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VALUTAZIONE
Ai tempi del covid-19 e oltre…
Domande: www.menti.com codice 90 66 23
Mario Maestri 29/05/2020
LA VALUTAZIONE
Le questioni di partenza
•I soggetti implicati
• La scuola come sistema, il dirigente, i docenti, le alunne
e gli alunni.
•Le motivazioni della valutazione
Mario Maestri 29/05/2020
RAV, PDM, RS
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal
DPR 80 del 28/03/2013. che regolamenta il Sistema Nazionale di Valutazione -
compito: valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e
formazione per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti.
Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa attraverso le
seguenti quattro fasi:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche, che analizzano i dati resi disponibili
dal Ministero, dall’Invalsi e altri dati significativi integrati dalla scuola, elaborano un
rapporto di autovalutazione, il RAV, e formulano un piano di miglioramento;
b) valutazione esterna;
c) azioni di miglioramento;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
Mario Maestri 29/05/2020
Un orizzonte di senso…
La valutazione è efficace
• quando riesce a dare chiarezza a ciò che è
importante ed essenziale nei processi presi in
considerazione,
• se è fondata sull’osservazione e comprensione
del processo (di apprendimento) messo in atto.
Mario Maestri 29/05/2020
La valutazione si fonda su criteri di:
• CORRESPONSABILITÀ (nel team docente)
• COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate)
• TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei
percorsi)
ha carattere:
• PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità
dell’alunno;
• FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il
percorso didattico;
• ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di
apprendimento di ciascun alunno.
Mario Maestri 29/05/2020
VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA
La valutazione deve essere pedagogicamente motivata e
adeguatamente finalizzata
• Serve per migliorare l’azione didattica e sostiene ed indirizza il
processo di apprendimento.
• Non semplice accertamento del profitto dell’alunno/a
• Funzionale anche allo sviluppo della didattica e delle attività
programmate;
• Permette di ridefinire gli obiettivi, di verificare l’idoneità delle
procedure rispetto agli obiettivi di ricercare metodologie didattiche
e strategie educative più efficaci e adeguati.
Mario Maestri 29/05/2020
VALUTAZIONE FORMATIVA VALUTAZIONE SOMMATIVA
Ha uno scopo futuro Documenta il successo
Analizza le resistenze, le difficoltà e le
debolezze per migliorare il processo di
insegnamento – apprendimento
Documenta le abitudini
Sviluppa un atteggiamento meta-
riflessivo sia nel docente che nello
studente
Mostra e fissa i risultati
dell’apprendimento stesso
Modella i progressi dell’apprendimento Ha uno scopo retrospettivo
Usa in modo dinamico l’errore
Tiene conto del carico cognitivo
intrinseco ed estrinseco richiesto nel
compito di apprendimento
A. Nuzzaci, Progettare, pianificare e valutare gli interventi educativi, 2012
Mario Maestri 29/05/2020
Valutazione formativa
• La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare
come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze
• Questa tipologia di valutazione deve rispondere, oltre che ai
criteri della validità e della attendibilità, al criterio dell’utilità
• La valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il
tiro, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e
caratteristiche degli alunni
Mario Maestri 29/05/2020
Valutazione sommativa
• La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le
conoscenze e le competenze alla fine dei processi di
apprendimento (UdA …)
• Tale valutazione ha anche una funzione formativa perché
consente di avere l’ultimo dato sull’apprendimento degli allievi
e di fornirgli dei feed-back sul livello delle loro prestazioni
• Permette di correggere eventuali errori, di effettuare gli ultimi
interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di
contenuti.
