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LA NUOVA DISCIPLINA
DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
( Aggiornata a: DLgs 46/2014 – Circolare 17/6/2015 – Decreto Legge 92/2015)
Dott. Marco Grondacci
La Spezia 13 Luglio 2015
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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Sommario
1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/2014 .................................... 5
2.PREMESSA .................................................................................................................................................. 5
3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E LUOGO DI UBICAZIONE ..... 5
4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA.......................................................... 6
4.1. Definizione di impianto esistente....................................................................................................... 6
4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla
entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005)......................................................................................... 7
4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla
entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010)..................................................................................... 7
5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ...................... 9
6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ..................................................... 9
7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA............................... 9
8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA
AUTORIZZARE .............................................................................................................................................. 10
9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ................... 10
10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE.................................................................... 10
11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI MODIFICHE O ESTENSIONI DEI
PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE .................................................................................................. 10
12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)....................................................... 11
13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI ................................................................................................. 13
14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA ............................................................................................................ 14
15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL DLGS 46/2014.................. 15
15.1. Finalità della RdR ............................................................................................................................ 15
15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie ............................................................... 16
15.3. Chi deve redigere la RdR................................................................................................................. 17
15.4. Procedura per la redazione della RdR ............................................................................................ 18
15.5. RdR e sanzioni................................................................................................................................. 18
16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE ........................................................... 19
16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano.................................................... 19
16.2. Contenuto Linee Guida................................................................................................................... 19
16.3. Termini per la redazione della RdR................................................................................................. 19
16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento ............................................... 20
16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione ...... 20
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16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee.............................................................................................................................................. 21
16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche................................................................. 22
16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento agli impianti
di gestione rifiuti...................................................................................................................................... 22
16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e liquame
suino ........................................................................................................................................................ 24
16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE)..................................... 24
17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO.................................... 26
18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE ................................................................................................................................................... 27
19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ..................................................................................................... 27
20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA............................................................................... 27
21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE ................................................................................ 28
22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI......................................................................................... 28
23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA.................................. 28
24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI........................................................................ 29
25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA ...................................................................................................... 29
26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD.......................................................................... 30
27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD ........................... 30
28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI
EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD............................................................................................................. 31
29. CONTENUTO AIA SULLE FASI DI ESERCIZIO DELLA INSTALLAZIONE DIVERSE DA QUELLE NORMALI
..................................................................................................................................................................... 32
30. CONDIZIONI PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA
INSTALLAZIONE ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI
DI EMISSIONI ............................................................................................................................................... 33
31. NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEGLI INCIDENTI NELLA INSTALLAZIONE................................... 33
32. AIA SU PARTI DELLA INSTALLAZIONE NON UTILIZZATE DURANTE LA DURATA DELLA STESSA............. 34
33. CONTENUTI ULTERIORI DELL’AIA........................................................................................................... 34
34. DOVE DEVONO ESSERE RILEVATI I VALORI DI EMISSIONE STABILITI NELL’AIA..................................... 35
35. CONTENUTO AIA SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO SULLA INSTALLAZIONE
AUTORIZZATA.............................................................................................................................................. 35
36. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COSTI A CARICO DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE ............................. 37
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37. COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTROLLO SU AIA E VIA....................................................................... 37
38. PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE.................................................................... 38
39. PERIODICITÀ DELLE ISPEZIONI............................................................................................................... 38
40. CONTROLLI SPECIFICI SU ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO................................................................... 38
41. DEROGHE............................................................................................................................................... 39
42. CONDIZIONI DELL’AIA PER IL RIPRISTINO BONIFICA DEL SITO DOPO LA CHIUSURA DELLA
INSTALLAZIONE............................................................................................................................................ 39
43. CONDIZIONI PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA.............................................................................. 40
44. MODALITÀ DI REVISIONE DELL’AIA ....................................................................................................... 41
45. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VIA E INDUSTRIE A RISCHIO SUCCESSIVE ALL’AIA ................................ 42
46. PUBBLICAZIONI DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA..................................................................... 43
47. COLLABORAZIONE DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA ALLA ATTIVITÀ DI
CONTROLLO................................................................................................................................................. 43
48. PROCEDURA IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA ...................................................... 44
49.1. Premessa i limiti, preesistenti al DLgs 46/2014, del quadro sanzionatorio in materia di AIA........ 46
49.2. Sanzioni AIA integrazione con quelle settoriali ............................................................................. 47
49.3. Nuove sanzioni per mancanza di AIA o di gestione di installazione con AIA sospesa o revocata 48
49.4. Sanzioni amministrative pecunicarie per violazione prescrizioni AIA............................................ 49
49.5. Sanzioni penali per violazione prescrizioni AIA .............................................................................. 49
49.6. Nuove sanzione penali in caso di modifica sostanziale della installazione senza AIA................. 50
49.7. Sanzioni amministrative per mancate comunicazioni.................................................................... 50
49.8. Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata comunicazione dati emissioni ......................... 50
49.10. Principio di specialità per le sanzioni previste dalla disciplina dell’AIA........................................ 51
49.11. Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie.......................................................................... 51
50. NUOVO REGIME TRANSITORIO NELL’ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ALL’AIA........................ 52
51. COMPETENZE IN MATERIA DI AIA ......................................................................................................... 52
52. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI....................................................... 52
53. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONI RIFIUTI: DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO
..................................................................................................................................................................... 53
54. DISCIPLINA RINNOVO AGGIORNAMENTO RIESAME AIA IMPIANTI RIFIUTI ......................................... 53
55. AIA E INCENERITORI............................................................................................................................... 53
56. AIA E IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE................................................................................................. 55
57. NUOVA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPIANTO DI COMBUSTIONE.......................................................... 56
58. EMISSIONI COV...................................................................................................................................... 56
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59. NUOVO ELENCO CATEGORIE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AIA..................................................... 57
1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/20141
http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/p/la-principale-normativa-sulla-vas-e-la.html
2.PREMESSA
Il DLgs 46/2014 costituisce attuazione alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Il nuovo DLgs modifica profondamente la
Parte II del DLgs 152/2006 in particolare il titolo III-bis relativo alla disciplina della
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La disciplina della AIA era stata introdotta nel nostro ordinamento dal DLgs 372/1999, questo
ultimo è stato poi abrogato dal DLgs 59/2005 (comma 1 articolo 19).
A sua volta il DLgs 59/2005 era stato successivamente abrogato dalla entrata in vigore del DLgs
128/2010 (26/8/2010) che aveva introdotto nella Parte II del DLgs 152/2006 (testo unico
ambientale) il titolo III-bis ora modificato da ultimo appunto dal DLgs 46/2014 per adeguarlo alla
nuova Direttiva 2010/75/UE.
3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E
LUOGO DI UBICAZIONE
Il DLgs 46/2014 introduce, con la lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006, la nuova
definizione di "installazione". Questa è intesa come unità tecnica permanente, in cui sono svolte
una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che
sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta
da diverso gestore. Ciò risponde alla visione di prevenzione dell’impatto integrato tipica dell’AIA al
fine di evitare che la somma delle singole autorizzazioni per un unico sito produca una somma di
valori di emissione moltiplicando gli impatti.
La nuova definizione di installazione, ai fini dell’applicazione della normativa sull’AIA, agli
impianti elencati all’allegato VIII2
Parte II del Dlgs 152/2006, contiene alcuni concetti che sono
stati esplicitati dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/20143
, in particolare:
1
Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione
direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") (So n. 27 alla Gu 27
marzo 2014 n. 72)
2
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-viii-a-xii-parte-ii-al-dlgs-1522006-impianti-soggetti-ad-aia
3
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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1. luogo si intende il sito di ubicazione della installazione, facendo a tal fine riferimento alla
normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito del Regolamento UE su
EMAS4
: “Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di una
organizzazione che comprende attività, prodotti, e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura,
impianto e materiali”.
Si tratta di una interpretazione che sotto il profilo dell’impatto integrato della installazione soggetta
ad AIA va letta in modo coordinato con altre due definizioni della normativa nazionale sull’AIA:
la definizione di autorizzazione integrata ambientale che secondo la lettera c) comma 4 articolo 4
del DLgs 152/2006 ha per oggetto: “….. misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente”. Quindi non ci si limita a tener conto del rapporto tra il
modello gestionale della’ installazione e il limitato luogo geografico dove insiste l’installazione ma
dell’ambiente complessivamente inteso che subisce le emissioni della stessa;
la definizione di norma di qualità ambientale (lettera i nonies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006):
“la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in
materia ambientale”.
Ricordo sul punto che mentre la VIA può mettere in discussione la localizzazione della installazione
in rapporto al sito circostante (inteso sempre nel senso ampio sopra descritto) l’AIA può invece
mettere in discussione il modello gestionale (potenza, combustibili, tecniche di disinquinamento e
in generale MTD) della installazione rispetto al sito così inteso.
2. attività accessoria tecnicamente connessa ad una installazione/attività soggetta ad AIA (ex
allegato VIII) è l’attività:
“a) svolta nello stesso sito della attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito
della attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività
IPPC. Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di
distribuzione o di colletta mento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc…) a meno che
non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione
limitata al sito.” Quindi per fare un esempio il pontile di attracco delle navi carboniere e il nastro
trasportatore che porta il carbone ad una centrale termoelettrica rientrano nel concetto di attività
accessoria tecnicamente connessa ad una attività soggetta ad AIA;
“b) le cui modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di
svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il luogo fuori servizio determina
direttamente i indirettamente problemi all’esercizio della attività IPPC). Ai fini della lettera b), nel
caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con
l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore ( o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di
considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.”
4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA
4.1. Definizione di impianto esistente
4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1417510876197&uri=CELEX:32001R0761
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La nuova lettera i-quinquies del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 prevede che per “installazione
esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte seconda (disciplina dell’AIA) si deve
intendere: “una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a
tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come "non già soggette ad Aia" se in esse non si svolgono attività già
ricomprese nelle categorie di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;”.
Relativamente ai procedimenti in corso per all’adeguamento alla normativa AIA delle installazioni
esistenti ai sensi della sopra riportata definizione la Circolare del Ministero dell’Ambiente ha
chiarito quanto segue:
“a)i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013 (data oltre la quale se hanno già l’AIA
diventano installazione esistenti vedi sopra definizione ndr.) salvo espressa richiesta del gestore di
passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di
presentazione entro il 24 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 29 del DLgs 46/2014. Ove non sia stato
possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono inviate al
rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n.241, in materia di
conduzione delle conferenze dei servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con
archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie
integrazioni richieste, senza adeguate giustificazioni;”.
“ b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014(giorno precedente alla data di
entrata in vigore del DLgs 46/2014 ndr.) si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esisti
conseguiti allo stato degli atti pertanto, ad esempio:
se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni;
se, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.46, le installazioni non sono
più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità
competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore”
4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti
alla entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005)
Il comma 1 articolo 29 del DLgs 46/2014 afferma che per le installazioni esistenti che svolgono
attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (in parte abrogato
dal DLgs 152/2006), gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con
riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre
settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi nel caso di istanze
successive al suddetto termine dei 75 giorni si applica la nuova versione del titolo IIIbis Parte II al
DLgs 152/2006 come modificata dal DLgs 46/2014.
Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali
procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti
alla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010)
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Il comma 2 articolo 29 dl DLgs 46/2014 afferma che i gestori delle installazioni esistenti che non
svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano
istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di
adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba
essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
Secondo il punto 14 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295
GAB) : “Si chiarisce che all’articolo 29 comma 2 del DLgs 46/2014 il riferimento al caso in cui
l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento si riferisce alle installazioni IPPC
che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedura di cu al Titolo III-
bis della Parte II del DLgs 152/2006, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA,
quale l’autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003. “
Secondo la Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (prot.0012422 GAB)
Il comma 3 dell’articolo 29 del DLgs 46/2014 l'autorità competente conclude i procedimenti avviati
in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015.
La Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (già citata sopra) , relativamente alla
scadenza del 7 luglio 2015, ha chiarito che il mancato rispetto della stessa non comporta sanzioni
specifiche ma, nel rispetto del comma 3 articolo 29 DLgs 46/2014, comporterà la decadenza dai
titoli autorizzatori all’impianto in questione. La Circolare precisa, inoltre, che le installazioni che
devono andare ad AIA entro il 7 luglio 2015 possono continuare ad essere esercitate a condizioni
che abbiano presentato (anche oltre la data del 7 settembre 2014) istanza di richiesta dell’AIA, ma
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tale regime transitorio non può superare la data massima del 7 luglio 2015. Quindi dopo tale data,
precisa la Circolare, la installazione senza AIA non potrà proseguire la attività.
