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Antonio Aloisi, Ph.D. Candidate in Labour Law, Università Bocconi
Nexa, 12 aprile 2017
La platform-economy
e le sfide del diritto del lavoro
“Mi piego ma non m’impiego”, come la
gig-economy e le piattaforme online stanno
cambiando il futuro del lavoro.
Precariato digitale, uberizzazione e
vulnerabilità: aumenta la flessibilità e si riduce,
fino quasi a scomparire, l’autonomia.
A voler essere brutali, si potrebbe parlare di
“esternalizzazioni elevate alla potenza digitale”.
Occorre rileggere e attua(lizza)re le regole di
un mercato in continua evoluzione per essere
competitivi e innovation-friendly?
Agenda
“dall’euforiaall’angoscia”
2
scenario
In tempi di deindustrializzazione e terziarizzazione dell’economia, siamo al
cospetto di un processo di commodificazione dei lavori:
➔ molte prestazioni lavorative sono associate o confuse con attività di
svago, volontariato o consumo collaborativo
➔ di altre, invece, si ignora che siano a propulsione umana (non robotica)
➔ invisibili sono i compiti routinari e atomizzati svolti dai precari digitali
(e non dagli algoritmi, a cui ormai si affidano ruoli manageriali)
◆ «It's actual humans doing stuff to the Internet that you think is automatic»
➔ scarsa è la visibilità nella giungla di formule contrattuali, disegnate in
risposta ad esigenze contingenti e “curvate” in modo discutibile.
3
una forza lavoro “a chiamata istantanea”
● Per i lavoratori i vantaggi sono
notevoli:
○ si accede facilmente a
opportunità di lavoro prima più
difficili da scovare,
○ c’è chi arrotonda il proprio
stipendio,
○ chi ci guadagna qualcosa
mentre studia o non ha la
possibilità di lavorare full-time,
○ chi invece fa dei compensi per
queste micro-task la fonte
principale (instabile) di reddito
● Criticità e polemiche:
○ antitrust (necessità di possedere
particolari licenze per fornire
alcuni servizi),
○ che tipo di tutele fornire ai
lavoratori,
○ i crowdworker sono inquadrati
come autonomi, senza diritto a
particolari protezioni,
○ in alcuni sistemi di welfare, tale
classificazione non fa accedere
alle coperture assicurativa,
sanitaria o previdenziale.
4
macro tendenze
➔ Lo sconvolgimento in atto non è una novità, il ritmo esponenziale delle innovazioni sì:
◆ flessibilizzazione,
◆ casualizzazione,
◆ esternalizzazione,
◆ discontinuità,
◆ disintermediazione,
◆ segmentazione, disaggregazione e decentramento dell’impresa (vedi)
➔ Flessibilità elevatissima
➔ Costi di transazione molto bassi
➔ Ridotte asimmetrie informative
➔ “Deformalizzazione di relazioni giuridiche a contenuto economico” (Mostacci)
5
a mutare pelle è l’impresa
➔ Da un lato, disintegrazione verticale in micro-entità “di scopo” e, dall’altro, un
tentativo di consolidamento del suo nucleo organizzativo, favorito dalle economie di
scala, dall’effetto network e dall’uso “intelligente” dei dati
➔ Conseguenza di questa trasformazione è la riconversione del concetto di “luogo di
lavoro”, un tempo monolitico, oggi scomposto, poroso (“a portata di mano”) e
pervasivo (con tanto di rivendicazione del “diritto alla disconnessione”)
◆ David Weil ha parlato di impresa “crepata” (è il caso degli addetti alle pulizie delle
catene di alberghi o dei fattorini dei servizi di spedizione privata o ancora dei
manutentori dei cavi delle società energetiche)
➔ Il lavoro è frazionato in fasi, cicli, progetti, programmi assegnati ad individui diversi
e “fuso” solo in una fase successiva, spesso anche grazie a sistemi di assemblaggio che
si avvalgono di algoritmi.
6
“a due teste”
7
crowd-sourcing o
crowd-employment
lavoro a chiamata
via piattaforma
“a due teste”
crowd-sourcing o
crowd-employment
- Il lavoratore risponde a un’offerta rivolta
a una platea ampia e indifferenziata ed è
selezionato per una semplice attività da
remoto – routinaria e a basso valore
aggiunto, o più articolata e creativa
- Il luogo dell’adempimento è, di fatto, il
domicilio del prestatore, l’interazione si
realizza nell’ambiente virtuale su
richiesta di un committente terzo
- Tra le mansioni maggiormente ricercate
si annoverano sbobinature, traduzioni,
trascrizioni e, più in generale, attività di
data-entry, ma anche esperimenti 8
lavoro a chiamata
via piattaforma
- La prestazione comporta il contatto tra
l’“utente finale” e il prestatore di lavoro,
ma anche con manager
- I “lavoretti” sono tipici del mondo “non
virtuale” (trasporto, consegne, disbrigo
pratiche, riparazioni, pulizie),
- Il canale tecnologico è un acceleratore
che distribuisce con efficacia
- Il merito, in potenza, è di traslare certe
prestazioni dall’informalità alla formalità
e, dunque, di fornire un’alternativa in
fatto di tracciabilità delle transazioni
Kim Moody, co-founder LaborNotes.org
Il guaio non è tanto che la tecnologia ci stia
rubando il lavoro, ma che rischi di affidarci le
mansioni più umili e noiose: un campo minato di
“crappy jobs” (lavoretti schifosi)
definizioni
➔ “ragazzi”, “rider”, “tasker”, “partner” → mai “lavoratori”
➔ “consegna”, “passaggio”, “favore” → mai “lavoro”
◆ “sharing economy”
◆ “gig-economy”
◆ “1099 economy”
◆ “participatory economy”
◆ “peer economy”
◆ “reputation economy”
◆ “asset-light lifestyle”
◆ “collaborative consumption”
➔ “The sharing economy is becoming professionalized”
➔ Dos and don’ts list: Guardian
10
comunicazione UE COM(2016)356
➔ Un atto non vincolante (soft law), che si pone l’obiettivo di:
◆ “adattare e interpretare il tessuto normativo esistente”.