Mario Maestri 29/05/2020
Il «dilemma»
Competenze vs. Conoscenze
o
Competenze con Conoscenze
Mario Maestri 29/05/2020
QUALCHE
RIFERIMENTO
LEGISLATIVO
D. Lgs. 62/2017 – OOMM 9, 10 e 11 del 2020
Mario Maestri 29/05/2020
Valutazione – D.lgs. n. 62/2017
• CAPO I
PRINCIPI GENERALI
• CAPO II
VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED
ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
• CAPO III
ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
• CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Mario Maestri 29/05/2020
1. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
2. Valutazione nel primo ciclo
3. Amissione alla classe successiva nella scuola primaria
4. Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola
primaria
5. Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
6. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed
all’esame conclusivo del primo ciclo
7. Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola
secondaria di primo grado
8. Svolgimento ed esito dell’ESAME DI STATO
9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo
10. Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo dei candidati privatisti
11. Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
CAPO I - II
Mario Maestri 29/05/2020
12. Oggetto e Finalità
13. Ammissione dei candidati interni
14. Ammissione dei candidati esterni
15. Attribuzione del credito scolastico
16. Commissione e sede di esame
17. Prove di esame
18. Esiti dell’esame
19. Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI
20. Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento
21. Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
CAPO III
Mario Maestri 29/05/2020
22. Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale
23. Istruzione parentale
24. Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano
25. Scuole italiane all'estero
26. Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
27. Disposizioni finanziarie
CAPO IV
Mario Maestri 29/05/2020
Per gli Esami di Stato, novità applicate dal 2018 per l’Esame del primo ciclo e dal
2019 per la Maturità. Alla primaria e alla secondaria di I grado cambia la modalità di
valutazione: restano i voti, ma saranno espressione dei livelli di apprendimento
raggiunti e saranno affiancati da una specifica certificazione delle competenze.
Maggiore peso viene dato alla valutazione delle competenze in ‘Cittadinanza e
Costituzione’, che saranno anche oggetto di colloquio anche all’Esame «di Maturità».
Sono alcune delle novità previste dal decreto su valutazione ed Esami di Stato.
• La valutazione nel primo ciclo: il tema dell’ammissione alla classe successiva è
parte di un processo più ampio di presa in carico delle studentesse e degli studenti.
Le attività svolte nell’ambito della disciplina trasversale ‘Cittadinanza e Costituzione’
diventano oggetto di valutazione.
• Alla primaria la non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e con
decisione unanime dei docenti della classe. L’ ammissione è prevista anche in caso
di livelli di apprendimento «parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione». Le
scuole devono attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il
raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni e delle
alunne più deboli. Scuola più inclusiva e capace di non lasciare solo chi resta
indietro.
Mario Maestri 29/05/2020
• Nella secondaria di I grado resta ferma la necessità di frequenza di almeno tre quarti
del monte ore annuale per poter essere ammesse o ammessi alla classe successiva.
Anche alla secondaria di I grado, in un’ottica di maggiore trasparenza dei voti e in linea
con le esperienza di molti Paesi europei, si può essere ammessi o ammesse alla classe
successiva e all’Esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di
apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole
dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. Alla fine del I ciclo viene
rilasciata una apposita certificazione delle competenze oggi già sperimentata da oltre
3.000 istituzioni scolastiche.
• Esame del I ciclo. Tre scritti e un colloquio le prove previste alla fine della classe terza
della secondaria di I grado. L’Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al
percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Sono previste: una prova di
italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per
accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Il test Invalsi (la
prova nazionale standardizzata) si svolge nel corso dell’anno scolastico, non più durante
l’Esame
Mario Maestri 29/05/2020
• Esame del II ciclo. Due prove scritte e un colloquio orale. Lo svolgimento delle
attività di alternanza Scuola-Lavoro (PTCO) diventa requisito di ammissione,
insieme allo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Possibilità per il Consiglio
di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in
una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
L’ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede
all’Esame. Questo non vale per il voto legato al comportamento: chi ha
l’insufficienza non viene ammessa o ammesso.
• Esame composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza
della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su una o più discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento
delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato,
l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame in centesimi: il
credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti
ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La Commissione resta quella attuale: un
Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova
Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà
in un periodo diverso dall’Esame.
Mario Maestri 29/05/2020
• Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata
al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare, in
convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso
della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per
le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è
requisito per l’ammissione all’Esame, ma non influisce sul voto finale.
Mario Maestri 29/05/2020
Gli esami 2020 (OO.MM. 9 e 10 / 2020)
I grado (OM 9)
• elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe
e assegnata dal consiglio di classe (art. 3),
a) individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali
e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una
logica trasversale di integrazione tra discipline;
• presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun
alunno davanti ai docenti del consiglio di classe (art. 4).