Il Decreto Legge 4 luglio 2015 n. 92 è ulteriormente intervenuto sul tema (modificando il comma 3 articolo
29 del DLgs 46/2014 sopra citato) della continuità di efficacia delle autorizzazioni preesistenti nel caso in
cui non si rilasci l’AIA entro il 7 luglio 2015. In particolare l’articolo 2 di detto Decreto Legge chiarisce che:
“3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2,
entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente
aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle
predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con
il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”
Risulta chiaramente che in ulteriore precisazione di quanto stabilito dalla Circolare del 17 giugno
sopra esaminata, che e autorizzazioni previgenti nel caso in cui la installazione non ottenga la prima
AIA o l’adeguamento entro il 7 luglio 2015, possono restare efficaci solo a condizione che il
gestore (previa verifica della autorità competente) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano
state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs
152/2006 cioè della disciplina dell’AIA.
5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI
La nuova lettera l-ter.4) introduce una nuova definizione all’articolo 5 del DLgs 152/2006 (come
modificato dal DLgs 46/2014), quella di livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili o 'BAT-AEL', intesi come gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori
tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.
6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
La lettera o-bis) del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 (come modificata dal DLgs 46/2014)
contiene una nuova definizione di autorizzazione integrata ambientale che si differenzia da quella
della versione precedente solo con il riferimento a questa integrazione: “Nel caso in cui diverse
parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate
ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.
7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA
AD AIA
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Secondo il nuovo comma 14 articolo 6 del DLgs 152/2006 per le attività di smaltimento o di
recupero di rifiuti che vengono svolte nell’ambito di installazione soggette ad AIA, questa ultima
costituisce anche autorizzazione unica all’impianto di smaltimento e recupero (ex articolo 208 DLgs
152/2006) anche qualora, tali attività, costituiscano solo una parte delle attività svolte
nell'installazione.
8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ
DELLA INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE
La nuova lettera c) del comma 16 articolo 6 del DLgs 152/2006 chiarisce in modo netto, rispetto
alla versione precedente, che tra le condizioni del rilascio dell’AIA ci deve essere il rispetto della
gerarchia in materia di gestione rifiuti come definito dalla norme UE: prima la riduzione della
produzione, poi per la parta non riducibile in ordine di priorità:
1. riutilizzati,
2. riciclati,
3. ricuperati
4. o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo
ogni loro impatto sull'ambiente.
9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE
DELLA ATTIVITÀ
Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio
dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della
presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a
quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma,
introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano
le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è
la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis
comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di
effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva
delle attività.”
10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE
Secondo il nuovo comma 5 articolo 7 del DLgs 152/2006 è il Ministero dell’Ambiente. Rispetto
alla versione precedente non c’è più l’obbligo di sentire vari Ministeri, soprattutto quello della
Salute. Scelta questa non comprensibile considerato il ruolo formale del Parere Sanitario del
Sindaco nella istruttoria a supporto del procedimento di rilascio dell’AIA .
11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI
MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE
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11
Viene modificata la lettera del comma 1 dell’articolo 20 del DLgs 152/2006 che prevede la
sottoponibilità a procedura di verifica per le modifiche e le estensioni di progetti rientranti nelle
categorie elencate dall’allegato II (VIA statale). In particolare mentre nella versione precedente che
erano sottoponibili a procedura di verifica solo i progetti che avrebbero prodotto effetti negativi e
significativi sull’ambiente, ora si aggiunge anche che può bastare la sola potenziale possibilità di
questi effetti, quindi a prescindere dalle specifiche progettuali avanzate dal committente del
progetto.5
12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)
Viene modificato l’articolo 29bis del DLgs 152/2006 relativamente al rapporto tra contenuto
dell’AIA e MTD secondo gli indirizzi operativi che emergono dalla UE.
Intanto si conferma quanto previsto dal comma 1 articolo 29bis versione precedente per cui l’AIA è
rilasciata tenendo conto:
1.di quanto indicato dall’Allegato XI alla II Parte del DLgs 152/2006. In particolare questo allegato
sono elencati gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per determinare le MTD
2.delle conclusioni dei documenti BAT della UE .
Le novità rispetto al testo precedente sono che per il rilascio dell’AIA tenuto conto di quanto sopra
vengono fatti salvi:
1. il comma 9bis dell’articolo 29sexies: applicazione di limiti di emissioni più permissivi secondo le
modalità definite da questo comma su cui tornerò in seguito in questo commento.
2. l’articolo 29octies: disciplina delle modalità di revisione dell’AIA.
Inoltre si introduce una ulteriore novità al comma 1 dell’articolo 29bis per cui nelle more della
emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'Autorità Competente (Ministero Ambiente o Regioni)
utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea sulla
base degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori
tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La
Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni. Si veda anche il nuovo
comma 5 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 secondo il quale in mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata
ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter6
, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato
XI alla Parte Seconda (già citato in precedenza)
Insomma non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate con una
Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT Reference Documents7
). Le MTD
5
Per effetto delle modifiche al Codice dell'ambiente da parte del Dl 91/2014, convertito in legge 116/2014, non è più
applicabile l'esclusione automatica dallo "screening ambientale" di alcuni progetti. Lo precisa il Piemonte nella
circolare 16 marzo 2015, n. 1/AMB. http://www.reteambiente.it/normativa/21710/circolare-presidente-della-giunta-
regionale-piemon/
6
“5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da
alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti
pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti
gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore,
stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.”
7
le Conclusioni sulle BAT sono contenute nei BREF ed adottate con decisione della Commissione europea. Vedi lettera
l-ter 2) articolo 5 DLgs 152/2006 http://aia.minambiente.it/documentazione.aspx Non si deve, peraltro, dimenticare
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12
potranno essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori elaborati in
sede UE.
Aggiunge poi il nuovo comma 5-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006: se l'autorità
competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile
non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia
determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli
obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis8
, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica
garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori
tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.
La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 al punto 13 chiarisce che:”
La Circolare Ministero Ambiente del 17/6/2015 al punto 9 chiarisce ulteriormente che:
che alcuni processi e tecnologie sono considerati BAT e, conseguentemente, citati all’interno di BREF (e Conclusioni
sulle BAT), relativi ad altri comparti produttivi: cosı`, ad es., nelle recenti (18) BAT Conclusions relative alla produzione
di cemento, calce ed ossido di magnesio, vi e` un esplicito rinvio (oltre che ai BREF orizzontali, sopra indicati) ai BREF
verticali, relativi alle emissioni prodotte dallo stoccaggio ed alle industrie di trattamento dei rifiuti, poiche´ il recupero
di rifiuti nell’industria della produzione del cemento, in sostituzione delle materie prime e/o dei combustibili fossili, e`
qualificata come BAT (19), in quanto puo` contribuire al risparmio di risorse naturali.
8
(per il commento di queste norme vedi i due paragrafi successivamente su VALORI LIMITE DI EMISSIONE E
LIMITI NELLE MTD
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13
13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI
Viene sostituto il comma 2 articolo 29bis del DLgs 152/2006, che recita nella sua nuova versione:
“Con decreto9
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere
determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei
corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna
tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con le condizioni generali per il
rilascio dell’AIA alle singole installazione ex articolo 29-sexies DLgs 152/2006.
Per le categorie interessate dal suddetto Decreto, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies
(norma di qualità ambientale in rapporto alle MTD), l'autorità competente rilascia l'autorizzazione
in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. I requisiti
generali sono quelli fissati dal comma 16 articolo 6 del DLgs152/2006:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in
particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la
cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del
9
Aggiornato entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea
(vedi comma 2bis articolo 29bis DLgs 152/2006
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14
presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;10
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività e il sito stesso deve essere ripristinato.
14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA
Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 29ter DLgs 152/2006 che definisce il contenuto della
domanda di AIA delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del
DLgs 152/2006.
La domanda secondo il nuovo comma deve contenere una più particolareggiata serie di elementi
analitici sulla installazione, le emissioni, le tecnologie usate sia nel ciclo produttivo, le tecniche di
disinquinamento, le caratteristiche del sito su cui insiste la installazione da autorizzare.
In particolare risultano ampliate rispetto alla versione precedente le seguenti voci:
lettera g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e
di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
lettera i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte,
prese in esame dal gestore in forma sommaria (la versione precedente faceva riferimento
genericamente alle alternative senza specificare quelle relative alla tecnologia, alle tecniche e alle
misure). Per tecniche il punto 1 della lettera l-ter al comma 1 dell’articolo 5 DLgs 152/2006 si
intendono: “sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto”.
Viene inoltre aggiunto il seguente elemento da inserire nella domanda : La Relazione di
Riferimento11
(di seguito RdR) descritta nei successivi due paragrafi del presente commento.
10
Lettera così sostituita dalla lettera c) comma 1 articolo 2 del DLgs 46/2014
11
“m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità
di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una Relazione di Riferimento11
elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina
la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.”.
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15
15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL
DLGS 46/2014
15.1. Finalità della RdR
L’obiettivo della RdR è verificare l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se
disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al
momento dell'elaborazione della relazione. L'obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase
di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell'attività dello stato delle matrici ambientali
rispetto a quello in essere al momento della messa in esercizio dell'installazione. Insomma con
questo obbligo si impone a chi chiede l’AIA di ricercare l’inquinamento visto che oggetto dell’AIA
sono attività “potenzialmente” inquinanti, a differenza di quanto avviene nella disciplina delle
bonifiche dove si interviene dopo che si è verificato l’evento che può produrre l’inquinamento.
La RdR quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
(lettera a) comma 9-quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione
emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale (lettere b) e c) e d) del comma 9-
quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006.
Problematiche applicative per la definizione di cessazione definitiva di attività. Prendendo
letteralmente la norma della lettera b) comma 9-quinquies citato, si deve trattare non certo di una
volturazione (ex comma 4 articolo 29-nonies DLgs 152/2006) dell’AIA ma di una vera e propria
chiusura della attività.
Altra problematica potrebbe nascere in relazione ad una modifica della attività relativa alla
installazione che la facesse uscire da quelle soggette ad AIA. In questo caso per non produrre
comunque un aggiramento dell’obbligo della normativa ripristinatoria il confronto ex lettere b,c,d
comma 9-quinquies tra l’inizio della attività e il momento di modifica andrebbe a mio avviso svolto.
Successivamente all’impianto non più soggetto ad AIA si applicherà la normativa ambientale
generale su emissioni ed eventuali inquinamenti prodotti dal proseguo della attività non più soggetta
ad AIA, quindi sulle bonifiche degli stessi.
Sono inoltre da chiarire la portata delle seguenti definizioni che troviamo nella suddetta normativa
del 9-quinquies relativamente alla RdR:
“stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose”;
“inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose
pertinenti”;
“contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per
la salute umana o per l'ambiente”;
“gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose
pertinenti”.
Qui oltre alle Linee Guida della UE di seguito descritte soccorre la normativa sulle bonifiche in
generale, si veda la norma di rinvio contenuta nella lettera v-bis comma 1 articolo 5 del DLgs
152/2006 secondo la quale: “Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i
requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento”,
ma anche il comma 9-quinquies articolo 29sexies: “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza
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16
ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto..” con riferimento alla redazione della
RdR e al confronto in fase di cessazione definitiva attività sulla base della RdR.
15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie
Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con
la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del
DLgs 46/2014).
