http://generazionevincente.it/blog : ll disegno di legge sul lavoro detto "JOBS ACT" contiene 5 deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro. Analizziamone gli aspetti principali.
Jobs Act : cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro
1. Jobs Act | Azienda in numeri | Progetto “Gevi Blog“ | Area riservata |
2. Provvedimento Contenuto Operativo
D.L. 34/2014
Convertito in legge
78/201014
Contratto a termine,
somministrazione e
apprendistato
SI
Disegno di legge n°
1428/2014
5 macro deleghe Approvato definitivamente
dal senato il 3 - 12 – 2014
in attesa di pubblicazione in
G.U. e dei decreti delegati
Legge di stabilità 2015 Decontribuzione INPS per
nuovi assunti e taglio IRAP
In attesa di approvazione
3. Art. 1 dlgs. 368/2001 - nuova formulazione
E' consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di durata non
superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe …
per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Non viene più richiesta la sussistenza e l'indicazione delle
ben note “ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo” che tanto contenzioso hanno
creato nella pratica
4. Contratto a tempo determinato SENZA CAUSALE come vero e
proprio contratto unico di lavoro (“nelle more delI'adozione …
del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente”)
Unici limiti residui:
durata massima complessiva pari a 36 mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi
prorogabile 5 volte nell'arco di 36 mesi per lo svolgimento della
stessa mansione
periodo di intervallo (c.d. stop and go) tra un contratto a
termine e il successivo in caso di rinnovo
nuovo limite quantitativo (contingentamento ex lege) del 20%
dell'organico in essere al 1° gennaio di assunzione (1 contratto
per datori di lavoro fino a 5 lavoratori)
5. PRINCIPI GENERALI
ll disegno di legge sul lavoro detto "JOBS ACT" contiene
5 deleghe legislative, che intervengono su importanti e
vasti ambiti del diritto del lavoro:
1) delega in MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI,
finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti,
differenziando l'impiego degli strumenti di intervento in
COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (Cassa
Integrazione) da quelli previsti in caso DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA (ASPI)
6. PRINCIPI GENERALI
2) delega in materia di SERVIZI PER IL LAVORO E DI
POLITICHE ATTIVE, avente lo scopo di riordinare la
normativa in materia di SERVIZI PER IL LAVORO, per
garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale,
RAZIONALIZZANDO GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE e
all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale
che faccia da riferimento anche per le normative regionali e
provinciali
7. PRINCIPI GENERALI
3) delega in materia di SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI, per conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al
fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese
8. PRINCIPI GENERALI
4) delega in materia di RIORDINO DELLE FORME
CONTRATTUALI E DELL'ATTIVlTÀ ISPETTIVA, finalizzata a
rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e a
riordinare ì contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e
produttivo
5) delega in materia di TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE
ESIGENZE Dl CURA, DI VITA E DI LAVORO, avente lo scopo di
garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le
opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalità dei lavoratori
9. PRINCIPI GENERALI
La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia
contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa
materia di integrazione salariale ed a favorire il
coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del
lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, “
semplificando le procedure amministrative e riducendo gli
oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità
diversi settori produttivi
10. IN COSTANZA DI RAPPORTO
CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI
CONTRATTO DI
SOLIDARIETA
ORDINARIA DIFENSIVO
STRAORDINARIA ESPANSIVO
DEROGA “SPECIALE”
11. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
La Cassa integrazione Guadagni Ordinaria ha la funzione di integrare la retribuzione degli operai
ed impiegati delle imprese industriali sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario
ridotto a causa di eventi transitori non imputabili agli imprenditori ed ai dipendenti o di situazioni
temporanee di mercato.
La C.l.G. può essere richiesta al verificarsi di situazioni aziendali:
dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori: eventi
oggettivamente non evitabili (forza maggiore): alluvioni, incendi, crolli, motivi tecnici.
determinate da situazioni temporanee di mercato: mancanza o contrazione di lavoro.
Quindi elementi indispensabili:
transitorietà: previsione di ripresa del lavoro;
imputabilità: evento non causato dall'imprenditore o dai suoi dipendenti.
DURATA
Può essere corrisposta per un massimo di 13 settimane per ogni unità produttiva.
