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Attività 1.b – Assistenza Diretta ai Comuni
Autocompostaggio e compostaggio di comunità:
nuove opportunità per i Comuni campani alla luce della
recente normativa e aspetti regolamentari
Webinar Ifel del 22 dicembre 2016
2
PERCORSODELWEBINAR
1.NORMATIVANAZIONALE:VIGENTE,IN ITINERE,DEFINIZIONIED INTERPRETAZIONI
2.NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
3.IL CONFRONTOTRAQUADRO REGIONALEENAZIONALE
4.LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
5.SOLUZIONIPERLA GESTIONEDEL RIFIUTOBIODEGRADABILE
6.AUTOCOMPOSTAGGIO
7.IL PROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:LE LINEEGUIDASULL’ORGANICO,
IL REGOLAMENTOIFELDEDICATOAL COMPOSTAGGIO
8.L’ASSOCIAZIONEITALIANA COMPOSTAGGIO
3
1.1NORMATIVANAZIONALEVIGENTE
La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 37 - Trattamento del rifiuto
tramite compostaggio aerobico
Modifica gli articoli 208
(autorizzazione unica) e 214
(procedure semplificate)
Art. 38 - Disposizioni per favorire la
diffusione del compostaggio dei
rifiuti organici
Modifica gli articoli 180
(prevenzione) e 183 (definizioni)
4
1.2NORMATIVANAZIONALEVIGENTE
La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“
modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 37 - Trattamento del rifiuto
tramite compostaggio aerobico
Modifica gli articoli 208
(autorizzazione unica) e 214
(procedure semplificate)
«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose
prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze
domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri
rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una
riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti
urbani.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione
europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche
o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i
suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione
per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da
individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di
attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle
norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica
nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5
1.3NORMATIVANAZIONALEVIGENTE
La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“
modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 38 - Disposizioni per favorire
la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici
Modifica gli articoli 180
(prevenzione) e 183 (definizioni)
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato
collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche
della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle
medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte
delle utenze conferenti.
1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle
rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo
stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli
strumenti di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione
sulla tassa di cui all'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di
riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute,
sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad
operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.
6
1.4NORMATIVANAZIONALEVIGENTE
NOVITÀ
INTRODOTTE SU:
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI
COMUNITÀ
COMPOSTAGGIO
LOCALE/PROSSIMITÀ
TIPOLOGIE DI
GESTIONE DEL
RIFIUTO ORGANICO
•Domestico
•Non Domestico New
New
Micro impianti per il
trattamento di rifiuti raccolti
nel comune di produzione o
in quelli confinanti (se
convenzionati per la gestione
congiunta del servizio)
LIMITI DI
TRATTAMENTO
Non previste Demandate a DM dedicato Capacità fino ad 80 ton/anno
PROCEDURE
AUTORIZZATIVE
Non previste Demandate a DM dedicato
•Semplificazione: Denuncia
di inizio attività + Parere
ARPA+ Predisposizione di
Regolamento di gestione
dell'impianto (e nomina
gestore individuato nel
comune)
AZIONI PER LA
DIFFUSIONE-
PROMOZIONE
•Regioni , Comuni e Ministero
chiamati a collaborare
•Regioni tramite strumenti di
pianificazione
•Comuni tramite sconti ed
agevolazioni all’utenza
(riduzione tariffa obbligatoria
per autocompostaggio dom e
non dom di attività agricole e
vivaistiche)
•Regioni , Comuni e Ministero
chiamati a collaborare
•Regioni tramite strumenti di
pianificazione
•Comuni tramite sconti ed
agevolazioni all’utenza (non
obbligatori)
7
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.
1.5NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
Più utenze (dom e non dom) associate ad 1 organismo collettivo
ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici e all’uso del compost
1 Apparecchiatura ubicata al massimo entro 1 km di distanza dalle
utenze conferenti che procedono autonomamente al conferimento del
rifiuto.
• Taglia piccola (Tp): 10 t/anno massime trattate, statica/elettromeccanica
• Taglia media (Tm) 60 t/anno massime trattate, elettromeccanica
• Taglia grande (Tg) 130 t/anno massime trattate, elettromeccanica
1 Conduttore, individuato dal responsabile dell’organismo collettivo. Per
apparecchiature Tm e Tg deve:
- aver seguito un corso specifico
- conservare in un registro i dati dei conferimenti, del compost prodotto,
degli scarti e del compost non a norma.
Compost prodotto: l’utilizzo deve essere disciplinato da un Piano, approvato dall’organismo
collettivo; deve rispettare precisi parametri fisici; diversamente è da considerarsi rifiuto urbano,
conferito al servizio di raccolta dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
Solo se conforme alle caratteristiche di Ammendante compostato misto e di Ammendante
compostato verde, D.lgs 75/2010, è ammesso l’uso su suoli agricoli destinati alla produzione e
vendita di prodotti per uso umano o animale (tranne che per le apparecchiature che trattano
fino ad 1 tonnellata/anno)
“Definizione troppo
generica”
Parere n 02258/2016 del
02/11/2016 del Consiglio di
Stato sul decreto recante i
criteri operativi e le
procedure autorizzative
semplificate per il
compostaggio di comunità di
rifiuti organici, ai sensi
dell’articolo 180, comma 1-
octies, del D.lgs 152/2006,
modificato dall’art.38 della
L.221/2015
8
ALTRI RILIEVI MOSSI DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO
•Necessità di uniformare la procedura “autorizzatoria” a quella della segnalazione certificata di inizio
attività o SCIA, dato che quella disciplinata dallo schema di regolamento è vicina alla denuncia di inizio
attività (DIA) che non esiste più o alla comunicazione di inizio lavori asseverata prevista in materia
edilizia.
•Dovrebbero essere regolati puntualmente i poteri di intervento del Comune entro i quindici giorni
dalla comunicazione di inizio attività e contemplati anche poteri di intervento successivi alla scadenza
di detto termine.
•Si deve tener presente che il responsabile dell’organismo collettivo sia il suo legale rappresentante.
Appare preferibile limitare l’individuazione del responsabile alle modalità negoziali, impedendo
all’organismo collettivo che non nomini un’apposita persona in tale ruolo di operare nell’ambito del
compostaggio di comunità.
•La potestà ispettiva prevista nel Decreto è assai invasiva della sfera giuridica del sottoposto e che, per
questo, deve essere puntualmente definita nei presupposti e circondata da garanzie a tutela delle
libertà personali, la previsione risulta eccessivamente generica. Appare opportuno ricondurre il potere
ispettivo e l’accesso ai luoghi alle norme generali, limitandosi ad estendere la platea dei soggetti
legittimati a quelli indicati.
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.
1.6NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
9
OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO
Il compostaggio di comunità, in quanto attività di riciclaggio ai sensi della decisione della
Commissione 2011/753/UE del 18 novembre 2011, partecipa al raggiungimento
dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 11 della direttiva
2008/98/CE e dell’obiettivo di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in
discarica, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/31/CE.
In conformità alla gerarchia dei rifiuti, è pienamente rispondente ai principi di
autosufficienza e prossimità della gestione dei rifiuti biodegradabili urbani, costituendo uno
strumento alternativo e integrativo della gestione dei rifiuti organici dei comuni in
considerazione delle conformazioni territoriali, della gestione attuata, della disponibilità di
impianti a e della distanza degli stessi, con il beneficio di non gravare nella gestione e nei
relativi costi del servizio di igiene urbana, in quanto il conferimento di tale frazione da parte
dell’utenza conferente è autonomo ed evita l’intervento della società di gestione.
Al pari del compostaggio domestico, contribuisce, attraverso l’impegno diretto del cittadino
nella gestione dei rifiuti, all’incremento della sensibilità ambientale collettiva nonché alla
comprensione dei processi di trattamento biologico dei rifiuti tanto dei piccoli come dei
grandi impianti.
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.
1.7NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
10
OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.
DESTINATARI
DELL’INTERVENTO
VANTAGGI SVANTAGGI
DIRETTI
(Utenze
domestiche e non
domestiche)
•Gestione dei rifiuti biodegradabili
prodotti
•Disponibilità del compost prodotto
•Eventuale riduzione della tassa sui
rifiuti
INDIRETTI
(Comuni)
•Riduzione della frazione organica dei
rifiuti urbani da gestire
•Riduzione del costo o costo evitato
della raccolta e trattamento di tale
frazione
Incremento attività amministrativa:
- raccolta e controllo delle comunicazione di
messa in esercizio delle apparecchiatura,
--raccolta delle comunicazioni riguardanti i
dati di gestione delle stesse
- inoltro dei dati alla Regione e all’ISPRA.
1.8NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
11
DPCM 7 marzo 2016 sul fabbisogno impiantistico per il trattamento dell’organico
Le Regioni, in conformità al principio di prossimità, possono attuare politiche incentivanti per il
compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che contribuiscono a
ridurre il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica.