◆ rassicurare circa diritti e obblighi degli attori di questo mercato.
◆ ottenere la piena realizzazione di un “mercato unico digitale” in cui gli ostacoli
“superflui” di qualsivoglia natura alla libera prestazione di servizi siano
definitivamente rimossi
◆ incoraggiare l’adozione di strumenti normativi ad hoc, primari o derivati che
siano, riconoscendo la “specificità dei modelli imprenditoriali di economia
collaborativa”
◆ fissare alcuni punti fermi, tra cui l’indicazione – centrale ai fini del diritto della
concorrenza – dei requisiti di accesso al mercato da parte delle piattaforme di
collaborazione
11
“il servizio sottostante”
➔ L’atto lega l’onere di autorizzazione preventiva alla natura dell’attività della piattaforma, al
servizio “sottostante” scambiato “in aggiunta a quelli della società dell’informazione”
➔ Qualora il servizio “altro” non rientrasse nel settore dell’information and communications
technology, le società dell’economia collaborativa sarebbero tenute al rispetto della
legislazione di riferimento (delle legislazioni nazionali non sempre armonizzate)
◆ (giudizio in concreto, che contempli dati normativi e fattuali)
➔ Criterio “determinante”: intensità del controllo dell’intermediario sul lavoratore:
◆ scivolamento di un tradizionale strumento giuslavoristico (sussistenza del vincolo di
subordinazione) nella cassetta degli attrezzi del diritto della concorrenza
◆ accertato alla luce di tre elementi principali:
● il prezzo finale,
● le condizioni generali, con riferimento alla relazione tra prestatore di servizi e utente finale
● la proprietà dei beni essenziali
12
il lavoro nella collaborative economy
➔ Il punto 2.4 della Comunicazione, rubricato “Lavoratori autonomi e subordinati nell’economia
collaborativa”, affronta con dovizia di particolari la questione dello status del lavoratore
➔ Rinvio alla definizione di lavoratore che la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea ha contribuito a definire
➔ La presenza di un rapporto di lavoro (subordinato) è da accertarsi nel caso specifico, avendo
cura di esaminare le circostanze concrete secondo cui si svolge la prestazione, con
riguardo a tre “indici cumulativi”:
◆ l’esistenza di un rapporto di subordinazione,
● Se si replicasse quanto accaduto negli Stati Uniti, potremmo avere una sequela di cause intentate dai
lavoratori al fine di ottenere la riclassificazione del proprio rapporto quale subordinato e, a valle di
decisioni in questo senso positive, le piattaforme sarebbero fuori dal raggio d’azione della
Comunicazione.
◆ la natura della prestazione --> distinguere i semplici favori dalle attività “reali ed effettive”
◆ la presenza di una retribuzione --> distinguere i semplici favori dalle attività “reali ed
effettive”
13
vita breve di Uber in Italia: aggiornamento
➔ Uber non è una mera bacheca virtuale che facilita l’incontro di domanda e offerta di servizi
di trasporto, viceversa – afferma il tribunale – la società opera un’attività “centrale” di
raccordo tra autisti (di taxi abusivi) e utenti.
➔ Si spinge a fissare tariffe (anche per mezzo dell’algoritmo programmato ex ante o attraverso
la tecnica del surge pricing), monitora costantemente le prestazioni (grazie ai sistemi di
geo-localizzazione presenti sugli smartphone) ed esercita un controllo notevole su ogni
segmento dell’obbligazione (i sistemi di valutazione, indirettamente, impongono delle regole
di condotta e scoraggiano ogni devianza)
➔ Il risparmio dei costi organizzativi e transattivi rappresenta il fumus boni iuris della
condotta lesiva della concorrenza (risparmi derivanti dalla classificazione dei lavoratori
come autonomi?), mentre il periculo in mora è dato dal nocumento causato dalla riduzione
dei profitti dei tassisti, attuale e irreversibile anche in vista del afflusso eccezionale di
visitatori previsto in occasione della manifestazione “EXPO Milano 2015”.
14
L. Biewald, CEO Crowdflower
“Before the Internet, it would be really difficult to find
someone, sit them down for ten minutes and get them to
work for you, and then fire them after those ten minutes.
But with technology, you can actually find them, pay them
the tiny amount of money, and then get rid of them when
you don’t need them anymore.”
omogeneo ma non autonomo: business model
➔ Le caratteristiche di questi sedicenti “marketplace” sono eterogenee, esistono tuttavia
molti punti di contatto che fanno sì che si possa descriverli come specie di uno stesso
genere:
◆ costi di transazione e coordinamento ridotti al minimo,
◆ asimmetrie informative pressoché annullate,
◆ applicazione rigida di standard di produzione,
◆ prestazioni di lavoro dipendente qualificate come rapporti autonomi.
◆ niente malattia né straordinario, nessuna contrattazione collettiva, compensi ben al di
sotto del salario minimo, abbattimento dei costi legati alle tutele pensionistiche,
◆ rischi connessi all’attività di impresa che transitano in capo a soggetti terzi o che
finiscono per gravare sugli stessi lavoratori.
16
concorrenza zero?
Diversi analisti concordano sul fatto che la strategia di molti giganti della Silicon Valley –
alle prese con settori tradizionalmente regolati – punterebbe a:
● operare in perdita,
● compensare con le risorse degli investitori,
● fiaccare così la concorrenza,
● stabilire qualcosa di simile a un monopolio
● cominciare a essere profittevole.
Da qui il richiamo al regime predatorio, e spesso sleale, di molte piattaforme:
➔ contratti di adesione (clickwrap agreement: Accetto!)
➔ clausola di esclusiva
➔ non portabilità dei dati
➔ classificare l’intera forza lavoro come autonoma contraddice la stessa nozione d’impresa e
getta un’ombra sulla solidità del progetto imprenditoriale.
17
il modello Amazon Mechanical Turk
Amazon Mechanical Turk provides a venue for third-party. Requesters and third-party
Providers to enter into and complete transactions.
Amazon Mechanical Turk and its Affiliates are not involved in the transactions between
Requesters and Providers.
