alla correttezza professionale. Le sanzioni sono l’inibitoria (bloccando la continuazione del comportamento) e il risarcimento danni, entrambe promosse o dall’imprenditore leso o dalla Camera di commercio. Prima del ’92 vigeva il solo codice di autodisciplina pubblicitaria, dopo si è aggiunta la disciplina legislativa: la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, se non si rispetta uno di questi punti la pubblicità può essere ingannevole e quindi illecita. I CONSORZI (artt 2602-2620) Con questo contratto più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art 2602). Possono avere funzione anticoncorrenziale (limitano la concorrenza) o di coordinamento (per lo svolgimento di particolari fasi della produzione). Sul piano civilistico si distingue tra quelli con sola attività interna e quelli destinati anche ad attività esterna (deve essere stabilito chi ha la rappresentanza ed essere istituito un fondo per le obbligazioni consortili). Il contratto può: • essere stipulato solo da imprenditori • è formale • nel silenzio è valido per dieci anni • si scioglie per le cause elencate dall’art 2611; un consorziato può sciogliersi per volontà propria (recesso) o degli altri (esclusione) Carattere strutturale: creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo ed eseguendo le decisioni necessarie. Scopo consortile (caratteri essenziali): • è fatto da imprenditori • stretto nesso tra l’attività del consorzio e quella dei singoli imprenditori • mira a conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, specifico e tipico (minor costi o maggiori ricavi) • il vantaggio viene “speso” all’interno dell’impresa stessa (mentre nelle cooperative rimane nella sfera del socio). Il Geie (per l’Italia d.lgs 240/1991) Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è un nuovo istituto giuridico predisposto dalla Comunità europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri sviluppandone l’attività economica, è cioè uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui struttura e funzione coincidono con quelle dei consorzi di cooperazione con attività esterna con la differenza che non è necessario che si tratti di imprenditori. Il contratto deve essere redatto per iscritto ed è soggetto a pubblicità legale: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha efficacia dichiarativa, l’iscrizione nel registro delle imprese efficacia costitutiva (acquista capacità giuridica). La dichiarazione di nullità, come per le società di capitali: non ha effetto retroattivo, non pregiudica la validità degli atti prima compiuti; quella del Geie è sanabile. L’organizzazione è abbastanza libera anche se sono previsti un organo collegiale (composto dai membri) e un organo amministrativo (le decisioni devono essere prese all’unanimità). L’amministratore può essere anche una persona giuridica e l’istituto ha l’obbligo delle scritture contabili. I profitti sono considerati direttamente dei membri. La responsabilità è di tutti i membri in maniera solidale e illimitata. Le cause di scioglimento sono le solite. Associazioni temporanee di imprese (o joint ventures) Sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale fra più imprese per realizzare congiuntamente un’opera o un affare complesso in modo da superare le capacità operative delle singole imprese. Se partecipano alla gara d’appalto attraverso una società o n consorzio solo questi saranno giuridicamente aggiudicatari, per questo si nomina una capogruppo, unica interlocutrice del committente. La nostra legislazione si limita a regolare solo alcuni aspeti e settori tra cui quelle per gli appalti di opere pubbliche: la capogruppo avrà le caratteristiche del mandato collettivo con 10/10
  • 11. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale rappresentanza e riguardo alla responsabilità va distinto se gli appalti siano non scorporabili (si avrà un raggruppamento orizzontale e tutte le imprese risponderanno solidalmente per l’intera opera) o con parti scorporabili (raggruppamenti verticali dove responsabile è solo la capogruppo, che potrà anche sostituire una delle imprese). LE SOCIETÀ La società è una delle forme con cui l’impresa si presenta all’esterno, è un’organizzazione di persone e di mezzi creata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. L’art 2247 disciplina il contratto di società nel quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La dottrina postula in maniera chiara l’esistenza di un’equazione impresa-società, infatti basta (per alcuni) la sola previsione nel contratto di un’attività economica per acquisire la qualifica di imprenditore. Se l’attività è commerciale tutte le norme viste fin’ora sono necessarie anche qui. Per l’identificazione impresa-società è necessario che vi sia: attività economica, comunanza dei mezzi patrimoniali (creazione fondo sociale per il raggiungimento dello scopo) e dei poteri (tutti i partecipanti), conseguimento di un risultato o di uno scopo comune (lucrativo, mutualistico, consortile). Altro modo – secondo altri - di acquisire la qualifica di imprenditore è (solo) attraverso l’esercizio effettivo di un’attività economica. Elementi comuni Α. Pluralità di soggetti: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247). La società può nascere da patto unilaterale solo per le società a responsabilità limitata. Possono dar luogo a società: persone fisiche, giuridiche e gli enti non riconosciuti. Problema si pone in caso di partecipazione tra società: a. di società di capitali in società di persone (si dottrina, no giurisprudenza per incompatibilità del regime di responsabilità); b. di società di persone in società di persone (nessun problema); c. di società di persone in società di capitali (si, i soci sono responsabili limitatamente solo dopo l’effettiva acquisizione della capacità giuridica della società); d. di società cooperative in società di capitali e in società di persone (no); e. di società di capitali a società cooperative (no, rischio elevato contro lo scopo mutualistico); f. di società alla comunione dei legale fra coniugi (si). Β. Conferimenti: