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“Vivi come se dovessi morire domani.
“Chi più desidera vive più a lungo”
 Khalil GIBRAN
 Impara come se dovessi vivere per sempre”
 Gandhi




                  Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.


          Corso di aggiornamento professionale

                            Rimini - dicembre 2008
                     Corso organizzato da M&IT Consulting




                   “L’ASSICURAZIONE R.C.A.
           dei veicoli immatricolati all’estero”




                               di Milena Orlandi

                     Ufficiale Polizia Municipale - Macerata
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.




        “L’ASSICURAZIONE R.C.A. dei veicoli immatricolati all’estero”



                                         di Milena Orlandi

                               Ufficiale Polizia Municipale – Macerata




        La disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti
è convenuta nel Codice delle assicurazioni private, Dlgs. 209/2005, in particolare nel
titolo X e relativo regolamento (DM 1.4.2008 n. 86).
        Per i veicoli immatricolati in Italia, per i veicoli di San Marino e Città del
Vaticano, la copertura assicurativa è dimostrata mediante certificato e contrassegno
assicurativo.
        I veicoli immatricolati all’estero, ai fini dell’adempimento dell’obbligo
assicurativo, vanno distinti in due categorie:
             1. veicoli immatricolati in uno stato appartenente allo SEE e assimilati;
             2. veicoli immatricolati in stati “terzi”.


                       Veicoli immatricolati in stati dello SEE e assimilati

      Appartengono allo SEE i seguenti paesi:
      AUSTRIA
      BELGIO
      BULGARIA
      CIPRO
      DANIMARCA
      ESTONIA
      FINLANDIA
      FRANCIA
      GERMANIA
      GRAN BRETAGNA
      GRECIA
      IRLANDA
      ISLANDA
      LETTONIA

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“L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero”
di Milena Orlandi
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.



      LIECHTENSTEIN
      LITUANIA
      LUSSEMBURGO
      MALTA
      MONACO
      NORVEGIA
      OLANDA
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      REPUBBLICA CECA
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      ROMANIA
      SLOVENIA
      SPAGNA
      SVEZIA
      UNGHERIA


      Sono da considerare assimilati i seguenti paesi:
      ANDORRA
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      In base ai commi 3 b) e 4 dell’art. 125 del D.lgs. 209/2005 i veicoli a motore
      immatricolati in uno di questi stati si considera che abbiano assolto
      dell’assicurazione R.C.A. per il solo fatto della loro immatricolazione (c.d.
      “stazionamento abituale”) in detti paesi. Per questi veicoli non occorre alcun
      documento assicurativo            né    sono richiesti particolari controlli perché si
      considerano sempre assicurati.
      E cosa accade se il veicolo non è provvisto di una copertura assicurativa?
      L’Ufficio Centrale Italiano provvede al risarcimento del danno per conto
      dell’Ufficio Nazionale del paese di immatricolazione del veicolo estero. Quindi la
      mancanza di assicurazione non ha effetti rilevanti sul risarcimento dei danni
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      appunto l’U.C.I., che provvederà al risarcimento del danno.
      Quando un organo di polizia interviene per rilevare un sinistro nel quale è
      coinvolto un veicolo apparentemente immatricolato in uno dei sopra elencati

Rimini – dicembre 2008.                                                                    3
“L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero”
di Milena Orlandi
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.



      stati, i controlli dovranno essere incentrati sulla regolarità dei documenti di
      circolazione esibiti. Solo un accurato controllo potrà fornire la conferma che il
      veicolo è immatricolato in quel determinato stato estero e quindi in regola con
      l’adempimento assicurativo. Il controllo del numero di telaio del veicolo è
      fondamentale.




                                 Veicoli immatricolati in stati “terzi”


      Sono da considerare stati “terzi” quelli non appartenenti allo SEE e assimilati
      elencati al punto precedente. I veicoli immatricolati in tali stati sono soggetti al
      controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo assicurativo che si intende
      assolto con:
      -    possesso di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) in corso di
           validità;
      -    un contratto di assicurazione “frontiera” di durata non inferiore a 15 giorni e
           non superiore a 6 mesi.
      Al contrario di quanto previsto al punto precedente la mancanza di tale
      documentazione, in caso di sinistro stradale, comporta riflessi negativi per il
      danneggiato.
      Il danneggiato potrà solo usufruire dei benefici del fondo di garanzia per le
      vittime della strada ma per i danni materiali il risarcimento sarà decurtato della
      franchigia prevista dalla legge.
      Il controllo assicurativo di un veicolo immatricolato in uno stato “terzo” si
      concentrerà sulla carta verde.
      Gli elementi da controllare in una carta verde sono:
           1. data di inizio e data di scadenza;
           2. corrispondenza tra i documenti di circolazione del veicolo e la targa
               riportata sulla carta verde;
           3. il Bureau estero che l’ha rilasciata, tenendo presente che ogni Bureau è
               abilitato ad emettere carte verdi solo per i veicoli immatricolati nel proprio
               paese. Eccezioni: se in un paese non esiste un Bureau e se la carta verde è
               unita ad una polizza di frontiera.
           E’ consigliabile acquisire sempre, in caso di sinistro stradale, soprattutto se
           grave, la fotocopia della carta verde, per poter procedere in seguito, ad un