1.9NORMATIVANAZIONALE:DEFINIZIONIE INTERPRETAZIONI
Decreto 26 Maggio 2016 sulle Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
In linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, ammette i rifiuti avviati a compostaggio
domestico, di prossimità e di comunità tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti, prevedendone il
conteggio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 50%.
Da facoltà alle Regioni di conteggiare nella %RD i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di
prossimità e di comunità. I Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno
inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la
tracciabilità e il controllo.
Per il compostaggio domestico stabilisce la seguente formula:
PC =ΣVci *ps *4
PC = peso del compostaggio (Kg);
ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;
ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³);
4= numero massimo di svuotamenti annui.
Per il compostaggio di prossimità e di comunità rimanda la definizione della formula al Decreto di
attuazione dell’art 183 comma 1 lettera qq-bis) del D.lgs 152/2006, modificato dall’art. 38 della L.
221/2015.
12
D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani)
Autocompostaggio valutabile ai fini della %RD se:
a) l’indifferenziato è raccolto senza cassonetti stradali;
b) il Comune:
b.1 adotta un regolamento Ta.Ri. che preveda una riduzione per il compostaggio e
uno schema di convenzione tra il Cittadino e il Comune;
b.2 nomina un responsabile del controllo che trasmetta all’ORR, ogni mese, i dati dei
convenzionati e dei controlli effettuati (almeno il 5% delle convenzioni dell’anno).
c) Nella convenzione devono essere esplicitati: dati personali e recapiti del Cittadino;
luogo del compostaggio; impegno assunto dal Cittadino a non conferire al sistema di
raccolta la frazione umida (CER 200108); sottoscrizione di una liberatoria per il
trattamento dei dati del Cittadino che si rende disponibile, a controlli e/o interviste dal
Comune e dall’ORR.
2.1NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
13
Una formula di
calcolo
Un sistema di
tracciabilità e
monitoraggio
Regolamento Ta.Ri e
Compostaggio
Sottoscrizione, raccolta
Convenzioni Cittadino-
Comune
Nomina Responsabile e
controlli (almeno del
5% )
Invio mensile dati su
convenzionati e
controlli
Raccolta, certificazione
dati di convenzionati e
controlli
Interviste e controlli ai
convenzionati
COMUNI
ORR
S. TRACCIABILITÀ S. MONITORAGGIO S. TRACC./MONIT.
REGIONE
AC = n. ab apc x 0,250 Kg x n. gg
D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani)
2.2NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
14
Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14. “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti”.
1.Nuova governance del ciclo integrato dei rifiuti orientata all’ottimizzazione della
gestione (miglioramento quali-quantitativo dei risultati, miglioramento dei servizi e
riduzione dei costi di gestione)
2.Il cambiamento dell’ORR in ORGR
3.Tra le funzioni della Regione :
• la definizione e divulgazione di “Linee guida per favorire auto compostaggio e
compostaggio di comunità per utenze domestiche e non”;
•la promozione dell’attuazione di un “Programma straordinario” rivolto ai Comuni meno
performanti, articolato in cinque punti tra cui “lo sviluppo e l’incentivazione del
compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti” in
Comuni singoli con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, non superiore ai
15.000 abitanti, Unioni ed Associazioni di Comuni con pari popolazione.
2.3NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
15
CONFORMITÀ NON CONFORMITÀ
QR=QN ELEMENTI DI CRITICITÀ ELEMENTI DI OPPORTUNITÀ
•Valutazione del peso
dell’AC sulla %RD
•Formula e sistema ac campano non
progettati per ac non domestico e
compostaggio di comunità.
•Formula ac campana basata su ab e
non su volumetrie
•Formula nazionale non applicabile a
certi sistemi di compostaggio previsti
nella convenzione campana
•Estensione della formula anche alle
tipologie/categorie di utenti (anche non
domestiche)
•Disciplinare meglio i sistemi di autocompostaggio
ammissibili
•Previsto un sistema di
tracciabilità
•Disciplinare l’ac nel
Regolamento Ta. Ri. e di
Autocompostaggio
•Obbligo della
agevolazione tariffaria
dell’AC dom
•Cambio dell’ORR e stallo del sistema
di raccolta-certificazione dati
•Assenza di un modello di
Regolamento (Ta.Ri.e su
Autocompostaggio) e di una formula
di calcolo delle agevolazioni (per
utenze domestiche e non,
compostaggio di comunità)
•Rivedere i modelli di convenzione e le procedure
istruttorie connesse
•Disciplinare nei regolamenti comunali anche
casistiche di ac non domestico e di comunità
(dopo il Decreto Ministeriale)
•Opportunità di usare Linee guida per agevolare
uniformità dei sistemi regolatori e delle
agevolazioni
•Autocompostaggio e compostaggio di comunità
come strategia di riduzione dei costi di gestione e
contenere l’aumento della Ta.Ri. con il passaggio
agli ATO
•Previsto un sistema di
monitoraggio
•Definizione di un
responsabile controlli
•Obbligo di una soglia
minima di controlli
•Mancanza di una procedura
standardizzata per i controlli
•Scarsa formazione e competenza del
personale comunale impiegato
•Opportunità di usare Linee guida per supportare
la metodologia di campionamento dei controlli,
metodiche e strumenti da utilizzare nel controllo,
moduli di registrazione dei controlli e notifica
delle difformità/sanzione all’utenza.
3.NORMATIVA:CONFRONTOTRA QUADROREGIONALEE NAZIONALE
16
4.1LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
TIPOLOGIA PRODUTT
ORE DEL
RIFIUTO
PRODUZIONE
DEL
COMPOST
UTILIZZATOR
E
DEL
COMPOST
ASPETTI
OPERATIVI
ASPETTI
GESTIONALI
Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto
utilizzato
Soggetto Autorizzazio
ne
Limiti
quantitativi
Attività
previste
Sconti TA.RI.
AUTO-
COMPOSTAG-
GIO
DOMESTICO
1 UTENZA
DOMESTICA
PRESSO
L’UTENZA
UTENZA
PRODUTTRICE
UMIDO +
SFALCI E
POTATURE
(strutturante)
prodotti
dallo stesso
utente
UTENZA
PRODUTTRICE
NON
PREVISTA
NON PREVISTI
Informazione
accompagna
mento
Tracciabilità
Monitoraggi
o, controllo
OBBLIGATORIO
AUTO-
COMPOSTAG-
GIO
NON
DOMESTICO
1 UTENZA
NON
DOMESTICA
(attività
agricole o
florovivaisti
che)
PRESSO
L’UTENZA
UTENZA
PRODUTTRICE
Informazione
accompagna
mento
Tracciabilità
Monitoraggi
o, controllo
OBBLIGATORIO
1 UTENZA
NON
DOMESTICA
(diversa da
attività non
agricole e
florovivaisti
che ma
produttrice
di
organico)
PRESSO
L’UTENZA
UTENZA
PRODUTTRICE
Informazione
accompagna
mento
Tracciabilità
Monitoraggi
o, controllo
FACOLTATIVI
17
TIPOLOGIA PRODUTTORE
DEL RIFIUTO
PRODUZIONE
DEL
COMPOST
UTILIZZATOR
E
DEL
COMPOST
ASPETTI
OPERATIVI
ASPETTI
GESTIONALI
Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto
utilizzato
Soggetto Autorizzazio
ne
Limiti
quantitativi
Attività
previste
Sconti TA.RI.
COMPOSTAG-
GIO DI
COMUNITÀ PIÙ UTENZE
(dom e non dom)
ASSOCIATE IN UN
ORGANISMO
COLLETTIVO con
un
RAPPRESENTANTE
PRESSO
LE
UTENZE
O UNA DI
ESSE
SOGGETTO
INDIVIDUATO
DAL
RESPONSABIL
E
DELL’ORGANIS
MO
COLLETTIVO,
E FORMATO
(per
apparecchiatu
re superioria
10 ton/anno)
UMIDO
prodotto
dagli utenti +
STRUTTURA
NTE
(CONFERITI
SEPARATAM
ENTE)
TUTTELE
UTENZEO
ALMENO
UNA DI ESSE,
secondo il
Piano di
utilizzo
approvato
Iter
agevolato
demandato
ad un
decreto
attuativo del
comma 1-
ocites
dell’art. 180
del D.lgs
152/2006.