non esiste società senza conferimenti ed è l’unico obbligo per ottenere la qualità di socio, in altre parole i soci destinano stabilmente (per la durata della società) parte delle proprie ricchezze all’attività comune; possiamo distinguere diverse tipologie di conferimento: a. oggetto della prestazione: di dare (in danaro, beni in natura) di fare (lavoro) b. riguardo la fonte: previsti dalla legge (in danaro e beni) o necessari per la tipologia del contratto societario c. di capitale: entità iscrivibili in bilancio, rimborsati al socio all’atto dello scioglimento d. di non capitale: i servizi che conferiscono la sola partecipazione all’utile Il conferimento oltre a permettere l’acquisto della qualità di socio serve alla creazione del fondo sociale (capitale di rischio) che viene usato dalla società per lo svolgimento dell’attività comune. Capitale sociale: entità numerica che indica il valore in danaro dei conferimenti generati dai soci in sede di costituzione, è un valore storico in quanto non varia con lo svolgimento dell’attività (se non modificando l’atto costitutivo), ha funzione vincolistica (lega i soci alla società) ed organizzativa (accentuata nelle società di capitali). Patrimonio sociale: è il complesso di rapporti giuridici (attivi e passivi) che fanno capo alla società, cioè le attività e le passività della società (la sottrazione dà il patrimonio netto), costituisce garanzia principale o esclusiva. Α. Scopo mezzo: esercizio in comune di un’attività economica e l’oggetto sociale (art 1346, requisiti: liceità, possibilità, determinatezza e determinabilità) rappresenta la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, l’individuazione di questo (e dello scopo-fine) è necessario: a. per distinguere le società dalla comunione: la comunione (art.2248 la comunione è costituita a scopo di godimento) deriva dall’attività dei contitolari e si esaurisce nel semplice godimento del bene; non si parla di esercizio e il bene non è necessario ai fini dell’attività; il pignoramento dei beni indivisi è fatto se non tutti i comproprietari sono obbligati verso i creditori, se è impossibile scinderlo si vende la quota indivisa; b. per la qualifica di società: deriva dal conferimenti di beni necessari alla creazione di un fondo; è fatto divieto per il socio di usare il patrimonio dell’impresa per fini estranei all’oggetto; sono fissate le cause tassative dello scioglimento: al socio non spetta la restituzione del bene ma una somma di danaro proporzionata alla quota del valore del patrimonio dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali; c. permette di individuare i limiti dei poteri dell’amministrazione: chi agisce nei rapporti esterni per conto e in nome di un gruppo deve essere abilitato a farlo; di solito le società sono titolari di un’impresa collettiva, si discute se sia ammissibile una società senza impresa (data la mancanza della professionalità):  società occasionali: è ammissibile solo in caso di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura, cioè di un’attività che si esaurisce in pochi atti, il caso ha quindi marginale rilievo pratico; 11/11
  • 12. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale  società fra professionisti: disciplinate dalle norme sulla società e non da quelle dell’impresa deve essere tenuta distinta dall’incarico congiunto (ad es. due avvocati di uno stesso cliente), dalla società di mezzi (limitata all’acquisto o all’utilizzo di beni in comune), dalle società di servizi, da quelle di ingegneria e di revisione contabile; allo stato attuale (le società di consulting engineering sono ammesse dal 1994) non sono accettate solo quelle tra appartenenti a professioni protette, dove è richiesta un’iscrizione in particolari albi, dato che verrebbe meno l’inderogabile carattere personale delle prestazioni professionali. Α. Scopo fine: scopo economico perseguito dalle parti: conseguimento degli utili (scopo lucrativo), scopo mutualistico e scopo consortile. La distinzione tra società e associazioni risiede nell’autodestinazione ai membri del gruppo (scopo lucrativo o economico) o nell’eterodestinazione (scopo ideale) dei risultati economici dell’attività: incompatibile con le associazioni è solo il lucro soggettivo. Tipi di società Le società che hanno per oggetto un’attività commerciale devono costituirsi secondo le classificazione del capo III e seguenti (art 2249), le società che hanno ad oggetto l’esercizio di attività diversa sono regolate dalla disciplina delle Società Semplici (s.s.). Distinguiamo quindi: • società di persone: caratterizzate da responsabilità illimitata (salvo casi particolari), godono di soggettività patrimoniale, non hanno personalità giuridica e sono: Società semplice (S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.) e Società in accomandita semplice (S.a.s.); • società di capitali: hanno responsabilità limitata, godono di autonomia patrimoniale, hanno responsabilità giuridica e sono: Società per azioni (S.p.A.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.); • società cooperative: i soci possono essere a responsabilità limitata o non, hanno personalità giuridica, unico scopo perseguibile è quello mutualistico e sono: Società cooperativa e Mutue assicurazioni. Secondo lo scopo istituzionale:  scopo lucrativo: conseguire un utile (lucro oggettivo) e distribuirlo ai soci (lucro soggettivo), inammissibile il patto leonino;  scopo mutualistico: offrire ai soci, eliminando intermediari, beni e servizi a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato stesso;  scopo consortile: creare un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di alcuni fasi. La forma del contratto: Caratteri: oneroso, consensuale, sinallagmatico (legame reciproco esistente tra prestazione e controprestazione), plurilaterale (le prestazioni di una parte sono dirette allo scopo comune), con comunione di scopo (prestazioni diverse nel contenuto e nel valore purché affini con lo scopo). Nelle società di persone la costituzione della società è caratterizzata dalla massima semplicità formale (necessario