We have no control over the quality, safety or legality of the Services, the ability of Providers to
provide the Services to Requesters’ satisfaction, or the ability of Requesters to pay for Services.
We are not responsible for the actions of any Requester or Provider.
We do not conduct any screening or other verification with respect to Requesters or Providers,
nor do we provide any recommendations. As a Requester or a Provider, you use the Site at your
own risk.
As a Provider you are performing Services for a Requester in your personal capacity as an
independent contractor and not as an employee of the Requester.
18
Travis Kalanick, CEO and co-founder Uber
“We understand that drivers need breaks, and
sometimes things come up—maybe a kid has
gotten sick at school. When drivers aren’t
available, we’d just ask they turn off the app”.
esercizio di prerogative datoriali
➔ Poteri direttivo, di controllo, disciplinare
◆ i sistemi di geo-localizzazione delle app, così come le valutazioni “stellate” rese a
fine servizio dall’utente: canale efficacissimo per guidare le condotte del fattorino
◆ l’effetto va oltre il dato reputazionale, e consiste in una maggiore esposizione in
caso di disciplinata osservanza degli ordini o in un declassamento (fino
all’estromissione dal sistema) in caso contrario
◆ la quantità di ore di reperibilità è decisiva ai fini della posizione del lavoratore
nel ranking interno, e dunque ha un impatto sulle sue chance di essere “reclutato”
in futuro
◆ esiste un nesso di diretta proporzionalità tra le ore lavorate e gli incassi: più è
off-line, meno guadagna
◆ flessibili a tempo pieno, in una battuta.
20
➔ L’azienda esercita delle prerogative datoriali che rientrano perfettamente
nello schema legale di un rapporto di subordinazione:
◆ impartisce ordini,
◆ impone una divisa,
◆ monitora la prestazione,
◆ valuta la performance,
◆ premia i migliori,
◆ rimprovera gli inefficienti,
◆ chiude gli account,
◆ le regole non scritte sulla disattivazione sono una minaccia implicita volta a:
● promuovere certe pratiche (puntualità, cortesia, disponibilità)
● inibire altre (ritardi, rifiuti, lentezze).
21
(continua)
oltre l’etichetta contrattuale
➔ Un’analisi giudiziale degli elementi concreti della relazione tra piattaforma e
lavoratore (quali l’esercizio dei poteri direttivo e di controllo o la dipendenza
economica) può ravvisare elementi tipici del lavoro dipendente
➔ Il dato letterale di un contratto può essere smentito da una pronuncia giudiziale che
prenda atto che – nella realtà – la prestazione si svolge in modo diverso da quanto
originariamente pattuito perché, ad esempio, l’autonomia dei lavoratori rimane solo
sulla carta
◆ circostanze di fatto
◆ comune intenzione
(comunque da ricostruire alla luce del comportamento complessivo delle parti)
◆ dato letterale dell’accordo.
22
il test multi-fattore
➔ Il giudice del lavoro liquida con ironia l’argomento secondo cui nella città di Londra
siano sorte trentamila piccole imprese (“business”) collegate a una stessa piattaforma
◆ (“the notion […] is to our minds faintly ridiculous”).
1. il ruolo primario giocato dalla società nella selezione e nella formazione degli autisti,
2. l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di quei driver che si rivelino indisponibili ad accettare
corse o che, dopo averle prese in carico, le cancellino,
3. l’esercizio di un potere di “comando” che si estrinseca nella dettagliata indicazione del percorso da
seguire fino a destinazione, oltre che tramite le recensioni rilasciate a fine corsa,
4. l’esercizio del potere di controllo,
5. la prerogativa, in capo all’azienda, di fissare le tariffe non negoziabili in bilaterale con l’utente,
6. il fatto, da ultimo, che Uber si accolli il rischio di impresa (*), ad esempio in caso di frode, tenendo
indenni i cosiddetti “partner”,
7. la possibilità, esclusivamente in capo alla società, di modificare le previsioni contrattuali. 23
Coordinamento dei “rider” di Foodora
Torino - Milano, ottobre 2016
“Sappiamo di essere solo all’inizio.
Energie, fantasia, complici e solidali non ci
mancano, né ci spaventa la prospettiva di una
lunga lotta”
vite parallele: Six
Six è un giovane programmatore che ha impiegato il dottorato a immaginare, costruire e organizzare
uno strumento in grado di mettere in contatto i lavoratori di Amazon Mechanical Turk.
Ha messo in piedi “Turkopticon”, un sito web che – mutuando l’archetipo delle società della
on-demand economy – consente ai lavoratori di recensire i committenti, al fine di raccomandare i
buoni pagatori e segnalare quelli da evitare.
25
Six si è trasferito a Francoforte, in forza ad IGMetal, il sindacato
metalmeccanico tedesco, e coordina un gruppo di lavoro.
Obiettivo da realizzare: lo “sfondamento digitale” dei sindacati che
hanno lanciato una una piattaforma che classifica i committenti:
faircrowdwork.org.
L’effetto collaterale mira a generare una sana pressione nei confronti
delle società e stimolare una concorrenza al rialzo dei diritti.
vite parallele: Peppe
Giuseppe vive a Torino e, fino a qualche mese fa, consegnava pasti in bicicletta per conto di Foodora,
noto servizio di food delivery.
Cannizzo è stato tra gli animatori di una mobilitazione spontanea, sotto le insegne del cartello
“Deliverance Project”, che ha promosso una prima astensione dal lavoro dei corrieri.
26
In questi mesi poi l’universitario, insieme ai colleghi che avevano
promosso l’agitazione, è stato “congelato” dal sistema, nessun turno
gli è stato assegnato a fronte della propria disponibilità.
I manager della società hanno provato a giustificarsi, ma resta il
sospetto che gli attivisti “sgraditi” siano stati messi fuori.