• Per i candidati interni la mancata trasmissione dell’elaborato non comporta, di
per sé e in automatico, il non superamento dell’esame (nota 8464-28/5/20)
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 7 – valutazione
1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le
valutazioni conseguite nelle singolediscipline sono riportate nel verbale di
scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico
2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli
esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative
valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della
presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico
triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,
espressa in decimi.
3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
Mario Maestri 29/05/2020
II grado (OM 10)
• 60 punti di credito (tabelle riviste)
• 40 (distribuiti come da scheda di valutazione ministeriale) per il colloquio in
presenza comprendente
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo
individuate come oggetto della seconda prova scritta
b) discussione di un breve testo, di lingua e letteratura italiana durante il
quinto anno e ricompreso nel documento CDC
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione
d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal
candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”
Mario Maestri 29/05/2020
• Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato dal
consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo
al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione
(ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola).
La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta
elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o
di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno l’invio tramite PEC, che
rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche. L’elenco degli
argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale
viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di
classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave.
• Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione
di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e
della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.
• In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla
predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di
colloquio, per i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli
candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.
(nota 8464-28/5/20)
Mario Maestri 29/05/2020
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10
Capacità di argomentare in
maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5
Punteggio totale della prova
Mario Maestri 29/05/2020
OM 11 – 16/05/2020
Art. 2
• I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di
didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per
ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o
che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione
degli apprendimenti
• Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle
materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia (DPR 75/99), integra,
ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni
già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie
attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano
triennale dell’offerta formativa.
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)
• I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione
degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e
a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti
inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di
scrutinio finale e nel documento di valutazione.
• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli
insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di
apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli
obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Mario Maestri 29/05/2020
• Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la
certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto
decreto.
• Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà
legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di
rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già
perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio
di classe, con motivazione espressa all’unanimità, PUÒ non ammettere l’alunno alla
classe successiva.
• Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai
sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)
• La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
• Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.
• Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.
• Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni
insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei,
sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di
integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con
riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima
possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già
descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo
criteri stabiliti dal collegio docenti.
Mario Maestri 29/05/2020
• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori
a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli
obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
• Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate
alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete,
bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,
perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il
consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, PUÒ non
ammetterlo alla classe successiva.
• Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello
Statuto delle studentesse e degli studenti.
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)
• Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato
sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano
di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il
predetto piano educativo individualizzato.
• Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico
personalizzato.
• Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di
specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
• Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico
personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)
• Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di
secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il
consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini
della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva,
nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
• I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati
obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
Mario Maestri 29/05/2020
• Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a
decorrere dal 1° settembre 2020.
• Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera
durata dell’anno scolastico 2020/2021.
• Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di
cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia,
adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul
prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
• Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli
apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Mario Maestri 29/05/2020
Art. 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti)
• […]
Art. 8 (Situazioni particolari)
• Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato
all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020,
non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020.
• esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie, nonché gli esami
integrativi sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020
• alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità
internazionale individuale
• frequentanti scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia
• alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo
scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri,
• alunni che frequentano le scuole italiane all’estero
Mario Maestri 29/05/2020
VALUTAZIONE E DAD
Qualche considerazione finale…
Mario Maestri 29/05/2020
• La valutazione nella DAD è rimessa all’autonomia delle istituzioni
scolastiche ma è indispensabile che il Collegio dei Docenti abbia
deliberato apposite linee guida che regolino l’attività didattica, la verifica
e la valutazione.
• Strumenti adatti messi a punto dalle articolazioni tecniche del Collegio
dei Docenti mettano a punto
• Strumenti di valutazione e pianificazione delle verifiche da comunicare
con chiarezza all’utenza da parte del CDC.
• La valutazione formativa sopperisce alla carenza di interazioni
immediate tipica delle situazioni di E-Learning.
• Per migliorare attendibilità
 incremento del numero di prestazioni valutabili;
 integrazione di elementi diversi fra loro (valutazione formativa e
valutazione sommativa).