solo l’impegno reciproco fra i soci), per le società di capitali e mutualistiche la legge prescrive che l’atto costitutivo debba essere effettuato per atto pubblico pena la nullità. L’art 2551 sancisce la liberalità della forma per le società semplici, che è riproposta anche per quelle a base personale. È necessaria la forma scritta solo per i soggetti che devono adempiere oneri pubblicitari (iscrizione nel registro delle imprese). Società irregolare: è quella società, commerciale o non, per la quale non sono state osservate le prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari contenute nell’artt 2296 (s.n.c.) e 2135 (s.a.s.). Società di fatto: è la società in cui due o più persone esercitano in comune un’attività economica senza aver stipulato alcun accordo espresso, scritto od orale che sia, e si comportano come soci spendendo il nome della società, in altre parole il contratto di società si perfeziona per fatti concludenti ed è regolato secondo il principio dei regimi residuali. Società occulta: più soggetti decidono di dar vita ad una società non rilevandone volontariamente l’esistenza all’esterno - può quindi essere una società di fatto o scaturire da un atto scritto tenuto nascosto dai soci – fermo restando che l’attività d’impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome; apparendo come un’impresa individuale uno solo dei soci si accolla la responsabilità per le obbligazioni assunte. Società apparente: manca del tutto la volontà (la società non esiste tra i presunti soci) anche se il comportamento induce i terzi a ritenere esistente un rapporto di società, tanto che spesso è presunta dalla giurisprudenza per superare il problema della società occulta. Società fiancheggiatrice: autonoma attività d’impresa esistente fra prestanome e dominus, caratterizzata dall’animus di fare impresa. Società di fonte non contrattuali sono le società che non nascono per contratto di società ma attraverso atto unilaterale, o per effetto di provvedimenti legislativi. Invalidità e simulazione del contratto di società L’art 2332 stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Valido per le società di capitali e mutualistiche, mentre le società di persone ci si rifà alle generiche cause di invalidità dei contratti: si avrà nullità quando il contratto è contrario a norme imperative o quando sia illecito l’oggetto o il motivo comune (se interviene dopo l’inizio dell’attività è semplice causa di scioglimento, altrimenti ha effetto ex tunc), si avrà invece annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo. 12/12
  • 13. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale La simulazione riguarda fondamentalmente le società di persone, perché nelle società di capitali l’art 2332 non ammette la simulazione tra i casi tassativi di nullità dell’atto costitutivo dopo l’iscrizione nel registro; ancora: • differenza con la società apparente: nella società simulata vi è consapevolezza dei contraenti di apparire all’esterno come società anche se la realtà dei fatti non dà riscontro; l’apparente prescinde da ogni intento di volontà delle parti • distinzione tra simulazione assoluta (quando appare all’esterno come sociale un’impresa individuale, quando il socio non vuole nessun contratto di società) e simulazione relativa (l’apparente rapporto sociale sottintenda un rapporto diverso che le parti hanno interesse a far valere come sociale), ad es. un lavoratore subordinato appare come socio d’opera per sfuggire ad oneri assicurativi o previdenziali • gli effetti della simulazione verso terzi (artt 1415-16): i soci non possono opporre ai creditori la simulazione, mentre i creditori particolari sì e sono inoltre avvantaggiati rispetto ai creditori sociali se il loro credito è anteriore alla costituzione della società. Partecipazione degli incapaci  nelle società di persone: è richiesta la capacità d’agire; il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono partecipare ex novo ad una società, ma solo conservare la partecipazione o continuarne l’esercizio, previa espressa autorizzazione del tribunale  nelle società di capitali: rientra nel normale “controllo” del patrimonio del minore ad opera ad es. di un tutore, discorso simile per l’esercizio dei diritti amministrativi non ammesso direttamente per un interdetto. Modificazioni del contratto di società • Società di persone: l’art 2252 stabilisce che il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente, in tal caso è necessaria la maggioranza e non l’unanimità dei soci; il contenuto delle modificazioni può riguardare l’immissione di nuovi soci, l’oggetto sociale, la sede, ecc… • Società di capitali e cooperative: le modificazioni dell’atto vengono adottate dall’assemblea straordinaria (art 2365), secondo la maggioranza stabilita dagli artt 2368-69. Rapporti con i terzi, responsabilità dei creditori sociali e particolari In generale, come ogni soggetto giuridico, la società risponde col proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi:  per le società di capitali: il rischio massimo del socio è costituito dal valore della partecipazione sociale di cui è titolare, godendo così di una responsabilità limitata; i creditori del singolo socio non potranno mai chiedere la liquidazione della quota sociale ma aggrediranno solo i frutti della partecipazione;  per le società di persone: i creditori sociali agiscono prima sul patrimonio della società, se questo è insufficiente possono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci; i creditori particolari potranno agire sul patrimonio della società a seconda del grado di autonomia della medesima;  per le società mutualistiche e cooperative: vige un triplice regime di responsabilità (limitata, illimitata e limitata ad un multiplo della quota). La pubblicità dell’impresa sociale L’art 2200 regolamenta la pubblicità: 1. tutte le società hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 2. l’obbligo dell’iscrizione non è legato all’attività commerciale; 3. l’efficacia dell’iscrizione è diversa per ogni tipo di società: - società semplici: l’iscrizione