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Master in Diritto
Tributario, Contabilità
e Pianificazione
Fiscale
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione
diretta e le direttive in materia
Prof. Marco Greggi
14 marzo 2017
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento e correlative adjustments
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• Lo stato della fiscalità nell’Unione europea: un
quadro frammentato;
• Dopo il 1 dicembre del 2009, in seguito alle
modifiche del Trattato di Lisbona, il sistema
complessivo può essere così sintetizzato:
• TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
• TUE (Trattato sull’Unione europea), il cui articolo 6:
1. Riconosce alla carta dei diritti dell’UE lo stesso valore (giuridico)
dei trattati;
2. Prevede l’adesione dell’UE alla CEDU;
3. Diritti CEDU e tradizioni costituzionali comuni sono principi
generali del diritto dell’UE.
IL SISTEMA DEI TRATTATI E LA FISCALITÀ DIRETTA
• Coerenti con l’obiettivo del Trattato (art. 26 TFUE):
mercato unico privo di frontiere interne;
– Libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi;
– Artt. 110, 111 e 112: divieto di adozione di misure fiscali
interne volte a discriminare prodotti di altri stati rispetto
agli interni e a concedere sussidi.
• Si tratta dunque di un approccio funzionale e non
comprehensive alla fiscalità, con un focus su
dogane (armonizzate con regolamento in modo
uniforme), imposte indirette (IVA, con direttive);
– Le imposte dirette non sono prioritarie.
SEGUE: I MARGINI DI INTERVENTO NELLA FISCALITÀ DIRETTA
• Nella vecchia versione del Trattato di Roma, art.
293:
– Gli Stati dovevano avviare fra di loro negoziati finalizzati a
eliminare la doppia imposizione all’interno della
comunità;
– Approccio «Best effort» ora espunto dal testo del Trattato;
– Disposizione di natura programmatica;
• Nella versione attuale, art. 115: il Consiglio
all’unanimità stabilisce direttive finalizzate al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
che impattino su mercato comune.
SEGUE: IN CONCLUSIONE …
1. Prima fase:
– Implementazione di direttive finalizzate a rimuovere al
doppia imposizione internazionale ovvero a ridurre i
compliance costs nel caso di operazioni cross border;
– Focus sulla tutela del contribuente;
2. Seconda fase:
– Implementazione di direttive e strumenti di Soft law
orientati a contrastare fenomeni elusivi / abusivi nei
confronti della compliance fiscale;
– Focus sulla tutela dell’interesse fiscale (europeo e
nazionale).
I GRANDI « MOMENTI» DELL’INTERVENTO EUROPEO
• Scelta strategica: concentrazione degli interventi su
tipologie di reddito «passive», consenso unanime
più agevole;
• Scelta programmatica: rilanciare un modello di
tassazione comune per i redditi «active»:
1. Esempio: Common Corporate Tax Base, proposta di
direttiva COM(2016) 685 final (ottobre 2016);
2. Esempio: Common Consolidated Corporate Tax Base,
proposta di direttiva COM(2016) 683 final (ottobre 2016);
• Difficoltà nel raggiungere approvazione unanime.
LA «PRIMA FASE», GLI STRUMENTI GIURIDICI
1. Direttiva «Madre- Figlia»:
– Direttiva 2011/96/UE, che ha sostituito la 1990/435/CEE e
successive modifiche;
• Direttiva 2015/121/UE ha introdotto norme anti-elusive ad hoc;
2. Direttiva «Interessi e Canoni»:
– Direttiva 2003/49/CE, in attesa di adeguamento;
3. Direttiva «Operazioni straordinarie»:
– Direttiva 2009/133/CE, che ha sostituito la 1990/434/CEE
4. Un laboratorio giurisprudenziale (fino al 2016): la
tassazione di «uscita» (cd. «Exit taxation»).
I CASI DI SUCCESSO
• Inadeguatezza dell’impianto di matrice
convenzionale;
• Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono
ontologicamente inidonee ad assicurare il
funzionamento del mercato comune in ragione
dell’approccio «bilaterale» adottato;
• Necessità:
1. Di un quadro normativo uniforme;
2. … che sia coerente con l’impianto OCSE.
COMPRENDERE LA RATIO DELLE SCELTE
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento e correlative adjustments
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• Tutelare i raggruppamenti transfrontalieri di
imprese che operano in Europa;
• I raggruppamenti di imprese valorizzano il mercato
comune e rafforzano la posizione europea nel
quadro internazionale;
• Per questo motivi la direttiva:
1. Rimuove la tassazione alla fonte dei dividendi
«outbound»;
2. Promuove la rimozione della doppia imposizione
economica sulla società «parent».
LINEE STRATEGICHE DELLA DIRETTIVA
1. Chi ?
– A chi trova applicazione la direttiva: le società interessate e il ruolo
delle stabili organizzazioni;
2. Con chi ?
– Quali sono i requisiti di partecipazione e lo «holding period» per
beneficiare della direttiva;
3. Cosa ?
– A quali utili partecipativi trova applicazione;
4. Dove ?
– L’importanza della residenza fiscale e le conseguenze di una
residenza duale;
5. Come ?
– Come viene rimossa la doppia imposizione al flusso cross border di
utili, il contrasto all’elusione fiscale.
UN PRIMO INQUADRAMENTO … PER DOMANDE
• Art. 2, lett. (a) punto (i). Forma giuridica tipizzata
dalla direttiva: Allegato I, Parte A:
– Domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE e, ai sensi
di una Convenzione conclusa con uno Stato terzo,
domicilio fiscale non localizzato fuori dell’Unione;
– Assoggettamento ad una delle imposte elencate
nell’Allegato I, Parte B, o a qualsiasi altra imposta che le
venga a sostituire, senza possibilità di opzione e senza
esenzione (effettivo assoggettamento ad imposta);
– Stabie organizzazione di una delle società sopra
rubricate.
1. CHI ?
• L’art. 3 e il rapporto partecipativo Madre - Figlia:
– Partecipazione minima del 10% del capitale;
• Il criterio della partecipazione al capitale può essere sostituito
da quello dei diritti di voto (mediante accordo bilaterale);
– Holding period (facoltizzato):
• La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni
ininterrotti;
• Gli Stati sono tuttavia liberi di derogare in bonam partem (a
favore della società Madre) a questa limitazione (l’Italia lo ha
fatto).
2. CON CHI ?
• La direttiva fa riferimento a «proventi di natura
partecipativa»;
– Nozione estesa, cfr. C-58/01, Van der Grinten;
• La giurisprudenza ha «esteso» il diritto anche la
soggetto usufruttuario su azioni a certe condizioni:
– Causa C-48/07, Les Vergers du Vieux Tauves Par. 44: «la
nozione di partecipazione nel capitale della società di un
altro Stato membro di cui all’art. 3 della suddetta direttiva
non può essere interpretata nel senso che essa si estende
alla detenzione di quote in usufrutto nel capitale di una
società di un altro Stato membro così da ampliare tramite
la stessa i relativi obblighi degli Stati membri» … però …
3. COSA ? (QUALI SONO I DIVIDENDI)
• Tuttavia la sentenza prosegue (§ 45):
• «… il diritto comunitario esige, per quanto riguarda
situazioni transfrontaliere, che uno Stato membro che
esenti dall’imposta … tanto i dividendi distribuiti ad una
società che detiene quote della società distributrice
come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli
distribuiti ad una società che detiene tali quote in
usufrutto, applichi lo stesso trattamento fiscale ai
dividendi percepiti da parte di una società residente da
una società parimenti residente e a quelli percepiti da
parte di una società residente da una società stabilita in
un altro Stato membro».
SEGUE …
• Effettiva residenza (e assoggettamento ad imposta)
in uno dei paesi dell’Unione;
• Sulla base:
1. Della disciplina fiscale interna;
2. Delle convenzioni contro le doppie imposizioni con
paesi terzi;
• Problema delle società in parte esenti da imposta:
– Soluzione italiana: applicazione proporzionale della
direttiva (quando possibile) cfr. Ris. min. 8/E del 31
gennaio 2008 (channelling approach).
4. DOVE ? RESIDENZA E RESIDENZA DUALE
• Disapplicazione della ritenuta alla fonte nello Stato
in cui risiede la società partecipata;
• Lo Stato di residenza della Madre rimuove la
doppia imposizione economica mediante uno
strumento di diritto interno (non imponibilità dei
dividendi percepiti);
• Limite:
– Comportamenti abusivi / elusivi da parte del
contribuente che frustrano lo spirito della direttiva;
– Un esempio …
5. COME ? GLI STRUMENTI PER RIMUOVERE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
• Operazione di pianificazione fiscale aggressiva al
vaglio di diverse Commissioni tributarie negli ultimi
anni;
• Il modello può essere esteso anche a operazioni
cross border e quindi innescare i nuovi limiti
europei di cui alla direttiva (UE) 2015/121;
• Esempi: CTR Milano del 27/07/2011 n. 46; CTP
Napoli 03/04/2015, n. 3183 e il focus sulla più
recente CTP Vicenza 06/07/2016, n. 735.