Mario Maestri 29/05/2020
• Spinta verso compiti e verifiche non tradizionali, legate alle competenze,
non riproduttivi, che richiedano risposte non reperibili in internet
• Compiti a tempo proponibili dopo l’illustrazione (in modalità sincrona) di un
argomento.
• Domande chiuse e domande aperte per valutare la comprensione
dell’argomento e il grado di attenzione dello studente, ma anche l’efficacia
dell’intervento.
• Contenuti ridotti.
• Consegne adatte a stimolare l’uso di elementi di personalizzazione
(comunque per la valutazione di saggi, relazioni e testi esistono
software antiplagio, ad es. https://www.compilatio.net/it/)
• Evitare che la valutazione sia affidata ad episodi, variare le modalità.
Mario Maestri 29/05/2020
Qualche idea per una valutazione (formativa) nell’attuale situazione:
• Rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti
dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di
materiali nel rispetto delle consegne, …)
• Valutazione della qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle
esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di
superamento delle difficoltà
• Valutazione di comunicazione e riflessione: ricchezza e pertinenza delle
domande, capacità di rielaborazione personale (di cogliere nessi, di
effettuare collegamenti e approfondimenti), capacità di orientarsi nella
soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle
motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;
• Osservazione della capacità di autovalutazione e consapevolezza degli
alunni circa i progressi registrati tramite lo studio. (DI.S.A.L)
Mario Maestri 29/05/2020

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  • 1. VALUTAZIONE Ai tempi del covid-19 e oltre… Domande: www.menti.com codice 90 66 23 Mario Maestri 29/05/2020
  • 2. LA VALUTAZIONE Le questioni di partenza •I soggetti implicati • La scuola come sistema, il dirigente, i docenti, le alunne e gli alunni. •Le motivazioni della valutazione Mario Maestri 29/05/2020
  • 3. RAV, PDM, RS Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80 del 28/03/2013. che regolamenta il Sistema Nazionale di Valutazione - compito: valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa attraverso le seguenti quattro fasi: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche, che analizzano i dati resi disponibili dal Ministero, dall’Invalsi e altri dati significativi integrati dalla scuola, elaborano un rapporto di autovalutazione, il RAV, e formulano un piano di miglioramento; b) valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche Mario Maestri 29/05/2020
  • 4. Un orizzonte di senso… La valutazione è efficace • quando riesce a dare chiarezza a ciò che è importante ed essenziale nei processi presi in considerazione, • se è fondata sull’osservazione e comprensione del processo (di apprendimento) messo in atto. Mario Maestri 29/05/2020
  • 5. La valutazione si fonda su criteri di: • CORRESPONSABILITÀ (nel team docente) • COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate) • TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi) ha carattere: • PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità dell’alunno; • FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico; • ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun alunno. Mario Maestri 29/05/2020
  • 6. VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA La valutazione deve essere pedagogicamente motivata e adeguatamente finalizzata • Serve per migliorare l’azione didattica e sostiene ed indirizza il processo di apprendimento. • Non semplice accertamento del profitto dell’alunno/a • Funzionale anche allo sviluppo della didattica e delle attività programmate; • Permette di ridefinire gli obiettivi, di verificare l’idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguati. Mario Maestri 29/05/2020
  • 7. VALUTAZIONE FORMATIVA VALUTAZIONE SOMMATIVA Ha uno scopo futuro Documenta il successo Analizza le resistenze, le difficoltà e le debolezze per migliorare il processo di insegnamento – apprendimento Documenta le abitudini Sviluppa un atteggiamento meta- riflessivo sia nel docente che nello studente Mostra e fissa i risultati dell’apprendimento stesso Modella i progressi dell’apprendimento Ha uno scopo retrospettivo Usa in modo dinamico l’errore Tiene conto del carico cognitivo intrinseco ed estrinseco richiesto nel compito di apprendimento A. Nuzzaci, Progettare, pianificare e valutare gli interventi educativi, 2012 Mario Maestri 29/05/2020
  • 8. Valutazione formativa • La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze • Questa tipologia di valutazione deve rispondere, oltre che ai criteri della validità e della attendibilità, al criterio dell’utilità • La valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni Mario Maestri 29/05/2020
  • 9. Valutazione sommativa • La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine dei processi di apprendimento (UdA …) • Tale valutazione ha anche una funzione formativa perché consente di avere l’ultimo dato sull’apprendimento degli allievi e di fornirgli dei feed-back sul livello delle loro prestazioni • Permette di correggere eventuali errori, di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di contenuti. Mario Maestri 29/05/2020
  • 10. Il «dilemma» Competenze vs. Conoscenze o Competenze con Conoscenze Mario Maestri 29/05/2020
  • 11. QUALCHE RIFERIMENTO LEGISLATIVO D. Lgs. 62/2017 – OOMM 9, 10 e 11 del 2020 Mario Maestri 29/05/2020