nelle parti speciali ha valenza anagrafica, quindi come pubblicità notizia; - s.n.c. e s.a.s.: l’iscrizione ha efficacia dichiarativa, la mancata registrazione determina una situazione irregolare con parziale modifica della disciplina rispetto alle società regolari; - società di capitali (s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.): l’iscrizione ha efficacia costitutiva, infatti con questa la società acquista la personalità giuridica che dà l’autonomia patrimoniale e la responsabilità limitata dei soci. Gli amministratori sono tenuti alle procedure di iscrizione, se entro trenta giorni essi non vi provvedono i singoli soci potranno procedere all’iscrizione a spese della società: l’iscrizione avviene presso l’ufficio del registro nella circoscrizione in cui ha sede la società. Elementi caratterizzanti Società di persone 1. prive di personalità giuridica 2. autonomia patrimoniale imperfetta (soggettività patrimoniale) 3. organizzate in funzione dell’uomo-socio 4. il socio rischia illimitatamente il proprio patrimonio 5. il socio è amministratore 6. le modificazioni del contratto avvengono con il consenso di tutti i soci 7. il trasferimento di una partecipazione si trasmette inter vivos con il consenso di tutti i soci, per successione mortis causa spetta agli eredi la liquidazione della somma pari alla quota. Società di capitali 1. hanno personalità giuridica 2. l’autonomia patrimoniale è perfetta 13/13
  • 14. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale 3. sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio 4. il socio rischia limitatamente alla quota sottoscritta 5. il socio esercita il suo diritto di voto per la scelta degli amministratori 6. esistono organi societari 7. il contratto contiene una deroga alla regola di immodificabilità senza il consenso di tutti i soci 8. le partecipazioni sono liberamente trasferibili Società finanziarie Quelle società aventi ad oggetto una qualsiasi attività finanziaria o comunque caratterizzanti il mercato finanziario. Storia: la legge del 1958 qualificava come finanziarie le società aventi ad oggetto l’assunzione in partecipazioni in altre società; la legge del 1974 sottoponeva al controllo di tali società alla Consob; le leggi che vanno dal 1986 al 1990 ampliano la nozione di società finanziaria ratificando anche la II direttiva Cee; nel 1991 vengono considerate società finanziarie le società che hanno come oggetto sociale prevalente: 1. concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma 2. assunzioni in partecipazioni 3. intermediazione tra i cambi con l’art 106 della legge bancaria vengono incorporate queste attività e riservate solo agli intermediari finanziari iscritti in albo tenuto dal Ministro del Tesoro. Società fiduciarie (legge del 1939) Sono società che si propongono di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni. Fatte eccezioni per le attività di revisione e certificazione contabile attribuite alle società di revisione. Convenzioni (o atti) parasociali Sono quei contratti, assolutamente non vincolanti per la società, dove alcuni o tutti i soci per tutelare i loro interessi o per sopperire a lacune e deficienze della legislazione pongono in essere un regolamento integrativo dei poteri contenuti nell’atto costitutivo (spesso vietati): • pattuizioni che perseguono i fini del patto leonino: esclusione integrale dagli utili, o esonero della titolarità delle perdite di uno o più soci • sindacati finanziari: viene suddiviso il rischio e agevolano lo smercio di azioni • sindacati di blocco: sono garanzia per un certo corpo sociale, si attuano attraverso limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni • sindacati di voto: alcuni soci si impegno a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea (sicuramente validi sono quelli all’unanimità, a tempo o con oggetto determinato, dubbi su quelli a maggioranza). SOCIETÀ SEMPLICE (art.2251-2290) NON può avere ad oggetto un’attività commerciale, ma possono costituire oggetto sociale per una s.s.: 1. attività agricola 2. società di revisione (controllo contabile e certificazione del bilancio) 3. attività professionale in forma associata (legge Bersani) 4. attività civili 5. società di mero godimento Costituzione Il contratto costitutivo delle s.s. non è soggetto all’osservazione di requisiti formali. La forma scritta è richiesta solo se vi è un conferimento che la richiede. Affinché sia corretto l’atto costitutivo deve avere: 1. pluralità di soggetti (necessità di almeno due soggetti, l’art 2294 sottrae l’incapace alla responsabilità illimitata); 2. oggetto che deve rispettare i requisisti previsti dall’art 1346; 3. la causa definita nell’art 2247; 4. la costituzione di un fondo sociale con i conferimenti. La legge 580 del 1993 prevede l’iscrizione in una sezione speciale del registro d’impresa, tale iscrizione ha carattere puramente anagrafico e di pubblica notizia, non condiziona la regolarità della medesima come nelle s.n.c. e s.a.s. Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere portate a conoscenza di terzi con mezzi idonei ed essere eseguite di regola all’unanimità (se predisposto anche a maggioranza). Conferimenti I conferimenti formano l’attivo patrimoniale iniziale della società e i soci non ne hanno alcun diritto per fini propri. Si può conferire ogni cosa che sia valutabile economicamente: • beni di proprietà: è come se si trattasse di una vendita (sul socio grava anche il rischio del perimento), anche se il bene è in godimento • crediti: il socio risponde però dell’eventuale insolvenza del debitore • proprio lavoro: non è mai un lavoratore subordinato (ma un socio d’opera) e partecipa solo alla ripartizione dell’eventuale attivo che rimarrà dopo il rimborso del valore nominale dei conferimenti. Amministrazione 14/14