PREVISTI:
IN VIA DI
DEFINIZIONE
CON IL
DECRETO
MINISTERIAL
E DEDICATO
Informazione,
accompagnam
ento
Tracciabilità
Monitoraggio
-controllo
FACOLTATIVA
COMPOSTAG-
GIO LOCALE O
DI
PROSSIMITÀ
UTENZE(dom e
non dom) DI
UNO STESSO
COMUNE O DI
UNO O PIÙ
COMUNI
LIMITROFI
(previa
convenzione per
la gestione
associatadel
servizio)
PRESSO IL
COMUNE
PRODUTT
ORE DEL
RIFIUTO
GESTORE
INDIVIDUATO
IN AMBITO
COMUNALE
UMIDO
prodotto
dagli utenti +
STRUTTURA
NTE
(CONFERITI
SEPARATAM
ENTE)
NON
DEFINITO
Iter
agevolato
definito dal
comma 7-bis
dell’art. 214
del D.lgs n.
152/2006
PREVISTI:
80
TONNELLATE
/ANNO
Informazione
Raccolta
(possibile)
Trattamento
4.2LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
18
TIPOLOGIA PRODUTTORE
DEL RIFIUTO
PRODUZIONE
DEL
COMPOST
UTILIZZATOR
E
DEL
COMPOST
ASPETTI
OPERATIVI
ASPETTI
GESTIONALI
Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto
utilizzato
Soggetto Autorizzazio
ne
Limiti
quantitativi
Attività
previste
Sconti TA.RI.
COMPOSTAG-
GIO
INDUSTRIALE
UTENZE(dom e
non dom) +
ATTIVITÀ
ECONOMICHE
NON ASSIMILATE
NON
DEFINITO
DIVERSO DAL
PRODUTTORE,
AUTORIZZATO
PER LA
REALIZZAZIONE
E/O
CONDUZIONE
DELL’IMPIANTO
UMIDO +
SFALCI E
POTATURE(+
FANGHI)(CO
NFERITI
SEPARATAM
ENTE)
DIVERSO DAL
PRODUTTOR
E E/O
CONDUTTORE
Iter
ordinario
(art. 208
d.lgs n.
152/2006) e
semplificato
(art. 214,
216 del D.lgs
152/2006)
PREVISTI:
NELL’AUTORIZ
ZAZIONE
RILASCIATA
Informazione
Raccolta
Trasferenza
Trasporto
Trattamento
4.3LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
19
TIPOLOGIE
TRATTAMENTO
svolto dal
PRODUTTORE
Autocompostaggio
Compostaggio di
comunità
TRATTAMENTO
svolto da TERZI
Compostaggio
locale
Compostaggio
industriale
CONFERIMENTO
DIRETTO (senza
raccolta)
CONFERIMENTO
INDIRETTO (con
raccolta)
TRATTAMENTO
LOCALE
TRASPORTO PER TRATTAMENTO NON
LOCALE
KM zero
Zero costi di
raccolta
Zero Costi di
trattamento
Filiera corta
Zero Costi di trattamento
Filiera
lunga
COMPOSTAGGIO DI
PROSSIMITÀ
4.4LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
20
4.5 SOLUZIONIPERLA GESTIONEDEL RIFIUTOBIODEGRADABILE
PREVENZIONE
GESTIONE DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE:
Organizzazione di più attività, nel territorio urbano, a sistema
RIDUZIONE RACCOLTA RICICLO
Ciascun tipologia di attività:
-valutata in funzione dei contesti
territoriali e delle zone omogenee
- consente differenti risultati
- garantisce un differente equilibrio tra
costi e benefici
- richiede servizi diversi
STRUTTURA INSEDIATIVA, LA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, LE
INFRASTRUTTURE VIARIE, LA DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI, IL
SISTEMA DI RACCOLTA
PREVENZIONE, INTERCETTAZIONE DEL RIFIUTO E RICICLO
TRACCIABILITÀ, MONITORAGGIO, ACCOMPAGNAMENTO, CONTROLLO
DELL’UTENZA)
21
5.1REQUISITI RICHIESTI ALL’UTENZA PER LA PRATICA:
1. produrre rifiuto organico,
2. avere un’area verde, di sua
proprietà e/o disponibilità, dove
poter condurre il processo di
produzione del compost e
riutilizzarlo,
3. condurre direttamente il processo
di produzione del compost.
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
1. produrre rifiuto organico
2. appartenere ad un raggruppamento di soggetti
che :
2.1 decidono di trattare il rifiuto prodotto in modo
comunitario presso un’area di proprietà o
disponibilità del raggruppamento o di uno dei
soggetti appartenenti, purché tale area sia
accessibile a tutti i membri del raggruppamento
(max 1 km di distanza)
2.1 abbia un rappresentante (incaricato di nominare
il Conduttore dell’apparecchiatura);
3. lei direttamente, oppure uno dei soggetti del
raggruppamento di appartenenza, oppure tutto il
raggruppamento, disporre di un’area verde di
proprietà o disponibilità sua, di almeno un soggetto
del raggruppamento o dell’intero raggruppamento,
dove utilizzare il compost prodotto, secondo il Piano
di utilizzo approvato;
L’utenza appartenente al raggruppamento che
decide di effettuare compostaggio di comunità può
essere domestica (un nucleo famigliare) o non
domestica purché soddisfi le condizioni previste.
22
5.2UTENZE OTTIMALI PER LA PRATICA:
1. Utenze domestiche che risiedono in
case dotate di area verde.
2. Utenze non domestiche dotate di
area verde e produttrici di rifiuto
organico, quali:
a) scuole con mense,
b) attività commerciale con vendita di
prodotti biodegradabili (ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio)
c) attività agrituristiche delle aziende
agricole con servizio di ristorazione
d) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
e) alberghi con servizio di ristorazione
f) mense, birrerie, hamburgherie
g) bar, caffè, pasticceria
h) attività agricola o florovivaistiche.
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
1. Utenze (domestiche e non domestiche) di
condomini dotati di coorte o giardino interno
2. Utenze domestiche che risiedono in unità
abitative all’interno di consorzi dotati di
giardino
3. Utenze che risiedono in piccole frazioni urbane
o comuni di cui almeno alcune siano dotate di
giardino o orti
4. Utenze non domestiche appartenenti alla stessa
via, di cui almeno una sia dotata di giardino
5. Utenze non domestiche appartenenti a piccoli
centri commerciali, dotati di giardino.
23
5.3ZONE URBANE OTTIMALI PER L’INTRODUZIONE DELLA PRATICA:
1. Aree urbane dove il rendimento delle
raccolte domiciliari è più basso:
• zone a case sparse dotate di giardino
o orto
• quartieri residenziali con unità
abitative mono o bifamigliari dotate
di giardino.
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
1. Aree urbane dove il sistema di raccolta è più
complesso e il rendimento delle raccolte più
denso (maggiori quantità)
24
5.4METODOLOGIE E ATTREZZATURE NECESSARIE:
La legge non individua metodi. Dovrebbero essere vietate o escluse
metodologie in grado di recare danno all'ambiente, creare pericoli di
ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio
per la popolazione.
Per le Utenze domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei
seguenti sistemi:
a) una compostiera statica;
b) una compostiera a rivoltamento laterale;
c) una compostiera elettromeccanica;
d) una cassa compostiera;
e) due buche, una in uso, l’altra a riposo, con alternanza
semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm, può bastare per
6 mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più
sfalci d’erba e fogliame.
Tra i sistemi vengono sconsigliati l’utilizzo di concimaie e di sistemi di
cui è difficile stimare e misurare la volumetria.
Per le utenze non domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei
seguenti sistemi:
a) una compostiera statica;
b) una compostiera a rivoltamento laterale;
c) una macchina compostatrice elettromeccanica.
È sempre bene fornire indicazioni sul dimensionamento minimo dei
sistemi utilizzabili dalla utenze non domestiche, che deve essere
inferito e stimato sulla base della produzione media di rifiuto
biodegradabile da gestire, composto sia da scarti di cucina e mensa
(CER 200108) e sfalci e potature (CER 200201).
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte
del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies
dell’art. 180 del D.lgs 152/2016.
25
5.5 LOCALIZZAZIONE:
La legge non fornisce indicazioni specifiche.
Le attrezzature statiche dovrebbero essere ubicate
preferibilmente in una zona ombrosa, per evitare una precoce ed
eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento
del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per
evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono
portare alla sua putrefazione.
Non esistono prescrizioni in merito alle distanze minime dai
confini da rispettare: si suggerisce di collocare la struttura di
autocompostaggio almeno ad una distanza superiore a 5 metri
dal confine delle proprietà altrui, salvo diverso accordo con i
confinanti, per evitare controversie con i vicini.
AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte
del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies
dell’art. 180 del D.lgs 152/2006.
26
5.6SERVIZI PER AVVIARE, MONITORARE, CONTROLLARE LA PRATICA
Fase preparatoria
1. Valutare le condizioni in cui promuovere la pratica, identificare le zone e le utenze da attivare, verificare la fattibilità dei
risparmi previsti, identificare i margini economici per la definizione delle riduzioni da riconoscere all’utenza.