Al termine delle 13 settimane, possono essere autorizzate proroghe per periodi successivi, un
massimo di 52 settimane.
Dopo aver esaurito le 52 settimane, una nuova richiesta non può essere inoltrata se non sono
trascorse almeno 52 settimane
12. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Il trattamento di CIGS può essere concesso in presenza di sospensione o contrazione di attività
riconducibile ad una delle seguenti causali tassative
DURATA E CAUSALI
CRISI AZIENDALE: La durata massima non può superare i 12 mesi.
Dopo 12 mesi di CIGS un'altra domanda può essere inoltrata solo dopo che sia decorso un
periodo pari a 2/3 della durata dell'intervento
CESSAZIONE Dl ATTlVlTA': La durata massima non può superare i 12 mesi.
La CIGS può essere prorogata per altri 12 mesi, subordinatamente alla verifica da parte del
Ministero dei Lavoro dell'esistenza di un programma finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori
in esubero
RISTRUTTURAZIONE/RICONVERSIONE: La prima richiesta non può superare i 24 mesi,
prorogabili per 2 volte per 12 mesi, nel caso di programmi di particolare complessità
PROCEDURA CONCORSUALE: La durata massima è di 12 mesi, prorogabili di 6 mesi, nel
caso di fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività
13. La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in
COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
Esclusione del riconoscimento di trattamenti di cassa
integrazione salariale per i soli casi di cessazione "definitiva"
dell’attività aziendale o di un ramo di esso
Semplificazione delle procedure burocratiche nella
concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale,
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, e
della possibile introduzione di meccanismi standardizzati a livello
nazionale di concessione dei medesimi trattamenti (con la
previsione di strumenti certi ed esigibili)
14. NUOVA DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
accesso alla cassa integrazione solo dopo aver esaurito le
possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro
(contratto di solidarietà diventa principale ammortizzatore sociale)
revisione dei limiti di durata di CIG e CIGS e individuazione
dei meccanismi di incentivazione della rotazione
maggiore compartecipazione delle imprese agli oneri di
finanziamento degli ammortizzatori
15. IL COSTO DEGLI ATTUALI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
AMMORTIZZATORE CONTRIBUZIONE
ORDINARIA
CONTRIBUZIONE
AGGIUNTIVA
CIG Ordinaria contribuzione
mensile
Contributo aggiuntivo:
4% (aziende fino a 50 dipendenti)
8% (aziende con più di 50 dipendenti)
Calcolato sull’intero importo delle
integrazioni erogate
CIGS Ordinaria contribuzione
mensile
Contributo aggiuntivo:
3% (aziende fino a 50 dipendenti)
4,5% (aziende con più di 50
dipendenti)
Calcolato sull’intero importo delle
integrazioni erogate
16. Alla CESSAZIONE DEL RAPPORTO di lavoro :
ASPI ORDINARIA ASPI RIDOTTA INDENNITA’ MOBILITA’
Beneficiari
Tutti i lavoratori dipendenti: Sono
quindi esclusi i lavoratori non
dipendenti (lavoratori autonomi,
associati in partecipazione, lavoratori
a progetto, tirocinanti, ecc.)
Beneficiari
coloro che non hanno i requisiti
contributivi per accedere all'Aspi
(devono aver contribuito almeno 13
settimane negli ultimi 12 mesi)
Beneficiari
Lavoratori dipendenti licenziati da
aziende con più di 15 dipendenti al
termine di un licenziamento collettivo
e che rientrano nel campo di
applicazione della CIGS
Requisiti per lavoratore beneficiario
stato di disoccupazione (disponibilità
immediata allo svolgimento e alla
ricerca di un'attività lavorativa
secondo le modalità definite con i
servizi competenti);
2 anni di assicurazione + 1 anno di
contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione
Durata
pari alla metà delle settimane di
contribuzione nell'ultimo anno
(detratti i periodi eventualmente
fruiti nel periodo): per un massimo di
6mesi di Asp
Durata
Durata variabile a seconda anzianità
anagrafica del lavoratore.