Non solo ma considerato che se a cessazione di attività ci fossero problemi di inquinamento residuo
il gestore deve intervenire per risolverli ex lettera c) comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies
DLgs 152/2006, il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire
adeguate garanzie, i cui parametri però sono rinviati ad un decreto ministeriale (comma 9-septies
articolo 29-sexies DLgs 152/2006) non ancora emanato, comunque tale garanzia non era prevista
prima del DLgs 46/2014.12
Secondo il comma 5 articolo 5 del Decreto 272/201413
: “ nelle more del decreto di cui all’articolo
33, comma 3-bis14
del DLgs 152/2006, all’atto della presentazione della relazione di riferimento o
del suo aggiornamento, è dovuto il versamento della specifica tariffa istruttoria corrispondente alla
verifica del rispetto della disciplina in materia di ripristino ambientale (Cra), individuata negli
allegati 1 (punto 5) e 2 (punto 5) del decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 200815
, di
cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2008”
Ovviamente queste garanzie sono sostitutive, nel caso di AIA ad un impianto rifiuti, a quelle
previste dalla disciplina generale di cui alla lettera g) comma 11 articolo 208 (garanzie finanziarie
per autorizzazione unica impianti gestione rifiuti) come confermato dal comma 12bis dello stesso
articolo 208: “Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di
cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al
presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle
garanzie finanziarie già prestate”.
12
“Dal tenore letterale del comma 9 septies dell'art. 29 sexies sembrerebbe che la polizza fidejussoria sia obbligatoria
solo quale garanzia degli eventi di contaminazione rilevati a fine esercizio, di cui alla lett. c) del comma 9 quinques
dello stesso articolo. Si tratta di una disposizione quanto meno incoerente. Si osserva che a mente della successiva lett.
e) il gestore, ancorchè non tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva
dell'attività ha comunque l'obbligo di eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere e ridurre le
sostanze pericolose pertinenti, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non
comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle
acque sotterranee in conseguenza dell'esercizio delle attività autorizzate. Tale attività di controllo ed eventuale bonifica
è imposto al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente così come alla cessazione
dell'esercizio, a prescindere dal fatto che il gestore sia obbligato in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione
alla presentazione della relazione di riferimento. La limitazione della garanzia solo per le attività di bonifica di cui alla
lett. c) non appare giustificata. Gli elevati costi a carico del gestore anche delle altre ipotesi di bonifica, renderebbero
opportuna la previsione dell'obbligo di fornire idonea garanzia, ai fini della loro corretta realizzazione.” (R. Bertuzzi ;
N.. Carboni in lexambiente 6 maggio 2014)
13
Modalità redazione Relazione di Riferimento per il testo vedi al seguente link
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf
14
È il decreto che dovrà ridisciplinare il sistema tariffaria per coprire le spese per lo svolgimento delle istruttorie di
rilascio dell’AIA
15
http://www.minambiente.it/normative/decreto-interministeriale-24-aprile-2008-modalita-anche-contabili-e-tariffe-da-
applicare
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17
15.3. Chi deve redigere la RdR
Il Decreto 272 del 13/11/201416
ha definito genericamente il gestore degli impianti soggetti ad AIA
statale (vedi allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006) quale soggetto obbligato a redigere la
RdR. Devono invece svolgere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la RdR i
gestori delle altre attività elencate nell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006, in pratica
quelle soggette ad AIA regionale. In questo caso dovranno svolgere la procedura di cui all’allegato I
del Decreto 272/2014.
Secondo una interpretazione condivisibile17
la RdR deve essere redatta comunque (salvo l’ipotesi
remota che con adeguati studi tecnici il gestore dimostri il contrario ma ovviamente questo
richiederebbe cmq tempi e costi quasi pari alla redazione della stessa). Infatti è difficile pensare che
una attività soggetta ad AIA non usi sostanze pericolose per l’ambiente o che non ci possano
comunque essere anche rischi potenziali di inquinamento da detta attività. E comunque l’Autorità
Competente al rilascio dell’AIA può imporre la redazione della RdR come prescrizione interna
all’AIA.
Ma, al di la delle interpretazione, come emerge sia dal TU ambientale che dalle linee guida della
Commissione UE (analizzate nel prossimo paragrafo del presente Commento), la RdR deve essere
redatta non solo genericamente dal gestore della installazione, ma anche da chi detiene l’impianto
visto che la definizione di gestore è ampia (vedi lettera m)18
comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006),
non solo ma anche (si pensi ad un gruppo societario) chi detiene il controllo del pacchetto di
maggioranza.La RdR deve essere presentata anche da chi gestisce attività accessorie ai sensi della
definizione di installazione della lettera i-quater19
comma 1 articolo 5 DLgs152/2006.
Il Decreto 272 del 2014 ha invece escluso dalla presentazione della relazione di riferimento solo le
centrali termiche di almeno 300MW alimentate esclusivamente a gas naturale.
I soggetti obbligati a redigere la RdR senza procedura di verifica ex allegato I al Decreto 272/2014,
o quelli che hanno fatto la verifica (entro 3 mesi dal 7/1/2015) che ha comportato l’obbligo della
RdR, devono presentarla entro 12 mesi a partire dal 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto
272/201420
), quindi entro il 7 gennaio 2016.
Le installazioni senza AIA al 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto 272/2014) devono
allegare alla domanda di AIA la RdR oppure l’esisto negativo della procedura di verifica.
16
http://www.minambiente.it/notizie/aia-relazione-di-riferimento-decreto-n-272-del-13112014
17
A. Martelli “Con la relazione di riferimento indagine ambientale nel sito prima del rilascio prima di ogni attività
soggette ad AIA” in Ambiente&Sicurezza n. 12/2014 pag. 7.
http://www.poolinquinamento.it/xml/2014/6/19/2q1d7e/2q1d7e.pdf
18
“qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto
oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi”
19
“ installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte
seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e
possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche
quando condotta da diverso gestore”
20
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2
015-01-07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false
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18
Ai sensi dei commi 13 e 14 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 la RdR non è sottraibile
all’accesso.
15.4. Procedura per la redazione della RdR
La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle
relative alle installazioni esistenti. La procedura da seguire è quella relativa ed interna all’ AIA in
generale. Non solo ma la validazione della RdR potrebbe essere effettuata o al momento del
rilascio dell’AIA o del suo rinnovo o successivamente come verifica del Piano di Monitoraggio
inserito nell’AIA da parte della Autorità Competente.
Sul punto si veda la Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) che al punto
5 afferma: “La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce
un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere
effettuata dall’Autorità Competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle
condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del prima aggiornamento dell’AIA effettuato in
attuazione delle disposizioni recate dal DLgs 46/2014. Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori
alla emanazione del citato decreto ministeriale (quello che disciplinerà la RdR ad integrazione
delle norme nel TU ambientale e delle Linee Guida della Commissione UE esaminate in questo
paragrafo e nel successivo del presente commento ndr.) si attivino prontamente per la
predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove
dovuto) può determinare la irricevibilità delle istanze”. Nonostante il linguaggio non
eccessivamente logico tra la prima e la seconda parte del testo qui riportato, risulta con chiarezza
che anche secondo il Ministero se la RdR è dovuta costituisce un vincolo procedurale fondamentale
per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA.
15.5. RdR e sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio nel riformato testo del DLgs 152/2006 non ci sono sanzioni specifiche
per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla RdR. Si applicano quelle generali ex articolo 29 -
quattuordecies considerando la RdR come una prescrizione da rispettare interna all’AIA rilasciata.
Si vedano in particolare le sanzioni di cui:
al comma 2: “2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità
competente. “
al comma 10: “10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000
euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine
stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-
quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per
perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.”
Ma la presentazione della RdR proprio perché fotografa il primo e il dopo del potenziale
inquinamento nel sito interessato dalla installa ione soggetta ad AIA, potrebbe salvaguardare il
gestore dalle sanzioni generali in materia di bonifica come quelle sulla mancata attivazione in caso
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di presentazione di situazione di inquinamento (comma 1 articolo 257) o della adozione di misure di
emergenza (articolo 304), misure di ripristino da comunicare (articolo 305)
16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE
16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano
Per le modalità di redazione della RdR il comma 9sexies dell’articolo 29 sexies DLgs 152/2006
rinvia ad apposito Decreto Ministeriale. Ma questo Decreto dovrà comunque tener conto di quanto
contenuto nella Comunicazione della UE 136/0121
, peraltro l’ultima parte della lettera vbis) comma
1 articolo 5 del DLgs 152/2006 rende cogente il rispetto per la redazione della RdR, le suddette
linee guida della UE.
Il Decreto 272/2014 ha infatti previsto all’articolo 5 che viene fatto salvo quanto previsto dalla
Linee Guida della UE per cui l’allegato 2 al Decreto che contiene il contenuto minimo della RdR e
l’allegato 3 (criteri per sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee) devono essere
integrati con le dette Linee Guida. In particolare l’allegato 2 al Decreto costituisce poco più di un
indice che è invece meglio sviluppato dalla Linee Guida come verrà illustrato di seguito nei
prossimi sottoparagrafi del presente commento.
Invece per le discariche soggette ad AIA (punto 5.4. allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006)
gli elementi utili per la redazione della RdR sono quelli della normativa specifica ex DLgs 36/2003.
16.2. Contenuto Linee Guida
La Commissione UE con una Comunicazione (2014/C 136/01 22) ha approvato delle Linee Guida
che forniscono informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e
illustrano i seguenti elementi dell’articolo 22 della direttiva che dovranno essere trattati nella RdR :
i) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento;
ii) definizione delle ricognizioni di riferimento;
iii) definizione della strategia di campionamento;
iv) redazione della relazione di riferimento.
Le linee guida non trattano quegli elementi della RdR che riguardano gli interventi richiesti al
momento della cessazione definitiva delle attività.
16.3. Termini per la redazione della RdR
È richiesta la redazione di una relazione di riferimento prima della messa in servizio
dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizzazione rilasciata per
l’installazione sia aggiornata per la prima volta, invece per gli impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW alimentati a gas naturale ex allegato XII alla Parte II al DLgs 152/2006.
21
Per il testo della quale vedi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:136:FULL&from=IT
22
Pubblicata in GUE n. C136/3 del 6.5.2014 IT
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20
Ovviamente questi termini valgono per le installazioni soggette ad AIA di competenza statale, per
quelle regionali dovranno essere gli enti competenti a definire le scadenze e dovranno comunque
rispettare i contenuti del Decreto in esame nonché le linee Guida della UE.
Secondo il punto12 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 dalla entrata in
vigore del Decreto 272/2014 decorre l’obbligo di presentare la relazione di riferimento con
riferimento ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell’AIA. Il
Decreto è entrato in vigore con la pubblicazione sulla GURI dell’apposito Comunicato: 7 gennaio
201523
16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento
La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la seguente scansione temporale
per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla presentazione della Relazione di Riferimento:
a) entro tre mesi dal 7 gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica
dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, attestante la non necessità di questa.
Successivamente il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 che
questo termine decorre dalla data del 7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti
esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con
potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazioni con
procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso
c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazione che
non hanno procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA
d) presentazione della relazione di riferimento contestualmente alla istanza per le nuove domande di
AIA o di modifica sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della documentazione
determineranno una richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici
approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività istruttoria, poiché essa
può essere svolta parallelamente all’attività di validazione della relazione di riferimento.
16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
dell’installazione
La definizione di RdR contenuta nella Direttiva e riprese dalla lettera v-bis) comma 1 articolo 5 del
DLgs 152/2006 (vedi in precedenza nota n. al presente commento) fa riferimento a questo concetto
di possibile contaminazione o inquinamento24
. Secondo le Linee Guida della UE tale espressione
investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella RdR si deve tenere debito conto della quantità di
sostanze pericolose25
interessate: qualora nel sito dell’installazione vengano usate, prodotte o
23
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=TtmNZLcoFImYmT0TWF
bLig__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-
07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false
24
Vedi definizione di inquinamento alla lettera i-ter comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006
25
Per la definizione di sostanze pericolose ex lege vedi la lettera v-octies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006: “le
sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini
della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee” Dal punto di vista della normativa
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21
rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente
irrilevante ai fini dell’elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di
riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché
l’influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in
considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una
contaminazione.