2. Disciplinare lo svolgimento della pratica: adeguare i Regolamenti comunali (Igiene Urbana e Ta.Ri.), adottare un
Regolamento dedicato:, identificare le zone da attuare, le utenze potenziali, il sistema degli incentivi all’utenza (riduzioni
tariffarie obbligatorie e facoltative), i modelli di convenzione.
3. Acquistare le attrezzature da fornire all’utenza (facoltativa)
4. Pianificare le attività di informazione e accompagnamento alle utenze, l’attività ed il sistema dei monitoraggi all’utenza
Avvio
1. Controlli amministrativi: istruttoria delle istanze, verifica possesso dei requisiti e stato dei pagamenti Ta.Ri..
2. Definizione della graduatoria dei soggetti in regola con i requisiti.
3. Convocazione per la stipula delle Convenzioni.
4. Comunicazione elenco destinatari delle agevolazioni Ta.Ri. all’ufficio competente e al soggetto gestore della raccolta.
5. Avvio delle attività di informazione e accompagnamento alle utenze (corsi di formazione, distribuzione di opuscoli e
manuali)
6. Distribuzione delle attrezzature acquistate per la pratica e/o ritiro dei mastelli.
7. Riprogettare-ridimensionare i servizi di raccolta all’utenza.
Monitoraggio
1. Controlli presso l’utenza (es verifiche a campione sui conferimenti dell’indifferenziato).
2. Monitoraggio sul mantenimento dei requisiti
Verifica
1. Controlli economico-finanziari presso il Comune: costi di conferimento in impianto, di raccolta da parte del gestore.
2. Controlli dei servizi erogati dal gestore: verifica svolgimento eventuali servizi compensativi, concordati a scomputo dei
mancati costi sostenuti (raccolta e/o trasporto) con l’avvio dell’autocompostaggio.
27
6.1AUTOCOMPOSTAGGIO: COSTI
acquisto e distribuzione di attrezzature (opzionale)
attività di accompagnamento all’utenza (attività informative, predisposizione e
stampa dei materiali promozionali ed informativi);
gestione amministrativa delle attività di istruttoria delle pratiche (adesione,
verifica della conservazione dei requisiti)
attività di tracciabilità degli utenti (es. predisposizione di sistemi di
identificazione-geolocalizzazione per il soggetto gestore delle attività di
raccolta)
attività di monitoraggio degli utenti praticanti
attività ispettive e di controllo presso le utenze
28
Ambientali:
- minore produzione e maggiore cattura di CO2 (riduzione movimentazione dei
rifiuti, migliore fertilizzazione dei terreni contrasta la desertificazione dei suoli e
agevola l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive presenti nel compost,)
-ricostruzione di un nuovo equilibrio nel rapporto dell’uomo con la natura
(grazie alle attività orticole, florovivaistiche promosse della necessità di
riutilizzo del compost prodotto)
Economici: riduzione costi sostenuti per la raccolta e il trattamento
dell’organico, a fronte dell’agevolazione tariffaria riconosciuta all’utenza.
6.2AUTOCOMPOSTAGGIO: BENEFICI
29
1.Possibilità di mettere a disposizione degli utenti in comodato d’uso gratuito le
attrezzature necessarie.
2.Il Comune, inoltre, ha l’OBBLIGO di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a
tutte le utenze domestiche e a tutte le utenze non domestiche costituite da
attività agricole e florovivaistiche che effettuano auto compostaggio.
3.Il Comune ha la POSSIBILITÀ di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a tutte
le utenze non domestiche, diverse dall’attività agricole e florovivaistiche, che
effettuano l’autocompostaggio.
La definizione di tali agevolazioni deve essere attentamente valutata
dall’Amministrazione, al fine di evitare la definizione di sconti troppo “generosi”,
in grado di attirare utenti scarsamente motivati e consapevoli dell’impegno
richiesto, oppure troppo esigui, in grado di disincentivare l’utenza ad aderire alla
pratica.
6.3AUTOCOMPOSTAGGIO: INCENTIVI
30
6.4 AUTOCOMPOSTAGGIO: ASPETTI REGOLAMENTARI (SCONTISTICA)
1.Mancano modelli di calcolo o regole.
2.Servono dati su i costi di raccolta, trasporto e trattamento, che andranno ponderati (usando dei
fattori correttivi)in funzione dell’estensione dell’area di adesione delle utenze, della tipologia di
località abitativa etc. e del tipo di servizio di raccolta effettuato.
3.Riparametrare il risparmio ottenuto dall’amministrazione (per il mancato servizio di raccolta e
trattamento) alla dimensione dell’utenza (numero dei componenti per l’utenza domestica,
quantità di rifiuto autogestito per l’utenza non domestica), definendo l’agevolazione come
riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa.
4.La riduzione tariffarie dovranno essere concesse a consuntivo, previa verifica da parte del
Gestore o presentazione da parte del produttore di documentazione attestante il riciclo dei rifiuti.
La norma non prevede l’obbligatorietà di riduzioni tariffare per le utenze non domestiche, differenti dalle attività
agricole e florovivaistiche, che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tuttavia ai sensi
dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013 sono obbligatorie le riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti
assimilati prodotti dalle stesse.
Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati: se il Comune non applica il metodo normalizzato previsto
dal D.P.R. 158/99, per la determinazione delle tariffe si dovrà individuare la percentuale massima di riduzione
equivalente ai costi variabili definiti dal Piano finanziario e individuare il quantitativo di potenziale produttività
di rifiuti per mq. dell’attività interessata, al fine di proporzionare la riduzione con il confronto con la quantità di
rifiuti avviati al recupero; se il Comune applica il D.P.R. 158/99, si ipotizza l’utilizzo del Kd massimo previsto
dall’allegato al decreto citato per la determinazione della parte variabile della tariffa.In sostanza, nel
regolamento del tributo dovrà prevedersi un meccanismo di proporzionalità tra la misura della riduzione e la
quantità di rifiuti riciclata..
31
6.5 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA
L’Amministrazione definisce e fornisce al personale addetto ai controlli un Protocollo
standardizzato da seguire per l’attività di verifica presso l’utenza, in cui siano indicate:
- le procedure da utilizzare per contattare l’utente e fissare la visita
- gli elementi da monitorare
- gli strumenti da utilizzare
-la relazione da stilare, di cui rilasciare copia all’utente.
Il personale incaricato del controllo dovrà verificare almeno i seguenti elementi:
- corretta localizzazione del sistema di compostaggio utilizzato e rispondenza con quanto
dichiarato dall’utente
- effettivo utilizzo del sistema dichiarato
-caratteristiche del cumulo in merito ad alcuni parametri di controllo definiti: omogeneità del
prodotto, umidità e la temperatura, assenza di impurità, assenza di intrusioni (animali da
cortile, animali selvatici, roditori, atti vandalici), assenza di odori, presenza di percolato.
32
6.6 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA
Test da utilizzare per il controllo di alcuni parametri fisici di un cumulo realizzato con
compostiere statiche (Linee guida per la realizzazione di compostaggio di comunità mediante
cumuli statici in cassoni o cassette, del progetto C3PO)
Test/controllo obiettivo Modalità effettuazione
Test dell’umidità verificare che l’umidità sia
corretta ed attuare gli
interventi opportuni
si effettua stringendo nel
pugno una manciata di
materiale (“test del pugno”)
Test di solubilità del compost Verificare che il compost
prodotto sia maturo
Si effettua mettendo del
compost in un bicchiere e
verificando se è o meno
solubile
Controllo della temperatura
(con termometro)
verificare che all’interno della
massa in trasformazione vi sia
una temperatura di almeno
55°C
Immersione termometro
Controllo della temperatura
(senza termometro)
verificare che all’interno della
massa in trasformazione vi sia
una temperatura grosso modo
adeguata
Immersione tondino in ferro
7.1ILPROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:LELINEEGUIDASULL’ORGANICO
33
QUADRO NORMATIVO/AUTORIZZATIVO SULLA FRAZIONE ORGANICA
TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO
Autocompostaggio,
Compostaggio di comunità,
Compostaggio locale,
Compostaggio industriale
PRINCIPALI ASPETTI PER LA LORO OTTIMIZZATA INTRODUZIONE
Requisiti richiesti all’utenza per la pratica -Utenze ottimali per la pratica
Caratteristiche delle zone urbane ottimali per l’introduzione della pratica
Metodologie e attrezzature necessarie - Localizzazione
Materiali compostabili - Strutturante
Autorizzazioni previste - Limiti quantitativi
Servizi per avviare, monitorare, controllare la pratica
Costi –Benefici - Ricavi o proventi – Incentivi
VALUTAZIONE EX ANTE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
La progettazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
I contratti di gestione della frazione organica e del servizio di raccolta e gestione
complessiva dei rifiuti urbani in essere
I modelli di raccolta presenti
Quantificare le riduzioni
Il Regolamento Ta.Ri.