Abolizione dal 1° gennaio 2017
17. ASPI
omogeneizzazione della disciplina relativa al trattamento
ordinario e breve
durata variabile, collegata alla pregressa storia
contributiva del lavoratore
estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa fino al
"superamento" del medesimo istituto (con l’esclusione, in
ogni caso, degli amministratori e dei sindaci)
18. ASPI
necessità di attivazione del soggetto che fruisce degli
ammortizzatori sociali con meccanismi e interventi che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione
adeguamento delle sanzioni nei confronti del lavoratore
che beneficia degli ammortizzatori sociali che non si rende
disponibile a una nuova occupazione, a programmi di
formazione
19. Principi generali
Delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di
politiche attive per il lavoro.
ll riordino è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei
servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro
su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario
delle relative funzioni amministrative
20. Criteri
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione ad
oggi esistenti (che saranno focalizzati per quei soggetti che
evidenziano una minore probabilità di trovare occupazione
razionalizzazione incentivi per autoimpiego
autoimprenditorialità anche nella forma di acquisizione
delle imprese in crisi da parte dei dipendenti
istituzione di una Agenzia nazionale per l’occupazione
21. razionalizzazione e revisione di procedure e
adempimenti per l'inserimento mirato dei lavoratori
disabili al fine di favorirne l'inclusione sociale e l'inserìmento
nei mondo del lavoro
maggiori sinergie tra servizi pubblici e privati (anche
con enti del terzo settore ed a quelli dell'istruzione
secondaria, professionale ed universitaria) al fine di
rafforzare la capacità di incontro tra domanda e offerta
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati
22. Principi generali
Delega ai Governo per la definizione di norme di
semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e
degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi
alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro,
nonché alla materia della sicurezza del lavoro
23. Criteri
razionalizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti
connessi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro,
anche mediante abrogazione di norme
semplificazione o abrogazione di norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o Amministrativi
unica comunicazione alle pubbliche amministrazioni per
medesimi eventi e obbligo delle stesse di trasmettere alle altre
amministrazioni competenti
24. rafforzamento della trasmissione telematica e abolizione
della tenuta di documenti cartacei
revisione e semplificazione del sistema attuale della
procedura per le dimissioni o risoluzioni consensuale del
rapporto di lavoro
25. Principi generali
Delega al Governo per il riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti
nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell’attività
ispettiva.
Nell'esercizio della delega occorre, in ogni caso, adottare -
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della medesima -
un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro
26. Criteri
individuazione e analisi di tutte le forme contrattuali
esistenti, al fine di valutare la loro coerenza con il tessuto
occupazionale attuale con l’obiettivo di semplificare,
modificare o superare alcune di esse
promozione del contratto a tempo indeterminato come
forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più
conveniente in termini di oneri diretti ed indiretti
(LEGGE Dl STABILITA” 2015)
27. previsione per le nuove assunzioni del contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità
di servizio, con esclusione del reintegro nei casi di licenziamenti
economici e la sostituzione di un indennizzo certo e crescente
con anzianità di servizio
reintegra limitata ai casi di licenziamenti nulli (ivi compresi
quelli discriminatori) ed a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto diritto alla
reintegrazione
definizione di termini certi per l'impugnazione del
licenziamento
28. revisione delle disciplina delle mansioni in caso di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale
sulla base di parametri oggettivi, al fine di salvaguardare il
posto di lavoro del lavoratore
Oggi - JUS VARIANDI DELLLE MANSIONI - ART. 2103 c.c.
“II prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e /assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dal contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
29. Oggi- JUS VARIANDl DELLLE MANSIONI - ART. 2103 c.c.
L’ASSEGNAZIONE A MANSIONI
EQUIVALENTI = sempre legittimo
INFERIORE: illegittimo salvo le ipotesi di:
Mobilità
Salute
SUPERlORl: sempre legittimo ma:
Diritto alla retribuzione del livello superiore
Diritto al nuovo inquadramento se per più di 3 mesi continuativi
(o diverso termine previsto dal c.c.n.l.)
30. revisione delle norme sui controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, che deve tener conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperare le esigenze
produttive ed organizzative dell`impresa con la tutela della
dignità e della riservatezza del lavoratore
Oggi- ART. 4 L. 300/1970 - lMPlANTl AUDlOVlSlVl.
Divieto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Consentita l’installazione di impianti e di apparecchiature di controllo richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e che possono comportare
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo:
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
oppure, in mancanza di accordo, sulla base di un provvedimento della DTL.