Grazie a qualche evento di autofinanziamento, ora il gruppo sta
promuovendo una causa contro l’azienda per dimostrare che la
relazione contrattuale tra piattaforma e corrieri è di tipo
subordinato.
sindacalizzazione
➔ Scioperano gli autisti di Uber (e in Italia i tassisti), contro il taglio delle tariffe e
invocano un aggiornamento che consenta loro di accettare mance
➔ Lo scorso dicembre, Seattle è stata la prima città a promuovere un’ordinanza che
consente di formare dei sindacati agli autisti di taxi e limousine, che lavorano come
autonomi
➔ D’estate, a Londra, i fattorini di Deliveroo hanno incrociato le braccia per chiedere
un aumento visto che «non ci stanno dentro» tra riparazioni dei mezzi e spese varie
➔ Negli Stati Uniti i camerieri delle catene di fast food lottano per ottenere il
riconoscimento del salario minimo orario di quindici dollari e hanno lanciato la
campagna Fight-For-15 che punta alla costruzione di un sindacato di base.
27
sindacalizzazione
➔ In Italia, tutti i lavoratori, in ragione del principio costituzionale della libertà di
organizzazione sindacale, possono costruire alleanze e promuovere iniziative di
contrattazione collettiva.
◆ esistono autonomi sindacalizzati, che beneficiano della negoziazione collettiva, come gli
agenti e i rappresentanti di commercio.
➔ Si potrebbe argomentare che alcune delle restrizioni all’esercizio di diritti collettivi,
pur trovando fondamento in giustificazioni di natura concorrenziale, comprimono
notevolmente la libertà dei singoli negando fondamentali diritti umani.
➔ Rinunciare alla volontà di costruire identity movement, per inaugurare aggregazioni
interest-based, che si coagulano e si mobilitano attorno a battaglie “di scopo”.
28
associazione
contrattazione
sciopero
Judge Vince Chhabria
COTTER V. LYFT, INC.
“As should now be clear, the jury in this case
will be handed a square peg and asked to
choose between two round holes”.
il dubbio
➔ “Self-employed” o “independent contractor”: questo è il dilemma
➔ Sia in O’Connor-v-Uber Technologies Inc. sia nella recentissima sentenza britannica Mr
Y. Alsam, Mr J. Farrar & other-v-Uber B.V. i giudici hanno fatto presente,
appellandosi al senso comune, come l’attività messa in atto dalla piattaforma non si
limiti all’abbinamento di domanda e offerta di corse – come ci si aspetterebbe da una
“technology company”.
➔ Nel modello statunitense, al fine di stabilire se tra due contraenti sussiste un rapporto
di lavoro subordinato (“employment”), si ricorre al cosiddetto “control test”, mutuato
dall’analisi volta a stabilire la responsabilità per danni nei confronti di terzi. Secondo
la “common law of agency”, la relazione di subordinazione implica l’esercizio di un
potere direttivo e di controllo da parte del datore.
30
esiste un’area grigia?
➔ L’International Labour Organization
definisce “rapporti di lavoro mascherati”
(“disguised employment relationships”) le
situazioni in cui la parte datoriale occulti
la natura subordinata di un rapporto al
fine di eludere le previsioni legislative o
statutarie
◆ per “riparare” certe pratiche
illegittime si può ricorrere ai
tradizionali rimedi giudiziali.
31
➔ Le proposte di tertium genus mirano a fornire una risposta a tutte quelle configurazioni
contrattuali che rientrano a fatica in una delle alternative dello schema binario, dacché
presentano caratteristiche miste, di fatto accrescendo incertezza e arbitraggio.
➔ In letteratura si parla di “dependent
self-employment” in riferimento alle
relazioni contrattuali in cui il lavoratore
presta la propria attività con un vincolo
diverso da quello della subordinazione
sebbene dipenda (almeno)
economicamente (o organizzativamente)
da uno o pochi committenti.
il Jobs Act e le collaborazioni eterorganizzate
➔ L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 dispone l’applicazione dello statuto protettivo
del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione “che si concretino in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”
➔ Se una delle parti predispone unilateralmente le modalità della prestazione ( + tempi e
luoghi), c’è una semplificazione: basterà infatti dimostrare l’organizzazione “non
autonoma” per far sì che si applichino le tutele tipiche della subordinazione
◆ il personale ispettivo si limiterà a verificare che, nell’ambito di una collaborazione
continuativa e personale, il committente si spinga a pianificare la prestazione
➔ A pensarci bene, i gestori delle piattaforme finiscono per “organizzare” la
prestazione, ad esempio indicando il percorso più breve per raggiungere una meta
(sia che si tratti di trasporto o consegna) o stabilendo – grazie a un sistema di turni – i
periodi di impiego del lavoratore.
32
➔ If the mothership provides the satellite businesses upon which they depend
exquisite detail in the timing, specifications, quality, and of course price for
their contracted services — and my research and experience say they do —
shouldn’t the company have some responsibility for compliance with laws?
Shouldn’t they provide opportunities for advancement for “temporary workers”
who may work within their company on a full-time basis, often for years?
➔ You can’t shirk your responsibility for employees within your establishment if
you also dictate how that work is undertaken at the same time.
How to Make Employment Fair in an Age of Contracting and Temp Work
− David Weil
33
ci vuol coerenza
ci vuol coerenza
➔ Nel caso in cui si realizzi un inserimento materiale del lavoratore in organizzazione, il
gestore della piattaforma trova nell’ordinamento almeno tre soluzioni percorribili:
a. subordinazione “aggiornata” dalle nuove previsioni in materia di “lavoro agile”,
b. valorizzare la portata definitoria indiretta del concetto di eterorganizzazione;
c. ricorrere alle collaborazioni “autentiche” disegnate dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
➔ Ciascuna delle tre ipotesi deve essere necessariamente valutata in ragione del modello
organizzativo preferito dall’impresa.
➔ Le scelte imprenditoriali sono insindacabili, occorre però che il datore di lavoro,
coerentemente, si autovincoli al “rispetto dello statuto ontologico del tipo”
nell’interrelazione continua tra realtà e ordinamento
a. → Mr Taylor has said he wants to make sure companies cannot have the
“best of both worlds” by controlling workers without employing them.
34
Antonio Aloisi
Ph.D. Candidate in Labour Law
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
mail: antonio.aloisi@unibocconi.it
paper: http://bit.ly/AloisiSSRN
twitter: https://twitter.com/_Aloisi
grazie!