LA VALUTAZIONE IN ITINERE-EX POST
I controlli
COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ
34
Strumento di supporto ai Comuni sulla gestione ottimizzata della frazione organica
Articolato in 6 Titoli:
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AUTOCOMPOSTAGGIO
TITOLO 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
TITOLO 4 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO LOCALE
TITOLO 5 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO INDUSTRIALE
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
7.2.ILPROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:ILREGOLAMENTOIFELDEDICATO
ALCOMPOSTAGGIO
35
8.1 L’ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO
•È una libera associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti pubblici,
Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. Vanta tra i propri soci
fondatori 32 tra esperti, Enti e associazioni e tra i suoi soci, a presto, l’ENEA
Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT).
•Scopo: la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della
circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell’uso
razionale ed efficienze della risorsa costituita dai materiali organici attraverso
impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini possibile al luogo di
produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto
(autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale)
•Per informazioni è possibile contattare il Presidente:
dott. Fabio Musmeci
Mail: fabio.musmeci@enea.it
Tel. +39 06 30484595
Cell.+39 333 3934898.
www.campaniadifferenzia.anci.it
GRAZIEDELL’ATTENZIONE!
RIFERIMENTI:
Vincenza Di Malta
e-mail: giavdimalta@google.com
Cell: 328 9032 889

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Autocompostaggio e compostaggio di comunità: nuove opportunità per i Comuni campani alla luce della recente normativa e aspetti regolamentari

  • 1. Attività 1.b – Assistenza Diretta ai Comuni Autocompostaggio e compostaggio di comunità: nuove opportunità per i Comuni campani alla luce della recente normativa e aspetti regolamentari Webinar Ifel del 22 dicembre 2016
  • 2. 2 PERCORSODELWEBINAR 1.NORMATIVANAZIONALE:VIGENTE,IN ITINERE,DEFINIZIONIED INTERPRETAZIONI 2.NORMATIVAREGIONALEVIGENTE 3.IL CONFRONTOTRAQUADRO REGIONALEENAZIONALE 4.LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO 5.SOLUZIONIPERLA GESTIONEDEL RIFIUTOBIODEGRADABILE 6.AUTOCOMPOSTAGGIO 7.IL PROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:LE LINEEGUIDASULL’ORGANICO, IL REGOLAMENTOIFELDEDICATOAL COMPOSTAGGIO 8.L’ASSOCIAZIONEITALIANA COMPOSTAGGIO
  • 3. 3 1.1NORMATIVANAZIONALEVIGENTE La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152. Art. 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico Modifica gli articoli 208 (autorizzazione unica) e 214 (procedure semplificate) Art. 38 - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici Modifica gli articoli 180 (prevenzione) e 183 (definizioni)
  • 4. 4 1.2NORMATIVANAZIONALEVIGENTE La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152. Art. 37 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico Modifica gli articoli 208 (autorizzazione unica) e 214 (procedure semplificate) «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  • 5. 5 1.3NORMATIVANAZIONALEVIGENTE La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ modifica il D.LGS 3 aprile 2006, n. 152. Art. 38 - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici Modifica gli articoli 180 (prevenzione) e 183 (definizioni) e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. 1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.
  • 6. 6 1.4NORMATIVANAZIONALEVIGENTE NOVITÀ INTRODOTTE SU: AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ COMPOSTAGGIO LOCALE/PROSSIMITÀ TIPOLOGIE DI GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO •Domestico •Non Domestico New New Micro impianti per il trattamento di rifiuti raccolti nel comune di produzione o in quelli confinanti (se convenzionati per la gestione congiunta del servizio) LIMITI DI TRATTAMENTO Non previste Demandate a DM dedicato Capacità fino ad 80 ton/anno PROCEDURE AUTORIZZATIVE Non previste Demandate a DM dedicato •Semplificazione: Denuncia di inizio attività + Parere ARPA+ Predisposizione di Regolamento di gestione dell'impianto (e nomina gestore individuato nel comune) AZIONI PER LA DIFFUSIONE- PROMOZIONE •Regioni , Comuni e Ministero chiamati a collaborare •Regioni tramite strumenti di pianificazione •Comuni tramite sconti ed agevolazioni all’utenza (riduzione tariffa obbligatoria per autocompostaggio dom e non dom di attività agricole e vivaistiche) •Regioni , Comuni e Ministero chiamati a collaborare •Regioni tramite strumenti di pianificazione •Comuni tramite sconti ed agevolazioni all’utenza (non obbligatori)
  • 7. 7 Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 1.5NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ Più utenze (dom e non dom) associate ad 1 organismo collettivo ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici e all’uso del compost 1 Apparecchiatura ubicata al massimo entro 1 km di distanza dalle utenze conferenti che procedono autonomamente al conferimento del rifiuto. • Taglia piccola (Tp): 10 t/anno massime trattate, statica/elettromeccanica • Taglia media (Tm) 60 t/anno massime trattate, elettromeccanica • Taglia grande (Tg) 130 t/anno massime trattate, elettromeccanica 1 Conduttore, individuato dal responsabile dell’organismo collettivo. Per apparecchiature Tm e Tg deve: - aver seguito un corso specifico - conservare in un registro i dati dei conferimenti, del compost prodotto, degli scarti e del compost non a norma. Compost prodotto: l’utilizzo deve essere disciplinato da un Piano, approvato dall’organismo collettivo; deve rispettare precisi parametri fisici; diversamente è da considerarsi rifiuto urbano, conferito al servizio di raccolta dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. Solo se conforme alle caratteristiche di Ammendante compostato misto e di Ammendante compostato verde, D.lgs 75/2010, è ammesso l’uso su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (tranne che per le apparecchiature che trattano fino ad 1 tonnellata/anno) “Definizione troppo generica” Parere n 02258/2016 del 02/11/2016 del Consiglio di Stato sul decreto recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell’articolo 180, comma 1- octies, del D.lgs 152/2006, modificato dall’art.38 della L.221/2015
  • 8. 8 ALTRI RILIEVI MOSSI DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO •Necessità di uniformare la procedura “autorizzatoria” a quella della segnalazione certificata di inizio attività o SCIA, dato che quella disciplinata dallo schema di regolamento è vicina alla denuncia di inizio attività (DIA) che non esiste più o alla comunicazione di inizio lavori asseverata prevista in materia edilizia. •Dovrebbero essere regolati puntualmente i poteri di intervento del Comune entro i quindici giorni dalla comunicazione di inizio attività e contemplati anche poteri di intervento successivi alla scadenza di detto termine. •Si deve tener presente che il responsabile dell’organismo collettivo sia il suo legale rappresentante. Appare preferibile limitare l’individuazione del responsabile alle modalità negoziali, impedendo all’organismo collettivo che non nomini un’apposita persona in tale ruolo di operare nell’ambito del compostaggio di comunità. •La potestà ispettiva prevista nel Decreto è assai invasiva della sfera giuridica del sottoposto e che, per questo, deve essere puntualmente definita nei presupposti e circondata da garanzie a tutela delle libertà personali, la previsione risulta eccessivamente generica. Appare opportuno ricondurre il potere ispettivo e l’accesso ai luoghi alle norme generali, limitandosi ad estendere la platea dei soggetti legittimati a quelli indicati. Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 1.6NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
  • 9. 9 OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO Il compostaggio di comunità, in quanto attività di riciclaggio ai sensi della decisione della Commissione 2011/753/UE del 18 novembre 2011, partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e dell’obiettivo di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/31/CE. In conformità alla gerarchia dei rifiuti, è pienamente rispondente ai principi di autosufficienza e prossimità della gestione dei rifiuti biodegradabili urbani, costituendo uno strumento alternativo e integrativo della gestione dei rifiuti organici dei comuni in considerazione delle conformazioni territoriali, della gestione attuata, della disponibilità di impianti a e della distanza degli stessi, con il beneficio di non gravare nella gestione e nei relativi costi del servizio di igiene urbana, in quanto il conferimento di tale frazione da parte dell’utenza conferente è autonomo ed evita l’intervento della società di gestione. Al pari del compostaggio domestico, contribuisce, attraverso l’impegno diretto del cittadino nella gestione dei rifiuti, all’incremento della sensibilità ambientale collettiva nonché alla comprensione dei processi di trattamento biologico dei rifiuti tanto dei piccoli come dei grandi impianti. Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 1.7NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
  • 10. 10 OSSERVAZIONI EVIDENZIATE DAL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL DECRETO Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. DESTINATARI DELL’INTERVENTO VANTAGGI SVANTAGGI DIRETTI (Utenze domestiche e non domestiche) •Gestione dei rifiuti biodegradabili prodotti •Disponibilità del compost prodotto •Eventuale riduzione della tassa sui rifiuti INDIRETTI (Comuni) •Riduzione della frazione organica dei rifiuti urbani da gestire •Riduzione del costo o costo evitato della raccolta e trattamento di tale frazione Incremento attività amministrativa: - raccolta e controllo delle comunicazione di messa in esercizio delle apparecchiatura, --raccolta delle comunicazioni riguardanti i dati di gestione delle stesse - inoltro dei dati alla Regione e all’ISPRA. 1.8NORMATIVANAZIONALEINITINERE:IL DECRETOSU COMPOSTAGGIODI COMUNITÀ
  • 11. 11 DPCM 7 marzo 2016 sul fabbisogno impiantistico per il trattamento dell’organico Le Regioni, in conformità al principio di prossimità, possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che contribuiscono a ridurre il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica. 1.9NORMATIVANAZIONALE:DEFINIZIONIE INTERPRETAZIONI Decreto 26 Maggio 2016 sulle Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati In linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, ammette i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti, prevedendone il conteggio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 50%. Da facoltà alle Regioni di conteggiare nella %RD i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità. I Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo. Per il compostaggio domestico stabilisce la seguente formula: PC =ΣVci *ps *4 PC = peso del compostaggio (Kg); ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³; ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³); 4= numero massimo di svuotamenti annui. Per il compostaggio di prossimità e di comunità rimanda la definizione della formula al Decreto di attuazione dell’art 183 comma 1 lettera qq-bis) del D.lgs 152/2006, modificato dall’art. 38 della L. 221/2015.