16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee
Secondo le linee guida della UE queste informazioni dovranno includere almeno i due seguenti
elementi:
1. informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; nell’ambito di questo
requisito, la specificazione «se disponibili» significa che trattasi di informazioni accessibili per il
gestore dell’installazione, tenuto conto dell’affidabilità delle informazioni sugli usi passati;
2. informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose
pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se i progetti di sviluppo del
sito già noti al momento dell’elaborazione della relazione possono comportare l’uso, la produzione
o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche
informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali
informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove
esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze
pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione (cfr. supra la definizione di
«raffronto in termini quantitativi»).
italiana i criteri per individuare tali sostanze prescindono dalle tabelle di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006
(bonifiche)
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22
16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche
Secondo le linee guida della UE poiché le disposizioni della Direttiva 2010/75/UE (recepita dal
DLgs 46/2014) relativa alla RdR non erano incluse nella precedente versione della direttiva UE
sull’AIA, non si può ritenere che nel caso delle discariche non sia richiesta una relazione di
riferimento. Le disposizioni della direttiva Discariche (Direttiva 1999/31/CE), in particolare il punto
3 dell’allegato I (requisiti generali riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee),
mirano a impedire che materiali pericolosi penetrino nel suolo e nelle acque sotterranee. Inoltre, la
direttiva Discariche contiene vari elementi utili per la redazione di una relazione di riferimento, da
integrare caso per caso. Per quantificare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee,
possono essere necessari metodi e procedure specifici che consentano di tenere conto delle
caratteristiche particolari di una discarica (rivestimento). L’eventuale compresenza, nel sito di una
discarica, di altre attività direttamente associate potrebbe di per sé richiedere l’elaborazione di una
relazione di riferimento.
16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento
agli impianti di gestione rifiuti
La Circolare in esame appare quindi in palese contraddizione con quanto previsto dalle citate (nel
precedente paragrafo 16.6. del presente commento) Linee Guida della UE.
Comunque secondo questa Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 (punto 12):
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23
Ricordo che per centri di pericolo, ex lettera c) comma 1 articolo 2 del DM 272/2014, si intendono
le zone in cui, sulla base della natura della installazione, vi è una elevata probabilità di
contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità
di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali o emissioni fuggitive di sostanze
pericolose pertinenti (parco serbatoi, area stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate
etc.).
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24
16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e
liquame suino
Secondo il punto 12 della Circolare Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015:
16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE)
fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento;
N.B. la Circolare Ministro Ambiente del 17/6/2015 in relazione alla documentazione per la verifica
dell’obbligo di presentazione della RdR rileva al punto 12, che:
fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione;
fase 8: determinare il contenuto della relazione.
In particolare:
Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate
nell’installazione
Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale. Ciascuna sostanza individuata nella
fase 2 dovrà essere analizzata in riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano
comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquina mento, sia a
seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni. Si tratterà in questa fase
di individuare tracce di emissioni già avvenute, esaminarne la natura e la portata e considerare la
possibilità che si tratti di emissioni ricorrenti; — identificare l’eventuale presenza nel sito di
emissioni dirette o indirette di sostanze pericolose nel suolo o nelle acque sotterranee.
Quindi se alla luce di queste tre Fasi si rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte
o rilasciate nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, non
possono produrre alcuna significativa contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, la RdR
non è richiesta. La relazione non è richiesta neppure nel caso di installazioni esistenti ove siano
adottate misure atte a impedire in concreto la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.
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25
Se dopo le fasi da 1 a 3 si dimostra non necessaria la RdR , ciò dovrà essere motivato per iscritto.
Se successivamente il gestore della installazione apporterà modifiche tali da comportare la necessità
di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo, allora al momento
dell’aggiornamento dell’AIA dovrà essere rivalutata la necessità di predisporre la RdR.
Fase 4: storia del sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla
costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver comportato l’utilizzo di
una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti identificate nella fase 3. In tal caso, dove sono
state presumibilmente manipolate tali sostanze, con quale grado di probabilità si sono verificate
emissioni nel suolo o nelle acque sotterranee e quali misure di bonifica sono state eventualmente
adottate? Se disponibili, utilizzare dati specifici del sito.
Fase 5: contesto ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito in cui
in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero essersi già verificate, la fase 5
mira a stabilire il destino di tali emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterranee verosimilmente
interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del terreno da caratterizzare.
Tra l’altro si dovrà identificare la destinazione d’uso dei terreni circostanti al fine di determinare i
settori o le attività, in particolare quelle ubicate a monte, che potrebbero utilizzare sostanze uguali o
analoghe e inquinare il sito. Per quanto concerne la diffusione dell’inquinamento nel sito, all’atto
della riconsegna dell’autorizzazione spetta al gestore dimostrare che la sua attività non ne è la
responsabile. Pertanto, è importante sapere se gli impianti adiacenti possano rappresentare una fonte
di inquinanti uguali o analoghi.
Fase 6: caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare segnatamente l’ubicazione,
il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento storico e le potenziali fonti di emissione future,
indicando gli strati e le acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni.
Fase 7: ricognizione sul campo26
. Se le informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per
caratterizzare il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di riferimento
in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee da parte delle
sostanze pericolose pertinenti, si passerà direttamente alla fase 8. Laddove solo parte del sito possa
essere caratterizzata o le informazioni disponibili non siano sufficienti per redigere una relazione di
riferimento, sarà necessario ottenere ulteriori informazioni tramite una ricognizione sul campo.
L’utilizzo di nuove misurazioni, effettuate prima della messa in servizio o in occasione del rinnovo
dell’autorizzazione, è il modo migliore per ottenere i dati di riferimento sullo stato del suolo e delle
acque sotterranee.
È possibile che, a seguito di un’indagine svolta per raccogliere dati di riferimento sul suolo e sulle
acque sotterranee, possano rendersi necessarie ulteriori indagini, ad esempio nel caso in cui
l’indagine iniziale abbia rilevato un inquinamento storico (dovuto ad attività autorizzate o meno)
che richieda una descrizione più precisa e attività di bonifica. A seguito di tale indagine sul campo
può essere necessario elaborare nuovi modelli concettuali di sito o aggiornare quelli già delineati,
come descritto nella fase 6. Ma soprattutto può far scattare l’obbligo di bonifica per il gestore della
installazione.
26
Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”
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26
Fase 8: stesura della relazione di riferimento27
. Lo scopo di questa fase è riepilogare tutte le
informazioni valutate, raccolte nelle fasi da 1 a 7. La relazione di riferimento dovrà:
- essere presentata in un formato logico e strutturato;
- contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti della/delle attività attuali oggetto
dell’autorizzazione, ivi incluse le date di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee
pertinenti;
- fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti dalla
valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive, pozzi, fori di sondaggio e altri punti
di campionamento in base a un sistema di georeferenziazione standardizzato;
- fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per determinare le concentrazioni
di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle
norme nazionali o internazionali utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al
momento delle indagini;
- dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato nell’elaborazione della
relazione;
- includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di calibrazione, norme analitiche,
accreditamenti, elaborati cartografici, registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al
momento della cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo valido.
17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL
PUBBLICO
Viene integrato il comma 2 articolo 29 quater del DLgs 152/2006 stabilendo che la documentazione
per il pubblico debba essere pubblicata sul sito della Autorità competente al rilascio dell’AIA
(Ministero Ambiente o Regioni che a loro volta possono delegare gli enti locali, di solito le
Province):
La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. N. 0022295 GAB) ha precisato che:
“L’articolo 29 quater, comma 328
, del DLgs 152/2006, indica in generale che gli obblighi di
pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito della
Autorità Competente, ma rimane un richiamo all’obbligo di riportare su tale sito anche le
informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto,
non ha alcun effetto, salvo il caso di contemporaneo avvio di procedura di VIA. In tal caso, difatti,
vige l’obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore di informazioni unificate
relative al procedimento congiunto di VIA-AIA ( o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA). In
27
Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”
28
“ 3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio
sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai
sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.28
Tali forme di pubblicità
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità
competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo
III della parte seconda del presente decreto.”
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27
tal caso l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA dovrà pubblicare sul suo sito anche l’annuncio
a mezzo stampa del gestore”
18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Il nuovo comma 5 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 prevede che alla Conferenza dei
Servizi, se oggetto dell’AIA è un progetto che rientra nella normativa sulle industrie a rischio di
incidente rilevante, debba essere convocato anche un rappresentante della Autorità Competente per
questo tipo di normativa al fine della presentazione delle prescrizioni che verranno poi recepite
nell’AIA.
Non solo ma il nuovo comma 8 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 per le installazioni
assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina delle industrie a rischio di
incidente rilevante), l'autorità competente in materia di industrie a rischio, trasmette all'Autorità
Competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni
assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Il nuovo comma 6 (che sostituisce il precedente comma 7) dell’articolo 29quater del DLgs
152/2006 conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA, sia
rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite
nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Devono essere presentati anche le proposte
dell’ISPRA, per l’AIA di competenza statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l’AIA di
competenza regionale.
La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: “In presenza di
sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità
competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo
29-octies.” Viene però introdotto un nuovo comma 7 che recita: “In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco,
qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato
provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.” Sulla disciplina della nuova procedura di riesame
dell’AIA ex articolo 29-octies tratterò più avanti nell’apposito paragrafo del presente commento.
Per il momento rilevo come a differenza della precedente versione l’intervento del sindaco assume
esplicitamente natura provvedi mentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima
autorità sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265).
20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI
INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA
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28
Il nuovo comma 10 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 che l’Autorità Competente deve
pronunciarsi sul rilascio dell’AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Secondo il
comma 8 dell’articolo 29-quater il termine dei 150 giorni resta sospeso nel caso in cui l’Autorità
Competente in sede di Conferenza dei Servizi chieda integrazioni, anche al fine di valutare la
applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando, comunque il termine massimo
non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.
21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE
Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater stabilisce che l’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni
settoriali in materia ambientale elencate al nuovo allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari
(titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico idrico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.99, articolo 9)
L’AIA sostituisce anche la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente
competente per le operazioni di recupero rifiuti secondo la procedura semplificata indicata
dall’articolo 216 del DLgs 152/2006 e la normativa tecnica attuativa in materia.
Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater contiene una novità rispetto al testo precedente ed è la
seguente: “il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le
eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.” Questo
significa che la sostituzione di queste autorizzazione settoriale non deve comportare la rimozione
del percorso istruttorio previsto dalla normativa di settore (aria, acqua, rifiuti) comprese quindi le
condizioni e le prescrizioni autorizzatorie ivi previste.
22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI
Il nuovo comma 12 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 contiene una novità rispetto al testo
precedente. La novità consiste nell’obbligo che l’AIA contenga anche il termine entro il quale le
varie prescrizioni dovranno essere adempiute.
23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO
DELL’AIA
a) copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento,
depositata negli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento a
disposizione della consultazione del pubblico;
b) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
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29
c) i motivi su cui è basata la decisione;
d) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione
della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
e) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività
interessati;
f) il metodo utilizzato per determinare le condizioni rilascio dell’AIA ex articolo 29-sexies, ivi
compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di
emissione ivi associati;
g) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9bis (condizioni per fissare
limiti di emissione più permessivi), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in
detto comma e le condizioni imposte;
h) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-
sexies, comma 9bis, al momento della cessazione definitiva delle attività (vedi in particolare
relazione di riferimento descritta in precedenza nel presente commento);
i) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorità competente.
24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI
Il nuovo articolo 29-quinquies del DLgs 152/2006 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di
ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la
creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
Il Coordinamento ha il compito di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione della disciplina
dell’AIA previsto dal titolo IIIbis della Parte II del DLgs 152/2006, anche al fine di garantire
un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di
inadempimento e le relative conseguenze.
25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA
Secondo il nuovo comma 3 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorizzazione integrata
ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare
quelle dell'allegato X alla Parte Seconda (distinte con riferimento ai fattori aria e acqua), che
possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della
loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di
inquinamento acustici. Questo principio comporta che non basta più applicare i limiti di emissione
previsti dalla normativa di settore ma occorre dimostrare anche i potenziali impatti che le emissioni
inquinanti potranno avere sull’insieme dei fattori ambientali a prescindere dai singoli limiti di legge.