LA DIRETTIVA ALLA PROVA ? IL LEVERAGED CASH OUT
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…)
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• La Direttiva «49» segue sostanzialmente le soluzioni adottate
con la Direttiva «Madre – Figlia» nella sua prima formulazione
«storica» (1990/435/EEC);
• La struttura è la stessa e quasi tutti i requisiti che devono
essere rispettati indicativamente coincidono;
• Sulla base dei Consideranda al testo europeo …
1. Royalties e interessi transnazionali devono essere tassati una sola
volta nell’UE;
2. Lo Stato della fonte deve abbandonare la sua pretesa impositiva;
3. La situazione del Mercato comune (fino al 2003) non era ritenuta
soddisfacente.
LE RAGIONI DELLA DIRETTIVA
• Le imprese correlate sono quelle che più subivano
danni dalla situazione ante 2003;
1. Doppia imposizione (possibile);
2. Oneri amministrativi sproporzionati;
3. Liquidità di cassa.
• Le soluzioni unilaterali o bilaterali erano ritenute
inefficaci:
1. Credito d’imposta;
2. Convenzioni internazionali.
• Continua …
SEGUE: LE RAGIONI DELLA DIRETTIVA …
• La direttiva deve trovare applicazione solo a
(interessi e) royalty pagati a «valore normale»;
• Le disposizioni antielusive nazionali devono poter
trovare applicazione;
• La direttiva è attuata sulla base dei principi di
sussidiarietà (art. 5) e di proporzionalità previsti dal
Trattato;
– Dev’essere interpretata conseguentemente.
SEGUE: I LIMITI APPLICATIVI
• Principi generali della direttiva (art. 1):
1. Royalties (e interessi) sono esenti nello stato della fonte
se il percettore ne è (effettivo) beneficiario: è una società
o una stabile organizzazione di una società in quello
Stato (di una società in un altro Stato);
2. Non è mai ammessa l’applicazione di ritenute alla fonte
a titolo definitivo per nessuna circostanza;
3. Le eventuali ritenute dovranno essere rimborsate al
ricorrere di determinate condizioni.
INQUADRAMENTO COMPLESSIVO
• Chi è il soggetto pagatore?
– La società o la sua stabile organizzazione … a seconda da
chi deduca la royalty (o l’interesse);
• Lo Stato della fonte è quello dove risiede il
soggetto che paga il compenso / interesse;
• Non rileva quindi che la proprietà intellettuale sia
usata altrove: si guarda alla sede del contraente, in
questo caso.
– La situazione qui “è più facile” di quella prospettata nel
Modello Ocse all’art. 12.
SEGUE …
AD ESEMPIO
Partecipazione
A
B
Società S.O.
Royalty
UN CASO PIÙ INCERTO (CIRC. 47/E DEL 2004)
Partecipazione
A
B
Società S.O.
Royalty
• L’applicazione della Direttiva è limitata da:
– Il concetto di royalty (e di interesse);
– La natura (e la residenza) delle società coinvolte …
– … nonché dal rapporto fra le suddette società e le loro stabili
organizzazioni (se sussistenti).
• Art. 2 della Direttiva somiglia all’art. 12 della Convenzione Ocse.
– «Royalty» ogni pagamento effettuato per l’utilizzo o il diritto all’utilizzo di
una qualsivoglia proprietà intellettuale come:
1. Diritto d’autore;
2. Software è incluso.
3. Brevetti;
4. Marchi;
5. Know how …
PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE
• Sono inoltre considerati come royalty:
– Pagamenti per l’uso o il diritto all’uso di equipaggiamenti
industriali, commerciali, scientifici;
• La definizione è la stessa di cui all’art. 12 del
Modello di convenzione OCSE (già …) del 1977;
– Ratio: ampliare la nozione di royalty fino ad includere
alcuni redditi d’impresa o diversi che altrimenti ne
sarebbero esclusi;
– Questi redditi sono «considerati come …»: sono dunque
redditi assimilati ai canoni propriamente detti.
DEFINIRE UNA ROYALTY
• Sulla base dell’art. 3:
– Solo le società tassativamente previste nell’allegato alla
Direttiva (e successive integrazioni) possono beneficiare
del meccanismo dell’esenzione;
– Altri enti (economici) sono parimenti ammessi;
• La condizione di residenza deve tuttavia essere
rispettata:
1. La società deve essere residente in uno Stato membro
sulla base della sua legislazione interna e delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni;
2. Sono conseguentemente ammesse le società con
doppia residenza purché nell’UE.
LE SOCIETÀ BENEFICIARIE
• Le società devono inoltre essere effettivamente
assoggettate ad imposta:
• L’imposta deve essere una di quelle di cui all’art. 3, (a),
iii, senza alcuna possibilità di essere esenzione;
• Restano tuttavia alcuni dubbi:
1. L’esenzione deve essere effettiva o potenziale?
2. L’esenzione deve essere integrale o riguardare soltanto gli
interessi o le royalty?
• Il regime di Patent Box (o I.P. Box) non conducendo a
una esenzione totale, non dovrebbe inficiare
l’applicazione della direttiva.
SEGUE: LE BENEFICIARIE
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
(DIGRESSIONE SUL PATENT BOX)
• Fonti primarie:
– Art. 1, co. 37 – 45 l. 190/14;
– Art. 5, d.l. 3/15;
– Art. 1, co. 148, l. 208/15;
• Fonti secondarie:
– D.m. (MiSE / MEF) 30/07/15;
• Linee guida interpretative:
– Circ. 36/E 01/12/15;
– Circ. 11/E del 07/04/16.
L’ISTITUTO, IN SINTESI (DIGRESSIONE)
• Regime di tassazione agevolativo e facoltativo;
– 50% di abbattimento dei proventi imponibili, 100% delle plusvalenze da
cessione (ma entrambi condizionati);
• Previsto per specifici proventi derivanti da proprietà
intellettuale (licenza e cessione);
– Proventi che possono essere espliciti o impliciti;
• Nel rispetto di specifici requisiti;
– Approccio selettivo del legislatore (attività di ricerca e sviluppo,
localizzazione, etc …);
• Riservato al reddito d’impresa.
QUINDI, IN SINTESI ? (DIGRESSIONE)
• Un modello di tassazione reale di una specifica
componente reddituale del reddito di impresa
commerciale;
• Non una diversa imposta (o un diverso tipo di
reddito), ma un diverso calcolo dell’imponibile che
concorre alla ordinaria base ai fini IRES;
• Un carve out normativo che opera a tutto tondo:
1. Lato - componenti attive;
2. Lato - componenti passive (costi afferenti l’intangible);
RATIO DELL’ISTITUTO (E FINE DELLA DIGRESSIONE)
• Incentivazione delle attività IP intensive;
• Progressivo allineamento dell’esperienza italiana a quella
di molti Paesi dell’Unione europea (e dell’area OECD);
• Valorizzazione degli intangible domestici;
– Estensione dei vantaggi anche ai soggetti non residenti che pure
operano in Italia;
• Rafforzamento dell’attività di R&D in Italia …
• «Controspinta» a forme di pianificazione fiscale
aggressiva che in passato si erano mostrate
particolarmente pericolose …
• La direttiva riguarda anche le stabili organizzazioni
delle imprese associate.
– La nozione di stabile organizzazione (art. 3, §1, c,) in
parte coincide con quella dell’art. 5 del Modello Ocse:
– Una sede fissa d’affari attraverso la quale si esercita in
tutto o in parte l’attività. Il testo della direttiva non va oltre
quello che sarebbe il co. 1 dell’art. 5;
• La stabile organizzazione cd. “personale” sembra
invece essere esclusa dal campo di applicazione
della Direttiva.
RIPRENDENDO L’ANALISI DELLA DIRETTIVA …
UN ESEMPIO …
Società S.O. Interessi Partecipazione
A
B
• Il requisito è determinante per l’applicazione della
direttiva;
• Solo i pagamenti fra società correlate possono
beneficiare dell’esenzione di ogni tassazione alla
fonte;
• La «correlazione» può riguardare la partecipazione
al capitale sociale o ai diritti di voto (ma non
entrambi i requisiti contemporaneamente).