  • 12. 12 D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani) Autocompostaggio valutabile ai fini della %RD se: a) l’indifferenziato è raccolto senza cassonetti stradali; b) il Comune: b.1 adotta un regolamento Ta.Ri. che preveda una riduzione per il compostaggio e uno schema di convenzione tra il Cittadino e il Comune; b.2 nomina un responsabile del controllo che trasmetta all’ORR, ogni mese, i dati dei convenzionati e dei controlli effettuati (almeno il 5% delle convenzioni dell’anno). c) Nella convenzione devono essere esplicitati: dati personali e recapiti del Cittadino; luogo del compostaggio; impegno assunto dal Cittadino a non conferire al sistema di raccolta la frazione umida (CER 200108); sottoscrizione di una liberatoria per il trattamento dei dati del Cittadino che si rende disponibile, a controlli e/o interviste dal Comune e dall’ORR. 2.1NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
  • 13. 13 Una formula di calcolo Un sistema di tracciabilità e monitoraggio Regolamento Ta.Ri e Compostaggio Sottoscrizione, raccolta Convenzioni Cittadino- Comune Nomina Responsabile e controlli (almeno del 5% ) Invio mensile dati su convenzionati e controlli Raccolta, certificazione dati di convenzionati e controlli Interviste e controlli ai convenzionati COMUNI ORR S. TRACCIABILITÀ S. MONITORAGGIO S. TRACC./MONIT. REGIONE AC = n. ab apc x 0,250 Kg x n. gg D.G.R. n. 384/2012 (Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani) 2.2NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
  • 14. 14 Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14. “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”. 1.Nuova governance del ciclo integrato dei rifiuti orientata all’ottimizzazione della gestione (miglioramento quali-quantitativo dei risultati, miglioramento dei servizi e riduzione dei costi di gestione) 2.Il cambiamento dell’ORR in ORGR 3.Tra le funzioni della Regione : • la definizione e divulgazione di “Linee guida per favorire auto compostaggio e compostaggio di comunità per utenze domestiche e non”; •la promozione dell’attuazione di un “Programma straordinario” rivolto ai Comuni meno performanti, articolato in cinque punti tra cui “lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti” in Comuni singoli con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, non superiore ai 15.000 abitanti, Unioni ed Associazioni di Comuni con pari popolazione. 2.3NORMATIVAREGIONALEVIGENTE
  • 15. 15 CONFORMITÀ NON CONFORMITÀ QR=QN ELEMENTI DI CRITICITÀ ELEMENTI DI OPPORTUNITÀ •Valutazione del peso dell’AC sulla %RD •Formula e sistema ac campano non progettati per ac non domestico e compostaggio di comunità. •Formula ac campana basata su ab e non su volumetrie •Formula nazionale non applicabile a certi sistemi di compostaggio previsti nella convenzione campana •Estensione della formula anche alle tipologie/categorie di utenti (anche non domestiche) •Disciplinare meglio i sistemi di autocompostaggio ammissibili •Previsto un sistema di tracciabilità •Disciplinare l’ac nel Regolamento Ta. Ri. e di Autocompostaggio •Obbligo della agevolazione tariffaria dell’AC dom •Cambio dell’ORR e stallo del sistema di raccolta-certificazione dati •Assenza di un modello di Regolamento (Ta.Ri.e su Autocompostaggio) e di una formula di calcolo delle agevolazioni (per utenze domestiche e non, compostaggio di comunità) •Rivedere i modelli di convenzione e le procedure istruttorie connesse •Disciplinare nei regolamenti comunali anche casistiche di ac non domestico e di comunità (dopo il Decreto Ministeriale) •Opportunità di usare Linee guida per agevolare uniformità dei sistemi regolatori e delle agevolazioni •Autocompostaggio e compostaggio di comunità come strategia di riduzione dei costi di gestione e contenere l’aumento della Ta.Ri. con il passaggio agli ATO •Previsto un sistema di monitoraggio •Definizione di un responsabile controlli •Obbligo di una soglia minima di controlli •Mancanza di una procedura standardizzata per i controlli •Scarsa formazione e competenza del personale comunale impiegato •Opportunità di usare Linee guida per supportare la metodologia di campionamento dei controlli, metodiche e strumenti da utilizzare nel controllo, moduli di registrazione dei controlli e notifica delle difformità/sanzione all’utenza. 3.NORMATIVA:CONFRONTOTRA QUADROREGIONALEE NAZIONALE
  • 16. 16 4.1LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO TIPOLOGIA PRODUTT ORE DEL RIFIUTO PRODUZIONE DEL COMPOST UTILIZZATOR E DEL COMPOST ASPETTI OPERATIVI ASPETTI GESTIONALI Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto utilizzato Soggetto Autorizzazio ne Limiti quantitativi Attività previste Sconti TA.RI. AUTO- COMPOSTAG- GIO DOMESTICO 1 UTENZA DOMESTICA PRESSO L’UTENZA UTENZA PRODUTTRICE UMIDO + SFALCI E POTATURE (strutturante) prodotti dallo stesso utente UTENZA PRODUTTRICE NON PREVISTA NON PREVISTI Informazione accompagna mento Tracciabilità Monitoraggi o, controllo OBBLIGATORIO AUTO- COMPOSTAG- GIO NON DOMESTICO 1 UTENZA NON DOMESTICA (attività agricole o florovivaisti che) PRESSO L’UTENZA UTENZA PRODUTTRICE Informazione accompagna mento Tracciabilità Monitoraggi o, controllo OBBLIGATORIO 1 UTENZA NON DOMESTICA (diversa da attività non agricole e florovivaisti che ma produttrice di organico) PRESSO L’UTENZA UTENZA PRODUTTRICE Informazione accompagna mento Tracciabilità Monitoraggi o, controllo FACOLTATIVI
  • 17. 17 TIPOLOGIA PRODUTTORE DEL RIFIUTO PRODUZIONE DEL COMPOST UTILIZZATOR E DEL COMPOST ASPETTI OPERATIVI ASPETTI GESTIONALI Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto utilizzato Soggetto Autorizzazio ne Limiti quantitativi Attività previste Sconti TA.RI. COMPOSTAG- GIO DI COMUNITÀ PIÙ UTENZE (dom e non dom) ASSOCIATE IN UN ORGANISMO COLLETTIVO con un RAPPRESENTANTE PRESSO LE UTENZE O UNA DI ESSE SOGGETTO INDIVIDUATO DAL RESPONSABIL E DELL’ORGANIS MO COLLETTIVO, E FORMATO (per apparecchiatu re superioria 10 ton/anno) UMIDO prodotto dagli utenti + STRUTTURA NTE (CONFERITI SEPARATAM ENTE) TUTTELE UTENZEO ALMENO UNA DI ESSE, secondo il Piano di utilizzo approvato Iter agevolato demandato ad un decreto attuativo del comma 1- ocites dell’art. 180 del D.lgs 152/2006. PREVISTI: IN VIA DI DEFINIZIONE CON IL DECRETO MINISTERIAL E DEDICATO Informazione, accompagnam ento Tracciabilità Monitoraggio -controllo FACOLTATIVA COMPOSTAG- GIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ UTENZE(dom e non dom) DI UNO STESSO COMUNE O DI UNO O PIÙ COMUNI LIMITROFI (previa convenzione per la gestione associatadel servizio) PRESSO IL COMUNE PRODUTT ORE DEL RIFIUTO GESTORE INDIVIDUATO IN AMBITO COMUNALE UMIDO prodotto dagli utenti + STRUTTURA NTE (CONFERITI SEPARATAM ENTE) NON DEFINITO Iter agevolato definito dal comma 7-bis dell’art. 214 del D.lgs n. 152/2006 PREVISTI: 80 TONNELLATE /ANNO Informazione Raccolta (possibile) Trattamento 4.2LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
  • 18. 18 TIPOLOGIA PRODUTTORE DEL RIFIUTO PRODUZIONE DEL COMPOST UTILIZZATOR E DEL COMPOST ASPETTI OPERATIVI ASPETTI GESTIONALI Soggetto Luogo Conduttore Rifiuto utilizzato Soggetto Autorizzazio ne Limiti quantitativi Attività previste Sconti TA.RI. COMPOSTAG- GIO INDUSTRIALE UTENZE(dom e non dom) + ATTIVITÀ ECONOMICHE NON ASSIMILATE NON DEFINITO DIVERSO DAL PRODUTTORE, AUTORIZZATO PER LA REALIZZAZIONE E/O CONDUZIONE DELL’IMPIANTO UMIDO + SFALCI E POTATURE(+ FANGHI)(CO NFERITI SEPARATAM ENTE) DIVERSO DAL PRODUTTOR E E/O CONDUTTORE Iter ordinario (art. 208 d.lgs n. 152/2006) e semplificato (art. 214, 216 del D.lgs 152/2006) PREVISTI: NELL’AUTORIZ ZAZIONE RILASCIATA Informazione Raccolta Trasferenza Trasporto Trattamento 4.3LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