Questo comporta la applicazione di strumenti previsti dalla disciplina dell’AIA come la norma di
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
30
qualità ambientale, d’altronde scopo dell’AIA e rendere compatibile (con adeguate prescrizioni) il
modello gestionale della installazione con il sito.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 fissa comunque dei paletti formali,
quindi non solo sostanziali come quello sopra indicato sul trasferimento degli inquinanti, in
particolare: “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”
26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD
Secondo il nuovo comma 4bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente, al
rilascio dell’AIA, fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili
(BAT-AEL) 29
, attraverso una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-
AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non
maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori,
tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno
annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in
condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI
DELLE MTD
Secondo il nuovo comma 4-ter dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente
può fissare, nel rilasciare l’AIA valori limite di emissione più rigorosi anche di quelli previsti dalle
BAT-AEL trattate nel precedente paragrafo del presente commento30
, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies (norma di qualità ambientale). L’articolo 29septies
(come sostituito dal DLgs 46/2014) fa riferimento al caso che sulla base di una analisi strategica
(contenuta in uno strumento di programmazione pianificazione a rilevanza ambientale e territoriale)
del sito in cui è collocata la installazione soggetta a AIA, emerga la necessità di applicare agli
29
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in
condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche
disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e
nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; (l-ter.4) comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006)
30
“le BAT risultano focalizzate (solo) sul controllo e sulla riduzione delle emissioni, ma non sull’impatto che le
medesime emissioni provocano sull’ambiente circostante e, pertanto, non risultano idonee al fine di valutare, ad es.,
l’area d’influenza dell’istallazione e gli effetti sanitari ed ambientali connessi, soprattutto, alla sua fase d’esercizio.
Pertanto, il legislatore ha previsto la possibilita` d’imporre valori limite e prescrizioni, relativi alle emissioni degli
impianti (non soggetti ad AIA), che risultano ancora piu` cautelativi-restrittivi, rispetto sia a quelli contenuti negli
Allegati alla Parte V, sia a quelli previsti dalle BAT.” V. Giampietro in Ambiente&Sviluppo n. 10/2014
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
31
impianti, localizzati in quell’area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale. Tale
necessità dovrà essere rappresentata in sede di Conferenza dei servizi propedeutica al rilascio
dell’AIA e successivamente nell’AIA rilasciata dovranno essere contenute tutte le misure
supplementari particolari più rigorose o anche altre sempre nel rispetto delle norme di qualità
ambientale. Ricordo che secondo la lettera i-nonies articolo 5 DLgs152/2006 per norma di qualità
ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato
momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale”. Quindi il nuovo articolo 29-septies riduce la
discrezionalità della Autorità competente nella applicazione al caso concreto del concetto di norma
di qualità ambientale legandolo al quadro strategico che nell’area interessata dalla installazione
soggetta ad AIA emerge dagli strumenti di programmazione e pianificazione a rilevanza
ambientale: piani rifiuti, tutela acque, bacino e difesa idrogeologica etc.
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione
o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata
ambientale.
28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI
ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD
Secondo il nuovo comma 9-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006, in casi specifici,
l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti da
quelli associati ai livelli di emissione garantiti dalle MTD (vedi sopra apposito paragrafo del
presente commento), a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe
una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione
dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle
caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.
In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni
di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.
I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di
cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale
allegato si fa riferimento alle linee guida di cui al nuovo Allegato XII-bis alla Parte Seconda del
DLgs 152/2006 finalizzate proprio alla applicazione di questo nuovo comma 9bis qui descritto.
L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi generali per determinare le
condizioni di rilascio dell’AIA (vedi sopra apposito paragrafo in questo commento), e in
particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un
elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente
riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
Occorre precisare che i parametri dell’Allegato XIIbis prevedono all’ultima voce (punto 1231
) un
criterio di applicabilità della deroga suddetta che lascia il massimo di discrezionalità alla Autorità
31
j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti
dall'autorità competente.
La disciplina dell'AIA 2015
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La disciplina dell'AIA 2015

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ( Aggiornata a: DLgs 46/2014 – Circolare 17/6/2015 – Decreto Legge 92/2015) Dott. Marco Grondacci La Spezia 13 Luglio 2015
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2 Sommario 1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/2014 .................................... 5 2.PREMESSA .................................................................................................................................................. 5 3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E LUOGO DI UBICAZIONE ..... 5 4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA.......................................................... 6 4.1. Definizione di impianto esistente....................................................................................................... 6 4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005)......................................................................................... 7 4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010)..................................................................................... 7 5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ...................... 9 6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ..................................................... 9 7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA............................... 9 8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE .............................................................................................................................................. 10 9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ................... 10 10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE.................................................................... 10 11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE .................................................................................................. 10 12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)....................................................... 11 13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI ................................................................................................. 13 14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA ............................................................................................................ 14 15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL DLGS 46/2014.................. 15 15.1. Finalità della RdR ............................................................................................................................ 15 15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie ............................................................... 16 15.3. Chi deve redigere la RdR................................................................................................................. 17 15.4. Procedura per la redazione della RdR ............................................................................................ 18 15.5. RdR e sanzioni................................................................................................................................. 18 16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE ........................................................... 19 16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano.................................................... 19 16.2. Contenuto Linee Guida................................................................................................................... 19 16.3. Termini per la redazione della RdR................................................................................................. 19 16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento ............................................... 20 16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione ...... 20
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 3 16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.............................................................................................................................................. 21 16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche................................................................. 22 16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento agli impianti di gestione rifiuti...................................................................................................................................... 22 16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e liquame suino ........................................................................................................................................................ 24 16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE)..................................... 24 17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO.................................... 26 18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ................................................................................................................................................... 27 19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ..................................................................................................... 27 20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA............................................................................... 27 21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE ................................................................................ 28 22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI......................................................................................... 28 23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA.................................. 28 24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI........................................................................ 29 25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA ...................................................................................................... 29 26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD.......................................................................... 30 27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD ........................... 30 28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD............................................................................................................. 31 29. CONTENUTO AIA SULLE FASI DI ESERCIZIO DELLA INSTALLAZIONE DIVERSE DA QUELLE NORMALI ..................................................................................................................................................................... 32 30. CONDIZIONI PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI DI EMISSIONI ............................................................................................................................................... 33 31. NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEGLI INCIDENTI NELLA INSTALLAZIONE................................... 33 32. AIA SU PARTI DELLA INSTALLAZIONE NON UTILIZZATE DURANTE LA DURATA DELLA STESSA............. 34 33. CONTENUTI ULTERIORI DELL’AIA........................................................................................................... 34 34. DOVE DEVONO ESSERE RILEVATI I VALORI DI EMISSIONE STABILITI NELL’AIA..................................... 35 35. CONTENUTO AIA SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO SULLA INSTALLAZIONE AUTORIZZATA.............................................................................................................................................. 35 36. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COSTI A CARICO DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE ............................. 37
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 4 37. COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTROLLO SU AIA E VIA....................................................................... 37 38. PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE.................................................................... 38 39. PERIODICITÀ DELLE ISPEZIONI............................................................................................................... 38 40. CONTROLLI SPECIFICI SU ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO................................................................... 38 41. DEROGHE............................................................................................................................................... 39 42. CONDIZIONI DELL’AIA PER IL RIPRISTINO BONIFICA DEL SITO DOPO LA CHIUSURA DELLA INSTALLAZIONE............................................................................................................................................ 39 43. CONDIZIONI PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA.............................................................................. 40 44. MODALITÀ DI REVISIONE DELL’AIA ....................................................................................................... 41 45. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VIA E INDUSTRIE A RISCHIO SUCCESSIVE ALL’AIA ................................ 42 46. PUBBLICAZIONI DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA..................................................................... 43 47. COLLABORAZIONE DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA ALLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO................................................................................................................................................. 43 48. PROCEDURA IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA ...................................................... 44 49.1. Premessa i limiti, preesistenti al DLgs 46/2014, del quadro sanzionatorio in materia di AIA........ 46 49.2. Sanzioni AIA integrazione con quelle settoriali ............................................................................. 47 49.3. Nuove sanzioni per mancanza di AIA o di gestione di installazione con AIA sospesa o revocata 48 49.4. Sanzioni amministrative pecunicarie per violazione prescrizioni AIA............................................ 49 49.5. Sanzioni penali per violazione prescrizioni AIA .............................................................................. 49 49.6. Nuove sanzione penali in caso di modifica sostanziale della installazione senza AIA................. 50 49.7. Sanzioni amministrative per mancate comunicazioni.................................................................... 50 49.8. Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata comunicazione dati emissioni ......................... 50 49.10. Principio di specialità per le sanzioni previste dalla disciplina dell’AIA........................................ 51 49.11. Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie.......................................................................... 51 50. NUOVO REGIME TRANSITORIO NELL’ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ALL’AIA........................ 52 51. COMPETENZE IN MATERIA DI AIA ......................................................................................................... 52 52. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI....................................................... 52 53. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONI RIFIUTI: DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO ..................................................................................................................................................................... 53 54. DISCIPLINA RINNOVO AGGIORNAMENTO RIESAME AIA IMPIANTI RIFIUTI ......................................... 53 55. AIA E INCENERITORI............................................................................................................................... 53 56. AIA E IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE................................................................................................. 55 57. NUOVA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPIANTO DI COMBUSTIONE.......................................................... 56 58. EMISSIONI COV...................................................................................................................................... 56