  • 15. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale L’amministrazione consiste nell’esecuzione di tutti gli atti rivolti allo svolgimento dell’oggetto sociale (potere gestorio di ogni socio illimitatamente responsabile). Esistono due modalità di gestione: A. amministrazione disgiuntiva (art 2257): ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, ogni socio può poi opporsi prima che l’atto sia compiuto (diritto di opposizione, su cui giudica la maggioranza dei soci) ed essere libero di eseguirlo o meno B. amministrazione congiuntiva (art 2258): tutti i soci gestiscono dando il loro consenso che diventa necessario, esprimendo il voto o all’unanimità o con il maggioritario, ove sia previsto. Le fonti sono la legge, l’atto costitutivo, il contratto sociale o un atto separato. Di solito si nomina con l’unanimità dei soci. L’amministratore può essere revocato (art 2259) o per giusta causa (per richiesta anche di un singolo socio) o se nominato con atto separato secondo le norme del mandato. I diritti sono: di amministrare e al compenso (art 1709). L’amministratore è colui che rappresenta la società nel rapporto con i terzi. L’art 2260 stabilisce che i diritti e gli obblighi dell’amministratore siano regolati dalle norme del mandato. Obblighi degli amministratori: 1. sono solidalmente ed illimitatamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale; 2. non possono servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei alla società; 3. devono fornire il rendiconto ai soci non amministratori (eccetto se tutti i soci sono amministratori); 4. ottemperano agli obblighi di iscrizione della società nell’albo speciale e devono tenere le scritture contabili; 5. devono rispettare le direttive dei soci non amministratori, in tal caso non avranno responsabilità verso la società. Poteri (art 2266 rappresentanza della società): la società acquista diritti ed assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti dell’oggetto sociale. Possiamo distinguere: • con riguardo ai soggetti investiti del potere rappresentativo: non si richiede alcun espresso conferimento di poteri se il contratto nulla dispone in merito oppure se si incarica un esterno è richiesto l’acconsentimento dei soci; • con riguardo ai contenuti della rappresentanza: per vincolare la società l’amministratore deve spendere necessariamente il nome della società e deve avere compiuto un atto, lecito o illecito, purché rientrante nell’oggetto sociale. Responsabilità (vige il principio che il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio e questi invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale): 1) si atteggia nei confronti della società e non dei soci (i soci sono responsabili in solido fra loro e in via sussidiaria con la società); 2) solidarietà fra gli amministratori (opera sia in caso di amministrazione congiunta sia disgiunta); 3) ciascun amministratore può esimersi da responsabilità dimostrando di essere immune da colpa; 4) si estende anche agli amministratori di fatto (quelli che non sono investiti formalmente, ma ne svolgono le relative funzioni). Cessazione del rapporto di amministrazione: 1. per esclusione: è la soluzione obbligata e coerente solo per chi ritiene la qualità di socio presupposto naturale per l’esercizio delle funzioni amministrative; i poteri di controllo attribuiti ai soci esclusi dall’amministrazione: i. diritto di informazione che si concreta nella richiesta di notizie e consultazione documenti, ii. diritto al rendiconto qualora l’attività imprenditoriale duri da oltre un 1 anno, tali poteri sono necessari nelle società di persone in quanto manca un organo istituzionale per il controllo; 2. per revoca: l’art 2259 regola il fenomeno introducendo una diversa normativa a seconda che l’amministratore sia stato nominato nel contratto sociale o con atto separato: i. se nominato con atto separato è sempre revocabile (secondo le norme sul mandato) purché ciò sia disposto con il voto unanime dei soci, ii. se nominato nell’atto costitutivo è revocabile solo in presenza di una giusta causa e sempre in modo unanime salvo possibilità di una richiesta giudiziale da parte di ogni singolo socio; 3. per giusta causa: è tale ogni comportamento che costituisce violazione di obblighi di lealtà diligenza ogni atto che rende impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione. Gli utili L’utile è ciò che deriva dall’attività economica esercitata dalla società. Analizziamo: • l’art 2262: salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del rendiconto • l’art 2263: la ripartizione dei guadagni e delle perdite deve essere proporzionale ai conferimenti • l’art 2264: la partecipazione agli utili e alle perdite può essere rimessa ad un terzo • l’art 2265: divieto del patto leonino è cioè nullo il patto con cui un socio è escluso dalla partecipazione agli utili L’interesse individuale del socio prevale genericamente sull’interesse del gruppo all’autofinanziamento. La rappresentanza sociale (art 2266) 15/15
  • 16. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. La rappresentanza spetta a ciascun socio e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto regolato dall’art 1396: • se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza spetterà a qualunque socio amministratore • quando il contratto contiene disposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza bisogna valutarne solo l’ammissibilità Rappresentante è colui che ha il potere di manifestare ai terzi la volontà della società e questa acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci. L’amministratore è colui che nei limiti delle competenze legali e statutarie gestisce gli affari della società. Responsabilità per le obbligazioni sociali (artt 2267-69) Art 2267: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Art 2268 (escussione preventiva del patrimonio sociale): il socio, a cui è richiesto il pagamento di debiti sociali, può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale , indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Art 2269 (responsabilità del nuovo socio): chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Per i creditori particolari dei soci vige l’art 2270, finché dura la società può far valere i suoi diritti solo sugli utili spettanti al debitore, se i beni del debitore non sono sufficienti il creditore può avvalersi sulla