  • 19. 19 TIPOLOGIE TRATTAMENTO svolto dal PRODUTTORE Autocompostaggio Compostaggio di comunità TRATTAMENTO svolto da TERZI Compostaggio locale Compostaggio industriale CONFERIMENTO DIRETTO (senza raccolta) CONFERIMENTO INDIRETTO (con raccolta) TRATTAMENTO LOCALE TRASPORTO PER TRATTAMENTO NON LOCALE KM zero Zero costi di raccolta Zero Costi di trattamento Filiera corta Zero Costi di trattamento Filiera lunga COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ 4.4LE TIPOLOGIEDI TRATTAMENTO
  • 20. 20 4.5 SOLUZIONIPERLA GESTIONEDEL RIFIUTOBIODEGRADABILE PREVENZIONE GESTIONE DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE: Organizzazione di più attività, nel territorio urbano, a sistema RIDUZIONE RACCOLTA RICICLO Ciascun tipologia di attività: -valutata in funzione dei contesti territoriali e delle zone omogenee - consente differenti risultati - garantisce un differente equilibrio tra costi e benefici - richiede servizi diversi STRUTTURA INSEDIATIVA, LA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, LE INFRASTRUTTURE VIARIE, LA DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI, IL SISTEMA DI RACCOLTA PREVENZIONE, INTERCETTAZIONE DEL RIFIUTO E RICICLO TRACCIABILITÀ, MONITORAGGIO, ACCOMPAGNAMENTO, CONTROLLO DELL’UTENZA)
  • 21. 21 5.1REQUISITI RICHIESTI ALL’UTENZA PER LA PRATICA: 1. produrre rifiuto organico, 2. avere un’area verde, di sua proprietà e/o disponibilità, dove poter condurre il processo di produzione del compost e riutilizzarlo, 3. condurre direttamente il processo di produzione del compost. AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ 1. produrre rifiuto organico 2. appartenere ad un raggruppamento di soggetti che : 2.1 decidono di trattare il rifiuto prodotto in modo comunitario presso un’area di proprietà o disponibilità del raggruppamento o di uno dei soggetti appartenenti, purché tale area sia accessibile a tutti i membri del raggruppamento (max 1 km di distanza) 2.1 abbia un rappresentante (incaricato di nominare il Conduttore dell’apparecchiatura); 3. lei direttamente, oppure uno dei soggetti del raggruppamento di appartenenza, oppure tutto il raggruppamento, disporre di un’area verde di proprietà o disponibilità sua, di almeno un soggetto del raggruppamento o dell’intero raggruppamento, dove utilizzare il compost prodotto, secondo il Piano di utilizzo approvato; L’utenza appartenente al raggruppamento che decide di effettuare compostaggio di comunità può essere domestica (un nucleo famigliare) o non domestica purché soddisfi le condizioni previste.
  • 22. 22 5.2UTENZE OTTIMALI PER LA PRATICA: 1. Utenze domestiche che risiedono in case dotate di area verde. 2. Utenze non domestiche dotate di area verde e produttrici di rifiuto organico, quali: a) scuole con mense, b) attività commerciale con vendita di prodotti biodegradabili (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) c) attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione d) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e) alberghi con servizio di ristorazione f) mense, birrerie, hamburgherie g) bar, caffè, pasticceria h) attività agricola o florovivaistiche. AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ 1. Utenze (domestiche e non domestiche) di condomini dotati di coorte o giardino interno 2. Utenze domestiche che risiedono in unità abitative all’interno di consorzi dotati di giardino 3. Utenze che risiedono in piccole frazioni urbane o comuni di cui almeno alcune siano dotate di giardino o orti 4. Utenze non domestiche appartenenti alla stessa via, di cui almeno una sia dotata di giardino 5. Utenze non domestiche appartenenti a piccoli centri commerciali, dotati di giardino.
  • 23. 23 5.3ZONE URBANE OTTIMALI PER L’INTRODUZIONE DELLA PRATICA: 1. Aree urbane dove il rendimento delle raccolte domiciliari è più basso: • zone a case sparse dotate di giardino o orto • quartieri residenziali con unità abitative mono o bifamigliari dotate di giardino. AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ 1. Aree urbane dove il sistema di raccolta è più complesso e il rendimento delle raccolte più denso (maggiori quantità)
  • 24. 24 5.4METODOLOGIE E ATTREZZATURE NECESSARIE: La legge non individua metodi. Dovrebbero essere vietate o escluse metodologie in grado di recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per le Utenze domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei seguenti sistemi: a) una compostiera statica; b) una compostiera a rivoltamento laterale; c) una compostiera elettromeccanica; d) una cassa compostiera; e) due buche, una in uso, l’altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm, può bastare per 6 mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d’erba e fogliame. Tra i sistemi vengono sconsigliati l’utilizzo di concimaie e di sistemi di cui è difficile stimare e misurare la volumetria. Per le utenze non domestiche si può prevedere l’utilizzo di uno dei seguenti sistemi: a) una compostiera statica; b) una compostiera a rivoltamento laterale; c) una macchina compostatrice elettromeccanica. È sempre bene fornire indicazioni sul dimensionamento minimo dei sistemi utilizzabili dalla utenze non domestiche, che deve essere inferito e stimato sulla base della produzione media di rifiuto biodegradabile da gestire, composto sia da scarti di cucina e mensa (CER 200108) e sfalci e potature (CER 200201). AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies dell’art. 180 del D.lgs 152/2016.
  • 25. 25 5.5 LOCALIZZAZIONE: La legge non fornisce indicazioni specifiche. Le attrezzature statiche dovrebbero essere ubicate preferibilmente in una zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione. Non esistono prescrizioni in merito alle distanze minime dai confini da rispettare: si suggerisce di collocare la struttura di autocompostaggio almeno ad una distanza superiore a 5 metri dal confine delle proprietà altrui, salvo diverso accordo con i confinanti, per evitare controversie con i vicini. AUTOCOMPOSTAGGIO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ Per la definizione si resta in attesa di specifiche da parte del Decreto Ministeriale attuativo del comma 1-octies dell’art. 180 del D.lgs 152/2006.
  • 26. 26 5.6SERVIZI PER AVVIARE, MONITORARE, CONTROLLARE LA PRATICA Fase preparatoria 1. Valutare le condizioni in cui promuovere la pratica, identificare le zone e le utenze da attivare, verificare la fattibilità dei risparmi previsti, identificare i margini economici per la definizione delle riduzioni da riconoscere all’utenza. 2. Disciplinare lo svolgimento della pratica: adeguare i Regolamenti comunali (Igiene Urbana e Ta.Ri.), adottare un Regolamento dedicato:, identificare le zone da attuare, le utenze potenziali, il sistema degli incentivi all’utenza (riduzioni tariffarie obbligatorie e facoltative), i modelli di convenzione. 3. Acquistare le attrezzature da fornire all’utenza (facoltativa) 4. Pianificare le attività di informazione e accompagnamento alle utenze, l’attività ed il sistema dei monitoraggi all’utenza Avvio 1. Controlli amministrativi: istruttoria delle istanze, verifica possesso dei requisiti e stato dei pagamenti Ta.Ri.. 2. Definizione della graduatoria dei soggetti in regola con i requisiti. 3. Convocazione per la stipula delle Convenzioni. 4. Comunicazione elenco destinatari delle agevolazioni Ta.Ri. all’ufficio competente e al soggetto gestore della raccolta. 5. Avvio delle attività di informazione e accompagnamento alle utenze (corsi di formazione, distribuzione di opuscoli e manuali) 6. Distribuzione delle attrezzature acquistate per la pratica e/o ritiro dei mastelli. 7. Riprogettare-ridimensionare i servizi di raccolta all’utenza. Monitoraggio 1. Controlli presso l’utenza (es verifiche a campione sui conferimenti dell’indifferenziato). 2. Monitoraggio sul mantenimento dei requisiti Verifica 1. Controlli economico-finanziari presso il Comune: costi di conferimento in impianto, di raccolta da parte del gestore. 2. Controlli dei servizi erogati dal gestore: verifica svolgimento eventuali servizi compensativi, concordati a scomputo dei mancati costi sostenuti (raccolta e/o trasporto) con l’avvio dell’autocompostaggio.