LE SOCIETÀ CORRELATE
• La partecipazione diretta deve essere almeno pari al
25% (nella versione del 2003):
– Non rileva se il pagamento vada dall’associante all’associata o
vice versa;
• Il requisito della partecipazione diretta del 25% può
anche essere soddisfatto da una società terza che
partecipa alle due che sono coinvolte nel pagamento
di interessi o royalty, in una prospettiva di gruppo;
– Proposte di modifica dell’11 novembre 2011 per l’abbattimento
al 10%;
– Ipotesi concrete:
SEGUE, IL CONCETTO DI CORRELAZIONE
ESEMPI DI CORRELAZIONE
A
B
D
C
Royalty / interesse
Partecipazione
Società
SEGUE: UN ALTRO ESEMPIO DI (NON) CORRELAZIONE
A
B
D
C
Società
Royalty
Partecipazione
• Ulteriori condizioni devono essere soddisfatte:
– La partecipazione deve perdurare per almeno due anni;
– Il testo è differente da quello della “Madre – Figlia” :
• 1990/435/EEC: i vantaggi possono essere negati se la controllante
“… non mantiene la partecipazione …”;
• 2003/49/EC: i vantaggi possono essere negati se la
partecipazione non è stata mantenuta …” (art.1, §10);
– Casi come il Denkavit Voormeer (C-283/94 e C-292/94)
sono qui meno probabili.
• Gli stati membri possono prevedere periodi più
brevi (l’Italia l’ha fatto).
IN CONCLUSIONE
• Le norme anti elusive presenti nella direttiva sono
di tre tipi:
1. Norme sui prezzi di trasferimento;
2. Clausola dell’ «effettivo beneficiario»;
3. Disposizioni nazionali unilaterali (art. 5, §1).
• Se uno dei motivi principali dell’operazione è
l’elusione o l’evasione d’imposta;
– Si tratta tuttavia di una clausola restrittiva della direttiva
che rinvia in parte alla legislazione nazionale, e
conseguentemente;
– … non è di tipo «self executing».
IL CONTRASTO ALL’ELUSIONE (RINVIO)
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…)
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• La disciplina di fondo:
1. Coerente con la ratio della direttiva «Madre-Figlia»;
2. Rafforzamento dei gruppi europei;
3. Incremento della competitività UE vs Estero;
4. Agevolazione alle aggregazioni delle imprese;
• I limiti:
– Necessità di una puntuale disciplina che regolamenti gli
aspetti di diritto commerciale:
– Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni cross-border (aspetti
non fiscali);
LA DIRETTIVA M&A
• La fusione (recte: l’operazione straordinaria) si articola
in:
1. Progetto comune di fusione transfrontaliera (le
denominazioni e le sedi statutarie delle società che
partecipano alla fusione e quelle previste per la società
derivante dalla fusione, compresa la pubblicazione di tale
progetto);
2. Preparazione di una relazione da parte della direzione delle
società che partecipano alla fusione (se ne illustrano gli
aspetti giuridici ed economici e le conseguenze a vantaggio
di soci e lavoratori);
3. Redazione di una relazione di esperti indipendenti sulle
conseguenze della fusione;
4. Approvazione da parte dell’assemblea generale delle società
che partecipano alla fusione del progetto comune.
LA CORNICE CIVILISTICA
• Gli effetti della fusione transfrontaliera
comprendono (inter alia):
1. Estinzione delle società incorporate;
2. Trasferimento alla nuova società incorporante dell’intero
patrimonio attivo e passivo delle società incorporate;
3. Come conseguenza, i soci delle società incorporate
diventano soci della società incorporante.
• Nessuna eccentricità rispetto al diritto domestico
SEGUE
• Principi generali (e rinvio a didattica sulle
operazioni straordinarie):
• Articolo 4 della direttiva:
– La fusione, la scissione (o la scissione parziale) non
comporta(no) alcuna imposizione delle plusvalenze
risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi
d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale;
• Principio di neutralità delle operazioni straordinarie
transfrontaliere;
• Obbligo di continuità nelle rilevazioni contabili.
LA DISCIPLINA FISCALE
• Articolo 8:
– L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una
scissione o di uno scambio di azioni, di titoli
rappresentativi del capitale sociale della società
beneficiaria o acquirente a un socio della società
conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi
del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di
per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito,
gli utili o le plusvalenze di detto socio.
SEGUE (UN ESEMPIO)
• L’articolo 10 estende il regime di neutralità a Stati in
cui sia localizzata la stabile organizzazione della
società incorporata:
– Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una
scissione, di una scissione parziale o di un conferimento
d’attivo, figuri una stabile organizzazione della società
conferente, situata in uno Stato membro diverso da
quello di tale società, lo Stato membro della società
conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta
stabile organizzazione.
LE STABILI ORGANIZZAZIONI
UNA ESEMPLIFICAZIONE DI BASE …
A
B
S.O. di B
Incorporata
Incorporante
• La direttiva (art. 12, § 1) garantisce anche la
neutralità alla mobilità transfrontaliera delle società,
ma solo nel caso in cui si tratti di società europea o
società cooperativa europea;
– Il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della
residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle
plusvalenze … nello Stato membro dal quale è stata
trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e
di passivo della SE … i quali … rimangono effettivamente
collegati con una stabile organizzazione della SE … nello
Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e
contribuiscono agli utili o alle perdite presi in
considerazione per scopi fiscali.
LA MOBILITÀ DELLE SOCIETÀ
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…)
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• Rinvio alle lezioni e ai seminari ad hoc;
• Alcuni aspetti da ricordare qui ai fini della lezione di
oggi:
– Tema generale, ma che non riguarda solo le imposte sui
redditi (art. 110, co. 7 TUIR);
– Effetto «pervasivo» del concetto di valore normale
all’interno dell’ordinamento tributario italiano;
– Solo due memo prima di proseguire …
I PREZZI DI TRASFERIMENTO
• Valore normale, rettifiche e IVA:
• Difficile prospettare un automatismo della rettifica;
– Cfr. CGCE C-285/10 del 09/06/11 “Campsa sa”;
• Le rettifiche a valore normale (ai fini delle dirette)
non sono automaticamente proponibili ai fini IVA;
– In alcuni casi, magari , possibili aliunde (es. prova della
simulazione negoziale ...
– ... salva deroga ottenuta dallo Stato in questione e per
casi specifici ...
UNA BREVE DIGRESSIONE …
• L’Italia ha una (larvale) disciplina di transfer anche
per l’IVA;
• Ipotesi tassative indicate all’art. 13, co. 3, lett. (a), (b)
e (c), Dpr 633/72;
• Ha anche introdotto una nozione di valore normale
(apparentemente) disallineata rispetto all’art. 9
TUIR, all’art. 14 Dpr 633/72.
• Segue ...
SEGUE: UNA DIGRESSIONE …
• IVA è imposta neutra, non ci dovrebbero essere
timori di transfer pricing ...
• ... ai fini IVA invece la paura è quella di una
manipolazione dei regimi di indetraibilità IVA per
ottimizzare il carico fiscale (es. pro rata);
– A questo pensa l’art. 13, co. 3 cit., Dpr 633/72
• Non è invece contrastato allo stesso modo il
tentativo di distribuire crediti - debiti IVA fra le
consociate per abbattere le posizioni creditorie;
– D’altronde per chi vuole ci sono già sistemi di consolidato
IVA.
SEGUE: UNA DIGRESSIONE …
• Presupposti di applicazione del dazio:
1. Qualità;
2. Quantità;
3. Origine;
4. Valore;
• La determinazione del valore delle merci in dogana
muove (ma non si ferma !) da quello esposto in
fattura da chi effettua l’operazione di importazione;
• Rischi di valore «non normale in fattura».
UNA DIGRESSIONE: VALORE FISCALE E VALORE DOGANALE
• Disciplina quasi «sezionale» quella che regola il
diritto doganale nella sua evoluzione negli anni:
– Reg. CE 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario –
CDC), artt. 28 – 36 (ora Codice doganale ex regolamento
952/2013);
– Reg. CE 2454 del 1993 (Disposizione di attuazione del
codice doganale comunitario (DAC), artt. 141 – 181 bis.
– Art. 29 CDC: se le parti non sono fra loro legate in valore
in dogana è il prezzo effettivamente pagato / da pagare
(ora art. 70, co. 3 lett. (d)).
IL VALORE DOGANALE E IL VALORE FISCALE
• Circolare 15/D del 14 ottobre 2015;
– Estensione dell’interpello preventivo (doganale) / ruling al
valore delle merci;
• Fino ad oggi ruling permessi riguardavano:
1. Origine;
2. Classificazione;
3. Allineamento del meccanismo doganale agli APA
praticati nell’ambito delle imposte dirette.
RULING FISCALE E RULING DOGANALE
• La Convenzione di Bruxelles del 1990 e gli
aggiustamenti correlativi (del TUIR);
– La Convenzione 90/436/EEC del 23 luglio 1990, concerne
l’eliminazione della doppia tassazione derivante dagli
aggiustamenti dei profitti delle imprese correlate ed entra
in vigore il 01/01/95;
– Il 21/12/95 viene firmato un nuovo protocollo (accession
protocol) finalizzato a consentire l’adesione dei nuovi stati
membri;
– La base giuridica della Convenzione era l’Art. 239 del
Trattato Europeo (illo tempore): non si tratta di una
Direttiva.