quota della partecipazione chiedendo la sua liquidazione in ogni momento, in un termine di tre mesi dalla domanda. Qualità di socio È la posizione di membro nella società produttiva di una serie di interessi tutelati dall’ordinamento. Le modalità di acquisto della qualità di socio: 1) con l’adesione al contratto di società; 2) con l’acquisto, inter vivos, di una quota di partecipazione; 3) per effetto della successione mortis causa, sempre che esista una clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto. È possibile entrare in possesso della qualità di socio anche attraverso l’acquisto di partecipazioni con usufrutto o pegno, i diritti nel caso di usufrutto: 1) diritto di recesso spettante al socio; 2) diritti dell’usufruttuario: agli utili, di voto, di amministrare; 3) spettanti ad entrambi diritto di controllo e liquidazione della quota. Per gli obblighi relativi al conferimento, se trattasi di pegno, grava sul socio, se usufrutto sull’usufruttuario. Gli obblighi connessi alla partecipazione sociale 1. obbligo ad eseguire il conferimento, se non determinati sono divisi in parti uguali per il raggiungimento dell’oggetto sociale; 2. i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale; 3. obbligo di collaborare al prosieguo dello scopo comune. I diritti relativi alla partecipazione sociale: • diritti amministrativi: diritto di esprimere il proprio parere (diritto di intervento), diritto di opporsi, diritto di controllo • diritti patrimoniali: diritto agli utili, diritto alla liquidazione della quota, diritto alla quota di liquidazione. Il socio d’opera: è colui che si obbliga a prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale che sia) a favore della società con lo scopo di diventarne socio. La dottrina vuole che il socio d’opera abbia diritto solo a quella parte di saldo attivo che residua dopo la restituzione ai soci che hanno apportato capitali come loro conferimento. La partecipazione è disciplinata dall’art 2263. Scioglimento del singolo rapporto societario (art 2284) Esistono tre possibilità, ispirate sempre e comunque alla conservazione dell’ente societario: A. per morte: ex lege produce lo scioglimento del rapporto, possono però presentarsi due possibilità per i superstiti: a. scioglimento anticipato della società: i soci superstiti possono liberarsi dell’obbligo di liquidare la quota sociale del defunto deliberando all’unanimità, con lo scioglimento anticipato della società, diffuse poi le clausole di consolidazione e di continuazione, quest’ultima può poi essere: - facoltativa: i soci sono obbligati a continuare la società con gli eredi, mentre questi hanno il diritto e non l’obbligo di aderire al contratto, - obbligatoria: dove c’è l’obbligo a carico di entrambi di continuare il contratto sociale, - automatica: comporta l’automatico sub ingresso degli eredi del defunto, b. continuazione della società con gli eredi stessi: se c’è l’accordo di tutti gli interessati (soci ed eredi), ci sarà la continuazione, con il consenso gli eredi si assumono tutti gli obblighi; B. per recesso: è un negozio giuridico unilaterale, non formale con il quale un socio dichiara di voler sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società. Si può recedere per (art 2285): a. recesso legale: 16/16
  • 17. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale - se la società è a tempo determinato è possibile in ogni momento ma con un intervallo di tempo tra la comunicazione (tre mesi prima) e la fine, - se è a tempo indeterminato la risoluzione è immediata, sempre che sussista una giusta causa (reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci, deve comunque essere comunicata agli altri soci), b. recesso convenzionale: nei casi previsti del contratto sociale, il recesso si ha mediante una dichiarazione (tacita o espressa) comunicata agli altri soci, se sussiste giusta causa ha effetto immediato, negli altri casi si verifica decorsi tre mesi dalla comunicazione; C. per esclusione: l’esclusione è vista come una sorta di risoluzione parziale del contratto sociale e produce i suoi effetti immediatamente nei confronti delle persone dei soci. Può essere: a. facoltativa: avviene per deliberazione a maggioranza art 2286, le principali motivazioni sono: per gravi inadempienze delle obbligazioni, che derivano al socio dalla legge o contratto sociale; se il socio è colpito da provvedimento di interdizione, legale giudiziale o di inabilitazione; per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il procedimento vede (art 2287) una delibera della maggioranza e una successiva comunicazione al socio della decisione: questi può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione b. di diritto: (art 2288) il socio fallito, dal giorno stesso, o chi abbia subito la liquidazione della propria quota, dal momento in cui la quota viene realmente liquidata. La liquidazione del socio cessato (art 2289) 1. se solo per un socio, questi o gli eredi percepiscono una somma di danaro pari al valore della quota; 2. se fatta in base alla situazione patrimoniale, vale dalla data dello scioglimento, soddisfatti i creditori sociali; 3. deve avvenire entro i sei mesi dallo scioglimento; 4. il socio receduto o escluso restano responsabili personalmente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento e deve essere portato a conoscenza dei terzi. Cause di scioglimento  per decorso del termine: i soci possono tuttavia prima della scadenza prorogarlo anche solo operando in modo tacito, continuando cioè a svolgere gli atti societari anche se è decorso il tempo;  per conseguimento (o impossibilità) dell’oggetto sociale;  per volontà di tutti i soci;  per il venir meno della pluralità dei soci: se in sei mesi non è stata ricostituita;  per altre cause: o previste dal contratto o sopravvenute (come il fallimento). Liquidazione Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione, che può essere revocata; i principali effetti sono: • gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni • i creditori personali dei soci dovranno aspettare la fine della liquidazione per soddisfarsi Il procedimento (artt 2275-83 e 2309-12) 1. vengono nominati i liquidatori, che prendono il posto degli amministratori, capaci solo di atti necessari 2. viene redatto inventario “d’apertura” 3. vengono pagati i creditori utilizzando l’attivo, che in nessun modo può essere prima ripartito tra i soci 4. vengono definiti i rapporti tra i soci: prima il rimborso del valore nominale dei conferimenti e poi l’eventuale eccedenza 5. con la chiusura del processo la società semplice (come la collettiva irregolare) si estingue. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art.2291-2312) Secondo l’art 2291 nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tale elemento è necessario, ma non sufficiente in quanto l’oggetto sociale deve avere un’attività lecita. Se si acquista la qualità di socio in una società già esistente si risponde alle obbligazioni anteriori all’acquisto (art 2269) mentre gli eredi o il socio uscente rispondono fino alla cessione (art 2290). Atto costitutivo (art 2295) La stipulazione del contratto per una s.n.c. deve avvenire per iscritto, redatto con atto pubblico, o per scrittura privata con l’autentica della firma di un notaio. L’inadempimento comporta il divieto di iscrizione nel registro delle imprese, diventando così irregolare. I requisiti e gli elementi essenziali di tale atto sono disciplinati dall’art 2295: 1. i dati anagrafici dei soci: domicilio e cittadinanza. (il minore, l’interdetto e l’inabilitato devono richiedere l’autorizzazione del tribunale, il minore emancipato può esercitare senza curatore purché autorizzato dal tribunale); 2. la ragione sociale (pena irregolarità): disciplinata a parte dall’art 2292, deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale; 3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili art 2214 4. la sede ed eventuali sedi secondarie: la sede indica il luogo principale dove si trovano gli organi di rappresentanza ed è importante per determinare: i. il giudice territoriale di competenza ii. il registro d’impresa d’appartenenza 17/17
  • 18. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale per la sede secondaria l’art 2299 disciplina: i. il rapporto di dipendenza economico e organizzativo tra sedi ii. i mezzi destinati allo svolgimento dell’attività ed un rappresentante stabile iii. l’autonomia nell’ambito degli affari iv. è necessario depositare una copia dell’atto originario per la sede secondaria. 5. l’oggetto sociale (art 1346) 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione: il capitale sociale rappresenta il valore in danaro dei conferimenti derivante dalla loro valutazione, con queste funzioni: i. di rilevazione della situazione patrimoniale (vincolistica) ii. di misura delle partecipazioni sociali (organizzativa) iii. di attivazione dell’oggetto sociale iv. di garanzia per i creditori sociali in caso di perdite del capitale sociale non si possono ripartire gli utili fino al reintegro dello stesso (art 2303) 7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera: è il contraente che si impegna a conferire la propria attività ed il risultato di questa; il conferimento sarà stabilito dal giudice se non è previsto nel contratto, l’esclusione è dovuta ad un idoneità a svolgere l’attività da prestare 8. la distribuzione degli utili: la ripartizione avviene sia per gli utili che per le perdite per ciascun socio (artt 2262-63) 9. la durata della società: viene stabilita la fine della società che può comunque essere prorogata: i. espressamente: quando i soci fissano di comune accordo un nuovo termine prima della scadenza ii. tacitamente: decorso il termine continuano a svolgere gli atti della società (art 2307). Pubblicità (art 2296) Si richiede la forma scritta dell’atto costitutivo, con l’obbligo di depositarlo presso l’ufficio del registro di pertinenza. Se entro trenta giorni dalla stipula non è stato provveduto all’iscrizione i soci possono adempiere a tale obbligo agendo a spese della società. La mancata registrazione non determina l’invalidità del contratto bensì la sua semplice irregolarità. È richiesta la pubblicità legale anche per le modificazioni dell’atto costitutivo. Società irregolare È irregolare la società che non adempie agli obblighi pubblicitari previsti dall’art 2296: è società irregolare di fatto se esistono accordi verbali o taciti. Secondo l’art 2297 fino al momento della registrazione dell’atto, per tutte le operazioni svolte dai soci in nome della società, questi ne rispondono illimitatamente ed i rapporti fra società e terzi sono disciplinati dalle norme (meno favorevoli per i soci) sulle società semplici. La regolarizzazione ha effetto ex-nunc. Conferimenti Simile alle società semplici, possono essere in danaro o meno, in questo secondo caso devono essere in parti uguali e possono essere di ogni tipo basta che siano suscettibili di valutazione economica (è quindi ammesso il socio d’opera). Utili (vedi società semplice) Responsabilità della società (art 2298) • il socio amministratore può compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale • i poteri dell’amministratore sono limitati da specifiche disposizioni nell’atto costitutivo • le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nell’atto • obbligo entro 15 giorni dalla nomina dell’amministratore di depositare le firme presso l’ufficio del registro. Responsabilità per obbligazioni sociali (art 2304) I creditori sociali non possono agire in via diretta nei confronti dei soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, il beneficio di escussione opera cioè automaticamente: la società è il debitore formale, i soci solo garanti. Nella collettiva irregolare, mancando un regime di pubblicità legale, si applicano le norme della società semplice. Creditori personali dei soci (art 2305) L’art 2305 sancisce che il creditore particolare, finché dura la società, non può aggredire direttamente il patrimonio sociale (valido anche per le s.s.) e non può chiederne la liquidazione della quota (possibile se la società è irregolare). Nel caso in cui venga effettuato il prosieguo