  • 27. 27 6.1AUTOCOMPOSTAGGIO: COSTI acquisto e distribuzione di attrezzature (opzionale) attività di accompagnamento all’utenza (attività informative, predisposizione e stampa dei materiali promozionali ed informativi); gestione amministrativa delle attività di istruttoria delle pratiche (adesione, verifica della conservazione dei requisiti) attività di tracciabilità degli utenti (es. predisposizione di sistemi di identificazione-geolocalizzazione per il soggetto gestore delle attività di raccolta) attività di monitoraggio degli utenti praticanti attività ispettive e di controllo presso le utenze
  • 28. 28 Ambientali: - minore produzione e maggiore cattura di CO2 (riduzione movimentazione dei rifiuti, migliore fertilizzazione dei terreni contrasta la desertificazione dei suoli e agevola l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive presenti nel compost,) -ricostruzione di un nuovo equilibrio nel rapporto dell’uomo con la natura (grazie alle attività orticole, florovivaistiche promosse della necessità di riutilizzo del compost prodotto) Economici: riduzione costi sostenuti per la raccolta e il trattamento dell’organico, a fronte dell’agevolazione tariffaria riconosciuta all’utenza. 6.2AUTOCOMPOSTAGGIO: BENEFICI
  • 29. 29 1.Possibilità di mettere a disposizione degli utenti in comodato d’uso gratuito le attrezzature necessarie. 2.Il Comune, inoltre, ha l’OBBLIGO di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a tutte le utenze domestiche e a tutte le utenze non domestiche costituite da attività agricole e florovivaistiche che effettuano auto compostaggio. 3.Il Comune ha la POSSIBILITÀ di riconoscere uno sconto in bolletta Ta.Ri. a tutte le utenze non domestiche, diverse dall’attività agricole e florovivaistiche, che effettuano l’autocompostaggio. La definizione di tali agevolazioni deve essere attentamente valutata dall’Amministrazione, al fine di evitare la definizione di sconti troppo “generosi”, in grado di attirare utenti scarsamente motivati e consapevoli dell’impegno richiesto, oppure troppo esigui, in grado di disincentivare l’utenza ad aderire alla pratica. 6.3AUTOCOMPOSTAGGIO: INCENTIVI
  • 30. 30 6.4 AUTOCOMPOSTAGGIO: ASPETTI REGOLAMENTARI (SCONTISTICA) 1.Mancano modelli di calcolo o regole. 2.Servono dati su i costi di raccolta, trasporto e trattamento, che andranno ponderati (usando dei fattori correttivi)in funzione dell’estensione dell’area di adesione delle utenze, della tipologia di località abitativa etc. e del tipo di servizio di raccolta effettuato. 3.Riparametrare il risparmio ottenuto dall’amministrazione (per il mancato servizio di raccolta e trattamento) alla dimensione dell’utenza (numero dei componenti per l’utenza domestica, quantità di rifiuto autogestito per l’utenza non domestica), definendo l’agevolazione come riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa. 4.La riduzione tariffarie dovranno essere concesse a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore o presentazione da parte del produttore di documentazione attestante il riciclo dei rifiuti. La norma non prevede l’obbligatorietà di riduzioni tariffare per le utenze non domestiche, differenti dalle attività agricole e florovivaistiche, che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tuttavia ai sensi dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013 sono obbligatorie le riduzioni per l’avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle stesse. Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati: se il Comune non applica il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, per la determinazione delle tariffe si dovrà individuare la percentuale massima di riduzione equivalente ai costi variabili definiti dal Piano finanziario e individuare il quantitativo di potenziale produttività di rifiuti per mq. dell’attività interessata, al fine di proporzionare la riduzione con il confronto con la quantità di rifiuti avviati al recupero; se il Comune applica il D.P.R. 158/99, si ipotizza l’utilizzo del Kd massimo previsto dall’allegato al decreto citato per la determinazione della parte variabile della tariffa.In sostanza, nel regolamento del tributo dovrà prevedersi un meccanismo di proporzionalità tra la misura della riduzione e la quantità di rifiuti riciclata..
  • 31. 31 6.5 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA L’Amministrazione definisce e fornisce al personale addetto ai controlli un Protocollo standardizzato da seguire per l’attività di verifica presso l’utenza, in cui siano indicate: - le procedure da utilizzare per contattare l’utente e fissare la visita - gli elementi da monitorare - gli strumenti da utilizzare -la relazione da stilare, di cui rilasciare copia all’utente. Il personale incaricato del controllo dovrà verificare almeno i seguenti elementi: - corretta localizzazione del sistema di compostaggio utilizzato e rispondenza con quanto dichiarato dall’utente - effettivo utilizzo del sistema dichiarato -caratteristiche del cumulo in merito ad alcuni parametri di controllo definiti: omogeneità del prodotto, umidità e la temperatura, assenza di impurità, assenza di intrusioni (animali da cortile, animali selvatici, roditori, atti vandalici), assenza di odori, presenza di percolato.
  • 32. 32 6.6 AUTOCOMPOSTAGGIO: CONTROLLI ALL’UTENZA Test da utilizzare per il controllo di alcuni parametri fisici di un cumulo realizzato con compostiere statiche (Linee guida per la realizzazione di compostaggio di comunità mediante cumuli statici in cassoni o cassette, del progetto C3PO) Test/controllo obiettivo Modalità effettuazione Test dell’umidità verificare che l’umidità sia corretta ed attuare gli interventi opportuni si effettua stringendo nel pugno una manciata di materiale (“test del pugno”) Test di solubilità del compost Verificare che il compost prodotto sia maturo Si effettua mettendo del compost in un bicchiere e verificando se è o meno solubile Controllo della temperatura (con termometro) verificare che all’interno della massa in trasformazione vi sia una temperatura di almeno 55°C Immersione termometro Controllo della temperatura (senza termometro) verificare che all’interno della massa in trasformazione vi sia una temperatura grosso modo adeguata Immersione tondino in ferro
  • 33. 7.1ILPROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:LELINEEGUIDASULL’ORGANICO 33 QUADRO NORMATIVO/AUTORIZZATIVO SULLA FRAZIONE ORGANICA TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO Autocompostaggio, Compostaggio di comunità, Compostaggio locale, Compostaggio industriale PRINCIPALI ASPETTI PER LA LORO OTTIMIZZATA INTRODUZIONE Requisiti richiesti all’utenza per la pratica -Utenze ottimali per la pratica Caratteristiche delle zone urbane ottimali per l’introduzione della pratica Metodologie e attrezzature necessarie - Localizzazione Materiali compostabili - Strutturante Autorizzazioni previste - Limiti quantitativi Servizi per avviare, monitorare, controllare la pratica Costi –Benefici - Ricavi o proventi – Incentivi VALUTAZIONE EX ANTE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE La progettazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani I contratti di gestione della frazione organica e del servizio di raccolta e gestione complessiva dei rifiuti urbani in essere I modelli di raccolta presenti Quantificare le riduzioni Il Regolamento Ta.Ri. LA VALUTAZIONE IN ITINERE-EX POST I controlli COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ
  • 34. 34 Strumento di supporto ai Comuni sulla gestione ottimizzata della frazione organica Articolato in 6 Titoli: TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AUTOCOMPOSTAGGIO TITOLO 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ TITOLO 4 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO LOCALE TITOLO 5 L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PER COMPOSTAGGIO INDUSTRIALE TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 7.2.ILPROGETTOCAMPANIADIFFERENZIA:ILREGOLAMENTOIFELDEDICATO ALCOMPOSTAGGIO
  • 35. 35 8.1 L’ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO •È una libera associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. Vanta tra i propri soci fondatori 32 tra esperti, Enti e associazioni e tra i suoi soci, a presto, l’ENEA Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT). •Scopo: la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell’uso razionale ed efficienze della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale) •Per informazioni è possibile contattare il Presidente: dott. Fabio Musmeci Mail: fabio.musmeci@enea.it Tel. +39 06 30484595 Cell.+39 333 3934898.