Massimo Farina ci spiega le linee guida da seguire per scrivere un contratto di sviluppo che tuteli contemporaneamente l'autore e l'utilizzatore e sia in grado di prevenire inutili liti giudiziarie.
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Tech Webinar: Muoversi nella jungla dei contratti del software - Massimo Farina
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di Massimo Farina
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2. Una premessa fondamentale
(il fatto)
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di MASSIMO FARINA
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“espressione di un insieme organizzato e strutturato di
istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace,
direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una
funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare
per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica
dell’informazione.”
Definizione ufficiale
Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale (OMPI o WIPO) Canberra dal
2 al 6 aprile 1984
3. Una conseguenza fondamentale
(il diritto)
DIRITTI MORALI DIRITTI PATRIMONIALI
PATERNITÀ
GUADAGNO
• Inalienabili • Alienabili
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• Inalienabili
• Irrinunciabili
• Inespropriabili
• Alienabili
• Rinunciabili
• Espropriabili
CATEGORIA: diritti della personalità di
natura non patrimoniale riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione (es. diritto alla
vita, all'integrità fisica, alla salute,
all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di
libertà personale, di pensiero, di religione,
di associazione, di riunione, etc... )
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali
hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti
sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di
proprietà che garantisce al soggetto il potere
pieno ed esclusivo di godere delle della cosa
entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dalla legge.
DURATA DURATA
4. “Il contratto di Licenza d’Uso”
“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”
“Il contratto di Sviluppo Software”
SOFTWARE STANDARD
(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE
PERSONALIZZATO
Circolazione dei diritti patrimoniali sul software
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(PACCHETTIZZATO) PERSONALIZZATO
L’esatto inquadramento dei contratti del software permette
alle parti di comprendere quali siano i propri diritti (e i propri
obblighi) tutela i rispettivi diritti
5. Essenza dei contratti del software
AUTORE
UTILIZZATORE
COMMITTENTE
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Per scrivere un buon contratto (di licenza o di sviluppo) è necessario
conoscere la disciplina di base che tutela il software (L. 633/1941 –
“LDA”), la disciplina dei contratti (Codice Civile) e l’esatta volontà
delle parti (quali diritti vuole cedere l’autore)
6. All’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]
I diritti esclusivi - A r t . 6 4 - b i s , L D A
Principio del consenso dell’autore
(nessuno, in assenza di apposita autorizzazione, è legittimato a intervenire sul programma)
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b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma
per elaboratore […]
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma
nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di
distribuzione […] all'interno della comunità […].”
7. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma
per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
A r t . 6 4 - t e r, L D A
Limitazioni ai diritti esclusivi dell’autore
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater […]
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l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato
ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che
egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
8. Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:
-La decompilazione è necessariea per conseguire l’interoperabilità , con altri programmi, di un programma
per elaboratore creato autonomamente,
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma ;
A r t . 6 4 - q u a t e r, L D A ( D E C O M P I L A Z I O N E )
Limitazioni ai diritti esclusivi dell’autore
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater […]
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-è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma ;
-le informazioni non siano già facilmente reperibili e rapidamente accessibili;
-le informazioni acquisite non siano comunicate a terzi;
-le informazioni acquisite non siano utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma
espressiva
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle
9. La licenza d’uso è un contratto
Che tipo di diritti è in grado di
trasferire?
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI
Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire
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Che tipo di contratto è? TIPICO O ATIPICO?
Per Esempio: vendita, locazione. Oppure non esiste tra i contratti codificati nel codice civile
10. La licenza d’uso
È una vendita?
(artt. 1470 ss. c.c)
È una locazione?
(artt. 1571 ss. c.c)
Art. 1470 - Nozione. La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo.
Art. 1571 - Nozione. La locazione è il contratto col quale una
parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo.