35

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La platform-economy e sfide del diritto del lavoro

  • 1. Antonio Aloisi, Ph.D. Candidate in Labour Law, Università Bocconi Nexa, 12 aprile 2017 La platform-economy e le sfide del diritto del lavoro
  • 2. “Mi piego ma non m’impiego”, come la gig-economy e le piattaforme online stanno cambiando il futuro del lavoro. Precariato digitale, uberizzazione e vulnerabilità: aumenta la flessibilità e si riduce, fino quasi a scomparire, l’autonomia. A voler essere brutali, si potrebbe parlare di “esternalizzazioni elevate alla potenza digitale”. Occorre rileggere e attua(lizza)re le regole di un mercato in continua evoluzione per essere competitivi e innovation-friendly? Agenda “dall’euforiaall’angoscia” 2
  • 3. scenario In tempi di deindustrializzazione e terziarizzazione dell’economia, siamo al cospetto di un processo di commodificazione dei lavori: ➔ molte prestazioni lavorative sono associate o confuse con attività di svago, volontariato o consumo collaborativo ➔ di altre, invece, si ignora che siano a propulsione umana (non robotica) ➔ invisibili sono i compiti routinari e atomizzati svolti dai precari digitali (e non dagli algoritmi, a cui ormai si affidano ruoli manageriali) ◆ «It's actual humans doing stuff to the Internet that you think is automatic» ➔ scarsa è la visibilità nella giungla di formule contrattuali, disegnate in risposta ad esigenze contingenti e “curvate” in modo discutibile. 3
  • 4. una forza lavoro “a chiamata istantanea” ● Per i lavoratori i vantaggi sono notevoli: ○ si accede facilmente a opportunità di lavoro prima più difficili da scovare, ○ c’è chi arrotonda il proprio stipendio, ○ chi ci guadagna qualcosa mentre studia o non ha la possibilità di lavorare full-time, ○ chi invece fa dei compensi per queste micro-task la fonte principale (instabile) di reddito ● Criticità e polemiche: ○ antitrust (necessità di possedere particolari licenze per fornire alcuni servizi), ○ che tipo di tutele fornire ai lavoratori, ○ i crowdworker sono inquadrati come autonomi, senza diritto a particolari protezioni, ○ in alcuni sistemi di welfare, tale classificazione non fa accedere alle coperture assicurativa, sanitaria o previdenziale. 4
  • 5. macro tendenze ➔ Lo sconvolgimento in atto non è una novità, il ritmo esponenziale delle innovazioni sì: ◆ flessibilizzazione, ◆ casualizzazione, ◆ esternalizzazione, ◆ discontinuità, ◆ disintermediazione, ◆ segmentazione, disaggregazione e decentramento dell’impresa (vedi) ➔ Flessibilità elevatissima ➔ Costi di transazione molto bassi ➔ Ridotte asimmetrie informative ➔ “Deformalizzazione di relazioni giuridiche a contenuto economico” (Mostacci) 5
  • 6. a mutare pelle è l’impresa ➔ Da un lato, disintegrazione verticale in micro-entità “di scopo” e, dall’altro, un tentativo di consolidamento del suo nucleo organizzativo, favorito dalle economie di scala, dall’effetto network e dall’uso “intelligente” dei dati ➔ Conseguenza di questa trasformazione è la riconversione del concetto di “luogo di lavoro”, un tempo monolitico, oggi scomposto, poroso (“a portata di mano”) e pervasivo (con tanto di rivendicazione del “diritto alla disconnessione”) ◆ David Weil ha parlato di impresa “crepata” (è il caso degli addetti alle pulizie delle catene di alberghi o dei fattorini dei servizi di spedizione privata o ancora dei manutentori dei cavi delle società energetiche) ➔ Il lavoro è frazionato in fasi, cicli, progetti, programmi assegnati ad individui diversi e “fuso” solo in una fase successiva, spesso anche grazie a sistemi di assemblaggio che si avvalgono di algoritmi. 6
  • 7. “a due teste” 7 crowd-sourcing o crowd-employment lavoro a chiamata via piattaforma
  • 8. “a due teste” crowd-sourcing o crowd-employment - Il lavoratore risponde a un’offerta rivolta a una platea ampia e indifferenziata ed è selezionato per una semplice attività da remoto – routinaria e a basso valore aggiunto, o più articolata e creativa - Il luogo dell’adempimento è, di fatto, il domicilio del prestatore, l’interazione si realizza nell’ambiente virtuale su richiesta di un committente terzo - Tra le mansioni maggiormente ricercate si annoverano sbobinature, traduzioni, trascrizioni e, più in generale, attività di data-entry, ma anche esperimenti 8 lavoro a chiamata via piattaforma - La prestazione comporta il contatto tra l’“utente finale” e il prestatore di lavoro, ma anche con manager - I “lavoretti” sono tipici del mondo “non virtuale” (trasporto, consegne, disbrigo pratiche, riparazioni, pulizie), - Il canale tecnologico è un acceleratore che distribuisce con efficacia - Il merito, in potenza, è di traslare certe prestazioni dall’informalità alla formalità e, dunque, di fornire un’alternativa in fatto di tracciabilità delle transazioni
  • 9. Kim Moody, co-founder LaborNotes.org Il guaio non è tanto che la tecnologia ci stia rubando il lavoro, ma che rischi di affidarci le mansioni più umili e noiose: un campo minato di “crappy jobs” (lavoretti schifosi)
  • 10. definizioni ➔ “ragazzi”, “rider”, “tasker”, “partner” → mai “lavoratori” ➔ “consegna”, “passaggio”, “favore” → mai “lavoro” ◆ “sharing economy” ◆ “gig-economy” ◆ “1099 economy” ◆ “participatory economy” ◆ “peer economy” ◆ “reputation economy” ◆ “asset-light lifestyle” ◆ “collaborative consumption” ➔ “The sharing economy is becoming professionalized” ➔ Dos and don’ts list: Guardian 10
  • 11. comunicazione UE COM(2016)356 ➔ Un atto non vincolante (soft law), che si pone l’obiettivo di: ◆ “adattare e interpretare il tessuto normativo esistente”. ◆ rassicurare circa diritti e obblighi degli attori di questo mercato. ◆ ottenere la piena realizzazione di un “mercato unico digitale” in cui gli ostacoli “superflui” di qualsivoglia natura alla libera prestazione di servizi siano definitivamente rimossi ◆ incoraggiare l’adozione di strumenti normativi ad hoc, primari o derivati che siano, riconoscendo la “specificità dei modelli imprenditoriali di economia collaborativa” ◆ fissare alcuni punti fermi, tra cui l’indicazione – centrale ai fini del diritto della concorrenza – dei requisiti di accesso al mercato da parte delle piattaforme di collaborazione 11