RITORNANDO AL TEMA
• Non è alternativa alle procedure amichevoli (MAP) ex
Art. 25 del Modello di Convenzione OCSE: prevede
una fase iniziale che si sostanzia nell’inizio di una
procedura amichevole (art.6) tra gli Stati interessati;
• I principi OCSE sono “immanenti” :
1. Per lo scopo della Convenzione;
2. Per il risultato derivante dall’accordo o dall’arbitrato;
• La Convenzione è applicabile ex art. 110, co. 7 del Testo
unico che richiama le «procedure amichevoli».
LA CORNICE DI RIFERIMENTO
• Allorché:
1. Un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente a un’impresa di un altro Stato contraente, o
2. Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente
e di un'impresa di un altro Stato contraente,
• E contemporaneamente:
– Nell’uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali
o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse
da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
• Allora:
– Gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da
una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di
conseguenza.
L’ESSENZA DELLA CONVENZIONE (ART. 4)
• Quando uno Stato contraente intende procedere
alla rettifica degli utili di un’impresa
conformemente ai principi di cui all’art. 4, esso:
1. Informa a tempo debito l’impresa in questione
sull’azione prevista,
2. Le dà la possibilità di informare l’altra impresa affinché
quest’ultima possa informarne a sua volta l’altro Stato
contraente.
SEGUE: L’ARTICOLO 5
• Quando un’impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati,
essa ha la facoltà di adire l'autorità competente del suo Stato contraente o nel quale è
situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale;
– Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che
comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1.
• L'impresa informa simultaneamente l'autorità competente se altri Stati contraenti possono
essere interessati a tale caso.
– L'autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati
contraenti.
• 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole con l'autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al
fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4.
– L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati
contraenti interessati.
LA PROCEDURA AMICHEVOLE (ART. 6)
• Se le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini
la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto
per la prima volta ad una delle autorità competenti secondo l'articolo 6,
paragrafo 1, esse istituiscono una Commissione consultiva che incaricano di
dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione;
• Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto
interno degli Stati contraenti interessati;
– Tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo
comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima
istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.
• Il fatto che la Commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce
a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni
giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.
… E QUELLA ARBITRALE (ART. 7)
• Art. 12, § 1 se entro sei mesi dalla decisione gli stati
non raggiungono un accordo per rimuovere la
doppia imposizione nel caso de quo, allora il parere
reso dalla Commissione consultiva diventa
vincolante;
• Come nell’art. 25 del Modello di Convenzione
OCSE tuttavia il contribuente non ha un diritto
soggettivo tutelato alla partecipazione alla
procedura;
– Impegno al Best effort da parte delle Amministrazioni
finanziarie.
LE CONNESSIONI CON IL MODELLO OCSE
• Disciplina cardine del TFUE per salvaguardare il
funzionamento del mercato;
• L’aiuto di stato vietato è quello che «verifica»
specifici requisiti, inclusi:
1. Selettività;
2. Provenienza pubblica;
3. Vantaggiosità;
4. Provenienza pubblica;
• Rinvio all’art. 107 TFUE: la disciplina degli aiuti
incide anche sulla fiscalità diretta e impone misure
di claw back (recupero).
AIUTI DI STATO
AGENDA
Il quadro generale dell’intervento UE
La tassazione dei dividendi
La tassazione di interessi e canoni
Le operazioni straordinarie
Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…)
Contrasto all’elusione fiscale internazionale
• Importanza crescente del Soft law UE ed OCSE
nell’evoluzione del diritto tributario europeo;
• In Europa: codice di Condotta sulla concorrenza
fiscale dannosa (già pacchetto cd. «Monti» 1997);
• In area OCSE, piano d’azione BEPS;
– Influenza determinante sullo sviluppo del diritto UE (e
sulla direttiva anti-elusione);
– Influenza determinante sull’ultima mini-riforma del diritto
tributario italiano (2015 – 2016);
– Nel dettaglio …
SOFT LAW OCSE: VERSO LA DISCIPLINA ANTI TAX AVOIDANCE
• 15 Azioni per un approccio «comprehensive» alla fiscalità
internazionale;
• Temi che riguardano:
1. Sostanza;
– Fonte e residenza nella tassazione del reddito;
2. Forma;
– Natura di enti e operazioni;
3. Fonti;
– Modello di trattato;
4. Informazioni;
– Scambio di informazioni sull’attuazione del progetto;
5. Metodi di gestione delle controversie;
– Multilateralismo.
INCIDENZA SULLA FISCALITÀ DIRETTA UE DEL PIANO BEPS
• Sistema di soft law, dal punto di vista italiano;
• Raccomandazioni «Autorevoli ma non autoritarie»;
• Condivisione da parte dell’Italia;
1. Delle policy;
• Comportamento proattivo nella definizione dei risultati;
2. Delle priorità;
• Necessità di dare attuazione alle linee guida con
strumenti:
– Legislativi, regolamentari, interpretativi, giurisprudenziali
(?).
DI COSA SI STA PARLANDO
FRA UE E OCSE
Erosione dell’imponibile e
trasferimento dei profitti
all’estero
Esercizio della libertà di
stabilimento (art. 49 TFUE)
Abuso delle forme di
finanziamento ibride / delle
entità ibride
Libera circolazione delle
persone / libertà di circolazione
dei capitali (art. 63 TFUE)
Limitazione dei benefici dei
trattati (clausola di effettività)
Principio di non discriminazione
(fiscale)
• Il punto di partenza, la legge delega (l. 23, 11
marzo 2014):
– Articolo 12 (Razionalizzazione della determinazione del
reddito di impresa …):
• Il Governo è delegato … in applicazione delle raccomandazioni
degli organismi internazionali e dell’Unione europea, secondo i
seguenti criteri direttivi …
• … Omissis …
• Sviluppo per «osmosi» dell’ordinamento italiano
alla luce dei criteri OCSE.
L’INCIDENZA IN ITALIA
• L’influenza delle linee guida OCSE nell’evoluzione
della giurisprudenza di legittimità (caso Rentcar
Chartering GmbH);
• Cassazione (III) n. 41947 del 2 luglio 2014;
– In tema di IVA la nozione di stabile organizzazione va
desunta dall’art. 5 del Modello OCSE … e dal suo
commentario, integrata con i requisiti prescritti dalla
direttiva … (!)
– Rilevanza delle variazioni del Commentario per le quali
non sia stata formulata riserva da parte dell’Italia.
UN CASO, PER CAPIRE
• Ipotesi più recenti della «contaminazione» del
rapporto BEPS dell’OCSE possono comprendere ad
esempio:
1. Disciplina del Patent Box;
• Rinvio ai consideranda del Decreto ministeriale di attuazione del
regime;
2. Disciplina del calcolo del reddito attribuibile alla stabile
organizzazione residente;
• Il problema del fondo di dotazione e della sua «Perimetrazione»
al fine del calcolo del reddito imponibile in Italia;
3. Effettività della tassazione (contrasto al salto d’imposta).
LA CASISTICA CHE CONFERMA
• Espresso contrasto al salto d’imposta (Azione 6);
• Convenzioni ispirate al Modello OCSE finalizzate a
garantire un effettivo assoggettamento ad imposta;
– Rivisitazione del conflitto fra residenza e sede;
• Sistema dei prezzi di trasferimento ispira il luogo il
cui si crea il valore (Azioni 8, 9 e 10);
– La legal ownership dell’intangible può non essere
sufficiente ad allocare una quota dei proventi;
• Necessità di raccordo con il sistema dei Boxes.
LA TUTELA DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA
• Incidenza:
– Immediata;
– Diretta;
– Importante / Comprehensive;
• Attuazione negli Stati membri:
– Scaglionata negli anni (fino al 2020) e con variazioni sulla
base delle circostanze concrete;
• Novità:
– Approccio de minimis alle misure di contrasto applicabili
alla fiscalità diretta delle persone giuridiche.
L’IMPATTO SULLA FISCALITÀ DIRETTA UE
• Direttiva anti elusione 2016/1164 del 12 luglio 2016;
– Articolo 1: la direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono
soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri,
comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati
membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo;
• Correlazione immediata alla soggettività passiva ai fini delle imposte
dirette;
• Estensione a tutti i soggetti che, incorporati o meno, operano
all’interno dell’UE.
– Articolo 3: La direttiva non pregiudica l'applicazione di
disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare
un livello di protezione più elevato delle basi imponibili
nazionali per l'imposta sulle società.
I FONDAMENTALI DELLA DIRETTIVA
• Deducibilità degli interessi passivi (art. 4);
• Disciplina della tassazione di uscita (cd. «Exit
Taxation») (art. 5);
• GAAR (Norma generale anti abuso) (art. 6);
– Necessità di raccordo con l’art. 10 bis l. 212/00;
• Disciplina sulle società controllate estere (artt. 7 e
8);
• Disciplina di contrasto agli strumento finanziari cd.