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gli altri effetti tipici della locazione, sono estranei alle principali
distribuzioni di software pacchettizzato
Principio dell’esaurimento art. 64 bis, lett. c.,
legge 633/1941
“ […]La prima vendita di una copia del programma […] da
parte del titolare dei diritti, […] esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia […] ”
Il comune denominatore è senz’altro la cessione
del diritto di godimento sul programma dietro
corrispettivo pecuniario
11. Nelle licenze d’uso più
diffuse non sono tutte
presenti
Il modello più vicino è
quello della locazione
Diritto di godimento
Su un bene mobile o
immobile
Per un tempo
determinato
Dietro la corresponsione
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Dietro la corresponsione
periodica di un
corrispettivo (canone)
NON SUSSISTE PERFETTA IDENTITA’!!!!
Le licenze d’uso sono
generalmente a tempo
indeterminato
La locazione è un
contratto di durata
(non può eccedere i
30 anni ex art. 1573
c.c.)
12. RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE
(= regole inderogabili, neppure con il consenso
dell'interessato)
Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti [morali]
Art. 1322, II comma, c.c.:
“Le parti possono anche concludere contratti
LIBERTA’ CONTRATTUALE
LIMITI
E’ un contratto atipico
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Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti [morali]
sono inalienabili.
“Le parti possono anche concludere contratti
che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico”
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI
(Secondo l’interpretazione prevalente sono meritevoli di
tutela i contratti che perseguono interessi socialmente
utili)
13. Contiene elementi di
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
Individuazione del contratto prevalente, ed
applicazione della relativa disciplina
CRITERIO
DELL’ASSORBIMENTO
CRITERIO DELLA
COMBINAZIONE
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Contiene elementi di
più contratti tipici
che si fondono in
un’unica causa
COMBINAZIONE
Applicazione delle singole discipline di
riferimento per ciascun elemento
contrattuale
NOTA: Il contenuto determinato liberamente dalle parti è integrato ex lege dal d.lgs. 518/1992
14. integrazione ex lege d.lgs. 518/1992
Riproduzione del SW temporanea o
permanente / totale o parziale
Traduzione, adattamento,
trasformazione
Qualsiasi forma di distribuzione al
pubblico
L’AUTORE
Riprodurre, tradurre, adattare o
trasformare il SW, solo se tali attività
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L’UTILIZZATORE
trasformare il SW, solo se tali attività
siano necessarie per l’uso di esso
conformemente alla sua destinazione
Effettuare una copia di riserva del
programma, qualora sia necessario per
l’uso
Osservare, studiare o sottoporre a prova
di funzionamento il programma
15. Evitare di inserire clausole dirette a limitare le garanzie e le responsabilità per i vizi a carico del
licenziante ( o autore), che sarebbero un limite dei diritti del licenziatario (o utilizzatore)
limitazioni contenutistiche e
temporali riguardanti la garanzia
per vizi (clausole nulle ai sensi
esclusione di buona parte
dei rimedi contrattuali
generali riconosciuti al
licenziatario (clausole nulle
esclusione della responsabilità
del licenziante per i danni
indiretti connessi all’utilizzazione
del prodotto (clausole nulle ai
Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
Inoltre………rispetto della disciplina generale dei contratti contenuta nel Codice Civile
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per vizi (clausole nulle ai sensi
dell’art. 1229 c.c.) licenziatario (clausole nulle
ai sensi dell’art. 1453,
comma 1, c.c.)
del prodotto (clausole nulle ai
sensi dell’art. 1229 c.c.)
Clausola nulla in quanto contrastante con le
regole generali delle obbligazioni
16. IL CONTRATTO DI SVILUPPO DI SOFTWARE
È il negozio giuridico concluso tra una software house (oppure
un singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze specifiche tali da non poter
essere soddisfatte con un programma standardizzato.
•Disciplina applicabile
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•Disciplina applicabile
•Adempimento dei termini contrattuali
•Definizione dell’oggetto
•Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
ASPETTI PROBLEMATICI
17. CONTRATTO D’APPALTO - è il contratto con il quale una
parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
verso un corrispettivo in danaro di un’opera (o di un
servizio) commissionatagli dall’appaltante (o committente)
(art. 1655 c.c.)