  • 12. “il servizio sottostante” ➔ L’atto lega l’onere di autorizzazione preventiva alla natura dell’attività della piattaforma, al servizio “sottostante” scambiato “in aggiunta a quelli della società dell’informazione” ➔ Qualora il servizio “altro” non rientrasse nel settore dell’information and communications technology, le società dell’economia collaborativa sarebbero tenute al rispetto della legislazione di riferimento (delle legislazioni nazionali non sempre armonizzate) ◆ (giudizio in concreto, che contempli dati normativi e fattuali) ➔ Criterio “determinante”: intensità del controllo dell’intermediario sul lavoratore: ◆ scivolamento di un tradizionale strumento giuslavoristico (sussistenza del vincolo di subordinazione) nella cassetta degli attrezzi del diritto della concorrenza ◆ accertato alla luce di tre elementi principali: ● il prezzo finale, ● le condizioni generali, con riferimento alla relazione tra prestatore di servizi e utente finale ● la proprietà dei beni essenziali 12
  • 13. il lavoro nella collaborative economy ➔ Il punto 2.4 della Comunicazione, rubricato “Lavoratori autonomi e subordinati nell’economia collaborativa”, affronta con dovizia di particolari la questione dello status del lavoratore ➔ Rinvio alla definizione di lavoratore che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha contribuito a definire ➔ La presenza di un rapporto di lavoro (subordinato) è da accertarsi nel caso specifico, avendo cura di esaminare le circostanze concrete secondo cui si svolge la prestazione, con riguardo a tre “indici cumulativi”: ◆ l’esistenza di un rapporto di subordinazione, ● Se si replicasse quanto accaduto negli Stati Uniti, potremmo avere una sequela di cause intentate dai lavoratori al fine di ottenere la riclassificazione del proprio rapporto quale subordinato e, a valle di decisioni in questo senso positive, le piattaforme sarebbero fuori dal raggio d’azione della Comunicazione. ◆ la natura della prestazione --> distinguere i semplici favori dalle attività “reali ed effettive” ◆ la presenza di una retribuzione --> distinguere i semplici favori dalle attività “reali ed effettive” 13
  • 14. vita breve di Uber in Italia: aggiornamento ➔ Uber non è una mera bacheca virtuale che facilita l’incontro di domanda e offerta di servizi di trasporto, viceversa – afferma il tribunale – la società opera un’attività “centrale” di raccordo tra autisti (di taxi abusivi) e utenti. ➔ Si spinge a fissare tariffe (anche per mezzo dell’algoritmo programmato ex ante o attraverso la tecnica del surge pricing), monitora costantemente le prestazioni (grazie ai sistemi di geo-localizzazione presenti sugli smartphone) ed esercita un controllo notevole su ogni segmento dell’obbligazione (i sistemi di valutazione, indirettamente, impongono delle regole di condotta e scoraggiano ogni devianza) ➔ Il risparmio dei costi organizzativi e transattivi rappresenta il fumus boni iuris della condotta lesiva della concorrenza (risparmi derivanti dalla classificazione dei lavoratori come autonomi?), mentre il periculo in mora è dato dal nocumento causato dalla riduzione dei profitti dei tassisti, attuale e irreversibile anche in vista del afflusso eccezionale di visitatori previsto in occasione della manifestazione “EXPO Milano 2015”. 14
  • 15. L. Biewald, CEO Crowdflower “Before the Internet, it would be really difficult to find someone, sit them down for ten minutes and get them to work for you, and then fire them after those ten minutes. But with technology, you can actually find them, pay them the tiny amount of money, and then get rid of them when you don’t need them anymore.”
  • 16. omogeneo ma non autonomo: business model ➔ Le caratteristiche di questi sedicenti “marketplace” sono eterogenee, esistono tuttavia molti punti di contatto che fanno sì che si possa descriverli come specie di uno stesso genere: ◆ costi di transazione e coordinamento ridotti al minimo, ◆ asimmetrie informative pressoché annullate, ◆ applicazione rigida di standard di produzione, ◆ prestazioni di lavoro dipendente qualificate come rapporti autonomi. ◆ niente malattia né straordinario, nessuna contrattazione collettiva, compensi ben al di sotto del salario minimo, abbattimento dei costi legati alle tutele pensionistiche, ◆ rischi connessi all’attività di impresa che transitano in capo a soggetti terzi o che finiscono per gravare sugli stessi lavoratori. 16
  • 17. concorrenza zero? Diversi analisti concordano sul fatto che la strategia di molti giganti della Silicon Valley – alle prese con settori tradizionalmente regolati – punterebbe a: ● operare in perdita, ● compensare con le risorse degli investitori, ● fiaccare così la concorrenza, ● stabilire qualcosa di simile a un monopolio ● cominciare a essere profittevole. Da qui il richiamo al regime predatorio, e spesso sleale, di molte piattaforme: ➔ contratti di adesione (clickwrap agreement: Accetto!) ➔ clausola di esclusiva ➔ non portabilità dei dati ➔ classificare l’intera forza lavoro come autonoma contraddice la stessa nozione d’impresa e getta un’ombra sulla solidità del progetto imprenditoriale. 17
  • 18. il modello Amazon Mechanical Turk Amazon Mechanical Turk provides a venue for third-party. Requesters and third-party Providers to enter into and complete transactions. Amazon Mechanical Turk and its Affiliates are not involved in the transactions between Requesters and Providers. We have no control over the quality, safety or legality of the Services, the ability of Providers to provide the Services to Requesters’ satisfaction, or the ability of Requesters to pay for Services. We are not responsible for the actions of any Requester or Provider. We do not conduct any screening or other verification with respect to Requesters or Providers, nor do we provide any recommendations. As a Requester or a Provider, you use the Site at your own risk. As a Provider you are performing Services for a Requester in your personal capacity as an independent contractor and not as an employee of the Requester. 18
  • 19. Travis Kalanick, CEO and co-founder Uber “We understand that drivers need breaks, and sometimes things come up—maybe a kid has gotten sick at school. When drivers aren’t available, we’d just ask they turn off the app”.