«ibridi» (art. 9).
LE AREE DI INTERVENTO DELL’UE
• Un focus sugli ibridi:
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini
una doppia deduzione, la deduzione si applica
unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento
ha origine;
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini
una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del
contribuente nega la deduzione di detto pagamento.
PARTIAMO DAL FONDO
1. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società,
gli Stati membri ignorano una costruzione o una
serie di costruzioni che, essendo stata posta in
essere allo scopo principale o a uno degli scopi
principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in
contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto
fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo
a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una
costruzione può comprendere più di una fase o
parte.
LA GAAR «EUROPEA»
2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie
di costruzioni è considerata non genuina nella
misura in cui non sia stata posta in essere per
valide ragioni commerciali che rispecchiano la
realtà economica.
3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni
sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta
dovuta è calcolata in conformità del diritto
nazionale.
SEGUE: LA GAAR EUROPEA
• Rinvio alla lezione del Prof. Pistone;
• Necessità di tenere conto:
– Primato del diritto UE rispetto a quello nazionale;
– Possibilità di Treaty override guidato dall’applicazione di
clausole anti abuso;
– Approccio europeo ispirato al ring-fencing nei confronti
dei paesi terzi;
– Impatto rilevante per i Paesi in uscita dallo spazio
economico europeo (vedi caso «Brexit»).
IL RAPPORTO FRA LA DIRETTIVA ANTI ABUSO E LE CONVENZIONI
marco.greggi@unife.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia

  • 1. Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia Prof. Marco Greggi 14 marzo 2017
  • 2. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento e correlative adjustments Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 3. • Lo stato della fiscalità nell’Unione europea: un quadro frammentato; • Dopo il 1 dicembre del 2009, in seguito alle modifiche del Trattato di Lisbona, il sistema complessivo può essere così sintetizzato: • TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) • TUE (Trattato sull’Unione europea), il cui articolo 6: 1. Riconosce alla carta dei diritti dell’UE lo stesso valore (giuridico) dei trattati; 2. Prevede l’adesione dell’UE alla CEDU; 3. Diritti CEDU e tradizioni costituzionali comuni sono principi generali del diritto dell’UE. IL SISTEMA DEI TRATTATI E LA FISCALITÀ DIRETTA
  • 4. • Coerenti con l’obiettivo del Trattato (art. 26 TFUE): mercato unico privo di frontiere interne; – Libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi; – Artt. 110, 111 e 112: divieto di adozione di misure fiscali interne volte a discriminare prodotti di altri stati rispetto agli interni e a concedere sussidi. • Si tratta dunque di un approccio funzionale e non comprehensive alla fiscalità, con un focus su dogane (armonizzate con regolamento in modo uniforme), imposte indirette (IVA, con direttive); – Le imposte dirette non sono prioritarie. SEGUE: I MARGINI DI INTERVENTO NELLA FISCALITÀ DIRETTA
  • 5. • Nella vecchia versione del Trattato di Roma, art. 293: – Gli Stati dovevano avviare fra di loro negoziati finalizzati a eliminare la doppia imposizione all’interno della comunità; – Approccio «Best effort» ora espunto dal testo del Trattato; – Disposizione di natura programmatica; • Nella versione attuale, art. 115: il Consiglio all’unanimità stabilisce direttive finalizzate al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che impattino su mercato comune. SEGUE: IN CONCLUSIONE …
  • 6. 1. Prima fase: – Implementazione di direttive finalizzate a rimuovere al doppia imposizione internazionale ovvero a ridurre i compliance costs nel caso di operazioni cross border; – Focus sulla tutela del contribuente; 2. Seconda fase: – Implementazione di direttive e strumenti di Soft law orientati a contrastare fenomeni elusivi / abusivi nei confronti della compliance fiscale; – Focus sulla tutela dell’interesse fiscale (europeo e nazionale). I GRANDI « MOMENTI» DELL’INTERVENTO EUROPEO
  • 7. • Scelta strategica: concentrazione degli interventi su tipologie di reddito «passive», consenso unanime più agevole; • Scelta programmatica: rilanciare un modello di tassazione comune per i redditi «active»: 1. Esempio: Common Corporate Tax Base, proposta di direttiva COM(2016) 685 final (ottobre 2016); 2. Esempio: Common Consolidated Corporate Tax Base, proposta di direttiva COM(2016) 683 final (ottobre 2016); • Difficoltà nel raggiungere approvazione unanime. LA «PRIMA FASE», GLI STRUMENTI GIURIDICI
  • 8. 1. Direttiva «Madre- Figlia»: – Direttiva 2011/96/UE, che ha sostituito la 1990/435/CEE e successive modifiche; • Direttiva 2015/121/UE ha introdotto norme anti-elusive ad hoc; 2. Direttiva «Interessi e Canoni»: – Direttiva 2003/49/CE, in attesa di adeguamento; 3. Direttiva «Operazioni straordinarie»: – Direttiva 2009/133/CE, che ha sostituito la 1990/434/CEE 4. Un laboratorio giurisprudenziale (fino al 2016): la tassazione di «uscita» (cd. «Exit taxation»). I CASI DI SUCCESSO
  • 9. • Inadeguatezza dell’impianto di matrice convenzionale; • Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono ontologicamente inidonee ad assicurare il funzionamento del mercato comune in ragione dell’approccio «bilaterale» adottato; • Necessità: 1. Di un quadro normativo uniforme; 2. … che sia coerente con l’impianto OCSE. COMPRENDERE LA RATIO DELLE SCELTE
  • 10. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento e correlative adjustments Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 11. • Tutelare i raggruppamenti transfrontalieri di imprese che operano in Europa; • I raggruppamenti di imprese valorizzano il mercato comune e rafforzano la posizione europea nel quadro internazionale; • Per questo motivi la direttiva: 1. Rimuove la tassazione alla fonte dei dividendi «outbound»; 2. Promuove la rimozione della doppia imposizione economica sulla società «parent». LINEE STRATEGICHE DELLA DIRETTIVA
  • 12. 1. Chi ? – A chi trova applicazione la direttiva: le società interessate e il ruolo delle stabili organizzazioni; 2. Con chi ? – Quali sono i requisiti di partecipazione e lo «holding period» per beneficiare della direttiva; 3. Cosa ? – A quali utili partecipativi trova applicazione; 4. Dove ? – L’importanza della residenza fiscale e le conseguenze di una residenza duale; 5. Come ? – Come viene rimossa la doppia imposizione al flusso cross border di utili, il contrasto all’elusione fiscale. UN PRIMO INQUADRAMENTO … PER DOMANDE
  • 13. • Art. 2, lett. (a) punto (i). Forma giuridica tipizzata dalla direttiva: Allegato I, Parte A: – Domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE e, ai sensi di una Convenzione conclusa con uno Stato terzo, domicilio fiscale non localizzato fuori dell’Unione; – Assoggettamento ad una delle imposte elencate nell’Allegato I, Parte B, o a qualsiasi altra imposta che le venga a sostituire, senza possibilità di opzione e senza esenzione (effettivo assoggettamento ad imposta); – Stabie organizzazione di una delle società sopra rubricate. 1. CHI ?
  • 14. • L’art. 3 e il rapporto partecipativo Madre - Figlia: – Partecipazione minima del 10% del capitale; • Il criterio della partecipazione al capitale può essere sostituito da quello dei diritti di voto (mediante accordo bilaterale); – Holding period (facoltizzato): • La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni ininterrotti; • Gli Stati sono tuttavia liberi di derogare in bonam partem (a favore della società Madre) a questa limitazione (l’Italia lo ha fatto). 2. CON CHI ?