I principali tipi contrattuali di riferimento
Se il programmatore è
una software house
CONTRATTO D’OPERA MANUALE (c.d. locatio operis) una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivoSe il programmatore è un
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persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente (art. 2222 c.c.).
Se il programmatore è un
singolo programmatore
Se il programmatore è
un libero professionista
CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE ha ad oggetto una
prestazione svolta a favore del cliente da esercenti le
professioni liberali (Ingegneri ecc.) (art. 2230 c.c.).
18. L’OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del contratto di
sviluppo software può essere
suddiviso in tre fasi principali:
•l’analisi delle esigenze del committente
•la progettazione del programma
•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a
soddisfare la controparte.
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soddisfare la controparte.
SVILUPPO EX NOVO
(diritti esclusivi dell’autore)
SVILUPPO SU PORZIONI DI
CODICE ALTRUI
(no diritti esclusivi dell’autore)
19. individuare le necessità e le aspettative del
committente (studio di fattibilità) e, sulla base
di ciò, stabilire degli obiettivi (progettazione).
Non è semplice individuare, a priori, le
E’ un contratto a formazione
progressiva Spesso l’oggetto si determina
in corso d’opera
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Non è semplice individuare, a priori, le
proprietà dell’opera realizzanda; esse
implicano lo sviluppo del prodotto finale Dettagliare quanto più possibile l’accordo
(oggetto determinato o determinabile), in forma
scritta per finalità probatorie (art. 110 LDA) e
per la validità delle clausole vessatorie che, se
non negoziate separatamente, sono colpite da
nullità
20. Contiene elementi di più
contratti tipici che si
fondono in un’unica causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
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Aspetti già affrontati per la licenza d’uso
21. FATTISPECIE TIPICHE RICHIAMABILI
APPALTO
artt. 1655 ss c.c.
(comittente =
imprenditore)
D’OPERA
DI SERVIZI
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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CONTRATTO D’OPERA
artt. 2222 ss c.c..
(comittente = lavoratore
autonomo)
MANUALE
INTELLETTUALE
22. APPALTO
D’OPERA
L’appaltatore svolge un’attività
di elaborazione e di
trasformazione della materia
Il programmatore assume
Lo sviluppatore
(appaltatore), per effetto
del contratto di sviluppo,
si obbliga a soddisfare un
interesse del committente
che trae utilità dall’utilizzo
del programma realizzato.
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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APPALTO
(sviluppatore = imprenditore)
DI SERVIZI
Il programmatore assume
l’obbligazione di un facere,
consistente nella produzione
di un’utilità per il committente
senza elaborazione e
trasformazione di materia
Il lavoro del
programmatore si
conclude con la
realizzazione di un bene,
seppure immateriale
23. LA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Tribunale di Milano, 6 aprile 1987
il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla preminenza
dell’opera prestata rispetto al valore del prodotto finale, va
ricondotto alla figura dell’appalto in tutti i casi nei quali il
fornitore sia un imprenditore e sia pattuito un corrispettivo per
il lavoro svolto”
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Tribunale di Novara, 20 novembre 2004
“Il contratto per la realizzazione di un “software”,
commissionato ad una “software house”, sostanzia ad ogni
effetto un appalto di servizi, e necessita di essere
sottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa
regolamentazione”
24. CONTRATTO D’OPERA
(sviluppatore =
lavoratore
autonomo)
“MANUALE”
assenza di un albo
professionale di riferimento
(Art. 2222 c.c.)
Diverso regime di
responsabilità
OBBLIGAZIONE
DI MEZZI
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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autonomo)
il programmatore impiega prevalentemente il
lavoro proprio; non è dotato di
un’organizzazione di mezzi; non vi è
prevalenza del capitale sul lavoro.
INTELLETTUALE
iscrizione in appositi albi o
elenchi
(Art. 2230 c.c.)
OBBLIGAZIONE
DI RISULTATO
25. CONTRATTO D’OPERA
► Se il programmatore non procede all’esecuzione esatta di quanto
stabilito dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un
congruo termine entro il quale il programmatore deve conformarsi a tali
condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato è ammissibile il recesso
del committente, salvo il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).