della società si verificano due possibilità: 1) se la proroga è determinata ed espressa è opponibile dal creditore entro 3 mesi dall’iscrizione 2) se avviene in modo tacito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota dimostrandone l’inesistenza di beni personali per la soddisfare il credito. I soci e Scioglimento (vedi società semplice) Liquidazione Del tutto simile a quella delle società semplici se non fosse per l’obbligo dei liquidatori di redigere un bilancio finale (ovvero un rendiconto del loro lavoro) e il piano di riparto (cioè una proposta di divisione tra i soci dell’attivo). Estinzione La società (regolare) rimane in vita fino a quando non si sia proceduto alla sua cancellazione dal registro delle imprese. La giurisprudenza però considera fondamentale il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, disapplicando l’art 10 l.fall. Questa tesi non sembra convincere i più e quindi anche se la si voglia tenere ancora in vita, la società non potrà più essere dichiarata fallita dopo un anno dalla sua disgregazione. 18/18
  • 19. Appunti di visto su: Profland www.maywafer.3000.it Diritto Commerciale SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art.2318) La S.a.s. è una società di persone caratterizzata da due categorie di soci: A. accomandatari: responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, solo loro detengono il potere amministrativo, hanno (art 2318) sostanzialmente gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci delle s.n.c. B. accomandanti: responsabili nei limiti della quota conferita, sono esclusi dall’amministrazione pur controllando la gestione. Per la costituzione di una s.a.s. non è imposta nessuna forma determinata da rispettare, essendo la forma scritta funzionale unicamente all’iscrizione nel registro (la mancata registrazione comporta solo l’irregolarità). Deve però contenere oltre gli elementi indicati nell’art 2295: quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti e la distinta dei conferimenti effettuati dai soci. La ragione sociale (art 2314) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, nel caso sia usato il nome di un accomandante questi diverrà illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali, senza però acquisire un potere di amministrazione. Nomina e revoca amministratori (art 2318) Il potere di gestione può essere conferito esclusivamente ai soci accomandatari e gli accomandanti sono esclusi rigorosamente dalla gestione (art 2320). Se l’atto non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca, sono necessari il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di quelli accomandanti che rappresentino la maggioranza dl capitale sottoscritto (art 2319). Poteri socio accomandante • votare per la nomina degli amministratori • concludere affari per conto della società solo se investiti di una speciale procura per singoli affari • prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori • dare pareri per determinate operazioni • avere comunicazione annuale del bilancio e conto profitti e perdite e di controllarne l’esattezza • trattenere gli utili fittizi eventualmente riscossi. Problemi accomandante  l’esclusione del diritto di socio al fallito (art 2288)  la partecipazione degli incapaci legali, inabilitati ed emancipati segue la normali regole dell’imprenditore (art 2294)  divieto per il socio di esercitare attività concorrente e parteciparvi come socio accomandatario o a responsabilità illimitata (art 2301) Divieto di immistione Valido per gli accomandanti, che se non lo rispettano diventano responsabili illimitatamente e rischiano di essere esclusi dalla società. Riguarda sia l’amministrazione interna che l’attività esterna e la società resta obbligata per gli atti dell’accomandante solo se questi ha avuto regolare procura, viceversa responsabile sarà solo l’accomandante. Trasferimento della quota  degli accomandatari: può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, se mortis causa anche degli eredi  degli accomandanti: è liberamente trasferibile per causa di morte, se inter vivos è sottoposto al consenso della maggioranza del capitale sociale Scioglimento della società È causato, oltre che i normali motivi già visti, dalla presenza di soli soci accomandanti o accomandatari, è concesso un periodo di sei mesi per ripristinare le due tipologie di soci La società in accomandita irregolare Viene considerata tale se l’atto costitutivo non è registrato. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società, ma solo l’irregolarità. I soci accomandanti rimangono tali salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali (art 2317). Il divieto di immistione ha carattere assoluto e se viene rispettato il socio accomandante resta responsabile limitatamente alla quota sottoscritta. L’IMPRESA SOCIETARIA A BASE CAPITALISTICA Il contratto art 2247 disciplina le società di capitali: per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. A questi tipi di società è riconosciuta la personalità giuridica che viene acquisita con l’iscrizione dell’atto costitutivo, hanno quindi autonomia patrimoniale rispetto ai soci, rispondono cioè con il loro patrimonio sociale, escludendo il coinvolgimento dei soci, il cui rischio è limitato alla perdita del conferimento. L’organizzazione è basata sulla necessaria presenza di tre distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale (questi ultimi possono anche rispondere personalmente dei danni arrecati). Il funzionamento dell’assemblea è dominato dal principio maggioritario e il peso di ciascun socio è proporzionale a quanto ha investito. SOCIETA’ PER AZIONI Le caratteristiche principali sono: limitazione del rischio individuale dei soci con conseguente possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento (assicurata dai titoli azionari) e autonomia patrimoniale della società data dalla personalità giuridica di cui essa è capace. Si formano così due categorie di azionisti: imprenditori e risparmiatori. Il funzionamento segue poi la logica di “chi ha più conferito e più rischia ha più potere”. 19/19