  • 15. • La direttiva fa riferimento a «proventi di natura partecipativa»; – Nozione estesa, cfr. C-58/01, Van der Grinten; • La giurisprudenza ha «esteso» il diritto anche la soggetto usufruttuario su azioni a certe condizioni: – Causa C-48/07, Les Vergers du Vieux Tauves Par. 44: «la nozione di partecipazione nel capitale della società di un altro Stato membro di cui all’art. 3 della suddetta direttiva non può essere interpretata nel senso che essa si estende alla detenzione di quote in usufrutto nel capitale di una società di un altro Stato membro così da ampliare tramite la stessa i relativi obblighi degli Stati membri» … però … 3. COSA ? (QUALI SONO I DIVIDENDI)
  • 16. • Tuttavia la sentenza prosegue (§ 45): • «… il diritto comunitario esige, per quanto riguarda situazioni transfrontaliere, che uno Stato membro che esenti dall’imposta … tanto i dividendi distribuiti ad una società che detiene quote della società distributrice come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli distribuiti ad una società che detiene tali quote in usufrutto, applichi lo stesso trattamento fiscale ai dividendi percepiti da parte di una società residente da una società parimenti residente e a quelli percepiti da parte di una società residente da una società stabilita in un altro Stato membro». SEGUE …
  • 17. • Effettiva residenza (e assoggettamento ad imposta) in uno dei paesi dell’Unione; • Sulla base: 1. Della disciplina fiscale interna; 2. Delle convenzioni contro le doppie imposizioni con paesi terzi; • Problema delle società in parte esenti da imposta: – Soluzione italiana: applicazione proporzionale della direttiva (quando possibile) cfr. Ris. min. 8/E del 31 gennaio 2008 (channelling approach). 4. DOVE ? RESIDENZA E RESIDENZA DUALE
  • 18. • Disapplicazione della ritenuta alla fonte nello Stato in cui risiede la società partecipata; • Lo Stato di residenza della Madre rimuove la doppia imposizione economica mediante uno strumento di diritto interno (non imponibilità dei dividendi percepiti); • Limite: – Comportamenti abusivi / elusivi da parte del contribuente che frustrano lo spirito della direttiva; – Un esempio … 5. COME ? GLI STRUMENTI PER RIMUOVERE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
  • 19. • Operazione di pianificazione fiscale aggressiva al vaglio di diverse Commissioni tributarie negli ultimi anni; • Il modello può essere esteso anche a operazioni cross border e quindi innescare i nuovi limiti europei di cui alla direttiva (UE) 2015/121; • Esempi: CTR Milano del 27/07/2011 n. 46; CTP Napoli 03/04/2015, n. 3183 e il focus sulla più recente CTP Vicenza 06/07/2016, n. 735. LA DIRETTIVA ALLA PROVA ? IL LEVERAGED CASH OUT
  • 20. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…) Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 21. • La Direttiva «49» segue sostanzialmente le soluzioni adottate con la Direttiva «Madre – Figlia» nella sua prima formulazione «storica» (1990/435/EEC); • La struttura è la stessa e quasi tutti i requisiti che devono essere rispettati indicativamente coincidono; • Sulla base dei Consideranda al testo europeo … 1. Royalties e interessi transnazionali devono essere tassati una sola volta nell’UE; 2. Lo Stato della fonte deve abbandonare la sua pretesa impositiva; 3. La situazione del Mercato comune (fino al 2003) non era ritenuta soddisfacente. LE RAGIONI DELLA DIRETTIVA
  • 22. • Le imprese correlate sono quelle che più subivano danni dalla situazione ante 2003; 1. Doppia imposizione (possibile); 2. Oneri amministrativi sproporzionati; 3. Liquidità di cassa. • Le soluzioni unilaterali o bilaterali erano ritenute inefficaci: 1. Credito d’imposta; 2. Convenzioni internazionali. • Continua … SEGUE: LE RAGIONI DELLA DIRETTIVA …
  • 23. • La direttiva deve trovare applicazione solo a (interessi e) royalty pagati a «valore normale»; • Le disposizioni antielusive nazionali devono poter trovare applicazione; • La direttiva è attuata sulla base dei principi di sussidiarietà (art. 5) e di proporzionalità previsti dal Trattato; – Dev’essere interpretata conseguentemente. SEGUE: I LIMITI APPLICATIVI
  • 24. • Principi generali della direttiva (art. 1): 1. Royalties (e interessi) sono esenti nello stato della fonte se il percettore ne è (effettivo) beneficiario: è una società o una stabile organizzazione di una società in quello Stato (di una società in un altro Stato); 2. Non è mai ammessa l’applicazione di ritenute alla fonte a titolo definitivo per nessuna circostanza; 3. Le eventuali ritenute dovranno essere rimborsate al ricorrere di determinate condizioni. INQUADRAMENTO COMPLESSIVO
  • 25. • Chi è il soggetto pagatore? – La società o la sua stabile organizzazione … a seconda da chi deduca la royalty (o l’interesse); • Lo Stato della fonte è quello dove risiede il soggetto che paga il compenso / interesse; • Non rileva quindi che la proprietà intellettuale sia usata altrove: si guarda alla sede del contraente, in questo caso. – La situazione qui “è più facile” di quella prospettata nel Modello Ocse all’art. 12. SEGUE …
  • 27. UN CASO PIÙ INCERTO (CIRC. 47/E DEL 2004) Partecipazione A B Società S.O. Royalty
  • 28. • L’applicazione della Direttiva è limitata da: – Il concetto di royalty (e di interesse); – La natura (e la residenza) delle società coinvolte … – … nonché dal rapporto fra le suddette società e le loro stabili organizzazioni (se sussistenti). • Art. 2 della Direttiva somiglia all’art. 12 della Convenzione Ocse. – «Royalty» ogni pagamento effettuato per l’utilizzo o il diritto all’utilizzo di una qualsivoglia proprietà intellettuale come: 1. Diritto d’autore; 2. Software è incluso. 3. Brevetti; 4. Marchi; 5. Know how … PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE
  • 29. • Sono inoltre considerati come royalty: – Pagamenti per l’uso o il diritto all’uso di equipaggiamenti industriali, commerciali, scientifici; • La definizione è la stessa di cui all’art. 12 del Modello di convenzione OCSE (già …) del 1977; – Ratio: ampliare la nozione di royalty fino ad includere alcuni redditi d’impresa o diversi che altrimenti ne sarebbero esclusi; – Questi redditi sono «considerati come …»: sono dunque redditi assimilati ai canoni propriamente detti. DEFINIRE UNA ROYALTY
  • 30. • Sulla base dell’art. 3: – Solo le società tassativamente previste nell’allegato alla Direttiva (e successive integrazioni) possono beneficiare del meccanismo dell’esenzione; – Altri enti (economici) sono parimenti ammessi; • La condizione di residenza deve tuttavia essere rispettata: 1. La società deve essere residente in uno Stato membro sulla base della sua legislazione interna e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni; 2. Sono conseguentemente ammesse le società con doppia residenza purché nell’UE. LE SOCIETÀ BENEFICIARIE
  • 31. • Le società devono inoltre essere effettivamente assoggettate ad imposta: • L’imposta deve essere una di quelle di cui all’art. 3, (a), iii, senza alcuna possibilità di essere esenzione; • Restano tuttavia alcuni dubbi: 1. L’esenzione deve essere effettiva o potenziale? 2. L’esenzione deve essere integrale o riguardare soltanto gli interessi o le royalty? • Il regime di Patent Box (o I.P. Box) non conducendo a una esenzione totale, non dovrebbe inficiare l’applicazione della direttiva. SEGUE: LE BENEFICIARIE
  • 32. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (DIGRESSIONE SUL PATENT BOX) • Fonti primarie: – Art. 1, co. 37 – 45 l. 190/14; – Art. 5, d.l. 3/15; – Art. 1, co. 148, l. 208/15; • Fonti secondarie: – D.m. (MiSE / MEF) 30/07/15; • Linee guida interpretative: – Circ. 36/E 01/12/15; – Circ. 11/E del 07/04/16.
  • 33. L’ISTITUTO, IN SINTESI (DIGRESSIONE) • Regime di tassazione agevolativo e facoltativo; – 50% di abbattimento dei proventi imponibili, 100% delle plusvalenze da cessione (ma entrambi condizionati); • Previsto per specifici proventi derivanti da proprietà intellettuale (licenza e cessione); – Proventi che possono essere espliciti o impliciti; • Nel rispetto di specifici requisiti; – Approccio selettivo del legislatore (attività di ricerca e sviluppo, localizzazione, etc …); • Riservato al reddito d’impresa.