  • 20. esercizio di prerogative datoriali ➔ Poteri direttivo, di controllo, disciplinare ◆ i sistemi di geo-localizzazione delle app, così come le valutazioni “stellate” rese a fine servizio dall’utente: canale efficacissimo per guidare le condotte del fattorino ◆ l’effetto va oltre il dato reputazionale, e consiste in una maggiore esposizione in caso di disciplinata osservanza degli ordini o in un declassamento (fino all’estromissione dal sistema) in caso contrario ◆ la quantità di ore di reperibilità è decisiva ai fini della posizione del lavoratore nel ranking interno, e dunque ha un impatto sulle sue chance di essere “reclutato” in futuro ◆ esiste un nesso di diretta proporzionalità tra le ore lavorate e gli incassi: più è off-line, meno guadagna ◆ flessibili a tempo pieno, in una battuta. 20
  • 21. ➔ L’azienda esercita delle prerogative datoriali che rientrano perfettamente nello schema legale di un rapporto di subordinazione: ◆ impartisce ordini, ◆ impone una divisa, ◆ monitora la prestazione, ◆ valuta la performance, ◆ premia i migliori, ◆ rimprovera gli inefficienti, ◆ chiude gli account, ◆ le regole non scritte sulla disattivazione sono una minaccia implicita volta a: ● promuovere certe pratiche (puntualità, cortesia, disponibilità) ● inibire altre (ritardi, rifiuti, lentezze). 21 (continua)
  • 22. oltre l’etichetta contrattuale ➔ Un’analisi giudiziale degli elementi concreti della relazione tra piattaforma e lavoratore (quali l’esercizio dei poteri direttivo e di controllo o la dipendenza economica) può ravvisare elementi tipici del lavoro dipendente ➔ Il dato letterale di un contratto può essere smentito da una pronuncia giudiziale che prenda atto che – nella realtà – la prestazione si svolge in modo diverso da quanto originariamente pattuito perché, ad esempio, l’autonomia dei lavoratori rimane solo sulla carta ◆ circostanze di fatto ◆ comune intenzione (comunque da ricostruire alla luce del comportamento complessivo delle parti) ◆ dato letterale dell’accordo. 22
  • 23. il test multi-fattore ➔ Il giudice del lavoro liquida con ironia l’argomento secondo cui nella città di Londra siano sorte trentamila piccole imprese (“business”) collegate a una stessa piattaforma ◆ (“the notion […] is to our minds faintly ridiculous”). 1. il ruolo primario giocato dalla società nella selezione e nella formazione degli autisti, 2. l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di quei driver che si rivelino indisponibili ad accettare corse o che, dopo averle prese in carico, le cancellino, 3. l’esercizio di un potere di “comando” che si estrinseca nella dettagliata indicazione del percorso da seguire fino a destinazione, oltre che tramite le recensioni rilasciate a fine corsa, 4. l’esercizio del potere di controllo, 5. la prerogativa, in capo all’azienda, di fissare le tariffe non negoziabili in bilaterale con l’utente, 6. il fatto, da ultimo, che Uber si accolli il rischio di impresa (*), ad esempio in caso di frode, tenendo indenni i cosiddetti “partner”, 7. la possibilità, esclusivamente in capo alla società, di modificare le previsioni contrattuali. 23
  • 24. Coordinamento dei “rider” di Foodora Torino - Milano, ottobre 2016 “Sappiamo di essere solo all’inizio. Energie, fantasia, complici e solidali non ci mancano, né ci spaventa la prospettiva di una lunga lotta”
  • 25. vite parallele: Six Six è un giovane programmatore che ha impiegato il dottorato a immaginare, costruire e organizzare uno strumento in grado di mettere in contatto i lavoratori di Amazon Mechanical Turk. Ha messo in piedi “Turkopticon”, un sito web che – mutuando l’archetipo delle società della on-demand economy – consente ai lavoratori di recensire i committenti, al fine di raccomandare i buoni pagatori e segnalare quelli da evitare. 25 Six si è trasferito a Francoforte, in forza ad IGMetal, il sindacato metalmeccanico tedesco, e coordina un gruppo di lavoro. Obiettivo da realizzare: lo “sfondamento digitale” dei sindacati che hanno lanciato una una piattaforma che classifica i committenti: faircrowdwork.org. L’effetto collaterale mira a generare una sana pressione nei confronti delle società e stimolare una concorrenza al rialzo dei diritti.
  • 26. vite parallele: Peppe Giuseppe vive a Torino e, fino a qualche mese fa, consegnava pasti in bicicletta per conto di Foodora, noto servizio di food delivery. Cannizzo è stato tra gli animatori di una mobilitazione spontanea, sotto le insegne del cartello “Deliverance Project”, che ha promosso una prima astensione dal lavoro dei corrieri. 26 In questi mesi poi l’universitario, insieme ai colleghi che avevano promosso l’agitazione, è stato “congelato” dal sistema, nessun turno gli è stato assegnato a fronte della propria disponibilità. I manager della società hanno provato a giustificarsi, ma resta il sospetto che gli attivisti “sgraditi” siano stati messi fuori. Grazie a qualche evento di autofinanziamento, ora il gruppo sta promuovendo una causa contro l’azienda per dimostrare che la relazione contrattuale tra piattaforma e corrieri è di tipo subordinato.