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5 59. NUOVO ELENCO CATEGORIE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AIA..................................................... 57 1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/20141 http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/p/la-principale-normativa-sulla-vas-e-la.html 2.PREMESSA Il DLgs 46/2014 costituisce attuazione alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Il nuovo DLgs modifica profondamente la Parte II del DLgs 152/2006 in particolare il titolo III-bis relativo alla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La disciplina della AIA era stata introdotta nel nostro ordinamento dal DLgs 372/1999, questo ultimo è stato poi abrogato dal DLgs 59/2005 (comma 1 articolo 19). A sua volta il DLgs 59/2005 era stato successivamente abrogato dalla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010) che aveva introdotto nella Parte II del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) il titolo III-bis ora modificato da ultimo appunto dal DLgs 46/2014 per adeguarlo alla nuova Direttiva 2010/75/UE. 3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E LUOGO DI UBICAZIONE Il DLgs 46/2014 introduce, con la lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006, la nuova definizione di "installazione". Questa è intesa come unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. Ciò risponde alla visione di prevenzione dell’impatto integrato tipica dell’AIA al fine di evitare che la somma delle singole autorizzazioni per un unico sito produca una somma di valori di emissione moltiplicando gli impatti. La nuova definizione di installazione, ai fini dell’applicazione della normativa sull’AIA, agli impianti elencati all’allegato VIII2 Parte II del Dlgs 152/2006, contiene alcuni concetti che sono stati esplicitati dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/20143 , in particolare: 1 Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") (So n. 27 alla Gu 27 marzo 2014 n. 72) 2 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-viii-a-xii-parte-ii-al-dlgs-1522006-impianti-soggetti-ad-aia 3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6 1. luogo si intende il sito di ubicazione della installazione, facendo a tal fine riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito del Regolamento UE su EMAS4 : “Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di una organizzazione che comprende attività, prodotti, e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali”. Si tratta di una interpretazione che sotto il profilo dell’impatto integrato della installazione soggetta ad AIA va letta in modo coordinato con altre due definizioni della normativa nazionale sull’AIA: la definizione di autorizzazione integrata ambientale che secondo la lettera c) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 ha per oggetto: “….. misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente”. Quindi non ci si limita a tener conto del rapporto tra il modello gestionale della’ installazione e il limitato luogo geografico dove insiste l’installazione ma dell’ambiente complessivamente inteso che subisce le emissioni della stessa; la definizione di norma di qualità ambientale (lettera i nonies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale”. Ricordo sul punto che mentre la VIA può mettere in discussione la localizzazione della installazione in rapporto al sito circostante (inteso sempre nel senso ampio sopra descritto) l’AIA può invece mettere in discussione il modello gestionale (potenza, combustibili, tecniche di disinquinamento e in generale MTD) della installazione rispetto al sito così inteso. 2. attività accessoria tecnicamente connessa ad una installazione/attività soggetta ad AIA (ex allegato VIII) è l’attività: “a) svolta nello stesso sito della attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito della attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC. Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di colletta mento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc…) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.” Quindi per fare un esempio il pontile di attracco delle navi carboniere e il nastro trasportatore che porta il carbone ad una centrale termoelettrica rientrano nel concetto di attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività soggetta ad AIA; “b) le cui modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il luogo fuori servizio determina direttamente i indirettamente problemi all’esercizio della attività IPPC). Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore ( o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.” 4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA 4.1. Definizione di impianto esistente 4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1417510876197&uri=CELEX:32001R0761
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 7 La nuova lettera i-quinquies del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 prevede che per “installazione esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte seconda (disciplina dell’AIA) si deve intendere: “una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad Aia" se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;”. Relativamente ai procedimenti in corso per all’adeguamento alla normativa AIA delle installazioni esistenti ai sensi della sopra riportata definizione la Circolare del Ministero dell’Ambiente ha chiarito quanto segue: “a)i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013 (data oltre la quale se hanno già l’AIA diventano installazione esistenti vedi sopra definizione ndr.) salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 29 del DLgs 46/2014. Ove non sia stato possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono inviate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n.241, in materia di conduzione delle conferenze dei servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie integrazioni richieste, senza adeguate giustificazioni;”. “ b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014(giorno precedente alla data di entrata in vigore del DLgs 46/2014 ndr.) si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esisti conseguiti allo stato degli atti pertanto, ad esempio: se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni; se, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.46, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore” 4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005) Il comma 1 articolo 29 del DLgs 46/2014 afferma che per le installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (in parte abrogato dal DLgs 152/2006), gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi nel caso di istanze successive al suddetto termine dei 75 giorni si applica la nuova versione del titolo IIIbis Parte II al DLgs 152/2006 come modificata dal DLgs 46/2014. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo. 4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010)
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 Il comma 2 articolo 29 dl DLgs 46/2014 afferma che i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014. Secondo il punto 14 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) : “Si chiarisce che all’articolo 29 comma 2 del DLgs 46/2014 il riferimento al caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento si riferisce alle installazioni IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedura di cu al Titolo III- bis della Parte II del DLgs 152/2006, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l’autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003. “ Secondo la Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (prot.0012422 GAB) Il comma 3 dell’articolo 29 del DLgs 46/2014 l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. La Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (già citata sopra) , relativamente alla scadenza del 7 luglio 2015, ha chiarito che il mancato rispetto della stessa non comporta sanzioni specifiche ma, nel rispetto del comma 3 articolo 29 DLgs 46/2014, comporterà la decadenza dai titoli autorizzatori all’impianto in questione. La Circolare precisa, inoltre, che le installazioni che devono andare ad AIA entro il 7 luglio 2015 possono continuare ad essere esercitate a condizioni che abbiano presentato (anche oltre la data del 7 settembre 2014) istanza di richiesta dell’AIA, ma
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 9 tale regime transitorio non può superare la data massima del 7 luglio 2015. Quindi dopo tale data, precisa la Circolare, la installazione senza AIA non potrà proseguire la attività. Il Decreto Legge 4 luglio 2015 n. 92 è ulteriormente intervenuto sul tema (modificando il comma 3 articolo 29 del DLgs 46/2014 sopra citato) della continuità di efficacia delle autorizzazioni preesistenti nel caso in cui non si rilasci l’AIA entro il 7 luglio 2015. In particolare l’articolo 2 di detto Decreto Legge chiarisce che: “3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.” Risulta chiaramente che in ulteriore precisazione di quanto stabilito dalla Circolare del 17 giugno sopra esaminata, che e autorizzazioni previgenti nel caso in cui la installazione non ottenga la prima AIA o l’adeguamento entro il 7 luglio 2015, possono restare efficaci solo a condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA. 5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI La nuova lettera l-ter.4) introduce una nuova definizione all’articolo 5 del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014), quella di livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o 'BAT-AEL', intesi come gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche. 6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE La lettera o-bis) del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 (come modificata dal DLgs 46/2014) contiene una nuova definizione di autorizzazione integrata ambientale che si differenzia da quella della versione precedente solo con il riferimento a questa integrazione: “Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”. 7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 10 Secondo il nuovo comma 14 articolo 6 del DLgs 152/2006 per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti che vengono svolte nell’ambito di installazione soggette ad AIA, questa ultima costituisce anche autorizzazione unica all’impianto di smaltimento e recupero (ex articolo 208 DLgs 152/2006) anche qualora, tali attività, costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione. 8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE La nuova lettera c) del comma 16 articolo 6 del DLgs 152/2006 chiarisce in modo netto, rispetto alla versione precedente, che tra le condizioni del rilascio dell’AIA ci deve essere il rispetto della gerarchia in materia di gestione rifiuti come definito dalla norme UE: prima la riduzione della produzione, poi per la parta non riducibile in ordine di priorità: 1. riutilizzati, 2. riciclati, 3. ricuperati 4. o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente. 9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.” 10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE Secondo il nuovo comma 5 articolo 7 del DLgs 152/2006 è il Ministero dell’Ambiente. Rispetto alla versione precedente non c’è più l’obbligo di sentire vari Ministeri, soprattutto quello della Salute. Scelta questa non comprensibile considerato il ruolo formale del Parere Sanitario del Sindaco nella istruttoria a supporto del procedimento di rilascio dell’AIA . 11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 11 Viene modificata la lettera del comma 1 dell’articolo 20 del DLgs 152/2006 che prevede la sottoponibilità a procedura di verifica per le modifiche e le estensioni di progetti rientranti nelle categorie elencate dall’allegato II (VIA statale). In particolare mentre nella versione precedente che erano sottoponibili a procedura di verifica solo i progetti che avrebbero prodotto effetti negativi e significativi sull’ambiente, ora si aggiunge anche che può bastare la sola potenziale possibilità di questi effetti, quindi a prescindere dalle specifiche progettuali avanzate dal committente del progetto.5 12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD) Viene modificato l’articolo 29bis del DLgs 152/2006 relativamente al rapporto tra contenuto dell’AIA e MTD secondo gli indirizzi operativi che emergono dalla UE. Intanto si conferma quanto previsto dal comma 1 articolo 29bis versione precedente per cui l’AIA è rilasciata tenendo conto: 1.di quanto indicato dall’Allegato XI alla II Parte del DLgs 152/2006. In particolare questo allegato sono elencati gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per determinare le MTD 2.delle conclusioni dei documenti BAT della UE . Le novità rispetto al testo precedente sono che per il rilascio dell’AIA tenuto conto di quanto sopra vengono fatti salvi: 1. il comma 9bis dell’articolo 29sexies: applicazione di limiti di emissioni più permissivi secondo le modalità definite da questo comma su cui tornerò in seguito in questo commento. 2. l’articolo 29octies: disciplina delle modalità di revisione dell’AIA. Inoltre si introduce una ulteriore novità al comma 1 dell’articolo 29bis per cui nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'Autorità Competente (Ministero Ambiente o Regioni) utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea sulla base degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni. Si veda anche il nuovo comma 5 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 secondo il quale in mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter6 , tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda (già citato in precedenza) Insomma non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate con una Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT Reference Documents7 ). Le MTD 5 Per effetto delle modifiche al Codice dell'ambiente da parte del Dl 91/2014, convertito in legge 116/2014, non è più applicabile l'esclusione automatica dallo "screening ambientale" di alcuni progetti. Lo precisa il Piemonte nella circolare 16 marzo 2015, n. 1/AMB. http://www.reteambiente.it/normativa/21710/circolare-presidente-della-giunta- regionale-piemon/ 6 “5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.” 7 le Conclusioni sulle BAT sono contenute nei BREF ed adottate con decisione della Commissione europea. Vedi lettera l-ter 2) articolo 5 DLgs 152/2006 http://aia.minambiente.it/documentazione.aspx Non si deve, peraltro, dimenticare
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 12 potranno essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori elaborati in sede UE. Aggiunge poi il nuovo comma 5-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006: se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis8 , ovvero b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 al punto 13 chiarisce che:” La Circolare Ministero Ambiente del 17/6/2015 al punto 9 chiarisce ulteriormente che: che alcuni processi e tecnologie sono considerati BAT e, conseguentemente, citati all’interno di BREF (e Conclusioni sulle BAT), relativi ad altri comparti produttivi: cosı`, ad es., nelle recenti (18) BAT Conclusions relative alla produzione di cemento, calce ed ossido di magnesio, vi e` un esplicito rinvio (oltre che ai BREF orizzontali, sopra indicati) ai BREF verticali, relativi alle emissioni prodotte dallo stoccaggio ed alle industrie di trattamento dei rifiuti, poiche´ il recupero di rifiuti nell’industria della produzione del cemento, in sostituzione delle materie prime e/o dei combustibili fossili, e` qualificata come BAT (19), in quanto puo` contribuire al risparmio di risorse naturali. 8 (per il commento di queste norme vedi i due paragrafi successivamente su VALORI LIMITE DI EMISSIONE E LIMITI NELLE MTD
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI Viene sostituto il comma 2 articolo 29bis del DLgs 152/2006, che recita nella sua nuova versione: “Con decreto9 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con le condizioni generali per il rilascio dell’AIA alle singole installazione ex articolo 29-sexies DLgs 152/2006. Per le categorie interessate dal suddetto Decreto, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies (norma di qualità ambientale in rapporto alle MTD), l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. I requisiti generali sono quelli fissati dal comma 16 articolo 6 del DLgs152/2006: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del 9 Aggiornato entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea (vedi comma 2bis articolo 29bis DLgs 152/2006
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;10 d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato. 14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 29ter DLgs 152/2006 che definisce il contenuto della domanda di AIA delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del DLgs 152/2006. La domanda secondo il nuovo comma deve contenere una più particolareggiata serie di elementi analitici sulla installazione, le emissioni, le tecnologie usate sia nel ciclo produttivo, le tecniche di disinquinamento, le caratteristiche del sito su cui insiste la installazione da autorizzare. In particolare risultano ampliate rispetto alla versione precedente le seguenti voci: lettera g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; lettera i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria (la versione precedente faceva riferimento genericamente alle alternative senza specificare quelle relative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure). Per tecniche il punto 1 della lettera l-ter al comma 1 dell’articolo 5 DLgs 152/2006 si intendono: “sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto”. Viene inoltre aggiunto il seguente elemento da inserire nella domanda : La Relazione di Riferimento11 (di seguito RdR) descritta nei successivi due paragrafi del presente commento. 10 Lettera così sostituita dalla lettera c) comma 1 articolo 2 del DLgs 46/2014 11 “m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una Relazione di Riferimento11 elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.”.