  • 12. Valutazione – D.lgs. n. 62/2017 • CAPO I PRINCIPI GENERALI • CAPO II VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE • CAPO III ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE • CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Mario Maestri 29/05/2020
  • 13. 1. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 2. Valutazione nel primo ciclo 3. Amissione alla classe successiva nella scuola primaria 4. Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 5. Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 6. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo 7. Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 8. Svolgimento ed esito dell’ESAME DI STATO 9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo 10. Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti 11. Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento CAPO I - II Mario Maestri 29/05/2020
  • 14. 12. Oggetto e Finalità 13. Ammissione dei candidati interni 14. Ammissione dei candidati esterni 15. Attribuzione del credito scolastico 16. Commissione e sede di esame 17. Prove di esame 18. Esiti dell’esame 19. Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI 20. Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 21. Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente CAPO III Mario Maestri 29/05/2020
  • 15. 22. Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale 23. Istruzione parentale 24. Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano 25. Scuole italiane all'estero 26. Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 27. Disposizioni finanziarie CAPO IV Mario Maestri 29/05/2020
  • 16. Per gli Esami di Stato, novità applicate dal 2018 per l’Esame del primo ciclo e dal 2019 per la Maturità. Alla primaria e alla secondaria di I grado cambia la modalità di valutazione: restano i voti, ma saranno espressione dei livelli di apprendimento raggiunti e saranno affiancati da una specifica certificazione delle competenze. Maggiore peso viene dato alla valutazione delle competenze in ‘Cittadinanza e Costituzione’, che saranno anche oggetto di colloquio anche all’Esame «di Maturità». Sono alcune delle novità previste dal decreto su valutazione ed Esami di Stato. • La valutazione nel primo ciclo: il tema dell’ammissione alla classe successiva è parte di un processo più ampio di presa in carico delle studentesse e degli studenti. Le attività svolte nell’ambito della disciplina trasversale ‘Cittadinanza e Costituzione’ diventano oggetto di valutazione. • Alla primaria la non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e con decisione unanime dei docenti della classe. L’ ammissione è prevista anche in caso di livelli di apprendimento «parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione». Le scuole devono attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni e delle alunne più deboli. Scuola più inclusiva e capace di non lasciare solo chi resta indietro. Mario Maestri 29/05/2020
  • 17. • Nella secondaria di I grado resta ferma la necessità di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale per poter essere ammesse o ammessi alla classe successiva. Anche alla secondaria di I grado, in un’ottica di maggiore trasparenza dei voti e in linea con le esperienza di molti Paesi europei, si può essere ammessi o ammesse alla classe successiva e all’Esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. Alla fine del I ciclo viene rilasciata una apposita certificazione delle competenze oggi già sperimentata da oltre 3.000 istituzioni scolastiche. • Esame del I ciclo. Tre scritti e un colloquio le prove previste alla fine della classe terza della secondaria di I grado. L’Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Sono previste: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) si svolge nel corso dell’anno scolastico, non più durante l’Esame Mario Maestri 29/05/2020
  • 18. • Esame del II ciclo. Due prove scritte e un colloquio orale. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro (PTCO) diventa requisito di ammissione, insieme allo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). L’ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all’Esame. Questo non vale per il voto legato al comportamento: chi ha l’insufficienza non viene ammessa o ammesso. • Esame composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame in centesimi: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall’Esame. Mario Maestri 29/05/2020
  • 19. • Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione all’Esame, ma non influisce sul voto finale. Mario Maestri 29/05/2020
  • 20. Gli esami 2020 (OO.MM. 9 e 10 / 2020) I grado (OM 9) • elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe (art. 3), a) individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline; • presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe (art. 4). • Per i candidati interni la mancata trasmissione dell’elaborato non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame (nota 8464-28/5/20) Mario Maestri 29/05/2020
  • 21. Art. 7 – valutazione 1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singolediscipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. Mario Maestri 29/05/2020