31. introduzione, eventualmente anche in via sperimentale,
del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di
lavoro subordinato e ai contratti di collaborazione coordinata
e continuativa fino al loro superamento, nei settori non
regolati da c.c.n.l.
introduzione del «super ispettore››: razionalizzazione e
semplificazione dell'attività ispettiva con istituzione di una
Agenzia Unica per le ispezioni dei lavoro
32. A prescindere dal numero di dipendenti (PlU' o MENO DI 15
DIPENDENTI) e dalla motivazione adotta, nel caso in cui il giudice accerti
che il licenziamento è NULLO ovvero:
fondato su ragioni di credo politico o fede religiosa, sull’ appartenenza ad un
sindacato e sulla partecipazione ad attività sindacali - art. 4 L. 15 luglio 1966, n. 604;
determinato da motivazioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali;
intimato tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio sino ad un anno dalla
celebrazione dello stesso;
nel periodo di tutela previsto dalla legge per la lavoratrice madre o comunque
derivante dalla domanda o dalla fruizione dei congedo;
licenziamento intimato in forma orale
33. REINTEGRO IMMEDIATO
+
RISARCIMENTO DANNI
Indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento alla data di effettivo
reintegro, dedotto quanto percepito dal lavoratore da altre attività lavorative
(con un minimo di 5 mensilità)
+
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
dovuti dalla data di licenziamento alla data di effettivo reintegro
Oppure a SCELTA DEL LAVORATORE entro 30 giorni dal deposito della sentenza
INDENNIZZO DI 15 MENSILITA'
Dall’ultima retribuzione globale di fatto con risoluzione dei rapporto di lavoro
+
RISARCIMENTO DANNI
Indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento alla data di opzione,
dedotto quanto percepito dal lavoratore da altre attività lavorative (con un minimo di 5 mensilità)
+
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
dovuti dalla data di licenziamento alla data di opzione
34. Il giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per ragioni palesemente
infondate o perché il fatto non sussiste o la condotta poteva essere punita con una
sanzione minore di tipo conservativo o nel caso di licenziamento per inidoneità (prima
della scadenza del comporto)
ORDINA
REINTEGRO IMMEDIATO + RISARCIMENTO DANNI RETRIBUTIVI
(al netto di quanto percepito dal lavoratore) dalla data di licenziamento alla reintegra con un
massimo di 12 mensilità
+
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI + INTERESSI
dovuti dalla data di licenziamento alla data di effettivo reintegro
OPPURE, A SCELTA DEL LAVORATORE entro 30 giorni dal deposito della sentenza
INDENNIZZO Dl 15 MENSILITA' + RISARCIMENTO DANNI RETRIBUTIVI
(al netto di quanto percepito dal lavoratore) dalla data di licenziamento alla data di opzione con
un massimo di 12 mensilità
+
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E INTERESSI
dalla data di licenziamento alla data di opzione
35. Il giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace in
tutti gli altri casi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa (ragioni non palesemente
infondate)
ORDINA
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
(dalla data del licenziamento)
+
INDENNIZZO DA 12 A 24 MENSILITA’
L`importo è determinato in base all'anzianità dei lavoratore, al numero
degli occupati, alle dimensioni dell'attività e al comportamento delle parti
(IMPORTO OMNICOMPRENSIVO)
36. Il giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per:
il fatto esiste ma il datore di lavoro ha commesso una violazione formale o
procedurale
VIOLAZIONE del requisito di motivazione (carenza di motivazioni);
VIOLAZIONE della procedura disciplinare di cui all”art. 7 I. 300/1970;
VIOLAZIONE della procedura di comunicazione preventiva di cui all'art. 7 l.
604/1966
ORDINA
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
+
INDENNIZZO DA 6 A 12 MENSILITA’
L`importo è determinato in base all’ anzianità del lavoratore, al numero degli occupati,
alle dimensioni dell’attività e al comportamento delle parti
(IMPORTO OMNICOMPRENSIVO)
37. Il licenziamento individuale per ragioni economiche ovvero per
giustificato motivo oggettivo consiste in ragioni inerenti l’attività
produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento
della stessa.
