2. PATRIA POTESTAS:PATRIA POTESTAS:
ANTICA ROMAANTICA ROMA
La patria potestas era il potere che il pater familias esercitava
sui membri della propria famiglia, non solo sui figli, ma anche
tutti i discendenti in linea maschile e femminile. Egli aveva su
di loro anche vitae necisque potestas, ovvero diritto di vita e di
morte.
3. CODICE 1942CODICE 1942
Il diritto di famiglia codificato nel 1942 contemplava una
famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito,
sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle
relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; inoltre prevedeva
un trattamento giuridico impari per i figli naturali rispetto a
quelli nati nel matrimonio.
4. RIFORMA 1975RIFORMA 1975
Con la Legge 19 maggio 1975, n. 151, «Riforma del diritto di famiglia», :
-venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi
-venne abrogato l'istituto della dote
-venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli
legittimi
-venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale
della famiglia
-la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.
5. IUS TRIUM LIBERORUMIUS TRIUM LIBERORUM
Lo ius trium liberorum fu una parte normativa della legislazione
sociale introdotta da Augusto che puntava a rendere più numerose
le famiglie, garantendo privilegi ai genitori di tre o più figli liberi.
Tale diritto fu compreso nella Lex Papia Poppaea del 9 d.C.
I privilegi destinati ai maschi comprendevano le agevolazioni
nella carriera militare, mentre per le donne si garantiva la
liberazione delle stesse dall'obbligo dell'assistenza dell'educatore
(tutela).
6. ADULTERIO:ADULTERIO:
ANTICA ROMAANTICA ROMA
L’adulterio della donna nell’antica Roma era
considerato una terribile offesa, da punire con il
massimo della pena. Se colta in flagrante dal padre,
questi poteva ucciderla insieme all’amante. Il marito
poteva uccidere solo l’amante e solo in flagranza.
La donna veniva punita anche nel caso bevesse vino.
7. Romae non licebat feminis vinum bibere. Invenimus inter exempla
Egnati Maetenni uxorem, quod vinum bibisset e dolio, interfectam
fusti a marito eumque caedis a Romulo absolutum esse. Fabius Pictor
in Annalibus suis scripsit matronam, quod loculos in quibus erant
claves vinariae cellae resignavisset, a suis inedia mori coactam esse.
Cato ideo [narravit] propinquos feminis osculum dare, ut scirent an
temetum olerent. Hoc tum nomen vino erat, unde et temulentia. Cn.
Domitius iudex pronuntiavit mulierem videri plus vini bibisse quam
valetudinis causa, viro in sciente, et dote multavit.
PLINIO IL VECCHIO RACCONTA…
8. A Roma non era permesso che le donne bevessero del vino. Rinveniamo
tra gli esempi la moglie di Egnazio Metenno, che, per il fatto che aveva
bevuto del vino da una botte, fu uccisa dal marito a bastonate e lui fu
assolto da Romolo per il suo delitto. Fabio Pittore nei suoi Annali scrisse
di una matrona, che per via del fatto che aveva aperto le cassette in cui si
trovavano le chiavi delle celle contenenti il vino, fu costretta dai suoi a
morire di fame. Perciò Catone racconta che i parenti davano un bacio alle
donne, per sapere se non mandasse odore di una bevanda inebriante.
Allora il vino aveva questo nome, e da qui l’ubriachezza. Il giudice Gneo
Domizio condannò che una donna avesse bevuto più vino di quanto ne
potesse giustificare la salute, di nascosto dal marito, e la multò con la dote.
9. LEX IULIA DE ADULTERIISLEX IULIA DE ADULTERIIS
COERCENDISCOERCENDIS
Nel 18 a.C. venne approvata, su proposta di Augusto, la lex
Iulia de adulteriis coercendis: una legge fondamentale che,
inserita nel quadro generale della politica demografica e
moralizzatrice di Augusto, stabiliva che fosse punito
come crimen qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del
matrimonio e del concubinato.
10. IN ITALIA:IN ITALIA:
ARTICOLO 559 C.P.ARTICOLO 559 C.P.
«La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un
anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di
relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.»
Tale articolo è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte
Costituzionale prima con sent. 19 dicembre 1968,
n. 126, relativamente ai primi due commi, e poi
con sent. 3 dicembre 1969, n. 147, a riguardo
degli ultimi due.
11. DELITTO D’ONOREDELITTO D’ONORE
Il delitto d'onore è un tipo di reato caratterizzato dalla
motivazione soggettiva di chi lo commette, volta a
salvaguardare (nella sua intenzione) una particolare forma di
onore o di reputazione, con particolare riferimento a taluni
ambiti relazionali come ad esempio i rapporti sessuali,
matrimoniali o comunque di famiglia.
12. MATRIMONIOMATRIMONIO
RIPARATORERIPARATORE
In Italia fino al 1981, allorché un uomo commetteva, nei
confronti di una donna nubile ed illibata, stupro o violenza
carnale, onde evitare il processo o al fine di far cessare la
pena detentiva inflitta, poteva offrire alla ragazza il
matrimonio riparatore facendo così cessare ogni effetto
penale e sociale del suo delitto.
13. Le disposizioni sul delitto d’onore e sul matrimonio
riparatore sono abrogate dal Parlamento Italiano con la
legge n. 442 del 1981. Tale costume era anacronistico,
tragico, umiliante soprattutto per le Donne ed era un
“residuo legislativo” del Codice Rocco, in vigore dal
Fascismo, e in forte contraddizione con il Nuovo Diritto di
famiglia e il divorzio, vigenti da tempo nella legislazione
italiana.
14. FRANCA VIOLAFRANCA VIOLA
Franca Viola (Alcamo, 9 gennaio 1947) fu la prima donna italiana a
rifiutare il matrimonio riparatore. Divenne simbolo della crescita civile
dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donne
italiane.
« Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare,
come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho ascoltato il mio cuore, il resto è
venuto da sé»
15. REALIZZATO DA PAOLA CUOMO, SOFIA PAGANI,
BEATRICE DEFENDENTI, MATILDE POLLERI E
NICOLO’ CODEGHINI