Rimini – dicembre 2008.                                                                    4
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           controllo più approfondito interpellando l’U.C.I. che nel giro di 36 ore circa da
           una risposta certa.
           Inviare copia del rapporto del sinistro stradale unitamente alla fotocopia della
           carta verde all’U.C.I. corso Sempione, 39 - Milano




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Relazione Assicurazione

  • 1. “Vivi come se dovessi morire domani. “Chi più desidera vive più a lungo” Khalil GIBRAN Impara come se dovessi vivere per sempre” Gandhi Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U. Corso di aggiornamento professionale Rimini - dicembre 2008 Corso organizzato da M&IT Consulting “L’ASSICURAZIONE R.C.A. dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi Ufficiale Polizia Municipale - Macerata
  • 2. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. “L’ASSICURAZIONE R.C.A. dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi Ufficiale Polizia Municipale – Macerata La disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti è convenuta nel Codice delle assicurazioni private, Dlgs. 209/2005, in particolare nel titolo X e relativo regolamento (DM 1.4.2008 n. 86). Per i veicoli immatricolati in Italia, per i veicoli di San Marino e Città del Vaticano, la copertura assicurativa è dimostrata mediante certificato e contrassegno assicurativo. I veicoli immatricolati all’estero, ai fini dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, vanno distinti in due categorie: 1. veicoli immatricolati in uno stato appartenente allo SEE e assimilati; 2. veicoli immatricolati in stati “terzi”. Veicoli immatricolati in stati dello SEE e assimilati Appartengono allo SEE i seguenti paesi: AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRAN BRETAGNA GRECIA IRLANDA ISLANDA LETTONIA Rimini – dicembre 2008. 2 “L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi
  • 3. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MONACO NORVEGIA OLANDA POLONIA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA Sono da considerare assimilati i seguenti paesi: ANDORRA CROAZIA SVIZZERA In base ai commi 3 b) e 4 dell’art. 125 del D.lgs. 209/2005 i veicoli a motore immatricolati in uno di questi stati si considera che abbiano assolto dell’assicurazione R.C.A. per il solo fatto della loro immatricolazione (c.d. “stazionamento abituale”) in detti paesi. Per questi veicoli non occorre alcun documento assicurativo né sono richiesti particolari controlli perché si considerano sempre assicurati. E cosa accade se il veicolo non è provvisto di una copertura assicurativa? L’Ufficio Centrale Italiano provvede al risarcimento del danno per conto dell’Ufficio Nazionale del paese di immatricolazione del veicolo estero. Quindi la mancanza di assicurazione non ha effetti rilevanti sul risarcimento dei danni provocati da un veicolo non assicurato, poiché il danneggiato troverà un ente, appunto l’U.C.I., che provvederà al risarcimento del danno. Quando un organo di polizia interviene per rilevare un sinistro nel quale è coinvolto un veicolo apparentemente immatricolato in uno dei sopra elencati Rimini – dicembre 2008. 3 “L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi
  • 4. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. stati, i controlli dovranno essere incentrati sulla regolarità dei documenti di circolazione esibiti. Solo un accurato controllo potrà fornire la conferma che il veicolo è immatricolato in quel determinato stato estero e quindi in regola con l’adempimento assicurativo. Il controllo del numero di telaio del veicolo è fondamentale. Veicoli immatricolati in stati “terzi” Sono da considerare stati “terzi” quelli non appartenenti allo SEE e assimilati elencati al punto precedente. I veicoli immatricolati in tali stati sono soggetti al controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo assicurativo che si intende assolto con: - possesso di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) in corso di validità; - un contratto di assicurazione “frontiera” di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi. Al contrario di quanto previsto al punto precedente la mancanza di tale documentazione, in caso di sinistro stradale, comporta riflessi negativi per il danneggiato. Il danneggiato potrà solo usufruire dei benefici del fondo di garanzia per le vittime della strada ma per i danni materiali il risarcimento sarà decurtato della franchigia prevista dalla legge. Il controllo assicurativo di un veicolo immatricolato in uno stato “terzo” si concentrerà sulla carta verde. Gli elementi da controllare in una carta verde sono: 1. data di inizio e data di scadenza; 2. corrispondenza tra i documenti di circolazione del veicolo e la targa riportata sulla carta verde; 3. il Bureau estero che l’ha rilasciata, tenendo presente che ogni Bureau è abilitato ad emettere carte verdi solo per i veicoli immatricolati nel proprio paese. Eccezioni: se in un paese non esiste un Bureau e se la carta verde è unita ad una polizza di frontiera. E’ consigliabile acquisire sempre, in caso di sinistro stradale, soprattutto se grave, la fotocopia della carta verde, per poter procedere in seguito, ad un Rimini – dicembre 2008. 4 “L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi
  • 5. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. controllo più approfondito interpellando l’U.C.I. che nel giro di 36 ore circa da una risposta certa. Inviare copia del rapporto del sinistro stradale unitamente alla fotocopia della carta verde all’U.C.I. corso Sempione, 39 - Milano Rimini – dicembre 2008. 5 “L’ASSICURAZIONE dei veicoli immatricolati all’estero” di Milena Orlandi