E’ determinato dalla necessità di procedere alla soppressione
del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, in base
a ragioni di carattere organizzativo e produttivo e sull’impossibilità
di ricollocare il lavoratore in altro settore aziendale.
Rientra nel concetto di giustificato motivo oggetivo anche
l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda per far fronte a
situazioni sfavorevoli non meramente contingenti e che influiscono
in modo decisivo sull’attività produttiva
38. Il giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace
ORDINA
RIASSUNZIONE entro 3 giorni
ossia viene stipulato un nuovo contratto dl lavoro
Oppure a SCELTA DEL DATORE DI LAVORO
INDENNIZZO TRA UN MINIMO DI 2,5 E UN MASSIMO DI 14 MENSILITA’
Dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo a tutta una serie di
parametri, quali: il numero dei dipendenti, le dimensioni delI'impresa, l’anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
( IMPORTO OMNICOMPRENSIVO )
L'importo non è soggetto a contributi ed è soggetto a tassazione separata Irpef
39. ll giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per manifestata insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento per GlUSTIFlCATO MOTIVO OGGETTVO
ORDINA
REINTEGRO IMMEDIATO
+
RISARClMENTO DANNI RETRIBUTIVI
(al netto di quanto percepito dal lavoratore) dalla data di licenziamento alla reintegra con un massimo di 12
mensilità
+
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI + INTERESSl
per il periodo del risarcimento del danno
OPPURE, A SCELTA DEL LAVORATORE
INDENNlZZO Dl 15 MENSILITA'
+
RlSARClMENTO DANNl RETRIBUTIVI
(al netto di quanto percepito dal lavoratore) dalla data di licenziamento alla reintegra con un massimo di 12
mensilità
+
CONTRlBUTl PREVlDENZlALl E ASSlSTENZIALI + lNTERESSl
dalla data di licenziamento alla data di opzione
40. ll giudice, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
predetto giustificato motivo (ragioni non palesemente infondate)
ORDINA
RlSOLUZl0NE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
(dalla data del licenziamento)
+
INDENNIZZO DA 12 A 24 MENSILITA'
L'importo è determinato in base all'anzianità del lavoratore, al numero
degli occupati, alle dimensioni dell'attività e al comportamento delle parti
(IMPORTO OMNICOMPRENSIVO)
41. Principi generali
Delega al Governo per la revisione e l’aggiornamento delle
misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare
la maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
42. Criteri attuativi
estensione dell'indennità di maternità tutte le categorie di
donne lavoratrici
diritto alle prestazioni assistenziali per le lavoratrici madri
parasubordinate anche nel caso di mancato versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro
incentivazione di accordi collettivi che favoriscano la
flessibilità di orario al fine di conciliare responsabilità
genitoriali e assistenza a persone non autosufficienti con l’attività
lavorativa
43. Eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra
lavoratori dello stesso datore da lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti da c.c.n.l. ai
lavoratori genitori di figlio minore che necessita di cure
costanti per particolari condizioni di salute (fermo restando i
limiti di riposo settimanale e delle ferie annue)
44. LEGGE DI STABILITA” ANNO 2015
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DAL 1° GENNAIO 2015
Con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nei settore privato – ad
esclusione del settore agricolo - effettuate dal 1° gennaio al
31 dicembre 2015, ai datori di lavoro è riconosciuto, per un
periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (max
24.180 euro per il 2015, 2016 e 2017).
Restano esclusi i premi e contributi dovuti all'lnail.
45. L`esonero:
SPETTA ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni
ad esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi
precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro.
SPETTA qualora il lavoratore sia occupato, presso altri datori
di lavoro, con contratti flessibili (contratto a termine,
co.co.pro., ecc.)
NON SPETTA con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato.
46. NON SPETTA per l’assunzione di quei lavoratori che
dal 1° ottobre 2014 erano in forza di società controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti parte,
anche per interposta persona, allo stesso datore di
lavoro
non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
non è dovuto per le assunzioni in apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico.
47. IRAP
Viene prevista una riduzione dell’Irap per le imprese
mediante l’abbattimento della componente lavoro, ma solo
nel caso di lavoratori a tempo indeterminato.
Di contro, si torna alla aliquota “piena” del 3,9%