  • 34. QUINDI, IN SINTESI ? (DIGRESSIONE) • Un modello di tassazione reale di una specifica componente reddituale del reddito di impresa commerciale; • Non una diversa imposta (o un diverso tipo di reddito), ma un diverso calcolo dell’imponibile che concorre alla ordinaria base ai fini IRES; • Un carve out normativo che opera a tutto tondo: 1. Lato - componenti attive; 2. Lato - componenti passive (costi afferenti l’intangible);
  • 35. RATIO DELL’ISTITUTO (E FINE DELLA DIGRESSIONE) • Incentivazione delle attività IP intensive; • Progressivo allineamento dell’esperienza italiana a quella di molti Paesi dell’Unione europea (e dell’area OECD); • Valorizzazione degli intangible domestici; – Estensione dei vantaggi anche ai soggetti non residenti che pure operano in Italia; • Rafforzamento dell’attività di R&D in Italia … • «Controspinta» a forme di pianificazione fiscale aggressiva che in passato si erano mostrate particolarmente pericolose …
  • 36. • La direttiva riguarda anche le stabili organizzazioni delle imprese associate. – La nozione di stabile organizzazione (art. 3, §1, c,) in parte coincide con quella dell’art. 5 del Modello Ocse: – Una sede fissa d’affari attraverso la quale si esercita in tutto o in parte l’attività. Il testo della direttiva non va oltre quello che sarebbe il co. 1 dell’art. 5; • La stabile organizzazione cd. “personale” sembra invece essere esclusa dal campo di applicazione della Direttiva. RIPRENDENDO L’ANALISI DELLA DIRETTIVA …
  • 37. UN ESEMPIO … Società S.O. Interessi Partecipazione A B
  • 38. • Il requisito è determinante per l’applicazione della direttiva; • Solo i pagamenti fra società correlate possono beneficiare dell’esenzione di ogni tassazione alla fonte; • La «correlazione» può riguardare la partecipazione al capitale sociale o ai diritti di voto (ma non entrambi i requisiti contemporaneamente). LE SOCIETÀ CORRELATE
  • 39. • La partecipazione diretta deve essere almeno pari al 25% (nella versione del 2003): – Non rileva se il pagamento vada dall’associante all’associata o vice versa; • Il requisito della partecipazione diretta del 25% può anche essere soddisfatto da una società terza che partecipa alle due che sono coinvolte nel pagamento di interessi o royalty, in una prospettiva di gruppo; – Proposte di modifica dell’11 novembre 2011 per l’abbattimento al 10%; – Ipotesi concrete: SEGUE, IL CONCETTO DI CORRELAZIONE
  • 40. ESEMPI DI CORRELAZIONE A B D C Royalty / interesse Partecipazione Società
  • 41. SEGUE: UN ALTRO ESEMPIO DI (NON) CORRELAZIONE A B D C Società Royalty Partecipazione
  • 42. • Ulteriori condizioni devono essere soddisfatte: – La partecipazione deve perdurare per almeno due anni; – Il testo è differente da quello della “Madre – Figlia” : • 1990/435/EEC: i vantaggi possono essere negati se la controllante “… non mantiene la partecipazione …”; • 2003/49/EC: i vantaggi possono essere negati se la partecipazione non è stata mantenuta …” (art.1, §10); – Casi come il Denkavit Voormeer (C-283/94 e C-292/94) sono qui meno probabili. • Gli stati membri possono prevedere periodi più brevi (l’Italia l’ha fatto). IN CONCLUSIONE
  • 43. • Le norme anti elusive presenti nella direttiva sono di tre tipi: 1. Norme sui prezzi di trasferimento; 2. Clausola dell’ «effettivo beneficiario»; 3. Disposizioni nazionali unilaterali (art. 5, §1). • Se uno dei motivi principali dell’operazione è l’elusione o l’evasione d’imposta; – Si tratta tuttavia di una clausola restrittiva della direttiva che rinvia in parte alla legislazione nazionale, e conseguentemente; – … non è di tipo «self executing». IL CONTRASTO ALL’ELUSIONE (RINVIO)
  • 44. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…) Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 45. • La disciplina di fondo: 1. Coerente con la ratio della direttiva «Madre-Figlia»; 2. Rafforzamento dei gruppi europei; 3. Incremento della competitività UE vs Estero; 4. Agevolazione alle aggregazioni delle imprese; • I limiti: – Necessità di una puntuale disciplina che regolamenti gli aspetti di diritto commerciale: – Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni cross-border (aspetti non fiscali); LA DIRETTIVA M&A
  • 46. • La fusione (recte: l’operazione straordinaria) si articola in: 1. Progetto comune di fusione transfrontaliera (le denominazioni e le sedi statutarie delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione, compresa la pubblicazione di tale progetto); 2. Preparazione di una relazione da parte della direzione delle società che partecipano alla fusione (se ne illustrano gli aspetti giuridici ed economici e le conseguenze a vantaggio di soci e lavoratori); 3. Redazione di una relazione di esperti indipendenti sulle conseguenze della fusione; 4. Approvazione da parte dell’assemblea generale delle società che partecipano alla fusione del progetto comune. LA CORNICE CIVILISTICA
  • 47. • Gli effetti della fusione transfrontaliera comprendono (inter alia): 1. Estinzione delle società incorporate; 2. Trasferimento alla nuova società incorporante dell’intero patrimonio attivo e passivo delle società incorporate; 3. Come conseguenza, i soci delle società incorporate diventano soci della società incorporante. • Nessuna eccentricità rispetto al diritto domestico SEGUE
  • 48. • Principi generali (e rinvio a didattica sulle operazioni straordinarie): • Articolo 4 della direttiva: – La fusione, la scissione (o la scissione parziale) non comporta(no) alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale; • Principio di neutralità delle operazioni straordinarie transfrontaliere; • Obbligo di continuità nelle rilevazioni contabili. LA DISCIPLINA FISCALE
  • 49. • Articolo 8: – L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio. SEGUE (UN ESEMPIO)
  • 50. • L’articolo 10 estende il regime di neutralità a Stati in cui sia localizzata la stabile organizzazione della società incorporata: – Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d’attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione. LE STABILI ORGANIZZAZIONI
  • 51. UNA ESEMPLIFICAZIONE DI BASE … A B S.O. di B Incorporata Incorporante
  • 52. • La direttiva (art. 12, § 1) garantisce anche la neutralità alla mobilità transfrontaliera delle società, ma solo nel caso in cui si tratti di società europea o società cooperativa europea; – Il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze … nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE … i quali … rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE … nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali. LA MOBILITÀ DELLE SOCIETÀ
  • 53. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…) Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 54. • Rinvio alle lezioni e ai seminari ad hoc; • Alcuni aspetti da ricordare qui ai fini della lezione di oggi: – Tema generale, ma che non riguarda solo le imposte sui redditi (art. 110, co. 7 TUIR); – Effetto «pervasivo» del concetto di valore normale all’interno dell’ordinamento tributario italiano; – Solo due memo prima di proseguire … I PREZZI DI TRASFERIMENTO
  • 55. • Valore normale, rettifiche e IVA: • Difficile prospettare un automatismo della rettifica; – Cfr. CGCE C-285/10 del 09/06/11 “Campsa sa”; • Le rettifiche a valore normale (ai fini delle dirette) non sono automaticamente proponibili ai fini IVA; – In alcuni casi, magari , possibili aliunde (es. prova della simulazione negoziale ... – ... salva deroga ottenuta dallo Stato in questione e per casi specifici ... UNA BREVE DIGRESSIONE …
  • 56. • L’Italia ha una (larvale) disciplina di transfer anche per l’IVA; • Ipotesi tassative indicate all’art. 13, co. 3, lett. (a), (b) e (c), Dpr 633/72; • Ha anche introdotto una nozione di valore normale (apparentemente) disallineata rispetto all’art. 9 TUIR, all’art. 14 Dpr 633/72. • Segue ... SEGUE: UNA DIGRESSIONE …
  • 57. • IVA è imposta neutra, non ci dovrebbero essere timori di transfer pricing ... • ... ai fini IVA invece la paura è quella di una manipolazione dei regimi di indetraibilità IVA per ottimizzare il carico fiscale (es. pro rata); – A questo pensa l’art. 13, co. 3 cit., Dpr 633/72 • Non è invece contrastato allo stesso modo il tentativo di distribuire crediti - debiti IVA fra le consociate per abbattere le posizioni creditorie; – D’altronde per chi vuole ci sono già sistemi di consolidato IVA. SEGUE: UNA DIGRESSIONE …
  • 58. • Presupposti di applicazione del dazio: 1. Qualità; 2. Quantità; 3. Origine; 4. Valore; • La determinazione del valore delle merci in dogana muove (ma non si ferma !) da quello esposto in fattura da chi effettua l’operazione di importazione; • Rischi di valore «non normale in fattura». UNA DIGRESSIONE: VALORE FISCALE E VALORE DOGANALE
  • 59. • Disciplina quasi «sezionale» quella che regola il diritto doganale nella sua evoluzione negli anni: – Reg. CE 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario – CDC), artt. 28 – 36 (ora Codice doganale ex regolamento 952/2013); – Reg. CE 2454 del 1993 (Disposizione di attuazione del codice doganale comunitario (DAC), artt. 141 – 181 bis. – Art. 29 CDC: se le parti non sono fra loro legate in valore in dogana è il prezzo effettivamente pagato / da pagare (ora art. 70, co. 3 lett. (d)). IL VALORE DOGANALE E IL VALORE FISCALE
  • 60. • Circolare 15/D del 14 ottobre 2015; – Estensione dell’interpello preventivo (doganale) / ruling al valore delle merci; • Fino ad oggi ruling permessi riguardavano: 1. Origine; 2. Classificazione; 3. Allineamento del meccanismo doganale agli APA praticati nell’ambito delle imposte dirette. RULING FISCALE E RULING DOGANALE