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 15 15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL DLGS 46/2014 15.1. Finalità della RdR L’obiettivo della RdR è verificare l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione. L'obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell'attività dello stato delle matrici ambientali rispetto a quello in essere al momento della messa in esercizio dell'installazione. Insomma con questo obbligo si impone a chi chiede l’AIA di ricercare l’inquinamento visto che oggetto dell’AIA sono attività “potenzialmente” inquinanti, a differenza di quanto avviene nella disciplina delle bonifiche dove si interviene dopo che si è verificato l’evento che può produrre l’inquinamento. La RdR quindi ha una doppia funzione: 1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA (lettera a) comma 9-quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006 2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale (lettere b) e c) e d) del comma 9- quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006. Problematiche applicative per la definizione di cessazione definitiva di attività. Prendendo letteralmente la norma della lettera b) comma 9-quinquies citato, si deve trattare non certo di una volturazione (ex comma 4 articolo 29-nonies DLgs 152/2006) dell’AIA ma di una vera e propria chiusura della attività. Altra problematica potrebbe nascere in relazione ad una modifica della attività relativa alla installazione che la facesse uscire da quelle soggette ad AIA. In questo caso per non produrre comunque un aggiramento dell’obbligo della normativa ripristinatoria il confronto ex lettere b,c,d comma 9-quinquies tra l’inizio della attività e il momento di modifica andrebbe a mio avviso svolto. Successivamente all’impianto non più soggetto ad AIA si applicherà la normativa ambientale generale su emissioni ed eventuali inquinamenti prodotti dal proseguo della attività non più soggetta ad AIA, quindi sulle bonifiche degli stessi. Sono inoltre da chiarire la portata delle seguenti definizioni che troviamo nella suddetta normativa del 9-quinquies relativamente alla RdR: “stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose”; “inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti”; “contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente”; “gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti”. Qui oltre alle Linee Guida della UE di seguito descritte soccorre la normativa sulle bonifiche in generale, si veda la norma di rinvio contenuta nella lettera v-bis comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 secondo la quale: “Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento”, ma anche il comma 9-quinquies articolo 29sexies: “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto..” con riferimento alla redazione della RdR e al confronto in fase di cessazione definitiva attività sulla base della RdR. 15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014). Non solo ma considerato che se a cessazione di attività ci fossero problemi di inquinamento residuo il gestore deve intervenire per risolverli ex lettera c) comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies DLgs 152/2006, il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie, i cui parametri però sono rinviati ad un decreto ministeriale (comma 9-septies articolo 29-sexies DLgs 152/2006) non ancora emanato, comunque tale garanzia non era prevista prima del DLgs 46/2014.12 Secondo il comma 5 articolo 5 del Decreto 272/201413 : “ nelle more del decreto di cui all’articolo 33, comma 3-bis14 del DLgs 152/2006, all’atto della presentazione della relazione di riferimento o del suo aggiornamento, è dovuto il versamento della specifica tariffa istruttoria corrispondente alla verifica del rispetto della disciplina in materia di ripristino ambientale (Cra), individuata negli allegati 1 (punto 5) e 2 (punto 5) del decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 200815 , di cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2008” Ovviamente queste garanzie sono sostitutive, nel caso di AIA ad un impianto rifiuti, a quelle previste dalla disciplina generale di cui alla lettera g) comma 11 articolo 208 (garanzie finanziarie per autorizzazione unica impianti gestione rifiuti) come confermato dal comma 12bis dello stesso articolo 208: “Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate”. 12 “Dal tenore letterale del comma 9 septies dell'art. 29 sexies sembrerebbe che la polizza fidejussoria sia obbligatoria solo quale garanzia degli eventi di contaminazione rilevati a fine esercizio, di cui alla lett. c) del comma 9 quinques dello stesso articolo. Si tratta di una disposizione quanto meno incoerente. Si osserva che a mente della successiva lett. e) il gestore, ancorchè non tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività ha comunque l'obbligo di eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere e ridurre le sostanze pericolose pertinenti, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza dell'esercizio delle attività autorizzate. Tale attività di controllo ed eventuale bonifica è imposto al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente così come alla cessazione dell'esercizio, a prescindere dal fatto che il gestore sia obbligato in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla presentazione della relazione di riferimento. La limitazione della garanzia solo per le attività di bonifica di cui alla lett. c) non appare giustificata. Gli elevati costi a carico del gestore anche delle altre ipotesi di bonifica, renderebbero opportuna la previsione dell'obbligo di fornire idonea garanzia, ai fini della loro corretta realizzazione.” (R. Bertuzzi ; N.. Carboni in lexambiente 6 maggio 2014) 13 Modalità redazione Relazione di Riferimento per il testo vedi al seguente link http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf 14 È il decreto che dovrà ridisciplinare il sistema tariffaria per coprire le spese per lo svolgimento delle istruttorie di rilascio dell’AIA 15 http://www.minambiente.it/normative/decreto-interministeriale-24-aprile-2008-modalita-anche-contabili-e-tariffe-da- applicare
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 17 15.3. Chi deve redigere la RdR Il Decreto 272 del 13/11/201416 ha definito genericamente il gestore degli impianti soggetti ad AIA statale (vedi allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006) quale soggetto obbligato a redigere la RdR. Devono invece svolgere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la RdR i gestori delle altre attività elencate nell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006, in pratica quelle soggette ad AIA regionale. In questo caso dovranno svolgere la procedura di cui all’allegato I del Decreto 272/2014. Secondo una interpretazione condivisibile17 la RdR deve essere redatta comunque (salvo l’ipotesi remota che con adeguati studi tecnici il gestore dimostri il contrario ma ovviamente questo richiederebbe cmq tempi e costi quasi pari alla redazione della stessa). Infatti è difficile pensare che una attività soggetta ad AIA non usi sostanze pericolose per l’ambiente o che non ci possano comunque essere anche rischi potenziali di inquinamento da detta attività. E comunque l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA può imporre la redazione della RdR come prescrizione interna all’AIA. Ma, al di la delle interpretazione, come emerge sia dal TU ambientale che dalle linee guida della Commissione UE (analizzate nel prossimo paragrafo del presente Commento), la RdR deve essere redatta non solo genericamente dal gestore della installazione, ma anche da chi detiene l’impianto visto che la definizione di gestore è ampia (vedi lettera m)18 comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006), non solo ma anche (si pensi ad un gruppo societario) chi detiene il controllo del pacchetto di maggioranza.La RdR deve essere presentata anche da chi gestisce attività accessorie ai sensi della definizione di installazione della lettera i-quater19 comma 1 articolo 5 DLgs152/2006. Il Decreto 272 del 2014 ha invece escluso dalla presentazione della relazione di riferimento solo le centrali termiche di almeno 300MW alimentate esclusivamente a gas naturale. I soggetti obbligati a redigere la RdR senza procedura di verifica ex allegato I al Decreto 272/2014, o quelli che hanno fatto la verifica (entro 3 mesi dal 7/1/2015) che ha comportato l’obbligo della RdR, devono presentarla entro 12 mesi a partire dal 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto 272/201420 ), quindi entro il 7 gennaio 2016. Le installazioni senza AIA al 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto 272/2014) devono allegare alla domanda di AIA la RdR oppure l’esisto negativo della procedura di verifica. 16 http://www.minambiente.it/notizie/aia-relazione-di-riferimento-decreto-n-272-del-13112014 17 A. Martelli “Con la relazione di riferimento indagine ambientale nel sito prima del rilascio prima di ogni attività soggette ad AIA” in Ambiente&Sicurezza n. 12/2014 pag. 7. http://www.poolinquinamento.it/xml/2014/6/19/2q1d7e/2q1d7e.pdf 18 “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi” 19 “ installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore” 20 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2 015-01-07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 18 Ai sensi dei commi 13 e 14 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 la RdR non è sottraibile all’accesso. 15.4. Procedura per la redazione della RdR La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative alle installazioni esistenti. La procedura da seguire è quella relativa ed interna all’ AIA in generale. Non solo ma la validazione della RdR potrebbe essere effettuata o al momento del rilascio dell’AIA o del suo rinnovo o successivamente come verifica del Piano di Monitoraggio inserito nell’AIA da parte della Autorità Competente. Sul punto si veda la Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) che al punto 5 afferma: “La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’Autorità Competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del prima aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal DLgs 46/2014. Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori alla emanazione del citato decreto ministeriale (quello che disciplinerà la RdR ad integrazione delle norme nel TU ambientale e delle Linee Guida della Commissione UE esaminate in questo paragrafo e nel successivo del presente commento ndr.) si attivino prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare la irricevibilità delle istanze”. Nonostante il linguaggio non eccessivamente logico tra la prima e la seconda parte del testo qui riportato, risulta con chiarezza che anche secondo il Ministero se la RdR è dovuta costituisce un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA. 15.5. RdR e sanzioni Sotto il profilo sanzionatorio nel riformato testo del DLgs 152/2006 non ci sono sanzioni specifiche per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla RdR. Si applicano quelle generali ex articolo 29 - quattuordecies considerando la RdR come una prescrizione da rispettare interna all’AIA rilasciata. Si vedano in particolare le sanzioni di cui: al comma 2: “2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. “ al comma 10: “10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29- quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.” Ma la presentazione della RdR proprio perché fotografa il primo e il dopo del potenziale inquinamento nel sito interessato dalla installa ione soggetta ad AIA, potrebbe salvaguardare il gestore dalle sanzioni generali in materia di bonifica come quelle sulla mancata attivazione in caso
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 19 di presentazione di situazione di inquinamento (comma 1 articolo 257) o della adozione di misure di emergenza (articolo 304), misure di ripristino da comunicare (articolo 305) 16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE 16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano Per le modalità di redazione della RdR il comma 9sexies dell’articolo 29 sexies DLgs 152/2006 rinvia ad apposito Decreto Ministeriale. Ma questo Decreto dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nella Comunicazione della UE 136/0121 , peraltro l’ultima parte della lettera vbis) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 rende cogente il rispetto per la redazione della RdR, le suddette linee guida della UE. Il Decreto 272/2014 ha infatti previsto all’articolo 5 che viene fatto salvo quanto previsto dalla Linee Guida della UE per cui l’allegato 2 al Decreto che contiene il contenuto minimo della RdR e l’allegato 3 (criteri per sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee) devono essere integrati con le dette Linee Guida. In particolare l’allegato 2 al Decreto costituisce poco più di un indice che è invece meglio sviluppato dalla Linee Guida come verrà illustrato di seguito nei prossimi sottoparagrafi del presente commento. Invece per le discariche soggette ad AIA (punto 5.4. allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006) gli elementi utili per la redazione della RdR sono quelli della normativa specifica ex DLgs 36/2003. 16.2. Contenuto Linee Guida La Commissione UE con una Comunicazione (2014/C 136/01 22) ha approvato delle Linee Guida che forniscono informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e illustrano i seguenti elementi dell’articolo 22 della direttiva che dovranno essere trattati nella RdR : i) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento; ii) definizione delle ricognizioni di riferimento; iii) definizione della strategia di campionamento; iv) redazione della relazione di riferimento. Le linee guida non trattano quegli elementi della RdR che riguardano gli interventi richiesti al momento della cessazione definitiva delle attività. 16.3. Termini per la redazione della RdR È richiesta la redazione di una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizzazione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta, invece per gli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas naturale ex allegato XII alla Parte II al DLgs 152/2006. 21 Per il testo della quale vedi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:136:FULL&from=IT 22 Pubblicata in GUE n. C136/3 del 6.5.2014 IT
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 20 Ovviamente questi termini valgono per le installazioni soggette ad AIA di competenza statale, per quelle regionali dovranno essere gli enti competenti a definire le scadenze e dovranno comunque rispettare i contenuti del Decreto in esame nonché le linee Guida della UE. Secondo il punto12 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 dalla entrata in vigore del Decreto 272/2014 decorre l’obbligo di presentare la relazione di riferimento con riferimento ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell’AIA. Il Decreto è entrato in vigore con la pubblicazione sulla GURI dell’apposito Comunicato: 7 gennaio 201523 16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla presentazione della Relazione di Riferimento: a) entro tre mesi dal 7 gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, attestante la non necessità di questa. Successivamente il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 che questo termine decorre dalla data del 7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazioni con procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazione che non hanno procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA d) presentazione della relazione di riferimento contestualmente alla istanza per le nuove domande di AIA o di modifica sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della documentazione determineranno una richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di validazione della relazione di riferimento. 16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione La definizione di RdR contenuta nella Direttiva e riprese dalla lettera v-bis) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 (vedi in precedenza nota n. al presente commento) fa riferimento a questo concetto di possibile contaminazione o inquinamento24 . Secondo le Linee Guida della UE tale espressione investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella RdR si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose25 interessate: qualora nel sito dell’installazione vengano usate, prodotte o 23 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=TtmNZLcoFImYmT0TWF bLig__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01- 07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false 24 Vedi definizione di inquinamento alla lettera i-ter comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 25 Per la definizione di sostanze pericolose ex lege vedi la lettera v-octies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006: “le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee” Dal punto di vista della normativa
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 21 rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell’elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l’influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione. 16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee Secondo le linee guida della UE queste informazioni dovranno includere almeno i due seguenti elementi: 1. informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; nell’ambito di questo requisito, la specificazione «se disponibili» significa che trattasi di informazioni accessibili per il gestore dell’installazione, tenuto conto dell’affidabilità delle informazioni sugli usi passati; 2. informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se i progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell’elaborazione della relazione possono comportare l’uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione (cfr. supra la definizione di «raffronto in termini quantitativi»). italiana i criteri per individuare tali sostanze prescindono dalle tabelle di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (bonifiche)
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 22 16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche Secondo le linee guida della UE poiché le disposizioni della Direttiva 2010/75/UE (recepita dal DLgs 46/2014) relativa alla RdR non erano incluse nella precedente versione della direttiva UE sull’AIA, non si può ritenere che nel caso delle discariche non sia richiesta una relazione di riferimento. Le disposizioni della direttiva Discariche (Direttiva 1999/31/CE), in particolare il punto 3 dell’allegato I (requisiti generali riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee), mirano a impedire che materiali pericolosi penetrino nel suolo e nelle acque sotterranee. Inoltre, la direttiva Discariche contiene vari elementi utili per la redazione di una relazione di riferimento, da integrare caso per caso. Per quantificare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, possono essere necessari metodi e procedure specifici che consentano di tenere conto delle caratteristiche particolari di una discarica (rivestimento). L’eventuale compresenza, nel sito di una discarica, di altre attività direttamente associate potrebbe di per sé richiedere l’elaborazione di una relazione di riferimento. 16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento agli impianti di gestione rifiuti La Circolare in esame appare quindi in palese contraddizione con quanto previsto dalle citate (nel precedente paragrafo 16.6. del presente commento) Linee Guida della UE. Comunque secondo questa Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 (punto 12):
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 23 Ricordo che per centri di pericolo, ex lettera c) comma 1 articolo 2 del DM 272/2014, si intendono le zone in cui, sulla base della natura della installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, area stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate etc.).