► Vizi dell’opera, l’accettazione, espressa o tacita, libera lo sviluppatore da
responsabilità per vizi o difformità dell’opera realizzata, se all’atto
dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili,
purché non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve denunziare,
a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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CONTRATTO D’OPERA
“MANUALE”
a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla
scoperta; l’azione si prescrive con il compimento di un anno dalla consegna.
► Il committente deve denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i vizi
occulti entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive con il
compimento di un anno dalla consegna.
► Possibilità di recesso, a favore del committente, ancorché sia iniziata
l’esecuzione dell’opera; sussiste, in tal caso, l’obbligo di tenere indenne la
controparte delle spese sostenute fino a quel momento e del mancato
guadagno.
26. CONTRATTO D’OPERA
INTELLETTUALE
► L’obbligazione assunta dal prestatore d’opera è di mezzi
ed è valutata in base alla diligenza del comportamento e non
del risultato finale ottenuto
► Il rischio è completamente a carico del committente
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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del risultato finale ottenuto
► La diligenza nell’adempimento deve valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata.
27. LA PROPRIETÀ DEL PROGRAMMA SVILUPPATO
Partiamo dal caso più diffuso nella
prassi negoziale:
contratto d’appalto ex art. 1655 c.c.
NON È COSÌ SEMPLICE
Attribuzione della
proprietà dell’opera al
committente ex art.
1665
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NON È COSÌ SEMPLICE
LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VA
INTEGRATA CON LA DISCIPLINA
INDEROGABILE DELLA LDA
Diritto Morale
Diritto Patrimoniale
28. Corte di Cassazione, Sezione I civile, 23 dicembre 1982, n. 7109
“Con riguardo ad opera dell’ingegno, tutelata a norma della Legge 22 aprile 1941 n.
633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto
d’opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente
all’autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione
del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una
loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto
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loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto
committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto
d’opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali
limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell’opera non
contemplate dal contratto) ”
29. ART. 7 LDA Il titolare dei diritti morali è “colui che
organizza e dirige la creazione dell'opera”
REALIZZATORE = PROGRAMMATORE
(sono i soggetti che progettano e
realizzano l’opera commissionata)
CONTITOLARITÀ?
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di MASSIMO FARINA
http://www.massimofarina.it/ - massimo@massimofarina.it
(sono i soggetti che danno impulso
alla realizzazione dell’opera)
EDITORE = COMMITTENTE
ART. 38 LDA
"Nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il
diritto di utilizzazione economica spetta
all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio
del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7"
30. Se il contratto non specifica il
criterio di attribuzione della
proprietà
CONTITOLARITÀ?
Il committente è proprietario dei
diritti patrimoniali (art. 1665)
contitolari
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di MASSIMO FARINA
http://www.massimofarina.it/ - massimo@massimofarina.it
Se nel contratto non vi sono
elementi dai quali in via
interpretativa si possono
ricavare informazioni utili
sull’attribuzione dei diritti
Il programmatore è titolare
dei diritti morali (inalienabili
ex art. 22 LDA)
contitolari
31. http://www.diricto.it/http://ict4forensics.diee.unica.it/
Training
presenta
29 GENNAIO 2015 – ORE 12.15
presenta
TECH WEBINAR GRATUITI
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di Massimo Farina
http://training.codemotion.it/ - training@codemotion.it
Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
Massimo Farina
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/
http://ict4forensics.diee.unica.it/
massimo@massimofarina.it
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32. Codemotion
Training
training.codemotion.it
training@codemotion.it
Codemotion srl
Via G. Giolitti, 34 - 00185 Roma
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di MASSIMO FARINA
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“Non è la voglia di vincere, ma la
volontà di prepararsi a vincere che
fa la differenza”
Bear Bryant
American college football coach
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33. Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare
l'opera;
• di modificare quest’opera;
• Alle seguenti condizioni:
Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato
Licenza
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di MASSIMO FARINA
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Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato
l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.
Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi
distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.
o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di
quest’opera.
o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
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