  • 61. • La Convenzione di Bruxelles del 1990 e gli aggiustamenti correlativi (del TUIR); – La Convenzione 90/436/EEC del 23 luglio 1990, concerne l’eliminazione della doppia tassazione derivante dagli aggiustamenti dei profitti delle imprese correlate ed entra in vigore il 01/01/95; – Il 21/12/95 viene firmato un nuovo protocollo (accession protocol) finalizzato a consentire l’adesione dei nuovi stati membri; – La base giuridica della Convenzione era l’Art. 239 del Trattato Europeo (illo tempore): non si tratta di una Direttiva. RITORNANDO AL TEMA
  • 62. • Non è alternativa alle procedure amichevoli (MAP) ex Art. 25 del Modello di Convenzione OCSE: prevede una fase iniziale che si sostanzia nell’inizio di una procedura amichevole (art.6) tra gli Stati interessati; • I principi OCSE sono “immanenti” : 1. Per lo scopo della Convenzione; 2. Per il risultato derivante dall’accordo o dall’arbitrato; • La Convenzione è applicabile ex art. 110, co. 7 del Testo unico che richiama le «procedure amichevoli». LA CORNICE DI RIFERIMENTO
  • 63. • Allorché: 1. Un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente a un’impresa di un altro Stato contraente, o 2. Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente, • E contemporaneamente: – Nell’uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, • Allora: – Gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. L’ESSENZA DELLA CONVENZIONE (ART. 4)
  • 64. • Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un’impresa conformemente ai principi di cui all’art. 4, esso: 1. Informa a tempo debito l’impresa in questione sull’azione prevista, 2. Le dà la possibilità di informare l’altra impresa affinché quest’ultima possa informarne a sua volta l’altro Stato contraente. SEGUE: L’ARTICOLO 5
  • 65. • Quando un’impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facoltà di adire l'autorità competente del suo Stato contraente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale; – Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. • L'impresa informa simultaneamente l'autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. – L'autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati contraenti. • 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. – L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati. LA PROCEDURA AMICHEVOLE (ART. 6)
  • 66. • Se le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, esse istituiscono una Commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione; • Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; – Tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni. • Il fatto che la Commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. … E QUELLA ARBITRALE (ART. 7)
  • 67. • Art. 12, § 1 se entro sei mesi dalla decisione gli stati non raggiungono un accordo per rimuovere la doppia imposizione nel caso de quo, allora il parere reso dalla Commissione consultiva diventa vincolante; • Come nell’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE tuttavia il contribuente non ha un diritto soggettivo tutelato alla partecipazione alla procedura; – Impegno al Best effort da parte delle Amministrazioni finanziarie. LE CONNESSIONI CON IL MODELLO OCSE
  • 68. • Disciplina cardine del TFUE per salvaguardare il funzionamento del mercato; • L’aiuto di stato vietato è quello che «verifica» specifici requisiti, inclusi: 1. Selettività; 2. Provenienza pubblica; 3. Vantaggiosità; 4. Provenienza pubblica; • Rinvio all’art. 107 TFUE: la disciplina degli aiuti incide anche sulla fiscalità diretta e impone misure di claw back (recupero). AIUTI DI STATO
  • 69. AGENDA Il quadro generale dell’intervento UE La tassazione dei dividendi La tassazione di interessi e canoni Le operazioni straordinarie Prezzi di trasferimento, correlative adjustments (…) Contrasto all’elusione fiscale internazionale
  • 70. • Importanza crescente del Soft law UE ed OCSE nell’evoluzione del diritto tributario europeo; • In Europa: codice di Condotta sulla concorrenza fiscale dannosa (già pacchetto cd. «Monti» 1997); • In area OCSE, piano d’azione BEPS; – Influenza determinante sullo sviluppo del diritto UE (e sulla direttiva anti-elusione); – Influenza determinante sull’ultima mini-riforma del diritto tributario italiano (2015 – 2016); – Nel dettaglio … SOFT LAW OCSE: VERSO LA DISCIPLINA ANTI TAX AVOIDANCE
  • 71. • 15 Azioni per un approccio «comprehensive» alla fiscalità internazionale; • Temi che riguardano: 1. Sostanza; – Fonte e residenza nella tassazione del reddito; 2. Forma; – Natura di enti e operazioni; 3. Fonti; – Modello di trattato; 4. Informazioni; – Scambio di informazioni sull’attuazione del progetto; 5. Metodi di gestione delle controversie; – Multilateralismo. INCIDENZA SULLA FISCALITÀ DIRETTA UE DEL PIANO BEPS
  • 72. • Sistema di soft law, dal punto di vista italiano; • Raccomandazioni «Autorevoli ma non autoritarie»; • Condivisione da parte dell’Italia; 1. Delle policy; • Comportamento proattivo nella definizione dei risultati; 2. Delle priorità; • Necessità di dare attuazione alle linee guida con strumenti: – Legislativi, regolamentari, interpretativi, giurisprudenziali (?). DI COSA SI STA PARLANDO
  • 73. FRA UE E OCSE Erosione dell’imponibile e trasferimento dei profitti all’estero Esercizio della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) Abuso delle forme di finanziamento ibride / delle entità ibride Libera circolazione delle persone / libertà di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) Limitazione dei benefici dei trattati (clausola di effettività) Principio di non discriminazione (fiscale)
  • 74. • Il punto di partenza, la legge delega (l. 23, 11 marzo 2014): – Articolo 12 (Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa …): • Il Governo è delegato … in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, secondo i seguenti criteri direttivi … • … Omissis … • Sviluppo per «osmosi» dell’ordinamento italiano alla luce dei criteri OCSE. L’INCIDENZA IN ITALIA
  • 75. • L’influenza delle linee guida OCSE nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità (caso Rentcar Chartering GmbH); • Cassazione (III) n. 41947 del 2 luglio 2014; – In tema di IVA la nozione di stabile organizzazione va desunta dall’art. 5 del Modello OCSE … e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dalla direttiva … (!) – Rilevanza delle variazioni del Commentario per le quali non sia stata formulata riserva da parte dell’Italia. UN CASO, PER CAPIRE
  • 76. • Ipotesi più recenti della «contaminazione» del rapporto BEPS dell’OCSE possono comprendere ad esempio: 1. Disciplina del Patent Box; • Rinvio ai consideranda del Decreto ministeriale di attuazione del regime; 2. Disciplina del calcolo del reddito attribuibile alla stabile organizzazione residente; • Il problema del fondo di dotazione e della sua «Perimetrazione» al fine del calcolo del reddito imponibile in Italia; 3. Effettività della tassazione (contrasto al salto d’imposta). LA CASISTICA CHE CONFERMA
  • 77. • Espresso contrasto al salto d’imposta (Azione 6); • Convenzioni ispirate al Modello OCSE finalizzate a garantire un effettivo assoggettamento ad imposta; – Rivisitazione del conflitto fra residenza e sede; • Sistema dei prezzi di trasferimento ispira il luogo il cui si crea il valore (Azioni 8, 9 e 10); – La legal ownership dell’intangible può non essere sufficiente ad allocare una quota dei proventi; • Necessità di raccordo con il sistema dei Boxes. LA TUTELA DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA
  • 78. • Incidenza: – Immediata; – Diretta; – Importante / Comprehensive; • Attuazione negli Stati membri: – Scaglionata negli anni (fino al 2020) e con variazioni sulla base delle circostanze concrete; • Novità: – Approccio de minimis alle misure di contrasto applicabili alla fiscalità diretta delle persone giuridiche. L’IMPATTO SULLA FISCALITÀ DIRETTA UE
  • 79. • Direttiva anti elusione 2016/1164 del 12 luglio 2016; – Articolo 1: la direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo; • Correlazione immediata alla soggettività passiva ai fini delle imposte dirette; • Estensione a tutti i soggetti che, incorporati o meno, operano all’interno dell’UE. – Articolo 3: La direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società. I FONDAMENTALI DELLA DIRETTIVA
  • 80. • Deducibilità degli interessi passivi (art. 4); • Disciplina della tassazione di uscita (cd. «Exit Taxation») (art. 5); • GAAR (Norma generale anti abuso) (art. 6); – Necessità di raccordo con l’art. 10 bis l. 212/00; • Disciplina sulle società controllate estere (artt. 7 e 8); • Disciplina di contrasto agli strumento finanziari cd. «ibridi» (art. 9). LE AREE DI INTERVENTO DELL’UE
  • 81. • Un focus sugli ibridi: 1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine; 2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento. PARTIAMO DAL FONDO
  • 82. 1. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte. LA GAAR «EUROPEA»
  • 83. 2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica. 3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale. SEGUE: LA GAAR EUROPEA
  • 84. • Rinvio alla lezione del Prof. Pistone; • Necessità di tenere conto: – Primato del diritto UE rispetto a quello nazionale; – Possibilità di Treaty override guidato dall’applicazione di clausole anti abuso; – Approccio europeo ispirato al ring-fencing nei confronti dei paesi terzi; – Impatto rilevante per i Paesi in uscita dallo spazio economico europeo (vedi caso «Brexit»). IL RAPPORTO FRA LA DIRETTIVA ANTI ABUSO E LE CONVENZIONI

Notas do Editor

  1. Il tema dell’effettivo beneficiario