1. "DEI DELITTI E
DELLE PENE"
E l'influenza delle idee nella
Costituzione della Repubblica
Italiana
Filippo Maria Ioannone
Anno scolastico 2020/2021
2. "DEI DELITTI E DELLE PENE"
Dei delitti e delle pene è un breve saggio
scritto dall'illuminista italiano Cesare Beccaria
pubblicato nel 1764.
Pubblicato anonimo, era inizialmente attribuito a
Verri, che smentì queste affermazioni e fece
uscire allo scoperto Beccaria.
Grazie al commento di Voltaire, il
trattato divenne famoso in Europa come
desiderio di Beccaria
Infatti il volere dell'illuminista era quello di
indirizzare l'elaborato ai sovrani illuministi
per favorire una riforma del sistema
penale.
Credeva in ideali di giustizia laica
che doveva puntare alla prevenzione
dei delitti per la sicurezza comune.
3. "DEI DELITTI E DELLE PENE-tematiche"
• L'ORIGINE DELLE PENE
Il diritto di punire deriva dalla necessità di
difendere la sicurezza comune e le leggi in modo
da impedire che i colpevoli facciano nuovi
infrazioni. Le leggi rappresentano la condizione
per cui gli uomini decisero di subordinarsi alla
società stanchi di vivere in uno stato di guerra o
libertà incostante.
• INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Le leggi non devono essere interpretate ma l'unico
scopo del magistrato dev'essere quello di
applicarle. Devono inoltre essere proporzionati
delitto e pena.
Ci sono tre tipi di delitti:
• Delitti di lesa maestà
• Delitti alla sicurezza della vita
• Delitti alla tranquillità pubblica
4. "DEI DELITTI E DELLE PENE-tematiche"
• TORTURA
La tortura come pena è vista da Beccaria
come sbagliata in quanto atto di crudeltà.
Inoltre poteva assolvere il colpevole, se
dotato di coraggio e resistenza ad essa, o
condannare un innocente, se quest'ultimo
pur di porre fine al suo dolore si dichiara
colpevole.
• LA PRONTEZZA DELLA PENA
"Quanto la pena sarà più pronta e vicina al
delitto, ella sarà tanto più giusta e utile". Più
giusta in quanto se si ritarda il processo è più
facile l'occultamento delle prove; più utile in
quanto nell'animo umano è più facile
comprendere la relazione condanna-delitto, il
lungo ritardo crea una disgiunzione tra questi
due effetti.
5. "DEI DELITTI E DELLE PENE-LA PENA
DI MORTE"
• Questo è sicuramente il tema più importante trattato da Beccaria. Lui condanna questa
pratica in quanto:
• Nonostante ciò, il milanese dice che è utile nei casi in cui il condannato ha seguito,
relazioni e potere per mettere in pericolo lo Stato oppure quando la sua morte è l'unico
modo per distogliere i cittadini dal commettere crimini.
• "è una guerra della nazione contro il cittadino": queste
pene non sono basate sul diritto ma sulla forza e sul potere
dello Stato
• Non è necessaria: è importante l'estensione della pena
non l'intensità (meglio la prevenzione della libertà che della
vita)
• Diventa uno spettacolo per la folla che non comprende la
lezione ma prova compassione per il condannato (es.
esecuzioni in Francia)
6. "DEI DELITTI E DELLE PENE VS
COSTITUZIONE"
• ARTICOLO 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
[…]
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
[…]
• Questo articolo può essere paragonato al
trattato in quanto anche Beccaria disapprova il
condannare un cittadino senza essere sicuri del
suo delitto; inoltre condanna la tortura e
qualsiasi forma di violenza fisica.
• [capitoli 38-47]
7. "DEI DELITTI E DELLE PENE VS
COSTITUZIONE"
• ARTICOLO 27
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del
condannato.
• Questo articolo può essere paragonato al
trattato in quanto anche Beccaria
disapprova il condannare un cittadino
senza essere sicuri del suo delitto; inoltre
condanna la tortura, qualsiasi forma di
violenza fisica e trattamenti contrsri al
senso di umanità. Fattore più importante
è il fatto che in entrambi i trattati non si
ammette la pena di morte come
condanna.
• Capitoli[16-18]
8. "DEI DELITTI E DELLE PENE VS
COSTITUZIONE"
• ARTICOLO 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
[…]
• Questo articolo è legato al trattato in
quanto anche per Beccaria l'imparzialità
del giudice era una cosa fondamentale
per un nuovo sistema penale corretto e
immortale.
• Capitolo[28]