  • 22. II grado (OM 10) • 60 punti di credito (tabelle riviste) • 40 (distribuiti come da scheda di valutazione ministeriale) per il colloquio in presenza comprendente a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta b) discussione di un breve testo, di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento CDC c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” Mario Maestri 29/05/2020
  • 23. • Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. • Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. • In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. (nota 8464-28/5/20) Mario Maestri 29/05/2020
  • 24. Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 Punteggio totale della prova Mario Maestri 29/05/2020
  • 25. OM 11 – 16/05/2020 Art. 2 • I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti • Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia (DPR 75/99), integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. Mario Maestri 29/05/2020
  • 26. Art. 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) • I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. • Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. • Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Mario Maestri 29/05/2020
  • 27. • Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. • Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, PUÒ non ammettere l’alunno alla classe successiva. • Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Mario Maestri 29/05/2020
  • 28. Art. 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) • La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. • Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. • Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. • Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. Mario Maestri 29/05/2020
  • 29. • Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. • Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, PUÒ non ammetterlo alla classe successiva. • Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Mario Maestri 29/05/2020
  • 30. Art. 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) • Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. • Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. • Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. • Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. Mario Maestri 29/05/2020
  • 31. Art. 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) • Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. • I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. Mario Maestri 29/05/2020
  • 32. • Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. • Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. • Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. • Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Mario Maestri 29/05/2020
  • 33. Art. 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti) • […] Art. 8 (Situazioni particolari) • Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020. • esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie, nonché gli esami integrativi sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020 • alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale • frequentanti scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia • alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, • alunni che frequentano le scuole italiane all’estero Mario Maestri 29/05/2020
  • 34. VALUTAZIONE E DAD Qualche considerazione finale… Mario Maestri 29/05/2020
  • 35. • La valutazione nella DAD è rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche ma è indispensabile che il Collegio dei Docenti abbia deliberato apposite linee guida che regolino l’attività didattica, la verifica e la valutazione. • Strumenti adatti messi a punto dalle articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti mettano a punto • Strumenti di valutazione e pianificazione delle verifiche da comunicare con chiarezza all’utenza da parte del CDC. • La valutazione formativa sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning. • Per migliorare attendibilità  incremento del numero di prestazioni valutabili;  integrazione di elementi diversi fra loro (valutazione formativa e valutazione sommativa). Mario Maestri 29/05/2020
  • 36. • Spinta verso compiti e verifiche non tradizionali, legate alle competenze, non riproduttivi, che richiedano risposte non reperibili in internet • Compiti a tempo proponibili dopo l’illustrazione (in modalità sincrona) di un argomento. • Domande chiuse e domande aperte per valutare la comprensione dell’argomento e il grado di attenzione dello studente, ma anche l’efficacia dell’intervento. • Contenuti ridotti. • Consegne adatte a stimolare l’uso di elementi di personalizzazione (comunque per la valutazione di saggi, relazioni e testi esistono software antiplagio, ad es. https://www.compilatio.net/it/) • Evitare che la valutazione sia affidata ad episodi, variare le modalità. Mario Maestri 29/05/2020
  • 37. Qualche idea per una valutazione (formativa) nell’attuale situazione: • Rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, …) • Valutazione della qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle difficoltà • Valutazione di comunicazione e riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di rielaborazione personale (di cogliere nessi, di effettuare collegamenti e approfondimenti), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; • Osservazione della capacità di autovalutazione e consapevolezza degli alunni circa i progressi registrati tramite lo studio. (DI.S.A.L) Mario Maestri 29/05/2020