  • 27. sindacalizzazione ➔ Scioperano gli autisti di Uber (e in Italia i tassisti), contro il taglio delle tariffe e invocano un aggiornamento che consenta loro di accettare mance ➔ Lo scorso dicembre, Seattle è stata la prima città a promuovere un’ordinanza che consente di formare dei sindacati agli autisti di taxi e limousine, che lavorano come autonomi ➔ D’estate, a Londra, i fattorini di Deliveroo hanno incrociato le braccia per chiedere un aumento visto che «non ci stanno dentro» tra riparazioni dei mezzi e spese varie ➔ Negli Stati Uniti i camerieri delle catene di fast food lottano per ottenere il riconoscimento del salario minimo orario di quindici dollari e hanno lanciato la campagna Fight-For-15 che punta alla costruzione di un sindacato di base. 27
  • 28. sindacalizzazione ➔ In Italia, tutti i lavoratori, in ragione del principio costituzionale della libertà di organizzazione sindacale, possono costruire alleanze e promuovere iniziative di contrattazione collettiva. ◆ esistono autonomi sindacalizzati, che beneficiano della negoziazione collettiva, come gli agenti e i rappresentanti di commercio. ➔ Si potrebbe argomentare che alcune delle restrizioni all’esercizio di diritti collettivi, pur trovando fondamento in giustificazioni di natura concorrenziale, comprimono notevolmente la libertà dei singoli negando fondamentali diritti umani. ➔ Rinunciare alla volontà di costruire identity movement, per inaugurare aggregazioni interest-based, che si coagulano e si mobilitano attorno a battaglie “di scopo”. 28 associazione contrattazione sciopero
  • 29. Judge Vince Chhabria COTTER V. LYFT, INC. “As should now be clear, the jury in this case will be handed a square peg and asked to choose between two round holes”.
  • 30. il dubbio ➔ “Self-employed” o “independent contractor”: questo è il dilemma ➔ Sia in O’Connor-v-Uber Technologies Inc. sia nella recentissima sentenza britannica Mr Y. Alsam, Mr J. Farrar & other-v-Uber B.V. i giudici hanno fatto presente, appellandosi al senso comune, come l’attività messa in atto dalla piattaforma non si limiti all’abbinamento di domanda e offerta di corse – come ci si aspetterebbe da una “technology company”. ➔ Nel modello statunitense, al fine di stabilire se tra due contraenti sussiste un rapporto di lavoro subordinato (“employment”), si ricorre al cosiddetto “control test”, mutuato dall’analisi volta a stabilire la responsabilità per danni nei confronti di terzi. Secondo la “common law of agency”, la relazione di subordinazione implica l’esercizio di un potere direttivo e di controllo da parte del datore. 30
  • 31. esiste un’area grigia? ➔ L’International Labour Organization definisce “rapporti di lavoro mascherati” (“disguised employment relationships”) le situazioni in cui la parte datoriale occulti la natura subordinata di un rapporto al fine di eludere le previsioni legislative o statutarie ◆ per “riparare” certe pratiche illegittime si può ricorrere ai tradizionali rimedi giudiziali. 31 ➔ Le proposte di tertium genus mirano a fornire una risposta a tutte quelle configurazioni contrattuali che rientrano a fatica in una delle alternative dello schema binario, dacché presentano caratteristiche miste, di fatto accrescendo incertezza e arbitraggio. ➔ In letteratura si parla di “dependent self-employment” in riferimento alle relazioni contrattuali in cui il lavoratore presta la propria attività con un vincolo diverso da quello della subordinazione sebbene dipenda (almeno) economicamente (o organizzativamente) da uno o pochi committenti.
  • 32. il Jobs Act e le collaborazioni eterorganizzate ➔ L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 dispone l’applicazione dello statuto protettivo del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione “che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro” ➔ Se una delle parti predispone unilateralmente le modalità della prestazione ( + tempi e luoghi), c’è una semplificazione: basterà infatti dimostrare l’organizzazione “non autonoma” per far sì che si applichino le tutele tipiche della subordinazione ◆ il personale ispettivo si limiterà a verificare che, nell’ambito di una collaborazione continuativa e personale, il committente si spinga a pianificare la prestazione ➔ A pensarci bene, i gestori delle piattaforme finiscono per “organizzare” la prestazione, ad esempio indicando il percorso più breve per raggiungere una meta (sia che si tratti di trasporto o consegna) o stabilendo – grazie a un sistema di turni – i periodi di impiego del lavoratore. 32
  • 33. ➔ If the mothership provides the satellite businesses upon which they depend exquisite detail in the timing, specifications, quality, and of course price for their contracted services — and my research and experience say they do — shouldn’t the company have some responsibility for compliance with laws? Shouldn’t they provide opportunities for advancement for “temporary workers” who may work within their company on a full-time basis, often for years? ➔ You can’t shirk your responsibility for employees within your establishment if you also dictate how that work is undertaken at the same time. How to Make Employment Fair in an Age of Contracting and Temp Work − David Weil 33 ci vuol coerenza
  • 34. ci vuol coerenza ➔ Nel caso in cui si realizzi un inserimento materiale del lavoratore in organizzazione, il gestore della piattaforma trova nell’ordinamento almeno tre soluzioni percorribili: a. subordinazione “aggiornata” dalle nuove previsioni in materia di “lavoro agile”, b. valorizzare la portata definitoria indiretta del concetto di eterorganizzazione; c. ricorrere alle collaborazioni “autentiche” disegnate dall’art. 409, n. 3, c.p.c. ➔ Ciascuna delle tre ipotesi deve essere necessariamente valutata in ragione del modello organizzativo preferito dall’impresa. ➔ Le scelte imprenditoriali sono insindacabili, occorre però che il datore di lavoro, coerentemente, si autovincoli al “rispetto dello statuto ontologico del tipo” nell’interrelazione continua tra realtà e ordinamento a. → Mr Taylor has said he wants to make sure companies cannot have the “best of both worlds” by controlling workers without employing them. 34
  • 35. Antonio Aloisi Ph.D. Candidate in Labour Law Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano mail: antonio.aloisi@unibocconi.it paper: http://bit.ly/AloisiSSRN twitter: https://twitter.com/_Aloisi grazie! 35