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 24 16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e liquame suino Secondo il punto 12 della Circolare Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015: 16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE) fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento; N.B. la Circolare Ministro Ambiente del 17/6/2015 in relazione alla documentazione per la verifica dell’obbligo di presentazione della RdR rileva al punto 12, che: fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione; fase 8: determinare il contenuto della relazione. In particolare: Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale. Ciascuna sostanza individuata nella fase 2 dovrà essere analizzata in riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquina mento, sia a seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni. Si tratterà in questa fase di individuare tracce di emissioni già avvenute, esaminarne la natura e la portata e considerare la possibilità che si tratti di emissioni ricorrenti; — identificare l’eventuale presenza nel sito di emissioni dirette o indirette di sostanze pericolose nel suolo o nelle acque sotterranee. Quindi se alla luce di queste tre Fasi si rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, non possono produrre alcuna significativa contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, la RdR non è richiesta. La relazione non è richiesta neppure nel caso di installazioni esistenti ove siano adottate misure atte a impedire in concreto la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 25 Se dopo le fasi da 1 a 3 si dimostra non necessaria la RdR , ciò dovrà essere motivato per iscritto. Se successivamente il gestore della installazione apporterà modifiche tali da comportare la necessità di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo, allora al momento dell’aggiornamento dell’AIA dovrà essere rivalutata la necessità di predisporre la RdR. Fase 4: storia del sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver comportato l’utilizzo di una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti identificate nella fase 3. In tal caso, dove sono state presumibilmente manipolate tali sostanze, con quale grado di probabilità si sono verificate emissioni nel suolo o nelle acque sotterranee e quali misure di bonifica sono state eventualmente adottate? Se disponibili, utilizzare dati specifici del sito. Fase 5: contesto ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito in cui in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero essersi già verificate, la fase 5 mira a stabilire il destino di tali emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterranee verosimilmente interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del terreno da caratterizzare. Tra l’altro si dovrà identificare la destinazione d’uso dei terreni circostanti al fine di determinare i settori o le attività, in particolare quelle ubicate a monte, che potrebbero utilizzare sostanze uguali o analoghe e inquinare il sito. Per quanto concerne la diffusione dell’inquinamento nel sito, all’atto della riconsegna dell’autorizzazione spetta al gestore dimostrare che la sua attività non ne è la responsabile. Pertanto, è importante sapere se gli impianti adiacenti possano rappresentare una fonte di inquinanti uguali o analoghi. Fase 6: caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare segnatamente l’ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento storico e le potenziali fonti di emissione future, indicando gli strati e le acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni. Fase 7: ricognizione sul campo26 . Se le informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per caratterizzare il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di riferimento in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, si passerà direttamente alla fase 8. Laddove solo parte del sito possa essere caratterizzata o le informazioni disponibili non siano sufficienti per redigere una relazione di riferimento, sarà necessario ottenere ulteriori informazioni tramite una ricognizione sul campo. L’utilizzo di nuove misurazioni, effettuate prima della messa in servizio o in occasione del rinnovo dell’autorizzazione, è il modo migliore per ottenere i dati di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee. È possibile che, a seguito di un’indagine svolta per raccogliere dati di riferimento sul suolo e sulle acque sotterranee, possano rendersi necessarie ulteriori indagini, ad esempio nel caso in cui l’indagine iniziale abbia rilevato un inquinamento storico (dovuto ad attività autorizzate o meno) che richieda una descrizione più precisa e attività di bonifica. A seguito di tale indagine sul campo può essere necessario elaborare nuovi modelli concettuali di sito o aggiornare quelli già delineati, come descritto nella fase 6. Ma soprattutto può far scattare l’obbligo di bonifica per il gestore della installazione. 26 Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”
  • 26. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 26 Fase 8: stesura della relazione di riferimento27 . Lo scopo di questa fase è riepilogare tutte le informazioni valutate, raccolte nelle fasi da 1 a 7. La relazione di riferimento dovrà: - essere presentata in un formato logico e strutturato; - contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti della/delle attività attuali oggetto dell’autorizzazione, ivi incluse le date di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee pertinenti; - fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti dalla valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive, pozzi, fori di sondaggio e altri punti di campionamento in base a un sistema di georeferenziazione standardizzato; - fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per determinare le concentrazioni di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle norme nazionali o internazionali utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al momento delle indagini; - dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato nell’elaborazione della relazione; - includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di calibrazione, norme analitiche, accreditamenti, elaborati cartografici, registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al momento della cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo valido. 17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO Viene integrato il comma 2 articolo 29 quater del DLgs 152/2006 stabilendo che la documentazione per il pubblico debba essere pubblicata sul sito della Autorità competente al rilascio dell’AIA (Ministero Ambiente o Regioni che a loro volta possono delegare gli enti locali, di solito le Province): La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. N. 0022295 GAB) ha precisato che: “L’articolo 29 quater, comma 328 , del DLgs 152/2006, indica in generale che gli obblighi di pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito della Autorità Competente, ma rimane un richiamo all’obbligo di riportare su tale sito anche le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto, non ha alcun effetto, salvo il caso di contemporaneo avvio di procedura di VIA. In tal caso, difatti, vige l’obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore di informazioni unificate relative al procedimento congiunto di VIA-AIA ( o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA). In 27 Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento” 28 “ 3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.28 Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.”
  • 27. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 27 tal caso l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA dovrà pubblicare sul suo sito anche l’annuncio a mezzo stampa del gestore” 18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Il nuovo comma 5 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 prevede che alla Conferenza dei Servizi, se oggetto dell’AIA è un progetto che rientra nella normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante, debba essere convocato anche un rappresentante della Autorità Competente per questo tipo di normativa al fine della presentazione delle prescrizioni che verranno poi recepite nell’AIA. Non solo ma il nuovo comma 8 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante), l'autorità competente in materia di industrie a rischio, trasmette all'Autorità Competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO Il nuovo comma 6 (che sostituisce il precedente comma 7) dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA, sia rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Devono essere presentati anche le proposte dell’ISPRA, per l’AIA di competenza statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l’AIA di competenza regionale. La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: “In presenza di sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.” Viene però introdotto un nuovo comma 7 che recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.” Sulla disciplina della nuova procedura di riesame dell’AIA ex articolo 29-octies tratterò più avanti nell’apposito paragrafo del presente commento. Per il momento rilevo come a differenza della precedente versione l’intervento del sindaco assume esplicitamente natura provvedi mentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265). 20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA
  • 28. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 28 Il nuovo comma 10 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 che l’Autorità Competente deve pronunciarsi sul rilascio dell’AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Secondo il comma 8 dell’articolo 29-quater il termine dei 150 giorni resta sospeso nel caso in cui l’Autorità Competente in sede di Conferenza dei Servizi chieda integrazioni, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando, comunque il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. 21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater stabilisce che l’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali in materia ambientale elencate al nuovo allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006: 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico idrico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza). 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, articolo 9) L’AIA sostituisce anche la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente per le operazioni di recupero rifiuti secondo la procedura semplificata indicata dall’articolo 216 del DLgs 152/2006 e la normativa tecnica attuativa in materia. Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater contiene una novità rispetto al testo precedente ed è la seguente: “il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.” Questo significa che la sostituzione di queste autorizzazione settoriale non deve comportare la rimozione del percorso istruttorio previsto dalla normativa di settore (aria, acqua, rifiuti) comprese quindi le condizioni e le prescrizioni autorizzatorie ivi previste. 22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI Il nuovo comma 12 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 contiene una novità rispetto al testo precedente. La novità consiste nell’obbligo che l’AIA contenga anche il termine entro il quale le varie prescrizioni dovranno essere adempiute. 23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA a) copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, depositata negli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione della consultazione del pubblico; b) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
  • 29. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 29 c) i motivi su cui è basata la decisione; d) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; e) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati; f) il metodo utilizzato per determinare le condizioni rilascio dell’AIA ex articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; g) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9bis (condizioni per fissare limiti di emissione più permessivi), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte; h) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29- sexies, comma 9bis, al momento della cessazione definitiva delle attività (vedi in particolare relazione di riferimento descritta in precedenza nel presente commento); i) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente. 24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI Il nuovo articolo 29-quinquies del DLgs 152/2006 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento ha il compito di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione della disciplina dell’AIA previsto dal titolo IIIbis della Parte II del DLgs 152/2006, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. 25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA Secondo il nuovo comma 3 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda (distinte con riferimento ai fattori aria e acqua), che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustici. Questo principio comporta che non basta più applicare i limiti di emissione previsti dalla normativa di settore ma occorre dimostrare anche i potenziali impatti che le emissioni inquinanti potranno avere sull’insieme dei fattori ambientali a prescindere dai singoli limiti di legge. Questo comporta la applicazione di strumenti previsti dalla disciplina dell’AIA come la norma di
  • 30. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 30 qualità ambientale, d’altronde scopo dell’AIA e rendere compatibile (con adeguate prescrizioni) il modello gestionale della installazione con il sito. Il nuovo comma 3 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 fissa comunque dei paletti formali, quindi non solo sostanziali come quello sopra indicato sul trasferimento degli inquinanti, in particolare: “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.” 26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD Secondo il nuovo comma 4bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente, al rilascio dell’AIA, fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) 29 , attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT- AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD Secondo il nuovo comma 4-ter dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente può fissare, nel rilasciare l’AIA valori limite di emissione più rigorosi anche di quelli previsti dalle BAT-AEL trattate nel precedente paragrafo del presente commento30 , nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies (norma di qualità ambientale). L’articolo 29septies (come sostituito dal DLgs 46/2014) fa riferimento al caso che sulla base di una analisi strategica (contenuta in uno strumento di programmazione pianificazione a rilevanza ambientale e territoriale) del sito in cui è collocata la installazione soggetta a AIA, emerga la necessità di applicare agli 29 livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; (l-ter.4) comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) 30 “le BAT risultano focalizzate (solo) sul controllo e sulla riduzione delle emissioni, ma non sull’impatto che le medesime emissioni provocano sull’ambiente circostante e, pertanto, non risultano idonee al fine di valutare, ad es., l’area d’influenza dell’istallazione e gli effetti sanitari ed ambientali connessi, soprattutto, alla sua fase d’esercizio. Pertanto, il legislatore ha previsto la possibilita` d’imporre valori limite e prescrizioni, relativi alle emissioni degli impianti (non soggetti ad AIA), che risultano ancora piu` cautelativi-restrittivi, rispetto sia a quelli contenuti negli Allegati alla Parte V, sia a quelli previsti dalle BAT.” V. Giampietro in Ambiente&Sviluppo n. 10/2014
  • 31. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 31 impianti, localizzati in quell’area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale. Tale necessità dovrà essere rappresentata in sede di Conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell’AIA e successivamente nell’AIA rilasciata dovranno essere contenute tutte le misure supplementari particolari più rigorose o anche altre sempre nel rispetto delle norme di qualità ambientale. Ricordo che secondo la lettera i-nonies articolo 5 DLgs152/2006 per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale”. Quindi il nuovo articolo 29-septies riduce la discrezionalità della Autorità competente nella applicazione al caso concreto del concetto di norma di qualità ambientale legandolo al quadro strategico che nell’area interessata dalla installazione soggetta ad AIA emerge dagli strumenti di programmazione e pianificazione a rilevanza ambientale: piani rifiuti, tutela acque, bacino e difesa idrogeologica etc. b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD Secondo il nuovo comma 9-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006, in casi specifici, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti da quelli associati ai livelli di emissione garantiti dalle MTD (vedi sopra apposito paragrafo del presente commento), a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui al nuovo Allegato XII-bis alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 finalizzate proprio alla applicazione di questo nuovo comma 9bis qui descritto. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi generali per determinare le condizioni di rilascio dell’AIA (vedi sopra apposito paragrafo in questo commento), e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. Occorre precisare che i parametri dell’Allegato XIIbis prevedono all’ultima voce (punto 1231 ) un criterio di applicabilità della deroga suddetta che lascia il massimo di discrezionalità alla Autorità 31 j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorità competente.